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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21463/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i i t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, nelle sentenze di merito conformi, di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina nei quantitativi indicati nell'imputazione.

Rilevato che le difese hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90;

2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aumento per la recidiva;

3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]: violazione della legge processuale penale; mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.

Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva delle condotte degli imputati, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (qualità e quantità dello stupefacente in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui erano dediti gli imputati e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione degli analoghi precedenti penali annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.

Considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i i t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, nelle sentenze di merito conformi, di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina nei quantitativi indicati nell'imputazione. Rilevato che le difese hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aumento per la recidiva; 3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]: violazione della legge processuale penale; mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva delle condotte degli imputati, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (qualità e quantità dello stupefacente in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui erano dediti gli imputati e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione degli analoghi precedenti penali annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 maggio 2
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