CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10606/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1366/2022,pubblicata il 15/09/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale FulvioTroncone, che ha chiesto di accogliere l’istanza del ricorrente.Numero registro generale 27272/2022Numero sezionale 1976/2025Numero di raccolta generale 10606/2026Data pubblicazione 21/04/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello di Bari n. 1366/2022, notificata via posta elettronicacertificata il 16 settembre 2022.[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.2. Con atto depositato il 22 dicembre 2023 (e comunicato il 27 dicembre2023), il Consigliere delegato dal Presidente della seconda sezione civileha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, primocomma c.p.c., per improcedibilità del ricorso “in quanto il ricorrente nonha prodotto copia della sentenza impugnata [..]; il file allegato alla bustatelematica contenente l’atto depositato è infatti illeggibile e non rispettale specifiche tecniche richieste”.Con decreto, pubblicato e comunicato il 14 febbraio 2024, il Consiglieredelegato, “considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della proposta senza che la parte abbia chiesto la decisionedel ricorso”, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.3. In data 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza con cui hachiesto, previa rimessione in termini per potere proporre istanza didecisione ex art. 380-bis c.p.c. e previa rimessione in termini per ildeposito della sentenza n. 1336/2022, di “revocare il decreto di estinzionedel giudizio del 14 febbraio 2024 e procedersi alla decisione del presenteprocedimento”.4. Con ordinanza interlocutoria n. 28529 del 2024 la causa è stata rinviataalla pubblica udienza, alla luce delle questioni di diritto sollevate dallaparticolare instaurazione del giudizio di cassazione; si è dispostal’acquisizione di informazioni presso il Centro elettronico didocumentazione della Corte riguardo allo svolgimento della procedurainformatica di creazione di due fascicoli, in relazione al ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1366/2022 della Corte d’appello diNumero registro generale 27272/2022Numero sezionale 1976/2025Numero di raccolta generale 10606/2026Data pubblicazione 21/04/2026Bari e della causa della eventuale illeggibilità del documento elettronicocontenente la suddetta sentenza.CONSIDERATO CHE1. L’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], rivolta nei confronti del decreto diestinzione depositato il 14 febbraio 2024, va anzitutto dichiarataammissibile. Al riguardo va sottolineato che le sezioni unite di questaCorte (Cass., sez. un., n. 9611/2024) hanno rilevato come la previsione,presente nell’art. 380-bis c.p.c., secondo cui “la Corte provvede ai sensidell’articolo 391”, comporti l’operatività altresì del terzo comma di talenorma, in forza del quale “il decreto ha efficacia di titolo esecutivo senessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di diecigiorni dalla comunicazione” (al riguardo v. anche Cass. n. 10131/2024).La richiesta del ricorrente di revoca del decreto di estinzione va pertantoqualificata quale richiesta ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c.(sull’istituto si veda la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n.19980/2014, nonché Cass. n. 31318/2022).2. [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere provveduto in data 25novembre 2022 al deposito telematico del ricorso e della nota di iscrizionea ruolo con tutti i documenti indicati in calce al ricorso e tra questi, inparticolare, la sentenza impugnata e al riguardo trascrive nell’atto lericevute di accettazione, di avvenuta consegna e di esito dei controllieffettuati dal sistema; precisa poi che, dato che la busta contenente idocumenti da allegare al ricorso superava trenta mega bytes, ilprogramma da lui utilizzato (Kleos) aveva in automatico effettuato undeposito complementare, deposito complementare nel quale era tra l’altrocontenuta la copia della sentenza impugnata; precisa ancora di esserevenuto a conoscenza del mancato corretto deposito della sentenzaimpugnata solo in data 6 marzo 2023, quando gli è stata comunicata unaprima proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. del ricorso da luiproposto in relazione al giudizio avente r.g.n. 27382/2022, motivataNumero registro generale 27272/2022Numero sezionale 1976/2025Numero di raccolta generale 10606/2026Data pubblicazione 21/04/2026appunto con il mancato deposito della sentenza impugnata e, dopo alcuneverifiche presso la cancelleria della Corte, di avere accertato che numerosiquindi, con istanza del 31 marzo 2023, aveva chiesto di essere rimesso intermini e aveva provveduto a ridepositare la sentenza impugnata; che,con decreto n. 35595/2023, pubblicato il 20 dicembre 2023, questa Corteha dichiarato l’estinzione del giudizio n. 27382/2022, in quanto la richiestadi decisione depositata il 31 marzo 2023 era sfornita della nuova procuraspeciale prevista dall’art. 380-bis c.p.c.; precisa infine che, ricevuta lacomunicazione della proposta di definizione anticipata, questa volta delpresente procedimento n. 27272/2022, ha provveduto in data 9 gennaio2024 a chiedere la decisione da parte del Collegio e la rimessione intermini per il deposito della sentenza impugnata, richiesta che “per meroerrore materiale” ha depositato però nel fascicolo del giudizio n.27382/2022.3. Dato che non è risultata dalle informazioni assunte presso il Centroelettronico di documentazione una doppia iscrizione a ruolo da parte delricorrente, va ritenuto che la duplicazione dei giudizi di cassazione siastata causata dalla errata creazione da parte del gestore dei servizitelematici della Corte di due fascicoli, cui è stato attribuito il n.27382/2022 e il n. 27272/2022. L’avvenuto deposito dell’istanza didecisione in relazione alla proposta formulata riguardo al fascicolo n.27272/2022 nel fascicolo telematico n. 27382/2022 è da ritenersi errorescusabile. Si veda al riguardo la pronuncia di questa Corte n. 12090/2024,che ha considerato errore materiale e scusabile il deposito di una memoriaall’interno di un altro fascicolo telematico pendente presso la medesimasezione, applicando il principio di diritto di questa Corte secondo il quale “ildeposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso daquello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontariagiurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità”. IlNumero registro generale 27272/2022Numero sezionale 1976/2025Numero di raccolta generale 10606/2026Data pubblicazione 21/04/2026ricorrente va pertanto rimesso in termini rispetto alla decisione del ricorsoe va revocato il decreto n. 4080/2024, che ha dichiarato l’estinzione delgiudizio di cassazione avente r.g.n. n. 27272/2022.4. Passando quindi alla richiesta di decisione del ricorso, va affrontato ilproblema della imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] del deposito telematico dellasentenza impugnata mediante file illeggibile. A questo proposito, anchequi alla luce delle informazioni assunte dal decreto di estinzione, che nonhanno evidenziato una illeggibilità del documento informatico contenentela sentenza impugnata riconducibile al ricorrente, non è ravvisabile nelcaso in esame la fattispecie del mancato deposito della sentenzaimpugnata, che l’art. 369 c.p.c. prescrive a pena di improcedibilità. Laconclusione è avvalorata dal tempestivo deposito dell’attestazione diconformità del documento informatico contenente la sentenza impugnataall’originale della medesima e dal successivo deposito del documentoinformatico contenente la suddetta sentenza leggibile.Il ricorso va pertanto dichiarato procedibile.5. Dato che la discussione in pubblica udienza si è incentrataesclusivamente sui profili processuali di procedibilità del ricorso, senzaconsiderare i motivi del ricorso stesso, si impone la necessità di rinviare lacausa a nuovo ruolo e di notificare la presente ordinanza alla parterimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di ricorso i cui motivi nonpresentano questioni di diritto di particolare rilevanza, si rimette la causaalla trattazione in camera di consiglio della sezione. P.Q.MLa Corte accoglie l’istanza del ricorrente, rimette il medesimo in termini inrelazione all’istanza di decisione del ricorso r.g.n. 27272/2022, revoca ildecreto di estinzione n. 4080/2024, dichiara procedibile il ricorso e rinviala causa a nuovo ruolo, rimettendola alla trattazione in camera di consigliodella Seconda Sezione civile; dispone la notificazione della presenteNumero registro generale 27272/2022Numero sezionale 1976/2025Numero di raccolta generale 10606/2026Data pubblicazione 21/04/2026ordinanza a [OSCURATO:PERSONA] entro sessanta giorni dalla comunicazionedella medesima.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 1° luglio 2025.La PresidenteMilena Falaschi