CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5570-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 144/2021 della CORTE D'APPELLO di Sez. VI – RG 5570/2021 camera di consiglio 10.3.2022 1 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 5570/2021 Numero sezionale 2844/2022 Numero di raccolta generale 16818/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 SALERNO, depositata il 09/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con sentenza pubblicata il 9 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, perché carente di specificità, l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui il Tribunale di quella stessa città aveva rideterminato in euro 11.486,89 il saldo passivo di un conto corrente intrattenuto dal predetto Pincella con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― e respinto la domanda riconvenzionale della banca stessa; la Corte di merito, con l’indicata sentenza, ha dichiarato inoltre inammissibile, in quanto tardivo, l’appello incidentale dell’istituto di credito. 2. ― Ricorre per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato pure memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo il ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Si sostiene che il requisito della specificità di motivi debba ritenersi sussistente quando l’atto d’impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni di gravame e la statuizione impugnata, oltre che il contenuto delle censure, permettendo alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, non essendo richieste né l’indicazione delle norme che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione. Sez. VI – RG 5570/2021 camera di consiglio 10.3.2022 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 5570/2021 Numero sezionale 2844/2022 Numero di raccolta generale 16818/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c.. Si lamenta che il giudice di primo grado abbia ritenuto accertato il saldo debitore nella somma di euro 11.486,89 senza dichiarare preliminarmente la nullità del contratto in quanto privo di elementi essenziali. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo si risolve in enunciazioni astratte e manca di alcun preciso riferimento al contenuto dell’atto di gravame giudicato generico. Ora, il ricorrente per cassazione, ove censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880). Col secondo mezzo l’istante affronta un tema che è estraneo alla decisione della Corte di appello, la quale, giudicando inammissibile l’impugnazione, si è per conseguenza disinteressata dei profili della vicenda che erano stati investiti dai motivi di gravame. Il ricorrente finisce, così per censurare la pronuncia di primo grado: trascurando con ciò di considerare che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, , n. 4 c.p.c: il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, Sez. VI – RG 5570/2021 camera di consiglio 10.3.2022 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 5570/2021 Numero sezionale 2844/2022 Numero di raccolta generale 16818/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate. (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125). 3. ― Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Civile, in data 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. VI – RG 5570/2021 camera di consiglio 10.3.2022 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o