CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25824/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Catania (Iacp), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catan ia , n. 865 /20 20 , [OSCURATO:PERSONA] popolare ed economica - I.A.C.P., [OSCURATO:PERSONA] -Richiesta di sfratto per mancato pagamento delle rate d'affitto -Disciplina ex art. 32 R.D. n. 1165 del 1938 depositatail 4 giugno 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 maggio 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: condecreto ex art. 32 r.d. 28 aprile 1938 , n. 1165 , il Tribunale di Catania, su ricorso dell’Iacp della stessa città, ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 33.616,47 per canoni scaduti e non corrisposti ed il rilascio dell'immobile di e.r.p. ad essa concesso in locazione; l’opposizione proposta dall’ingiunta venne rigettata dal Tribunale con aggravio delle spese processuali; anche l’appello proposto dalla soccombente è stato rigettato dalla Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 865/2020, resa pubblica il 4 giugno 2020, che ha condannato l’appellante alle spese del grado; avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resiste l’istituto intimato, depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «error in procedendo ed in iudicando; violazione dell'art. 1 12 c.p.c. ; abrogazione dell'art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938 ; inapplicabilità per gli alloggi ex Gescal ; abrogazione t acita ex art. 20 l egge reg. Sicilia n. 15 del 198 6 e art. 84 leggen. 392 del 19 78 ; violazione dell'art. 3 e 24 Cost .»; questi, in sintesi, gliargomenti di critica: ─ la Corte d’appello «nulla ha motivato sulla eccezione di abrogazione dell'art. 32 del R.D. 1165/1938»;─ tale norma non è applicabile per gli alloggi realizzati e assegnati ai sensi della legge reg. sic. n.15 del 19 86 ; ─ essa deve considerarsi abrogata per incompatibilità con la legge n. 392 del 1978, richiamata espressamente dalla legge reg. sic. n. 15 del 1986; ─ il procedimento di revoca, sospensione e annullamento della assegnazione e revoca del contratto stipulato viene espressamente disciplinato dal d.P.R. n. 1035 del 19 72 e pertanto anche nel caso di morosità deve essere applicata da parte dello Iacp la normativa prevista dagli artt. 15, 16 e 17, osservando i l procedimento espressamente disciplinato dall'art. 11 del medesimo d.P.R.; con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «error in procedendo; violazione della legge reg. sic. n. 15 del 1986 prevalente sulla normativa generale in quanto destinata a regolare la costruzione, assegnazione e revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata alla particolare categoria dei lavoratori dipendenti»; sostiene che, nella specie, non poteva essere applicata la disciplina dettata dall'art. 32 r.d. n. 1165 del 1938 per ottenere il rilascio dell'alloggio, in quanto nonsi tratta di normativa concorrente con quella prevista dal codice di procedura civile ex art. 658 c.p.c., ma si deve fare riferimento esclusivamente alla norma regionale ex art. 21 legge reg. sic. n. 15del 1986; con il terzo, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «error in iudicando; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 legge reg. sic. n. 15 del 1986 in relazione agli artt. 12 e segg. della legge n. 392 del 1978»: lamenta l’erroneo calcolo del canone in quanto effettuato in violazione delle norme di cui agli artt. 12 – 24 legge n. 392 del 1978 richiamati dalla citata legge regionale; con il quarto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del codice dell’amministrazione digitale e dell'art. 2702 e 2719 c.c.: rileva che la documentazione prodotta da parte dello Iacp è priva dell'attestazione di autenticità che deve essere rilasciata da parte del procuratore, e pertanto trattasi di documentazione che non assume nessun valore nel giudizio, sia nella fase monitoria e sia in quella successiva a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo; con il quintomotivo la ricorrente denuncia, infine, ex art. 360 n n. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 e 2934 cod. civ. per a vere la Corte d’appello ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione lettere prive dei requisiti previsti dalle norme suindicate e non portate validamente a conoscenza del destinatario; il primo motivo è inammissibile; lo è intanto lacensura di omessa pronuncia su motivo di gravame sia perché il motivo non è compiutamente riportat o nella sua integralità nel ricorso (v. Cass. n. 17049 del 20/08/2015 ), sia perché non è comunque precisato se il motivo è stat o mantenut o nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (v. Cass. n. 5087 del 03/03/2010); ne discende anche l’inammissibilità della prospettazione delle questioni agitate in questa sede, per la prima volta, con il motivo in esame, non risultando esse t rattat e , né ritualmente dedott e nel giudizio di merito; l’inammissibilitàdel motivo deriva comunque anche dal rilievo che la norma di cui si deduce la tacita abrogazione o l’inapplicabilità nella specie non ha avuto diretta applicazionenella sentenza impugnata, la quale ─ come espressamente ivi evidenziato, sia pure ad altri fini ─ ha confermato una decisione resa all’esito di un giudizio di ordinaria cognizione (instaurato a seguito dell’opposizione della ingiunta) diretto all’accertamento della sussistenza della morosità e dei relativi effetti risolutivi sul rapporto e nel quale perde vano ormai rilevanza eventuali vizi della procedura monitoria, salvo eventualmente per le sole spese; mette conto comunque incidentalmente osservare che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (v. Cass. n. 354 del 13/01/1993), i lineamenti dell'istituto di cui all’art. 32 r.d. cit. , così come tratteggiati, evidenziano che non si verte in tema di intimazione di sfratto, bensì di procedimento ingiuntivo, adattato alla particolare natura degli Istituti autonomi per case popolari, ai quali viene consentito, per esigenze di speditezza processuale, di ottenere contestualmente l'ordine di pagamento e, in caso di inottemperanza, quello di sfratto; nello stesso schema interpretativo, del resto, si era già mossa la Corte Costituzionale, allorquandoha dichiarato la illegittimità dell'art. 32 nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto fissa termini diversi da quelli previsti dall'art.641 cod. proc. civ., per l'ordinario procedimento ingiuntivo (sentenza 22 dicembre 1969, n. 159); con ciò evidentemente inquadrando la procedura de quanell'ambito del procedimento d'ingiunzione e non di quello per convalida di sfratto; va peraltro rammentato che, più di recente, la Corte costituzionale è tornata sull’argomento dichiarando, con sentenza n. 203 dell’11 giugno 2003, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, che prevede che gli istituti per le case popolari possano ottenere un ordine di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso emesso inaudita altera parte, rilevando che «nel solco delle sentenze n. 159/1969 e n. 419/1991 di questa Corte, si deve confermare che la peculiarità di disciplina sostanziale delle locazioni di edilizia residenziale pubblica comporta che anche il loro trattamento processuale può essere diverso da quello delle altre locazioni ad uso abitativo./ Se, dunque, la previsione di siffatta tutela è di per sé espressione di discrezionalità legislativa, ne discende che è ininfluente, ai fini della proposta questione di legittimità costituzionale, l'enunciazione delle differenze riscontrabili tra questo procedimento e quelli cui possono ricorrere i locatori nelle comuni locazioni abitative (ma anche, in alternativa, come ammette la giurisprudenza, gli stessi enti gestori di edilizia residenziale), ossia il processo di cognizione secondo il rito dell'art. 447-bis cod. proc. civ. e quello per convalida di sfratto. / Del resto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il legislatore può nella sua discrezionalità prevedere differenziate tipologie di procedimenti, in ragione di esigenze che le giustifichino, non essendo costituzionalmente tenuto ad una costante uniformità di disciplina»; così stando le cose, nessuna rilevanza possono avere le successive innovazioni evocate in ricorso, le quali non hanno certamente escluso l’applicabilità anche ai rapporti locativi nascenti dalla assegnazione di alloggi di e.r.p. ─ e tale è certamente e incontestatamente anche quello per cui è causa ─ dei comuni istitu ti processuali a tutela delle pretese da tali rapporti nascenti; tanto meno alcuna incidenza è su tale piano mai ipotizzabile possa avere avuto la legge regionale evocata, non essendo quella processuale materia attribuita alla competenza, nemmeno concorren te, delle Regioni; per analoghe considerazioni deve dirsi inammissibile anche il secondo motivo; in disparte la novità della questione, che non risulta trattata nel giudizio di merito, è dirimente che, come detto, eventuali vizi propri della fase monitoria e del contenuto dell’ingiunzione emessa, sono rimasti assorbiti e sono divenuti irrilevanti una volta che, a seguito dell’opposizione, si è instaurato un giudizio di ordinaria cognizione vertente sulla fondatezza delle pretese azionate dall’ente locatore sul fondamento della dedotta (e per vero non contestata) morosità della conduttrice;anche il terzo motivo è inammissibile; la ricorrente non indica in quale parte della sentenza la Corte di merito avrebbe affermato di dover applicare una regola di giudizio diversa da quella desumibile dalle norme secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, circa i criteri da utilizzare per la corretta determinazione della misura del canone dovuto, né da quale affermazione se ne dovrebbecomunque desumere una chiara e univoca difforme applicazione, ma ben diversamente ne prospetta la violazione quale conseguenza di una diversa valutazione degli elementi di fatto ─ peraltro nemmeno precisamente indicati né essendo nemmeno detto se e in quale sede processuale acquisiti, tanto meno nel rispetto dell’onere di specifica indicazione dettato dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. ─ il che pone,inammissibilmente, una quaestio factie non una quaestio iuris; è inammissibile anche il quarto motivo; con esso la ricorrente ripropone argomento di critica già confutato nella sentenza impugnata senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione al riguardo addotta (con la quale la Corte di merito ha evidenziato l’irrilevanza di eventuali irregolarità della documentazione prodotta in fase monitoria, una volta instaurato, con l’opposizione, il giudizio di ordinaria cognizione: v. sentenza impugnata, pagg. 3 –4), ma limitandosi ad una mera contraria asserzione; anche tale censura, comunque, si appalesa inosservante dell’onere di specifica indicazione dei documenti richiamati, in manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; è infine inammissibileanche il quinto motivo, sia perché anch’esso non si confronta con la decisione impugnata, ma si risolve nell’asserzione di un fatto esattamente opposto a quello invece accertato in sentenza (ossia la provata ricezione di idoneo atto interruttivo), sia, comunque, per inosservanza dell’onere di specifica indicazione dei documenti richiamati,in palese violazione dell’art. 366 8 n. 6 cod. proc. civ.; la memoria che, come detto, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; a tale attestazione non può ostare l’attuale condizione de lla ricorrente, risultante dagli atti, di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve qui essere ribadito, «il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilitàdell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315); spetterà dunque all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’istituto controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut