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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29440/2026

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28/10/2025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto l’affermazione diresponsabilità dell’imputato soprattutto in punto di elemento soggettivo) difettadella necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomentigiuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata.Rilevato altresì che il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle risultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità,senza peraltro individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo del ricorso, con il quale si contesta lamancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito insede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte (e di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/10/2025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto l’affermazione diresponsabilità dell’imputato soprattutto in punto di elemento soggettivo) difettadella necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomentigiuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente allerisultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata.Rilevato altresì che il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle risultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità,senza peraltro individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo del ricorso, con il quale si contesta lamancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito insede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte (e di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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