CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 27152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11795/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro elettivamente domiciliato in R oma , via [OSCURATO:PERSONA]. 55 , presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 287 /201 8 de lla Corte d’Appello di Trieste, depositata il 24.1.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attualecontroricorrente, già dirigente veterinariopresso l’Azienda per i [OSCURATO:PERSONA] n. 2 «Isontina» e direttore di [OSCURATO:PERSONA] (SOC), venne nominato direttore delD ipartimento di P revenzione della stessa Azienda , con incarico quadriennale iniziato il 16.11.2009e poi rinnovato per un ulteriore quadriennio e, quindi, con scadenza prevista al 15.11.2017. Tuttavia, con legge regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2014, venne disposto un accorpamento delle aziende sanitarie sul territorio della regione e fu istituita, per quanto qui interessa, l’Azienda per l’[OSCURATO:PERSONA] n. 2 «[OSCURATO:PERSONA] - Isontina» ; sicché – con decreto del direttore generale n. 20 del 20.1.2015 –vennero soppressi i dipartimenti di prevenzione delle due aziende accorpate e aldott. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente vennero revocati l’incarico di direttore di dipartimento e la relativa indennità a partire dal gennaio 2015. Il veterinario si rivolse quindi al Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto a mantenere il trattamento economico del direttore di dipartimento fino alla naturale scadenza dell’incarico quadriennale e la conseguente condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze retributive maturate dalla revoca dell’incarico e fino al pensionamento (intervenuto il 2.10.2017). Il Tribunale di Gorizia respinse la domanda, ritenendo che alla legittima revoca dell’incarico , dettata da evidenti esigenze organizzativederivanti dall’approvazione di una legge regionale, dovesse conseguire la cessazione del trattamento economico riservato ai direttori di dipartimento.La sentenza di primo grado venne impugnata dal lavoratore e la Corte d’Appello di Trieste acco lse il gravame, condannando l’Azienda al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma capitale di € 21.767,23, oltre agli accessori sull’importo capitale e all a quota di due terzi delle spese legali. Contro la sentenza della Corte d’ A ppello l’Azienda per l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor s o per cassazione affidato a un unicomotivo. Illavoratore si è difes o con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 32, comma 9 [recte: 9, comma 32], deldecreto legge 78/2010 come convertito in legge con la legge n. 122/2010 e all’art.1, comma 18, del decreto legge n. 138/2011, come convertito in legge con la legge 148/2011». La Corte territoriale haritenuto che l’art 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 – che consente a lle pubbliche amministrazioni di attribuire al dirigente «un altro incarico, anche di valore economico inferiore» – trovi applicazione solo nel caso di mancato rinnovo di un incarico alla sua naturale scadenza e non anche nel caso di revoca anticipata, di cui qui si discute. Alla revoca anticipata rispetto alla data di scadenza dell’incarico il giudice d’appello ha ritenuto invece applicabile l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011, secondo il quale il dirigente revocato « conserva, sino alla predetta data, il trattamento economicoin godimento». La ricorrente ritiene, invece, che l’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010debba trovare applicazione anche ne i cas i in cui la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale siadisposta « in dipendenza dei processi di riorganizzazione». In secondo luogo, rileva che l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011 attribuisce al dirigente il diritto di conserva re i l trattamento economico in godimento soltanto « a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi». 2. Il ricorsoè infondato. 2.1. Sull’interpretazione dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2011, questa Corte si è già espressa pronuncia ndosi in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame (Cass. n. 32386/2021). Si è dunque osservato che «Il testo della norma è chiaro nel riferire la disciplina alla sola ipotesi di scadenza dell’incarico dirigenziale, senza alcun richiamo testuale alla revoca anticipata», evidenziandosi «la differenza rispetto alla lettera del previgente articolo 19 comma 1ter, secondo periodo, D.Lgs nr. 165/2001— (inserito dal D.Lgs. nr. 150/2009, articolo 40, comma 1, lettera b, e poi soppresso dal suddetto articolo 9, comma 32) — che aveva inteso invece disciplinare tanto la revoca per ragioni organizzative che la mancata conferma (nei seguenti termini: “L’amministrazione che, in dipendenza di processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di valutazione negativa ...”)». L’analisi è andata oltre il pur chiaro dato testuale, osservandosi che «Storicamente la disposizione fa seguito alle pattuizioni di garanzia presenti nella contrattazione collettiva nazionale delle aree dirigenziali, che avevano previsto il diritto del dirigente a ricevere alla scadenza dell’incarico, in mancanza di valutazione negativa, un incarico di pari valore economico». Da ciò la considerazione che «La ratio dell’articolo 9, comma trentadue, del DL del 2010 è allora quella di rafforzare – in coerenza con la generale previsione di inapplicabilità dell’articolo 2103 cod.civ. al passaggio di incarichi dirigenziali, ex articolo 19, comma uno, D.Lgs. nr. 165/2001 – la discrezionalità della amministrazione, liberandola da vincoli di garanzia economica e superando le diverse disposizioni della contrattazione collettiva». Il ricorso non contiene argomenti che inducano a rivedere tale orientamento.Sul piano della sintassi, l’espressione «anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione» è chiaramente una specificazione dell’unica ipotesi principale («alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale»), al pari delle ulteriori specificazioni «anche in assenza di una valutazione negativa» e «anche di valore economico inferiore». Né si può sostenere che l’espressione – se non interpretata nel senso voluto della ricorrente, ovverosia di includere, implicitamente , anche la revoca anticipata rispettoalla scadenza – rima rrebbe del tutto priva di significato, perché la con giunzione «anche» serve a precisare che il mancato rinnovodell’incarico non dà diritto alla conservazione del trattamento economico anche se non dipendente da processi di riorganizzazione. Vale cioè, sia pure formula a contrario, a « sottolineare l’ampia discrezionalità dell’amministrazione (fermi le norme sull’affidamento dell’incarico dirigenziale ed i criteri generali di correttezza e buona fede)» nel negare il rinnovo dell’incarico ( la parte virgolettata è tratta ancorauna volta dalla motivazione di Cass.n.32386/2021). Né si può sostenere che l’interpretazione fatta propria dalla Corte d’Appello si porrebbe in netto contrasto con la finalità della norma di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, essendo tale finalità perseguita già con la previsione della discrezionalità amministrativa nel negare il rinnovo, escludendola necessità di conferire comunque un altro incarico di valore economico equivalente – in contrasto con le preesistenti previsioni dei contratti collettivi– e al tempo stesso contemperando tale finalità con il rispetto dei diritti quesitidal dirigente in punto durata del contratto. Tanto meno si può pensare di trarre spunto per una diversa conclusione da un parere della Corte dei Conti che –per come riportato nel ricorso per cassazione – stigmatizza il «mantenimento a vita » del trattamento economico, ipotesi ben diversa dal rispetto del termineoriginario dell’incarico. 2.2. Per quanto riguarda, poi, la censura sull’applicazione dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, è pur vero che tale disposizione pone una condizione al diritto del dirigente alla conservazione del trattamento economico in godimento, ovverosia che «sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi». Ma è altrettanto vero che tale condizione è a sua volta limitatadalla clausola « ove necessario » («a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi»). Ebbene, non risulta che l’Azienda abbia in alcun modo allegato, durante il giudizio di merito, la necessità di reperire una «compensazione finanziaria» nei fondi destinati alla retribuzione dei dirigenti. Anzi, la Corte d’Appello , dopo avere rilevato che «In fatto non vi sono punti di contrasto tra le parti», ha altresì osservato che, sia pure con un regolamento approvato solo nel mese di ottobre 2016, la stessa Aziendastabilì la regola secondo cuiin caso di revoca anticipata il dirigente conserva il diritto al trattamento economico anticipato. Dunque, a ben vedere, la difesa dell’attuale ricorrente nel giudizio di merito è statatutta incentrata solo sulla tesi (infondata) dell’applicabilità dell’art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 anche all’ipotesi della revoca anticipata dell’incarico; e , del resto, coerentemente, nel presente giudizio di legittimitàha concluso chiedendo, non la cassazione della sentenza con rinvio, bensì la decisione nel meritodella causa. 3. Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso, sussist ono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o e condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrent e , delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, co