CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30728/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile;udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25 maggio 2026, il Tribunale di Salerno ha rigettatol’appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Salerno del 27 aprile 2026, con la quale èstata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia incarcere con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],indagato per delitti di usura (capo 7), estorsione (capo 8) e tentata estorsione(capo 9), questi ultimi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo vengono dedotte, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 275, comma 3, e299 cod. proc. pen., nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione in ordine alla valutazione degli elementi sopravvenuti indicatidalla difesa.Premesso che l’indagato, incensurato e di giovane età, è sottoposto allacustodia cautelare in carcere dal 22 ottobre 2025, si sostiene che il Tribunaleabbia erroneamente ritenuto inidonei gli elementi sopravvenuti dedotti afondamento dell’istanza di sostituzione della misura, consistenti nell’integralerisarcimento del danno in favore delle persone offese, per euro 45.000,nell’adesione delle medesime a un programma di giustizia riparativa, nelladisponibilità di un domicilio distante dal luogo dei fatti, nella scelta del ritoabbreviato e nel periodo già trascorso in stato di detenzione.Secondo la difesa, il Tribunale, pur riconoscendo il carattere relativo dellapresunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ne avrebbe fattoapplicazione come se fosse assoluta, attribuendo rilievo meramente formale aglielementi nuovi. In particolare, avrebbe svalutato il risarcimento del danno,ritenendolo non spontaneo ma determinato dalle emergenze cautelari, conargomentazione reputata congetturale, poiché la condotta riparatoria integralecostituirebbe manifestazione oggettiva di dissociazione e rileverebbe ai finidell’art. 299 cod. proc. pen., anche alla luce dell’art. 62, primo comma, n. 6, cod.pen.Il ricorrente censura, inoltre, la valutazione dell’adesione delle personeoffese al percorso di giustizia riparativa, ritenuta dal Tribunale non idonea aneutralizzare il rischio cautelare. Deduce che il giudice dell’appello cautelareavrebbe omesso una valutazione complessiva delle circostanze rappresentate,quali la giovane età, l’assenza di precedenti penali, il tempo trascorso in custodiae la disponibilità a trasferirsi presso abitazione sita in altra regione, con controllomediante dispositivo elettronico ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen. Siassume, pertanto, che tali elementi siano stati esaminati in modo atomistico,senza verificarne l’effetto complessivo sul quadro cautelare e sul possibilesuperamento della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen.2.2. Con il secondo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordinealla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa di cuiall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.La difesa censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui valorizza laprosecuzione delle condotte illecite mentre l’indagato era sottoposto all’obbligo didimora, traendone la conclusione dell’inidoneità di qualsiasi misura diversa dallacustodia in carcere. In tal modo, il Tribunale avrebbe introdotto una causaostativa assoluta alla concessione di misure meno afflittive, non prevista dallalegge né riconducibile alle ipotesi tipizzate, tra cui quella di cui all’art. 284,comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice del riesame nonavrebbe spiegato per quali ragioni gli arresti domiciliari, da eseguirsi in luogodistante dal contesto dei fatti e dalle persone offese e con controllo elettronico,non potessero fronteggiare il rischio di reiterazione.Si deduce, infine, che il richiamo al “giudicato cautelare” avrebbedeterminato una mera reiterazione delle precedenti valutazioni, senza effettivoconfronto con gli elementi sopravvenuti, quali il risarcimento integrale, l’adesioneal percorso di giustizia riparativa, l’emissione del decreto di giudizio immediato ela scelta del rito abbreviato. Il Tribunale avrebbe così fondato il giudizio dipersistenza del pericolo di recidiva su valutazioni ipotetiche, omettendo dirivalutare l’attualità delle esigenze cautelari alla luce degli elementi nuovi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.2. Va premesso che, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto dellarichiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto ariesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimentorestrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza impugnata siagiuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegatinuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente ilquadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò inragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv.282292-01).2.1. È inoltre principio consolidato quello secondo cui, a seguito dellapresentazione di istanza per la sostituzione della misura cautelare con altra menoafflittiva, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misuracoercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio dilegittimità, se congruamente e logicamente motivato (Sez. 3, n. 7268 del24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01).2.2. Quanto al rilievo del tempo trascorso dalla commissione del reato, di cuiall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., è richiesto al giudice di motivaresotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzionediretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misuracautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde unaffievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009,Lattanzi, Rv. 244377-01). La giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia precisatoche tale elemento deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292,comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emettel'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiestadall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez.2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 46368 del14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567-01).2.3. Diverso è il profilo concernente il tempo decorso dall’applicazione dellamisura cautelare. Tale elemento non integra, di per sé, circostanza idonea agiustificarne la revoca o la sostituzione della misura. La rilevanza giuridica delfattore temporale trova, infatti, compiuta disciplina nell'ambito del sistema deitermini di durata della custodia cautelare di cui agli artt. 303 e ss. cod. proc.pen., sicché esso può assumere significato ai fini della rivalutazione deltrattamento cautelare soltanto ove si accompagni a ulteriori dati fattuali indicatividi un effettivo mutamento del quadro cautelare originariamente apprezzato. Intal senso, si è ripetutamente espressa questa Corte, affermando che il decorsodel tempo costituisce fattore neutro e che l'attenuazione delle esigenze cautelarideve essere desunta da elementi ulteriori e concretamente verificabili (Sez. 4, n.17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207-01; Sez. 2, n. 45213 del 08/11/2007,Lombardo, Rv. 238518-01).2.4. Ciò non esclude, tuttavia, il permanente obbligo del giudice disottoporre a costante verifica la perdurante adeguatezza della misura applicatarispetto alle esigenze cautelari concretamente esistenti. Il sistema cautelare,infatti, è improntato ai principi di adeguatezza, proporzionalità e minimacompressione della libertà personale, i quali operano non soltanto al momentogenetico della misura, ma per tutta la durata della sua esecuzione. Come chiaritodalle Sezioni Unite, il giudice è chiamato a svolgere una costante verifica dellaperdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze checoncretamente permangano o residuino, secondo il principio della minorecompressione possibile della libertà personale, tenuto conto della natura dellamisura applicata, della sua durata in rapporto alla gravità del fatto e altrattamento sanzionatorio prevedibile nonché della consistenza delle esigenzecautelari concretamente ancora apprezzabili nel momento in cui la decisioneviene assunta (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324-01).2.5. In tale contesto, assume rilevanza il requisito dell’attualità del pericolodi reiterazione del reato, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ilquale, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, sussistea prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità diricaduta nella disponibilità dell'indagato, essendo necessario e sufficienteformulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative,alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga contodelle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e delcontesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quantomaggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche della previsione dispecifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026,Hager, Rv. 289262-01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01;Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01).2.6. Ne consegue che il mero decorso del tempo non integra, di per sé, unfatto nuovo rilevante ai fini della modifica del regime cautelare. Quest’ultimodeve, invece, essere individuato in elementi sopravvenuti dotati di concretacapacità dimostrativa circa l'effettiva attenuazione delle esigenze cautelarioriginariamente ravvisate. Spetta al giudice di merito verificare se tali elementiun adeguato contenimento mediante misure meno gravose rispetto a quella in2.7. Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, ritenendo persistente l’attualità del pericolo di reiterazione sulla base diuna motivazione non apparente né illogica, fondata sulle modalità esecutive dellecondotte contestate, sulla capacità dell’indagato di operare nonostante pregressivincoli cautelari e sulla perdurante idoneità del contesto familiare e relazionale asostenere iniziative criminose della medesima specie.Il giudice dell’appello cautelare ha evidenziato, anzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] DeCesare, pur già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e benché il padrefosse agli arresti domiciliari, avrebbe proseguito nell’attività estorsiva e usuraria,assumendo un ruolo autonomo e non marginale, affiancandosi a quest’ultimo conpari capacità decisionale ed operativa. L’indagato avrebbe infatti gestitopersonalmente i rapporti con le persone offese, formulato richieste di denaro,esercitato pressioni intimidatorie e prospettato conseguenze ritorsive in caso dimancato pagamento. Tali modalità operative sono state logicamente valorizzatecome indici di un’autonoma capacità operativa e di un inserimento non episodiconel contesto delittuoso.Il Tribunale ha altresì richiamato gli episodi descritti nell’ordinanza genetica,dai quali emergerebbe il diretto coinvolgimento dell’indagato in telefonate,videochiamate e incontri personali con le vittime, nonché l’utilizzo della notorietàcriminale del nucleo familiare, e in particolare della figura paterna, qualestrumento di pressione psicologica sulle persone offese. Tale ricostruzione è stataposta a fondamento del giudizio di stabile adesione dell’indagato alle finalitàillecite perseguite dal gruppo familiare e di perdurante capacità intimidatoria.Correttamente il Tribunale ha valorizzato la prosecuzione delle condottecriminose nonostante la sottoposizione dell'indagato a misura cautelare in altroprocedimento. Da tale circostanza il Tribunale ha desunto una significativaindifferenza ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e una concreta capacità dielusione dei vincoli imposti, anche mediante l’utilizzo di strumenti indiretti e ilconcorso dei familiari. Tale apprezzamento sorregge, con motivazione adeguata,il giudizio di inaffidabilità dell’indagato rispetto all’osservanza di una misurameno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari.2.8. Quanto agli elementi valorizzati dalla difesa, il giudice cautelare haescluso che fossero rappresentativi di un reale mutamento della situazionepersonale dell’indagato.In particolare, risulta coerente sul piano argomentativo la valutazione dellecondotte riparatorie, avendo il Tribunale ritenuto che il risarcimento del danno el’adesione delle persone offese a un percorso di giustizia riparativa non fossero,nel caso concreto, significativi di effettiva resipiscenza o di attenuazione dellapericolosità dell’indagato. La condotta risarcitoria è stata infatti valutata noncome espressione di spontanea revisione critica, ma come iniziativa determinatadalla sopravvenuta sottoposizione alla misura custodiale più severa e dal pesodelle contestazioni cautelari.Né l’accettazione del risarcimento da parte delle persone offese, né ladisponibilità delle stesse a partecipare a un programma di giustizia riparativasono state ritenute idonee, se isolate dal complessivo contesto della vicenda, aneutralizzare il pericolo di recidiva. Il Tribunale ha valorizzato, al riguardo, lagravità delle condotte estorsive, la loro pluralità, l’aggravamento mediantemetodo mafioso e la capacità dell’indagato di operare all’interno di un contestofamiliare connotato da forza intimidatrice, reputando tali dati prevalenti rispettoalla valenza attenuativa prospettata dalla difesa.Neppure la prospettata delocalizzazione degli arresti domiciliari pressoun’abitazione situata lontano dal luogo di commissione dei reati è stata ritenutaelemento idoneo a elidere le esigenze cautelari, persistendo il rischio direiterazione delle condotte contestate. Il Tribunale ha osservato che la capacitàdell’indagato di mantenere collegamenti criminali e di concorrere alle iniziativedelittuose familiari, anche in presenza di vincoli cautelari, dimostrava l’inidoneitàdel mero allontanamento territoriale a interrompere i rapporti con l’ambiente diriferimento e a impedire la reiterazione di condotte della medesima specie.2.9. Sulla base di tali argomenti, il Tribunale ha concluso per la permanenzadel pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati e per il mancatosuperamento della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere previstadall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione impugnata ha dato conto,in termini coerenti e non meramente assertivi, delle ragioni per le quali lecondotte riparatorie, il tempo trascorso, la giovane età, l’assenza di precedenti ela prospettata delocalizzazione domiciliare non fossero idonei a dimostrareun’effettiva attenuazione delle esigenze cautelari. Ne consegue l’inammissibilitàdel motivo di ricorso, risolvendosi le deduzioni difensive in una richiesta dirivalutazione del merito delle argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato, estranea al giudizio di legittimità.3. È inammissibile anche il secondo motivo, con il quale la difesa censura ilgiudizio di persistente adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare incarcere, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di spiegare per quali ragionila misura degli arresti domiciliari, da eseguirsi in località distante dal contestocriminogeno e assistita dal controllo elettronico, non sarebbe stata idonea acontenere il pericolo di reiterazione dei reati.3.1. Va ricordato che, in materia di misure cautelari personali, lapresunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen. può essere superata a condizione che si dia conto dell'avvenutoapprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati daglicontestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendosufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che èescluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01).3.2. Nel caso in esame, il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunaleresiste alle censure proposte, giacché il giudizio di persistente adeguatezza dellamisura custodiale e di mancato superamento della presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., fondata sulla provvisoria contestazione dellaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., risulta sorretto da motivazionecoerente e immune da manifeste illogicità.Le medesime considerazioni che sorreggono il giudizio di persistentepericolosità del ricorrente giustificano anche la valutazione di inidoneità degliarresti domiciliari, ancorché eseguiti in luogo diverso e con controllo elettronico.In particolare, la prosecuzione delle attività illecite, nonostante l’esistenza dimisure cautelari già operative, è stata logicamente interpretata quale indice diinaffidabilità rispetto all’osservanza di prescrizioni meno rigorose e, quindi,incompatibile con il giudizio prognostico favorevole richiesto per l’applicazionedegli arresti domiciliari.Il Tribunale ha valorizzato l’autonomia decisionale e operativa dell’indagatonelle condotte delittuose, ritenendola indice di un concreto e attuale pericolo direiterazione dei reati, poiché espressiva di un’autonoma inclinazione allacommissione di reati, non esclusivamente riconducibile al contesto familiare diprovenienza.Quanto alla prospettata delocalizzazione degli arresti domiciliari pressol’abitazione di Pignola, la distanza geografica dal luogo di consumazione dei reatiè stata considerata inidonea a interrompere i collegamenti con il contestodelittuoso di riferimento, essendo emerso dagli atti che le condotte criminosevenivano realizzate anche mediante contatti telefonici, intermediazioni e rapportifamiliari, strumenti che rendono non determinante la mera separazioneterritoriale.3.3. Tali elementi, complessivamente considerati, sono del tutto idonei asorreggere il giudizio di mancato superamento della presunzione relativa di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., derivante dalla contestazionedell’aggravante del metodo mafioso. Correttamente il Tribunale ha ritenuto chegli elementi valorizzati dalla difesa, consistenti nella giovane età dell’indagato,nella sua incensuratezza, nel periodo trascorso in custodia cautelare e nelladisponibilità di una diversa collocazione domiciliare, non possedessero, nésingolarmente né nel loro complesso, quella forza dimostrativa necessaria asuperare la predetta presunzione.Ne consegue che il giudizio di persistente adeguatezza della custodiacautelare in carcere e di inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare ilpericolo di reiterazione criminosa risulta adeguatamente motivato e immune daivizi denunciati, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.4. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessasia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trovaristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]