CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 dicembre 2025
Cassazione n. 34045/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5551/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.6554/2023 depositata il 31/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in Numero registro generale 5551/2024 Numero sezionale 4395/2025 Numero di raccolta generale 34045/2025 Data pubblicazione 24/12/2025 dispositivo atteso il risolutivo intervento della Corte di giustizia dell’Unione Europea; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5551/2024 Numero sezionale 4395/2025 Numero di raccolta generale 34045/2025 Data pubblicazione 24/12/2025