CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.2487/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso“ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4196/2020 del 10/09/2020. Uditala relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Tribunale di Civitavecchia nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso una serie di verbali di accerta- mento, elevati il 3/2/2016 (in orari diversi) dall’Ufficio di polizia di fron- tiera dell’aeroporto di Fiumicino, con i quali le veniva contestata la vio- lazione di cui all’art. 1174, co. 1, del c.d. Codice della Navigazione in 2di 5 – 2487/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. relazione allainosservanza delle disposizioni previste dall’art. 2 punto 3 dell'ordinanza 9/2006 del direttore d'aeroporto dell'[OSCURATO:PERSONA], che faceva divieto ai conducentidi taxi di adottare comportamenti diretti ad alte- rare le operazioni di raccolta passeggeri,chiamate a svolgersi nel ri- spetto del numero progressivo assegnato a ciascun tassista, senza di- screzionalità nell'accettare una corsa. L’opposizione veniva respinta dall’adito Tribunale di Civitavecchia, con sentenza confermatadalla Corte di appello di Roma. Ricorre in cassazione avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:PERSONA]- tina con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1.1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte di secondo grado erroneamente dichiaratol’inammissi- bilità dell’atto di appello, per difetto di specificazione dei motivi. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 per avere la Corte di appello ritenuto che i verbali fossero di per sé idonei a provare l'avvenuta infrazione a prescindere dagli accertamenti circa la tipologia, la funzionalità e la idoneità degli strumenti informatici che sarebbero stati utilizzati per rilevare la trasgressione. Si allegache questi aspetti eranostati contestati da essa ricorrente ma non provati dall'[OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo lamentala violazione degli artt. 116, 2697, 2700 c.c. e 14 l. 689/1981 per avere la Corte di appello attribuito ai verbali di accertamento il valore di piena prova nonostante essa ricorrente avessespiegato e l'[OSCURATO:PERSONA] avesse confermato che la rilevazione delle in- frazioni era avvenuta con strumenti di proprietà di terzi e gestiti non direttamente dai verbalizzanti e,quindi, non direttamente da pubblici 3di 5 – 2487/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. funzionari, il che avrebbe dovuto far ritenere che tali verbali non po- tesseroessere considerati muniti di fede privilegiata. 1.2. –Il primo motivo è fondato. La motivazione della sentenza è del tutto carente; si compone , in- fatti, sostanzialmente di due pagine impegnate per la maggior parte dalla trascrizione testuale di massime della giurisprudenza di legittimità relative all’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. (nonché di una in tema di sanzioni amministrative). Oltre alla pronuncia d’inammissibilità dell’appello, poiché «l’atto di appello […] si sostanzia in una generica reiterazione dell’assunto origi- nario», la sentenza contiene la seguente proposizione che la Corte di appelloritiene di poter qualificare come pronuncia di infondatezza nel merito: «Questa Corte condivide e fa propria la motivazione della sen- tenza impugnata» (che era stata qualificata come esauriente in un pre- cedente capoverso di cinquerighe). La censura di violazione dell’art. 342 c.p.c., sottoposta in modo ade- guatamente specificoall’attenzione di questa Corte, consente di accer- tare che l’odierna ricorrente aveva chiesto , con l’atto di appello , la ri- forma della sentenza di primo grado con appositi e puntuali motivi , articolati in una serie di questionispecifiche relative alla mancata con- testazione immediata, all’individuazione del gestore degli impianti in- formatici e telematiciper mezzo dei quali erano state rilevate le infra- zioni e alla documentazione che gli apparecchi erano correttamente funzionanti. A sostegno delprimo motivo , la ricorrente invoca il principio enun- ciato dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 3840/2007 che si riferisceall’ipotesi in cui la motivazione della sentenza contenga argo- mentazioni d’infondatezzanel merito della domanda, successivamente all’accertamento della inammissibilità d i quest’ultima o ppure a lla 4di 5 – 2487/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. declinatoria di giurisdizione o di competenza. Dopo aver qualificato come ultronee tali argomentazioni, le Sezioni Unite avevano statui to che,in tale situazione, la parte soccombente è priva dell’interesse ad impugnarenel merito, poiché - con la statuizione pregiudiziale d’inam- missibilità -il giudice si è spogliato del potere di giudicare ulteriormente nel merito. La conseguenza è che, mentre è ammissibile l'impugna- zione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, è viceversa inam- missibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pre- tenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito. Tuttavia, ai fini dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, non è necessario giungere ad applicare il richiamato principio giuridico sta- tuito dalla riportata sentenza delle SU.Infatti, la comparazione tra i motivi di gravame e l’enunciazione che la Corte di appello ha qualificatocome di rigetto dell’appello anche nel merito rivela, in effetti,che la presenza di un capo di merito è mera- mente apparente, essendosi – come ricordato – il giudice di secondo grado limitato esclusivamente ad affermaredi condividere e far propria la motivazione della sentenza impugnata. 2. – Il primo motivo di ricorso deve, quindi, essere accolto , con il conseguente assorbimentodel secondo e del terzo motivo. Da ciò derivano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa (per il conseguente esame nel merito delle censure propo- ste con l’atto di impugnazione in secondo grado) alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare an- che le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re- stanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al la Corte di 5di 5 – 2487/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. appello di Roma, in diversa composizione, anche per la re