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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08633/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Contro: Ministero dell’Economia e delleFinanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine,per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Il 19 luglio 2016, il richiedente era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il reato di estorsione aggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'imputazione, i tre avrebbero costretto [OSCURATO:PERSONA], con gravi minacce, a consegnare somme di denaro in esecuzione di un mutuo a tasso usuraio.

Il Tribunale del riesame, il 27 luglio 2017, sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Il 7 giugno 2018 il Tribunale di Paola applicava l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Con sentenza del 4 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2020, il Tribunale collegiale di Paola assolveva [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto.

Il giudice del merito riteneva che la condotta dell'imputato non integrasse gli estremi della partecipazione criminosa, essendosi risolta nella mera presenza, peraltro silente, sui luoghi, senza che da essa potesse desumersi alcuna adesione all'attività delittuosa posta in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice della riparazione ha escluso il diritto all’indennità, ravvisando una condotta di connivenza connotata da colpa grave.

Il ricorrente era presente quando il fratello [OSCURATO:PERSONA] si recò presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

In quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] intimò minacciosamente alla vittima di corrispondere le somme dovute.

Il collegio distrettuale ha sottolineato come questa presenza, seppur silente, abbia rafforzato la volontà criminosa del fratello, e come la capacità di intimidazione risultasse accresciuta dalla presenza di un complice.

Inoltre, risultava aver presenziato ad altro incontro tra l’estorsore e la vittima, questa volta incontrata occasionalmente.

2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ai seguenti motivi.

Con unica censura denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Osserva che il Tribunale di Paola lo ha assolto in quanto la sua condotta si era risolta nella mera presenza silente sui luoghi, senza alcuna adesione all'estorsione.

Sostiene che il giudice della riparazione ha erroneamente qualificato come connivenza passiva un comportamento privo degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità della suddetta ipotesi.

Contesta la ricostruzione fattuale operata nell'ordinanza impugnata.

Dall'ordinanza di custodia cautelare emergerebbe che, nel primo incontro del 29 dicembre 2015, egli era presente solo al momento dell'arrivo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], senza aver assistito al colloquio tra la vittima e il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Il colloquio sarebbe avvenuto all'esterno del veicolo e senza la sua partecipazione.

Analogamente, nel secondo incontro, avvenuto il 26 febbraio 2016 presso il bar Paradise, il ricorrente sarebbe rimasto all'interno dell'autovettura mentre il fratello scendeva per parlare con [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa, il richiedente —come accertato in sentenza — nel primo caso si è limitato ad accompagnare il fratello presso l'abitazione della vittima; nel secondo, sarebbe stato casualmente presente in auto, senza alcuna consapevolezza dell'estorsione perpetrata dal fratello.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, osservando che, se la sua presenza avesse effettivamente rafforzato il proposito criminoso del correo, sarebbe emersa un'ipotesi di concorso morale e si sarebbe pervenuti a una condanna.

La sua condotta, pertanto, non avrebbe potuto ingenerare la falsa apparenza di colpevolezza necessaria a giustificare l'applicazione della misura cautelare.

3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero resistente, deposita memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. In via preliminare, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante — e secondo un percorso logico - motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito —non se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al sorgere del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene dunque in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale.

Rileva, piuttosto, la verifica dell'esistenza di una condotta del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, un grave quadro indiziante il suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni ambigue, va ribadito che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che qui rilevano (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; Sez. 4, n. 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898).

Il giudice, inoltre, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808), e apprezzare in modo autonomo e completo il materiale disponibile, con particolare attenzione alla sussistenza di condotte rivelatrici di eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento raggiunto una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458).

1.2. Nel caso in esame il ricorrente sostiene di non aver assistito agli episodi di minaccia posti in essere dal fratello, di non essere stato a conoscenza dell'attività estorsiva e di essere rimasto estraneo ai colloqui, limitandosi ad accompagnare il fratelloin auto senza partecipare ai fatti.

Il giudice della riparazione ha descrittogli incontri tra l'estorsore e la vittima, cui presenziò l'odierno richiedente, secondo la ricostruzione della ordinanza cautelarenon esclusa dal giudice dell’assoluzione.

Nell’ordinanza del GIP, richiamata anche dallo stesso ricorrente , con riferimento al primo episodio, avvenuto il 29 dicembre 2015, si evidenziava che entrambi i fratelli si recarono presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo riferì con chiarezza: "In casa, all'arrivo dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] era presente anche mia moglie".

Aggiunse: "Dopo questa affermazione, [OSCURATO:PERSONA] ed il di lui fratello Pino si sono allontanati dalla mia abitazione e sono andati via" (verbale di sommarie informazioni del 29 febbraio 2016, riportato alle pagine 302 e 303 dell'ordinanza custodiale).

Nel secondo episodio, avvenuto il 26 febbraio 2016 presso il bar “Paradise”, [OSCURATO:PERSONA] guidava l'autovettura sulla quale viaggiava insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA].

In tale occasione, avendo casualmente incontrato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dal veicolo e di nuovo reiterò le minacce estorsive alla vittima.

La motivazione, specialmente in relazione al primo episodio, è pienamente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione.

Va sottolineato che il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez.4, n.7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547; Sez. 4, n. 45418/2010 cit.;37528/2008 cit.).

Nel caso in esame —come correttamenteosservato nell'ordinanza impugnata —ricorrono gli elementi per configurare la connivenza connotata da colpa grave, sinergica rispettoall'emissione del titolo custodiale.

Secondo la ricostruzione accolta dal giudice della riparazione, [OSCURATO:PERSONA] accompagnò il fratello presso l'abitazione della vittima; assistette personalmente all’incontro in cui fu posta in essere la condott a estorsiv a ; e rimanendo silente, non interruppe le azioni del fratello e non espresse alcun dissenso verbale.

Non manifestamente illogica appare la motivazione secondo cui il descritto comportamento tenuto dall’istante, non escluso dal giudizio assolutorio, ha ingenerato, con colpa grave, l’apparenza di una sua partecipazione all’estorsione, che ha contribuito all’adozione della misura cautelare.

D'altro canto, il ricorrente propone una ricostruzione alternativa che, nella sostanza, mira a reintrodurre il vaglio sulla partecipazione al reato, secondo quanto statuito dal giudice dell’assoluzione che comunque sottolineava la sua “presenza, peraltro silente”.

Questa operazione è del tutto estranea al giudizio di riparazione, il quale postula un’autonoma valutazione ex antein ordine alla sussistenza di una condotta gravemente colposa, purché non esclusa nel merito, che ha dato causa all'adozione della misura cautelare.

2. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto, con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi, non mass; in argomento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Contro: Ministero dell’Economia e delleFinanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine,per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Il 19 luglio 2016, il richiedente era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il reato di estorsione aggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'imputazione, i tre avrebbero costretto [OSCURATO:PERSONA], con gravi minacce, a consegnare somme di denaro in esecuzione di un mutuo a tasso usuraio. Il Tribunale del riesame, il 27 luglio 2017, sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il 7 giugno 2018 il Tribunale di Paola applicava l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Con sentenza del 4 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2020, il Tribunale collegiale di Paola assolveva [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. Il giudice del merito riteneva che la condotta dell'imputato non integrasse gli estremi della partecipazione criminosa, essendosi risolta nella mera presenza, peraltro silente, sui luoghi, senza che da essa potesse desumersi alcuna adesione all'attività delittuosa posta in essere dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice della riparazione ha escluso il diritto all’indennità, ravvisando una condotta di connivenza connotata da colpa grave. Il ricorrente era presente quando il fratello [OSCURATO:PERSONA] si recò presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. In quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] intimò minacciosamente alla vittima di corrispondere le somme dovute. Il collegio distrettuale ha sottolineato come questa presenza, seppur silente, abbia rafforzato la volontà criminosa del fratello, e come la capacità di intimidazione risultasse accresciuta dalla presenza di un complice. Inoltre, risultava aver presenziato ad altro incontro tra l’estorsore e la vittima, questa volta incontrata occasionalmente. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ai seguenti motivi. Con unica censura denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Osserva che il Tribunale di Paola lo ha assolto in quanto la sua condotta si era risolta nella mera presenza silente sui luoghi, senza alcuna adesione all'estorsione. Sostiene che il giudice della riparazione ha erroneamente qualificato come connivenza passiva un comportamento privo degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità della suddetta ipotesi. Contesta la ricostruzione fattuale operata nell'ordinanza impugnata. Dall'ordinanza di custodia cautelare emergerebbe che, nel primo incontro del 29 dicembre 2015, egli era presente solo al momento dell'arrivo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], senza aver assistito al colloquio tra la vittima e il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Il colloquio sarebbe avvenuto all'esterno del veicolo e senza la sua partecipazione. Analogamente, nel secondo incontro, avvenuto il 26 febbraio 2016 presso il bar Paradise, il ricorrente sarebbe rimasto all'interno dell'autovettura mentre il fratello scendeva per parlare con [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, il richiedente —come accertato in sentenza — nel primo caso si è limitato ad accompagnare il fratello presso l'abitazione della vittima; nel secondo, sarebbe stato casualmente presente in auto, senza alcuna consapevolezza dell'estorsione perpetrata dal fratello. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, osservando che, se la sua presenza avesse effettivamente rafforzato il proposito criminoso del correo, sarebbe emersa un'ipotesi di concorso morale e si sarebbe pervenuti a una condanna. La sua condotta, pertanto, non avrebbe potuto ingenerare la falsa apparenza di colpevolezza necessaria a giustificare l'applicazione della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. L'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero resistente, deposita memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. In via preliminare, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante — e secondo un percorso logico - motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito —non se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al sorgere del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene dunque in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale. Rileva, piuttosto, la verifica dell'esistenza di una condotta del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, un grave quadro indiziante il suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni ambigue, va ribadito che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che qui rilevano (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; Sez. 4, n. 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898). Il giudice, inoltre, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808), e apprezzare in modo autonomo e completo il materiale disponibile, con particolare attenzione alla sussistenza di condotte rivelatrici di eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento raggiunto una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458). 1.2. Nel caso in esame il ricorrente sostiene di non aver assistito agli episodi di minaccia posti in essere dal fratello, di non essere stato a conoscenza dell'attività estorsiva e di essere rimasto estraneo ai colloqui, limitandosi ad accompagnare il fratelloin auto senza partecipare ai fatti. Il giudice della riparazione ha descrittogli incontri tra l'estorsore e la vittima, cui presenziò l'odierno richiedente, secondo la ricostruzione della ordinanza cautelarenon esclusa dal giudice dell’assoluzione. Nell’ordinanza del GIP, richiamata anche dallo stesso ricorrente , con riferimento al primo episodio, avvenuto il 29 dicembre 2015, si evidenziava che entrambi i fratelli si recarono presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo riferì con chiarezza: "In casa, all'arrivo dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] era presente anche mia moglie". Aggiunse: "Dopo questa affermazione, [OSCURATO:PERSONA] ed il di lui fratello Pino si sono allontanati dalla mia abitazione e sono andati via" (verbale di sommarie informazioni del 29 febbraio 2016, riportato alle pagine 302 e 303 dell'ordinanza custodiale). Nel secondo episodio, avvenuto il 26 febbraio 2016 presso il bar “Paradise”, [OSCURATO:PERSONA] guidava l'autovettura sulla quale viaggiava insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA]. In tale occasione, avendo casualmente incontrato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dal veicolo e di nuovo reiterò le minacce estorsive alla vittima. La motivazione, specialmente in relazione al primo episodio, è pienamente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Va sottolineato che il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez.4, n.7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547; Sez. 4, n. 45418/2010 cit.;37528/2008 cit.). Nel caso in esame —come correttamenteosservato nell'ordinanza impugnata —ricorrono gli elementi per configurare la connivenza connotata da colpa grave, sinergica rispettoall'emissione del titolo custodiale. Secondo la ricostruzione accolta dal giudice della riparazione, [OSCURATO:PERSONA] accompagnò il fratello presso l'abitazione della vittima; assistette personalmente all’incontro in cui fu posta in essere la condott a estorsiv a ; e rimanendo silente, non interruppe le azioni del fratello e non espresse alcun dissenso verbale. Non manifestamente illogica appare la motivazione secondo cui il descritto comportamento tenuto dall’istante, non escluso dal giudizio assolutorio, ha ingenerato, con colpa grave, l’apparenza di una sua partecipazione all’estorsione, che ha contribuito all’adozione della misura cautelare. D'altro canto, il ricorrente propone una ricostruzione alternativa che, nella sostanza, mira a reintrodurre il vaglio sulla partecipazione al reato, secondo quanto statuito dal giudice dell’assoluzione che comunque sottolineava la sua “presenza, peraltro silente”. Questa operazione è del tutto estranea al giudizio di riparazione, il quale postula un’autonoma valutazione ex antein ordine alla sussistenza di una condotta gravemente colposa, purché non esclusa nel merito, che ha dato causa all'adozione della misura cautelare. 2. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto, con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi, non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il
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