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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21960/2026

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e, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Ancona n.256/2021 depositata il 4/3/2021 e avverso la sentenza definitiva dellaCorte d’Appello di Ancona n. 522/2022 depositata il 27/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con atto di citazionenotificato il 15/2/2008 ha convenuto davanti al Tribunale di Fermo laB.A.P. (ora [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena) chiedendo che fosseNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026accertata la nullità delle clausole inerenti agli interessi ultralegali applicatiai rapporti di conto corrente ordinario n.2861H, assorbito nel n.4634F,assorbito nel n. 5152A, diventato il n. 10305X e conto anticipi n. 8246H,l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e della commissione dimassimo scoperto applicate e l’applicazione di interessi usurari e chefosse determinata l’attualità del saldo dei c/c indicati e che la Banca fossecondannata a pagare le somme indebitamente addebitate, oltre alrisarcimento danni.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la reiezione delle domande attoree, perchéinfondate in fatto e in diritto e finanche prescritte e salvo, in subordine, lacompensazione.Il Tribunale di Fermo, dopo aver disposto CTU, con sentenza del15/12/2016 ha accertato non essere maturata la prescrizione, hadichiarato l’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, CMS einteressi anatocistici, ha accertato che il rapporto contrattuale bancariopresentava alla data del 30/9/2006 (a seguito della eliminazione delleposte illegittime) un saldo a favore della correntista di €. 265.225,13 e hacondannato la Banca a pagare tale somma oltre interessi.MPS ha proposto appello, chiedendo fra l’altro di dichiararel’inammissibilità o l'infondatezza della domanda di restituzione o diripetizione dell'indebito proposta dal [OSCURATO:PERSONA] C.Snc, stante la mancata prova della chiusura del rapporto al momento dellaproposizione della domanda e del pagamento indebito oggetto delladomanda di restituzione e, comunque, per difetto dei presupposti di cuiall’art. 2033 c.c., e ha chiesto la reiezione delle domande avversarie.La Corte d’Appello, con sentenza non definitiva n. 256 del 4/3/021, harespinto il primo e secondo motivo di appello (relativi all’assenza deipresupposti per l’azione di ripetizione), ha confermato il rigettodell’eccezione di prescrizione e la declaratoria di illegittimità degli addebitisu indicati e ha rimesso la causa sul ruolo per integrazione della CTU.Numero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026Entrambe le parti hanno formulato espressa riserva di impugnazionedella sentenza e, dopo l’espletamento dell’ulteriore CTU, la Corted’Appello, con sentenza definitiva n. 522 del 27/4/2022, fermo quantostabilito dalla sentenza non definitiva e visti gli esiti della CTU, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha accertato sul c/c oggetto dicausa un saldo di €. 176.632,77 a credito della correntista e hacondannato la Banca a pagare tale cifra, oltre interessi.2) La Corte d’Appello, con la sentenza non definitiva, ha, inparticolare, respinto i primi due motivi di appello perché ha ritenuto nontempestivamente proposta in primo grado l’eccezione di inammissibilitàdella domanda di ripetizione di indebito per difetto di prova del previopagamento dell’indebito da parte della correntista e della chiusura delconto corrente al momento della proposizione della domanda.La Corte ha anche sottolineato la mancata tempestiva contestazione,da parte della Banca, della sussistenza di detti fatti costitutivi del dirittoalla ripetizione di indebito (effettivo pagamento dell’indebito e chiusura delconto) e l’assenza di specifica deduzione dell’eccezione di inammissibilitàanche nella comparsa conclusionale di primo grado (dove peraltro laproposizione di eccezione sarebbe già stata tardiva).La Corte ha anche rilevato che dalle evidenze documentali il contorisultava chiuso e che dalla CTU svolta in primo grado risultava un saldodi aver corrisposto alla banca le somme delle quali chiedeva la ripetizione.Infine, la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione della Banca,oggetto del terzo motivo di appello, rilevando che nella comparsa dicostituzione del primo grado tale eccezione era stata avanzata conriferimento solo ai conti n. 2861H e n. 4634F, con deduzione del decorsodella prescrizione solo dalla chiusura di tali rapporti, restandointempestive le deduzioni successive, e osservando che nella attualefattispecie si era in presenza di un rapporto di carattere unitario fondatoNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026sul presupposto degli avvenuti giroconti (indicati dal Tribunale), per cuinon era ipotizzabile alcun pagamento con riferimento ai due primi rapportiin quanto le poste non erano state regolate nei confronti del clientemediante pagamento ma meramente trasferite sui conti successiviassicurandone la continuità contabile.3) Con ricorso notificato il 10/5/2022 MPS ha impugnato la sentenzadella Corte d’Appello di Ancona, proponendo tre motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.La parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “(art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.):Violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.

Insussistenza deipresupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.Inammissibilità della domanda di ripetizione.

Violazione o falsaapplicazione dell'art. 115 c.p.c.”.Secondo motivo di impugnazione: “(art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.):Nullità della sentenza o del procedimento.

Omessa valutazione di unaprova documentale offerta.

Travisamento della CTU”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettatol'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dallaBanca, erroneamente ritenendo che tale eccezione fosse stata formulataper la prima volta solo in sede di appello, e sostiene che, invece, dettaeccezione di inammissibilità era già stata proposta in sede di comparsaconclusionale depositata nel giudizio di primo grado.Afferma anche, che, in ogni caso, l’inammissibilità della domanda diripetizione di indebito, per assenza dei presupposti (chiusura del conto epagamento dell’indebito), quali condizioni dell’azione, è rilevabile anched’ufficio e che dagli atti non emergeva la prova della chiusura del rapportobancario al momento della proposizione della domanda e anzi il fatto che ilconto fosse aperto a quella data emergeva sia da documenti (doc 25 e 26Numero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026allegati a memoria depositata in primo grado), sia da allegazioni dellacontroparte nell’atto di citazione di primo grado.La ricorrente censura anche il richiamo della Corte al principio di noncontestazione, osservando che l’onere di contestazione sorgeva solo conriguardo ad un fatto che fosse stato specificamente affermato, mentre nelcaso di specie il Calzaturificio non aveva mai affermato che il conto fossechiuso al momento dell’introduzione del giudizio, né di aver provveduto alpagamento dell’indebito, mentre dalla documentazione emergeva che ilc/c era aperto a quell’epoca e risultava un saldo debitore al 7/5/2008 di €.7.893,67.La ricorrente ha anche affermato che, laddove la Corte rilevava chedalle evidenze documentali il conto risultava chiuso e che dalla CTU diprimo grado risultava un saldo attivo a favore della correntista, la stessaaveva travisato i fatti di causa- in quanto il CTU, nel secondo grado, avevaaccertato che dall'ultimo estratto versato in atti il conto non risulta affattochiuso, registrando un saldo debitore- e non aveva valutato provedocumentali dal valore decisivo.La ricorrente, inoltre, precisava che, in caso di saldo debitore, andavaescluso il diritto alla ripetizione di somme, non essendo stati eseguitipagamenti da parte del Calzaturificio.La parte controricorrente ha replicato che l’eccezione di inammissibilitàdell’azione di ripetizione, asseritamente esposta nella comparsaconclusionale di primo grado, era comunque tardiva, che, in ogni caso, perdifetto di autosufficienza, la Banca non aveva riportato le dichiarazionidella comparsa conclusionale da cui ricavare la proposizione di dettaeccezione, che detta eccezione non era rilevabile d’ufficio, che ilCalzaturificio aveva affermato nell’atto introduttivo del giudizio di primogrado che i rapporti dedotti erano risultati operativi sino al terzo trimestre2006 e che la Banca non aveva contestato tale affermazione, che la Bancaaveva tenuto una condotta incompatibile con la negazione della chiusuraNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026del conto (in sede di proposizione dell’eccezione di prescrizione e dicompensazione).I motivi sono inammissibili.1.1) La Corte d’Appello, dopo aver rilevato la tardività dell’eccezione,sollevata dalla Banca, di inammissibilità della domanda di ripetizioned’indebito per assenza dei presupposti (chiusura del conto e pagamentodell’indebito), perché non tempestivamente proposta in primo grado (nonera neppure chiara una tale proposizione, comunque tardiva, nellacomparsa conclusionale di primo grado), ha affermato che, in ogni caso,va “rilevato che dalle risultanze documentali il conto risulta chiuso edinoltre dalla Ctu del Dott. [OSCURATO:PERSONA], assunta in primo grado, risulta unsaldo attivo e dunque non si pone per la correntista il problema didimostrare di aver corrisposto alla banca le somme delle quali chiede laripetizione”.Si tratta con evidenza di un giudizio di fatto operato dalla Corted’Appello sulla base delle risultanze documentali.La ricorrente impugna tale giudizio come omessa valutazione di unaprova documentale e travisamento del fatto, in particolare della CTU.Tuttavia, da un lato, in sede di legittimità, “il vizio di omesso esame diun fatto decisivo è configurabile solo con riferimento a un fatto storico,principale o secondario, dotato di carattere decisivo e specificamenteindicato, mentre il travisamento della prova ricorre esclusivamente inpresenza di un errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzoistruttorio, non nella sua valutazione, con conseguente inammissibilitàdella censura che si limiti a contestare l'apprezzamento del giudice dimerito” (Cass. civ., sez. lav., 15/04/2026, n. 9630).Più specificamente, “il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, aisensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processualeo sostanziale” (Cass. civ., sez. un., 5/03/2024, n. 5792)Nel presente caso, la ricorrente denuncia un vizio motivazionale,perché contesta alla Corte di non aver valutato alcune prove documentali(doc 25 e 26 allegati a memoria di primo grado) e di aver travisato irisultati della CTU finendo per discostarsene senza fornire motivazione.É contestato un errore di valutazione dei fatti sulla base delle provededotte in giudizio, che deve essere censurato attraverso il correttoparadigma normativo del difetto di motivazione e, dunque, nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (Cassazionecivile sez. trib., 5/09/2025, n. 24614).Ma nel presente caso i motivi di ricorso sono inammissibili perché laCorte d’Appello ha considerato ammissibile l’azione di ripetizione diindebito, conformandosi ad analoga decisione del giudice di primo grado e,in presenza di tale “doppia conforme” decisione, la ricorrente non hadimostrato che, circa i presupposti di tale ammissibilità, vi sia divergenzadelle ragioni di fatto (Cass. civ., sez.

III, 28/10/2025, n. 28570“Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348-ter c.p.c., il ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. èinammissibile qualora la sentenza d'appello abbia confermato la decisionedi primo grado basandosi sulle stesse ragioni inerenti alle medesimequestioni di fatto.

Al fine di evitare tale declaratoria di inammissibilità, ilricorrente che lamenti un vizio di motivazione ha l'onere di dimostrarespecificamente che le ragioni poste a fondamento delle due sentenze diNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026merito sono tra loro diverse e poggiano su presupposti fattuali differenti”;si veda anche, per es.: Cass. civ., sez.

I, 21/10/2025, n. 27947).2) Terzo motivo di impugnazione: “(art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)Violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., anche inrelazione all'art. 2697 c.c.

Irriducibile contraddittorietà ed illogicitàmanifesta della motivazione”.La ricorrente censura la sentenza non definitiva per aver rigettato ilsecondo motivo di appello, con il quale era stata censurata l'erroneitàdella decisione del Tribunale per aver disatteso l'eccezione di prescrizioneformulata dalla Banca.La ricorrente contesta che la Corte distrettuale abbia rigettato lecensure della Banca, erroneamente ritenendo che l'eccezione diprescrizione da questa formulata fosse circoscritta esclusivamente airapporti di c/c n. 2861H e 48634F, ed afferma che, invece, la suaeccezione di prescrizione involgeva tutti i rapporti oggetto di causa.Afferma la contraddittorietà della motivazione della Corte, che da unlato sostiene che l'eccezione di prescrizione sarebbe limitata ai conti estintie dall’atro lato afferma che quegli stessi conti non sarebbero estinti perchéil saldo sarebbe stato girocontato nel rapporto di c/c 10305X oggetto dicausa.Sostiene inoltre che l’onere di individuare la natura delle rimesse(solutorie o ripristinatorie) incombe sulla correntista e che la Banca avevaintegrato le proprie argomentazioni a sostegno dell’eccezione diprescrizione nella comparsa conclusionale del primo giudizio.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva che nel brano della comparsa di costituzionedepositata in primo grado dalla Banca, richiamato nel ricorso a pag. 35, viè menzione solo dei primi due conti, su citati (“con la comparsa dicostituzione e risposta depositata in primo grado…l'esponente, a pag. 23,deduceva che “nel caso che ci occupa è incontestabile che la chiusura deiNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026dedotti rapporti risalga, per il c/c n. 2861H al 1985, e per il c/c n. 4634Fal 27/08/86, cosicchè il relativo termine di prescrizione è ampiamentedecorso”).Successivamente, in sede di precisazione dele conclusioni, la Banca hasempre chiesto la reiezione “di tutte le domande ed eccezioni propostedall’attrice, perché infondate in fatto e in diritto e finanche prescritte”.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le sue affermazioni non intendevano limitarel’eccezione di prescrizione solo ai due rapporti su citati, per cui si tratta diinterpretazione della domanda/eccezione della Banca, di verificare, cioè,se l’eccezione abbia investito anche il terzo conto.E l’interpretazione della domanda è riservata al giudice del merito(Cass. civ., sez.

I, 20/08/2025, n. 23625: ”L'attività di interpretazione oqualificazione della domanda è rimessa al solo giudice di merito, il qualecompie in tal senso un apprezzamento che non è censurabile in sede dilegittimità, ai sensi dell'art. 360 comma 1 c.p.c., se non sotto il profilo delvizio di motivazione”).2.2) Né è fondata la contestazione della ricorrente circa lacontraddittorietà della motivazione della Corte.Si osserva che la Corte d’Appello ha interpretato l’eccezione contenutanella comparsa di costituzione della ricorrente in primo grado qualeeccezione limitata ai primi due conti, né si comprende dove sia lacontraddittorietà motivazionale, posto che si tratta di accertare solo inrelazione alle rimesse di quale conto sia stata sollevata l’eccezione diprescrizione, fermo poi restando l’onere del correntista di provarne lanatura ripristinatoria.E l’osservazione della Corte (“[OSCURATO:PERSONA] condivide gli argomentisecondo cui è solo con l’effettiva chiusura del conto che si stabilisconodefinitivamente i crediti e i debiti delle parti mentre nella presentefattispecie si è in presenza di un rapporto di carattere unitario fondato sulpresupposto degli avvenuti giroconto- indicati dal Tribunale-.

Per cui non èNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026ipotizzabile alcun pagamento con riferimento ai due primi rapporti inquanto le poste non sono state regolate nei confronti del cliente mediantepagamento ma meramente trasferite sui conti successivi assicurandone lacontinuità contabile”) ha il chiaro significato che l’eccezione di prescrizionenon sia accoglibile riguardo ai primi due conti (gli unici posti dallaricorrente a base di detta eccezione), perché essi sono confluiti in altroconto- per cui la prescrizione dovrebbe decorrere dalla chiusura diquest’ultimo-, e l’eccezione di prescrizione non è stata estesa a tale ultimoconto.Anche in questo caso, inoltre, si è verificata la circostanza delladecisione “doppia conforme” del Tribunale e della Corte d’Appello circa lalimitazione dell’eccezione di prescrizione ai predetti primi due conticorrenti.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrentea rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 6.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali,pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Ancona n.256/2021 depositata il 4/3/2021 e avverso la sentenza definitiva dellaCorte d’Appello di Ancona n. 522/2022 depositata il 27/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con atto di citazionenotificato il 15/2/2008 ha convenuto davanti al Tribunale di Fermo laB.A.P. (ora [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena) chiedendo che fosseNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026accertata la nullità delle clausole inerenti agli interessi ultralegali applicatiai rapporti di conto corrente ordinario n.2861H, assorbito nel n.4634F,assorbito nel n. 5152A, diventato il n. 10305X e conto anticipi n. 8246H,l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e della commissione dimassimo scoperto applicate e l’applicazione di interessi usurari e chefosse determinata l’attualità del saldo dei c/c indicati e che la Banca fossecondannata a pagare le somme indebitamente addebitate, oltre alrisarcimento danni.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la reiezione delle domande attoree, perchéinfondate in fatto e in diritto e finanche prescritte e salvo, in subordine, lacompensazione.Il Tribunale di Fermo, dopo aver disposto CTU, con sentenza del15/12/2016 ha accertato non essere maturata la prescrizione, hadichiarato l’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, CMS einteressi anatocistici, ha accertato che il rapporto contrattuale bancariopresentava alla data del 30/9/2006 (a seguito della eliminazione delleposte illegittime) un saldo a favore della correntista di €. 265.225,13 e hacondannato la Banca a pagare tale somma oltre interessi.MPS ha proposto appello, chiedendo fra l’altro di dichiararel’inammissibilità o l'infondatezza della domanda di restituzione o diripetizione dell'indebito proposta dal [OSCURATO:PERSONA] C.Snc, stante la mancata prova della chiusura del rapporto al momento dellaproposizione della domanda e del pagamento indebito oggetto delladomanda di restituzione e, comunque, per difetto dei presupposti di cuiall’art. 2033 c.c., e ha chiesto la reiezione delle domande avversarie.La Corte d’Appello, con sentenza non definitiva n. 256 del 4/3/021, harespinto il primo e secondo motivo di appello (relativi all’assenza deipresupposti per l’azione di ripetizione), ha confermato il rigettodell’eccezione di prescrizione e la declaratoria di illegittimità degli addebitisu indicati e ha rimesso la causa sul ruolo per integrazione della CTU.Numero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026Entrambe le parti hanno formulato espressa riserva di impugnazionedella sentenza e, dopo l’espletamento dell’ulteriore CTU, la Corted’Appello, con sentenza definitiva n. 522 del 27/4/2022, fermo quantostabilito dalla sentenza non definitiva e visti gli esiti della CTU, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha accertato sul c/c oggetto dicausa un saldo di €. 176.632,77 a credito della correntista e hacondannato la Banca a pagare tale cifra, oltre interessi.2) La Corte d’Appello, con la sentenza non definitiva, ha, inparticolare, respinto i primi due motivi di appello perché ha ritenuto nontempestivamente proposta in primo grado l’eccezione di inammissibilitàdella domanda di ripetizione di indebito per difetto di prova del previopagamento dell’indebito da parte della correntista e della chiusura delconto corrente al momento della proposizione della domanda.La Corte ha anche sottolineato la mancata tempestiva contestazione,da parte della Banca, della sussistenza di detti fatti costitutivi del dirittoalla ripetizione di indebito (effettivo pagamento dell’indebito e chiusura delconto) e l’assenza di specifica deduzione dell’eccezione di inammissibilitàanche nella comparsa conclusionale di primo grado (dove peraltro laproposizione di eccezione sarebbe già stata tardiva).La Corte ha anche rilevato che dalle evidenze documentali il contorisultava chiuso e che dalla CTU svolta in primo grado risultava un saldodi aver corrisposto alla banca le somme delle quali chiedeva la ripetizione.Infine, la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione della Banca,oggetto del terzo motivo di appello, rilevando che nella comparsa dicostituzione del primo grado tale eccezione era stata avanzata conriferimento solo ai conti n. 2861H e n. 4634F, con deduzione del decorsodella prescrizione solo dalla chiusura di tali rapporti, restandointempestive le deduzioni successive, e osservando che nella attualefattispecie si era in presenza di un rapporto di carattere unitario fondatoNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026sul presupposto degli avvenuti giroconti (indicati dal Tribunale), per cuinon era ipotizzabile alcun pagamento con riferimento ai due primi rapportiin quanto le poste non erano state regolate nei confronti del clientemediante pagamento ma meramente trasferite sui conti successiviassicurandone la continuità contabile.3) Con ricorso notificato il 10/5/2022 MPS ha impugnato la sentenzadella Corte d’Appello di Ancona, proponendo tre motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.La parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “(art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.):Violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Insussistenza deipresupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.Inammissibilità della domanda di ripetizione. Violazione o falsaapplicazione dell'art. 115 c.p.c.”.Secondo motivo di impugnazione: “(art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.):Nullità della sentenza o del procedimento. Omessa valutazione di unaprova documentale offerta. Travisamento della CTU”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettatol'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dallaBanca, erroneamente ritenendo che tale eccezione fosse stata formulataper la prima volta solo in sede di appello, e sostiene che, invece, dettaeccezione di inammissibilità era già stata proposta in sede di comparsaconclusionale depositata nel giudizio di primo grado.Afferma anche, che, in ogni caso, l’inammissibilità della domanda diripetizione di indebito, per assenza dei presupposti (chiusura del conto epagamento dell’indebito), quali condizioni dell’azione, è rilevabile anched’ufficio e che dagli atti non emergeva la prova della chiusura del rapportobancario al momento della proposizione della domanda e anzi il fatto che ilconto fosse aperto a quella data emergeva sia da documenti (doc 25 e 26Numero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026allegati a memoria depositata in primo grado), sia da allegazioni dellacontroparte nell’atto di citazione di primo grado.La ricorrente censura anche il richiamo della Corte al principio di noncontestazione, osservando che l’onere di contestazione sorgeva solo conriguardo ad un fatto che fosse stato specificamente affermato, mentre nelcaso di specie il Calzaturificio non aveva mai affermato che il conto fossechiuso al momento dell’introduzione del giudizio, né di aver provveduto alpagamento dell’indebito, mentre dalla documentazione emergeva che ilc/c era aperto a quell’epoca e risultava un saldo debitore al 7/5/2008 di €.7.893,67.La ricorrente ha anche affermato che, laddove la Corte rilevava chedalle evidenze documentali il conto risultava chiuso e che dalla CTU diprimo grado risultava un saldo attivo a favore della correntista, la stessaaveva travisato i fatti di causa- in quanto il CTU, nel secondo grado, avevaaccertato che dall'ultimo estratto versato in atti il conto non risulta affattochiuso, registrando un saldo debitore- e non aveva valutato provedocumentali dal valore decisivo.La ricorrente, inoltre, precisava che, in caso di saldo debitore, andavaescluso il diritto alla ripetizione di somme, non essendo stati eseguitipagamenti da parte del Calzaturificio.La parte controricorrente ha replicato che l’eccezione di inammissibilitàdell’azione di ripetizione, asseritamente esposta nella comparsaconclusionale di primo grado, era comunque tardiva, che, in ogni caso, perdifetto di autosufficienza, la Banca non aveva riportato le dichiarazionidella comparsa conclusionale da cui ricavare la proposizione di dettaeccezione, che detta eccezione non era rilevabile d’ufficio, che ilCalzaturificio aveva affermato nell’atto introduttivo del giudizio di primogrado che i rapporti dedotti erano risultati operativi sino al terzo trimestre2006 e che la Banca non aveva contestato tale affermazione, che la Bancaaveva tenuto una condotta incompatibile con la negazione della chiusuraNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026del conto (in sede di proposizione dell’eccezione di prescrizione e dicompensazione).I motivi sono inammissibili.1.1) La Corte d’Appello, dopo aver rilevato la tardività dell’eccezione,sollevata dalla Banca, di inammissibilità della domanda di ripetizioned’indebito per assenza dei presupposti (chiusura del conto e pagamentodell’indebito), perché non tempestivamente proposta in primo grado (nonera neppure chiara una tale proposizione, comunque tardiva, nellacomparsa conclusionale di primo grado), ha affermato che, in ogni caso,va “rilevato che dalle risultanze documentali il conto risulta chiuso edinoltre dalla Ctu del Dott. [OSCURATO:PERSONA], assunta in primo grado, risulta unsaldo attivo e dunque non si pone per la correntista il problema didimostrare di aver corrisposto alla banca le somme delle quali chiede laripetizione”.Si tratta con evidenza di un giudizio di fatto operato dalla Corted’Appello sulla base delle risultanze documentali.La ricorrente impugna tale giudizio come omessa valutazione di unaprova documentale e travisamento del fatto, in particolare della CTU.Tuttavia, da un lato, in sede di legittimità, “il vizio di omesso esame diun fatto decisivo è configurabile solo con riferimento a un fatto storico,principale o secondario, dotato di carattere decisivo e specificamenteindicato, mentre il travisamento della prova ricorre esclusivamente inpresenza di un errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzoistruttorio, non nella sua valutazione, con conseguente inammissibilitàdella censura che si limiti a contestare l'apprezzamento del giudice dimerito” (Cass. civ., sez. lav., 15/04/2026, n. 9630).Più specificamente, “il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, aisensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processualeo sostanziale” (Cass. civ., sez. un., 5/03/2024, n. 5792)Nel presente caso, la ricorrente denuncia un vizio motivazionale,perché contesta alla Corte di non aver valutato alcune prove documentali(doc 25 e 26 allegati a memoria di primo grado) e di aver travisato irisultati della CTU finendo per discostarsene senza fornire motivazione.É contestato un errore di valutazione dei fatti sulla base delle provededotte in giudizio, che deve essere censurato attraverso il correttoparadigma normativo del difetto di motivazione e, dunque, nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (Cassazionecivile sez. trib., 5/09/2025, n. 24614).Ma nel presente caso i motivi di ricorso sono inammissibili perché laCorte d’Appello ha considerato ammissibile l’azione di ripetizione diindebito, conformandosi ad analoga decisione del giudice di primo grado e,in presenza di tale “doppia conforme” decisione, la ricorrente non hadimostrato che, circa i presupposti di tale ammissibilità, vi sia divergenzadelle ragioni di fatto (Cass. civ., sez. III, 28/10/2025, n. 28570“Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348-ter c.p.c., il ricorsoper cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. èinammissibile qualora la sentenza d'appello abbia confermato la decisionedi primo grado basandosi sulle stesse ragioni inerenti alle medesimequestioni di fatto. Al fine di evitare tale declaratoria di inammissibilità, ilricorrente che lamenti un vizio di motivazione ha l'onere di dimostrarespecificamente che le ragioni poste a fondamento delle due sentenze diNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026merito sono tra loro diverse e poggiano su presupposti fattuali differenti”;si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 21/10/2025, n. 27947).2) Terzo motivo di impugnazione: “(art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)Violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., anche inrelazione all'art. 2697 c.c. Irriducibile contraddittorietà ed illogicitàmanifesta della motivazione”.La ricorrente censura la sentenza non definitiva per aver rigettato ilsecondo motivo di appello, con il quale era stata censurata l'erroneitàdella decisione del Tribunale per aver disatteso l'eccezione di prescrizioneformulata dalla Banca.La ricorrente contesta che la Corte distrettuale abbia rigettato lecensure della Banca, erroneamente ritenendo che l'eccezione diprescrizione da questa formulata fosse circoscritta esclusivamente airapporti di c/c n. 2861H e 48634F, ed afferma che, invece, la suaeccezione di prescrizione involgeva tutti i rapporti oggetto di causa.Afferma la contraddittorietà della motivazione della Corte, che da unlato sostiene che l'eccezione di prescrizione sarebbe limitata ai conti estintie dall’atro lato afferma che quegli stessi conti non sarebbero estinti perchéil saldo sarebbe stato girocontato nel rapporto di c/c 10305X oggetto dicausa.Sostiene inoltre che l’onere di individuare la natura delle rimesse(solutorie o ripristinatorie) incombe sulla correntista e che la Banca avevaintegrato le proprie argomentazioni a sostegno dell’eccezione diprescrizione nella comparsa conclusionale del primo giudizio.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva che nel brano della comparsa di costituzionedepositata in primo grado dalla Banca, richiamato nel ricorso a pag. 35, viè menzione solo dei primi due conti, su citati (“con la comparsa dicostituzione e risposta depositata in primo grado…l'esponente, a pag. 23,deduceva che “nel caso che ci occupa è incontestabile che la chiusura deiNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026dedotti rapporti risalga, per il c/c n. 2861H al 1985, e per il c/c n. 4634Fal 27/08/86, cosicchè il relativo termine di prescrizione è ampiamentedecorso”).Successivamente, in sede di precisazione dele conclusioni, la Banca hasempre chiesto la reiezione “di tutte le domande ed eccezioni propostedall’attrice, perché infondate in fatto e in diritto e finanche prescritte”.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le sue affermazioni non intendevano limitarel’eccezione di prescrizione solo ai due rapporti su citati, per cui si tratta diinterpretazione della domanda/eccezione della Banca, di verificare, cioè,se l’eccezione abbia investito anche il terzo conto.E l’interpretazione della domanda è riservata al giudice del merito(Cass. civ., sez. I, 20/08/2025, n. 23625: ”L'attività di interpretazione oqualificazione della domanda è rimessa al solo giudice di merito, il qualecompie in tal senso un apprezzamento che non è censurabile in sede dilegittimità, ai sensi dell'art. 360 comma 1 c.p.c., se non sotto il profilo delvizio di motivazione”).2.2) Né è fondata la contestazione della ricorrente circa lacontraddittorietà della motivazione della Corte.Si osserva che la Corte d’Appello ha interpretato l’eccezione contenutanella comparsa di costituzione della ricorrente in primo grado qualeeccezione limitata ai primi due conti, né si comprende dove sia lacontraddittorietà motivazionale, posto che si tratta di accertare solo inrelazione alle rimesse di quale conto sia stata sollevata l’eccezione diprescrizione, fermo poi restando l’onere del correntista di provarne lanatura ripristinatoria.E l’osservazione della Corte (“[OSCURATO:PERSONA] condivide gli argomentisecondo cui è solo con l’effettiva chiusura del conto che si stabilisconodefinitivamente i crediti e i debiti delle parti mentre nella presentefattispecie si è in presenza di un rapporto di carattere unitario fondato sulpresupposto degli avvenuti giroconto- indicati dal Tribunale-. Per cui non èNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026ipotizzabile alcun pagamento con riferimento ai due primi rapporti inquanto le poste non sono state regolate nei confronti del cliente mediantepagamento ma meramente trasferite sui conti successivi assicurandone lacontinuità contabile”) ha il chiaro significato che l’eccezione di prescrizionenon sia accoglibile riguardo ai primi due conti (gli unici posti dallaricorrente a base di detta eccezione), perché essi sono confluiti in altroconto- per cui la prescrizione dovrebbe decorrere dalla chiusura diquest’ultimo-, e l’eccezione di prescrizione non è stata estesa a tale ultimoconto.Anche in questo caso, inoltre, si è verificata la circostanza delladecisione “doppia conforme” del Tribunale e della Corte d’Appello circa lalimitazione dell’eccezione di prescrizione ai predetti primi due conticorrenti.3) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrentea rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 6.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali,pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 11491/2022Numero sezionale 2765/2026Numero di raccolta generale 21960/2026Data pubblicazione 26/06/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 21960/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris