CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10853-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3124/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; • udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10853 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- Rg 10853/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Calabria, con sentenza n. 3124/2019, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Cosenza con cui era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del reddito di impresa. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva inidonea la distinta di spedizione prodotta dall'Ufficio a dimostrare la tempestività del gravame. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto valenza probatoria al documento prodotto dall'Ufficio contenente l'elenco delle raccomandate consegnate alle [OSCURATO:PERSONA] che, mediante il proprio incaricato, aveva provveduto al ritiro apponendo il timbro postale sul foglio stesso in segno di ricevuta ed una sigla. Si sostiene che dalla predetta distinta sarebbe emersa la tempestività dell'appello spedito in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rispetto al termine di impugnazione che veniva a scadere lo stesso giorno. L'intimato non si è costituito. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha affermato che il termine per impugnare scadeva il 27.11.2017 e che l'Agenzia non aveva fornito la prova dell'avvenuta spedizione del gravame in tale data non potendosi riconoscere valenza probatoria al foglio formato dall'Ufficio contenente l'elenco delle raccomandate spedite in data 27.11.2017 . Tale accertamento non è corretto. A tale proposito è appena il caso di ricordare. Al riguardo deve ricordarsi che è principio giurisprudenziale assolutamente pacifico e dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui "Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante i nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale" (Cass.n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, "La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 - Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell'atto stesso, esistendo la possibilità d'identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1.1989 - Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 - Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass. pen.1983, 1980, s.m.; v. sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 - Cass. pen. 1988, 826, s.m.)" (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10 Cass. 2020 nr). Ciò posto in diritto, deve osservarsi in fatto che nel caso di specie l'amministrazione finanziaria unitamente al ricorso d'appello ha depositato nella segreteria della Commissione tributaria regionale l'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione all'ufficio postale, corredato di timbro a secco del predetto ufficio, perfettamente leggibile, riportante la data del 27.11.2017 coincidente con la scadenza del termine di impugnazione (cfr. pag. 7 e 8 del ricorso descrittiva in osservanza del principio di autosufficienza copia della distinta di spedizione rilasciata dalle Poste italiane. In conclusione il ricorso va accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Calabria per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase. Roma 17.12.