CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 30693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9611/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 5103 / 6 /2019 della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 28 maggio 2019 e depositata in data 27 agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9611/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia , sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Ragusa , contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto l’istanza di rimborso del 90 per cento dei tributi versati per l'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992 , proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dagli eventi sismici del 1990. La C.T.R., in particolare, evidenziava che la l. 23/12/2014, n. 190, art.1, comma 665, aveva regolato espressamente l’esercizio del diritto al rimborso invocato e che la disposizione modificativa dell’art. 16- octiesdel d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017 , non incideva sul riconoscimento integrale del diritto al rimborso in sede di cognizione ma solo sulla fase esecutiva e realizzativa, ciò anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte è rimasta intimata(il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore costituito in appello). 3. Con ordinanza emessa in data 9 febbraio 2022 e pubblicata in data 23marzo 2022 la sesta sezione di questa Corte rimetteva la causa alla pubblica udienza, in attesa della pronuncia sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dal predetto art. 16-octies della l. n. 123 del 2017 , su questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa. Il ricorso è stato poi fissato per la camera di consiglio del 2 8 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, r.g. n. 9611/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con l’unicomotivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entratededuce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della l . 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 16 - octies del d.l. 20/06/2017,n. 91, convertito dalla l . 3 /08/ 2017, n. 123 , in quanto, a seguito delle modifiche apportate allanorma dal citato art. 16-octies, i rimborsi sonoridotti del 50 per cento rispetto a quanto dovuto. Deduce che la disposizione novellata, cui l’amministrazione ha dato attuazione con il provvedimento direttoriale n. 195405/2017 del 26/09/2017, sia entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza impugnata. 2. Come questa Corte ha già ritenuto, se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., è ammissibile in applicazione analogica dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in specie, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. 6/03/2017, n. 5533), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437), ed allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza r.g. n. 9611/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480); il che è quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, dove si deve fare applicazione di principi, successivamente riportati, ormai consolidatisi nell’orientamento di questa Corte, peraltro evidenziati anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 197 del 2022, ha dichiarato inammissibili le predette questioni di legittimità dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octiesdella l. n. 123 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 Cost.Pertanto, la causa può essere decisa in camera di consiglio. 3. Il motivo è infondato. Questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16 - octies d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l . 3 /08/ 2017 , n. 123 ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale – essendosilimitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 10/06/2022, n. 18716 ; Cass.7/06/2022, n. 18358; Cass. 23/05/2022, n. 16659; Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/ 2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300;Cass. 22/02/2018, n. 4291). r.g. n. 9611/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] orientamento, al quale si intende dare ulteriore continuità, riconduce dunque lo ius superveniensnon alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale della sua attuazione, il che significa quindi, sul versanteprocessuale, che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio diottemperanza, nel quale esso viene attuato.Il complesso normativo, quindi, non incide sull’an e su l quantum del diritto sostanziale del contribuente al rimborso, il che esclude una violazione degli artt. 24 e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origineil 90per cento dell’imposta) 3 Cost.A tali principi si à esattamente attenuto il giudice d’appello nella sentenza impugnata. 4. Il ricorso va quindi respinto. Non vi è a provv