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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15161/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16415-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via G.D.

ROMAGNOSI N 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in viale dell'Università n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., COMUNE di BARI; - intimati - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16415/2021 Numero sezionale 2941/2022 Numero di raccolta generale 15161/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 avverso la sentenza n. 510/2021 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, con atto affidato a quattro motivi, avverso sentenza della Corte di Appello di Bari che ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarata cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite tra tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

La [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Bari sono rimasti intimati.

La proposta, di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

La sola ricorrente ha depositato memoria.

I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Bari.

Errore sul procedimento della Corte di Appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per aver errato nell'individuazione e interpretazione della domanda che ha comportato una pronuncia di inammissibilità che investe la formulazione del giudizio sul piano logico e giuridico risultato totalmente errato.

Errore sul procedimento della Corte di Appello laddove ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello introitato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per non aver impugnato la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omettendo di considerare il fatto decisivo della intervenuta transazione (che ha dato luogo alla cessazione F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16415/2021 Numero sezionale 2941/2022 Numero di raccolta generale 15161/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 della materia del contendere) solo tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. che non poteva essere impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasta estranea all'accordo.

Errore di giudizio per falsa applicazione dell'art. 329 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per aver la Corte di Appello considerato passato in giudicato il capo relativo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Errore di giudizio per violazione art. 2901 cod. civ. in relazione all'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non avendo la Corte territoriale considerato le modalità dell'atto impugnato (atto pubblico stipulato innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari che prevedeva il pagamento contestuale alla rinuncia alla procedura di tutti i creditori intervenuti) per cui non sussistevano i requisiti previsti per l'azione revocatoria al fine del giudizio prognostico per la valutazione della soccombenza virtuale.

La controversia, nella prima fase di merito, era stata proposta come azione revocatoria di alcuni atti di vendita e si era chiusa con una transazione tra l’attore in revocatoria, [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:SOCIETA]. quale venditrice, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., terza acquirente, non aveva aderito.

Il primo motivo deve essere accolto.

A seguito di esperimento dell’azione revocatoria da parte di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bari, in contraddittorio con il terzo acquirente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese tra tutte le parti.

Il terzo acquirente propose appello, per la mancata applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16415/2021 Numero sezionale 2941/2022 Numero di raccolta generale 15161/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 La Corte di appello dichiarò inammissibile, con la sentenza, l’appello per non essere stata impugnata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il che precludeva l’esame di ogni altro motivo e aggiunse poi che il Tribunale era entrato nel merito affermando che, ove si fosse deciso, la domanda di revocatoria sarebbe stata accolta.

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’impugnazione della disposta compensazione, è fondato in quanto il giudice di appello, benché abbia richiamato la parte di motivazione sulla disposta compensazione, non ha pronunciato sul detto motivo avendo ritenuto inammissibile l’impugnazione perché proposta direttamente nei confronti della compensazione, senza che fosse prima proposta l’impugnazione della cessazione della materia del contendere, richiamando (ma fraintendendola) una pronuncia di questa Corte (segnatamente: Cass. n. 01851 del 25/01/2018, la quale non afferma che per impugnare la compensazione delle spese bisogna impugnare la cessazione della materia del contendere ma che la sentenza dichiarativa della materia del contendere può essere impugnata «solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultando invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura»).

Gli ulteriori tre motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo.

La sentenza impugnata deve, per quanto precede, essere cassata.

La causa è rinviata, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio.

F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16415/2021 Numero sezionale 2941/2022 Numero di raccolta generale 15161/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16415-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via G.D. ROMAGNOSI N 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in viale dell'Università n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., COMUNE di BARI; - intimati - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16415/2021 Numero sezionale 2941/2022 Numero di raccolta generale 15161/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 avverso la sentenza n. 510/2021 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, con atto affidato a quattro motivi, avverso sentenza della Corte di Appello di Bari che ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarata cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite tra tutte le parti. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Bari sono rimasti intimati. La proposta, di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. La sola ricorrente ha depositato memoria. I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Bari. Errore sul procedimento della Corte di Appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per aver errato nell'individuazione e interpretazione della domanda che ha comportato una pronuncia di inammissibilità che investe la formulazione del giudizio sul piano logico e giuridico risultato totalmente errato. Errore sul procedimento della Corte di Appello laddove ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello introitato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per non aver impugnato la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omettendo di considerare il fatto decisivo della intervenuta transazione (che ha dato luogo alla cessazione F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16415/2021 Numero sezionale 2941/2022 Numero di raccolta generale 15161/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 della materia del contendere) solo tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. che non poteva essere impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasta estranea all'accordo. Errore di giudizio per falsa applicazione dell'art. 329 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per aver la Corte di Appello considerato passato in giudicato il capo relativo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Errore di giudizio per violazione art. 2901 cod. civ. in relazione all'art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non avendo la Corte territoriale considerato le modalità dell'atto impugnato (atto pubblico stipulato innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari che prevedeva il pagamento contestuale alla rinuncia alla procedura di tutti i creditori intervenuti) per cui non sussistevano i requisiti previsti per l'azione revocatoria al fine del giudizio prognostico per la valutazione della soccombenza virtuale. La controversia, nella prima fase di merito, era stata proposta come azione revocatoria di alcuni atti di vendita e si era chiusa con una transazione tra l’attore in revocatoria, [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:SOCIETA]. quale venditrice, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., terza acquirente, non aveva aderito. Il primo motivo deve essere accolto. A seguito di esperimento dell’azione revocatoria da parte di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bari, in contraddittorio con il terzo acquirente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese tra tutte le parti. Il terzo acquirente propose appello, per la mancata applicazione del criterio della soccombenza virtuale. F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16415/2021 Numero sezionale 2941/2022 Numero di raccolta generale 15161/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 La Corte di appello dichiarò inammissibile, con la sentenza, l’appello per non essere stata impugnata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il che precludeva l’esame di ogni altro motivo e aggiunse poi che il Tribunale era entrato nel merito affermando che, ove si fosse deciso, la domanda di revocatoria sarebbe stata accolta. Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’impugnazione della disposta compensazione, è fondato in quanto il giudice di appello, benché abbia richiamato la parte di motivazione sulla disposta compensazione, non ha pronunciato sul detto motivo avendo ritenuto inammissibile l’impugnazione perché proposta direttamente nei confronti della compensazione, senza che fosse prima proposta l’impugnazione della cessazione della materia del contendere, richiamando (ma fraintendendola) una pronuncia di questa Corte (segnatamente: Cass. n. 01851 del 25/01/2018, la quale non afferma che per impugnare la compensazione delle spese bisogna impugnare la cessazione della materia del contendere ma che la sentenza dichiarativa della materia del contendere può essere impugnata «solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultando invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura»). Gli ulteriori tre motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo. La sentenza impugnata deve, per quanto precede, essere cassata. La causa è rinviata, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio. F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16415/2021 Numero sezionale 2941/2022 Numero di raccolta generale 15161/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
Sentenza Cassazione n. 15161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris