CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, non è consentito in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sull'accerchiamento posto in essere dall'imputato e comunque sulla sua diretta partecipazione all'azione); osservato, in relazione agli ulteriori due motivi, attinenti a diversi profili del trattamento sanzionatorio, che il primo ha avuto adeguata risposta a pg. 4 della sentenza, ove si evidenzia la 'centralità' della funzione del palo in una azione del genere, mentre il secondo, pur non espressamente affrontato nella sentenza, risulta concettualmente inconciliabile con le affermazioni in essa contenute secondo cui la "pena ... non appare mitigabile in ragione della gravità e della brutalità dell'atto predatorio" e sull'assenza di "altri elementi che possono essere valutati per mitigare ulteriormente la pena inflitta"; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3