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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04534/2026

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e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al contro ricorso d i costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 29 ottobre 2020, n. 3268/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’1 1 febbraio 202 6 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto r icor s o per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 29 ottobre 2020, n. 3268/5/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 13018000953 da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima, in qualità di notaio rogante il verbale di assemblea straordinaria della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” del 6 dicembre 2012, rep. n. 13704, per la maggiore imposta di registro sull’enunciazione di un presunto finanziamento concesso alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” dalla socia di maggioranza “[OSCURATO:SOCIETA].” per l’ammontare complessivo di € 2.165.409,00, ancorché la deliberazione di aumento del capitale sociale da € 10.000,00 ad € 60.000,00 fosse stata liberata ed eseguita per intero dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, mediante parziale rinuncia al predetto credito nella minor misura di € 590.000,00, ha rigettato l’appello pr oposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenz a depositat a dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 7 ottobre 2016, n. 1298/4/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato l a decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente per insussistenza , ai fini dell’enunciazione, dell’identità delle parti tra atto enunciante (aumento di capitaledella società) e atto enunciato (rinuncia parziale al credito della socia nei confronti della società) - sul presupposto che l’amministrazione finanziaria non avesse comprovato la derivazione da un finanziamento del credito del socio verso la società.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2424 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria fosse gravata dall’onere di provare la natura restitutoria del debito della società verso il socio, essendo, invece, gravato il socio dall’onere di provare che il versamento di € 2.165.409,00 fosse a fondo perduto. 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, la qualificazione causale del credito enunciato, che era stato utilizzato per la copertura e la liberazione dell’aumento di capitale, non poteva discostarsi da quella desumibile dal verbale assembleare di confezione notarile, sulla base dell’annotazione contabile nella posta registrata sotto la voce “D11” (“ Debito verso controllanti ”) nel bilancio provvisorio della società al 30 settembre 2012, co rrispondente ai corrispettivi per operazioni di vendita tra società partecipante e società partecipata, essendo onere dell’amministrazione finanziaria di provare la diversa origine del credito, anche in considerazione della diversa annotazione contabile nella posta registrata sotto la voce “D3” (“Debiti verso soci per finanziamenti”) per ifinanziamenti erogati alla società da parte dei soci. 2.3 Laddove, nella specie, è stato accertato che « sotto tale voce non è indicata alcuna somma» nel bilancio provvisorio della società.Da qui, il corretto rilievo che: « La tesi dell’Ufficio procedente presuppone, dunque, una grave inattendibilità e incompletezza, per non dire altro, delle annotazioni contabili societarie, senza, tuttavia, che nell’avviso di liquidazione e in sede contenzios(a) tale circostanza sia in qualche modo vagliata e supportata da elementi indiziari»di segno contrario.

Per cui,il giudice di appello ha correttamente ascritto un valore di presunzione iuris tantum a lle annotazioni contabili nel bilancio di società di capitali ex art. 2709 cod.civ. (Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2013, n. 6547; Cass., Sez. 1^, 18 febbraio 2016, n. 3190; Cass., Sez. 3^, 23 gennaio 2023, n. 1943), ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare una diversa causa debendi.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 4, comma 1, n. 5), e 9 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rinuncia al credito del socio nei confronti della società dovesse essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa anziché in misura proporzionale, recando il verbale assembleare l’enunciazione di un finanziamento con identità di partitra atto enunciante e atto enunciato. 3.1 Il predetto motivo è infondato, ancorché la correttezza in diritto del dispositivo non esima il collegio dalla correzione in parte qua della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.. 3.2 Per quanto detto, dunque, pur non escludendosi i presupposti dell’enunciazione(in particolare, la coincidenza di parti tra atto enunciante e atto enunciato) nella relazione tra socioconferente e società conferitaria all’interno de l contesto assembleare(in quanto protagonisti di entrambi gli atti: Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3841; Cass., Sez. Trib., 9 novembre 2023, n. 31174; Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2025, n. 33399), l’atto enunciato non è un finanziamento del socio alla società, ma, ancorché non assimilabile ad un versamento a fondo perduto (secondo la prospettazione della controricorrente), è più propriamente qualificabile in termini di compensazione o remissione parziale del credito del socio verso la società per corrispettivi derivanti da lla pregressa vendita di merci (a fronte dell’aumento di capitale).

Tuttavia, attenendo ad un credito IVA (per i corrispettivi delle vendite tra società partecipante e società partecipata), esso è sottratto, per il principio di alternatività exart. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all’applicazione dell’art. 6 della tariffa – parte primaallegata al medesimo d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (che prevede l’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, tra l’altro, per «compensazioni e remissioni di debiti»).

Correttamente, quindi, il giudice di appello ha riten uto la sottoposizione dell’atto enunciato ad imposta di registro in misura fissa.

4. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, ed ancora osservando che la dedotta fattispecie decisa da Cass.16539/2021 riguardava diversa vicenda societaria, diverso credito e diversa società rinunciante al credito rientrante nella medesima posta contabile del bilancio “Debiti vs. controllanti”, il ricorsodeve essere rigettato. 5.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6.Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez.5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230; Cass., Sez. Trib., 14 gennaio 2026, n. 1090).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrent e a lla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.500,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.

Cosìdeciso a Roma nell a camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al contro ricorso d i costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 29 ottobre 2020, n. 3268/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’1 1 febbraio 202 6 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto r icor s o per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 29 ottobre 2020, n. 3268/5/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 13018000953 da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima, in qualità di notaio rogante il verbale di assemblea straordinaria della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” del 6 dicembre 2012, rep. n. 13704, per la maggiore imposta di registro sull’enunciazione di un presunto finanziamento concesso alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” dalla socia di maggioranza “[OSCURATO:SOCIETA].” per l’ammontare complessivo di € 2.165.409,00, ancorché la deliberazione di aumento del capitale sociale da € 10.000,00 ad € 60.000,00 fosse stata liberata ed eseguita per intero dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, mediante parziale rinuncia al predetto credito nella minor misura di € 590.000,00, ha rigettato l’appello pr oposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenz a depositat a dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 7 ottobre 2016, n. 1298/4/2016, con compensazione delle spese giudiziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato l a decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente per insussistenza , ai fini dell’enunciazione, dell’identità delle parti tra atto enunciante (aumento di capitaledella società) e atto enunciato (rinuncia parziale al credito della socia nei confronti della società) - sul presupposto che l’amministrazione finanziaria non avesse comprovato la derivazione da un finanziamento del credito del socio verso la società. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2424 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria fosse gravata dall’onere di provare la natura restitutoria del debito della società verso il socio, essendo, invece, gravato il socio dall’onere di provare che il versamento di € 2.165.409,00 fosse a fondo perduto. 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, la qualificazione causale del credito enunciato, che era stato utilizzato per la copertura e la liberazione dell’aumento di capitale, non poteva discostarsi da quella desumibile dal verbale assembleare di confezione notarile, sulla base dell’annotazione contabile nella posta registrata sotto la voce “D11” (“ Debito verso controllanti ”) nel bilancio provvisorio della società al 30 settembre 2012, co rrispondente ai corrispettivi per operazioni di vendita tra società partecipante e società partecipata, essendo onere dell’amministrazione finanziaria di provare la diversa origine del credito, anche in considerazione della diversa annotazione contabile nella posta registrata sotto la voce “D3” (“Debiti verso soci per finanziamenti”) per ifinanziamenti erogati alla società da parte dei soci. 2.3 Laddove, nella specie, è stato accertato che « sotto tale voce non è indicata alcuna somma» nel bilancio provvisorio della società.Da qui, il corretto rilievo che: « La tesi dell’Ufficio procedente presuppone, dunque, una grave inattendibilità e incompletezza, per non dire altro, delle annotazioni contabili societarie, senza, tuttavia, che nell’avviso di liquidazione e in sede contenzios(a) tale circostanza sia in qualche modo vagliata e supportata da elementi indiziari»di segno contrario. Per cui,il giudice di appello ha correttamente ascritto un valore di presunzione iuris tantum a lle annotazioni contabili nel bilancio di società di capitali ex art. 2709 cod.civ. (Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2013, n. 6547; Cass., Sez. 1^, 18 febbraio 2016, n. 3190; Cass., Sez. 3^, 23 gennaio 2023, n. 1943), ponendo a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare una diversa causa debendi. 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 4, comma 1, n. 5), e 9 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rinuncia al credito del socio nei confronti della società dovesse essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa anziché in misura proporzionale, recando il verbale assembleare l’enunciazione di un finanziamento con identità di partitra atto enunciante e atto enunciato. 3.1 Il predetto motivo è infondato, ancorché la correttezza in diritto del dispositivo non esima il collegio dalla correzione in parte qua della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.. 3.2 Per quanto detto, dunque, pur non escludendosi i presupposti dell’enunciazione(in particolare, la coincidenza di parti tra atto enunciante e atto enunciato) nella relazione tra socioconferente e società conferitaria all’interno de l contesto assembleare(in quanto protagonisti di entrambi gli atti: Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3841; Cass., Sez. Trib., 9 novembre 2023, n. 31174; Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2025, n. 33399), l’atto enunciato non è un finanziamento del socio alla società, ma, ancorché non assimilabile ad un versamento a fondo perduto (secondo la prospettazione della controricorrente), è più propriamente qualificabile in termini di compensazione o remissione parziale del credito del socio verso la società per corrispettivi derivanti da lla pregressa vendita di merci (a fronte dell’aumento di capitale). Tuttavia, attenendo ad un credito IVA (per i corrispettivi delle vendite tra società partecipante e società partecipata), esso è sottratto, per il principio di alternatività exart. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all’applicazione dell’art. 6 della tariffa – parte primaallegata al medesimo d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (che prevede l’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, tra l’altro, per «compensazioni e remissioni di debiti»). Correttamente, quindi, il giudice di appello ha riten uto la sottoposizione dell’atto enunciato ad imposta di registro in misura fissa. 4. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, ed ancora osservando che la dedotta fattispecie decisa da Cass.16539/2021 riguardava diversa vicenda societaria, diverso credito e diversa società rinunciante al credito rientrante nella medesima posta contabile del bilancio “Debiti vs. controllanti”, il ricorsodeve essere rigettato. 5.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6.Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez.5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230; Cass., Sez. Trib., 14 gennaio 2026, n. 1090). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrent e a lla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.500,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge. Cosìdeciso a Roma nell a camera di consiglio dell’11 febbraio 2026. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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