CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAnita Corigliano-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoMichela Izzo-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1343/2024 depositata il 02/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto in dannodi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il rimborso di un buono fruttifero postale (BFP),Numero registro generale 22741/2024Numero sezionale 2937/2026Numero di raccolta generale 22895/2026Data pubblicazione 08/07/2026serie AA2, emesso in data 17 settembre 2001 per € 500,00 e scaduti tra il2007 e il 2008 e non rimborsato in quanto le somme erano state devoluteai fondi dormienti.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Maddaloni ha accolto la domanda, rigettandol’eccezione di prescrizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza quiimpugnata, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che isottoscrittori non fossero stati messi in grado di conoscere la data discadenza del titolo. Ha ritenuto il giudice di appello che, a termini degliartt. 3 e 6 d.m. 19 dicembre 2001, l’informazione ai sottoscrittori circa lecondizioni giuridiche ed economiche dei BFP – in assenza di indicazioni sulBFP - è assolta dalla consegna del foglio informativo analitico (FIA), nellaspecie mancante, riguardo alla quale le ulteriori iniziative pubblicitariedell’emittente (pubblicazione a mezzo stampa, pubblici avvisi presso gliuffici postali) non sono sostitutive del FIA. L’omessa consegna del FIA è,pertanto, stata ritenuta causa ostativa al decorso della prescrizione ex art.2935 cod. civ.4. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi,ulteriormente illustrato da memoria, cui resistono con controricorso isottoscrittori.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1339 cod. civ. e dei dd.mm. 19 dicembre 2000 e 29 marzo 2000, nellaparte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omessa consegna delosserva che il buono conteneva la serie di appartenenza AA2, conl’indicazione «a termine», nonché osservandosi che la disciplina dei BFP, iquali costituiscono meri titoli di legittimazione, è contenuta nei decretin. 22741/2024 R.G.Numero registro generale 22741/2024Numero sezionale 2937/2026Numero di raccolta generale 22895/2026Data pubblicazione 08/07/2026ministeriali (nella specie, l’art. 8 d.m. 29 marzo 2000), che i risparmiatorisono tenuti a conoscere.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che ilrisparmiatore abbia assolto all’onere di provare la mancata consegna delconservazione della documentazione oltre il decennio, in un caso comequello di specie, in cui la domanda giudiziale è stata proposta nell’aprile2020 e che i sottoscrittori abbiano meramente enunciato la circostanza infatto dell’omessa consegna del FIA, senza provarla.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2935 e 2946 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che l’omessaconsegna del FIA costituisca circostanza impeditiva del decorso dellaprescrizione. Si osserva che la conoscenza delle condizioni normative edeconomiche dei BFP è assicurata dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] decreti ministeriali che li disciplinano, laddove l’omessa consegna delfraudolento impeditivo del decorso della prescrizione.4. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso,non essendo lo stesso volto a un riesame dell’accertamento in fatto, ma avalutare la corretta applicazione delle norme che regolano i BFP.Ugualmente infondata è l’eccezione di inammissibilità per essere il ricorsoprivo di illustrazione dei documenti e degli atti di causa, essendo il ricorsoancorato sufficientemente ai fatti di causa e agli atti e documenti prodottiin giudizio. Inammissibile è, poi, l’eccezione di giudicato, in quanto privadi attinenza con il caso di specie.5. I tre motivi, i quali possono essere valutati congiuntamente, sonofondati. La giurisprudenza di questa Corte ritiene consentite variazionin. 22741/2024 R.G.Numero registro generale 22741/2024Numero sezionale 2937/2026Numero di raccolta generale 22895/2026Data pubblicazione 08/07/2026anche in peius del tasso di interesse dei BFP sulla base di decretiministeriali (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). E’ ius receptum che i BFP nonsono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione a termini dell’art.2002 cod. civ., come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale,delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, come taliprivi dei requisiti di letteralità e astrattezza (Cass., n. 33631/2024). Isingoli BFP hanno la sola funzione di identificare l’avente diritto allaprestazione di rimborso, laddove le condizioni contrattuali iniziali e leeventuali modifiche successive non sono contenute nel titolo, ma derivanodai relativi (anche successivi) decreti ministeriali, volti a modificare ilcontenuto del documento e a sostituirsi - per effetto del meccanismo diintegrazione automatica di cui all'articolo 1339 cod. civ. – alle originariecondizioni contrattuali (Cass., Sez. U., n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n.3963/2019, cit.; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n.4748/2022; Cass., n. 22619/2023; Cass., n. 9202/2025).6. Questa eterodeterminazione del contenuto contrattuale del titolo dilegittimazione (con particolare riferimento alla rideterminazione del tassodi interesse), è affidata a norme secondarie (decreti ministeriali), attuativedi norme di legge (norme primarie), la cui conoscenza «è affidata dallegislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]» (Cass., Sez. U., n.3963/2019, cit.). Da tali premesse discende che «la sottoscrizione econsegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativodocumento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determina ilperfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l’emittente e, dunque,la manifestazione del consenso delle parti in ordine a un determinatoprogramma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighiinformativi – tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all’art.3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sul piano dell’esecuzione del contratto»(Cass., n. 4659/2026; conf. Cass., n. 3686/2026). La consegna del foglioinformativo al sottoscrittore – come anche l’esposizione delle tabelle on. 22741/2024 R.G.Numero registro generale 22741/2024Numero sezionale 2937/2026Numero di raccolta generale 22895/2026Data pubblicazione 08/07/2026fogli informativi presso gli uffici postali (art. 6 d.m. 19 dicembre 2000) - èstrumento che consente al sottoscrittore di verificare la correttezzadell’esecuzione del contratto al momento della riscossione (Cass., n.3963/2019, cit.). Al pari dell’esposizione delle tabelle, la consegna del FAIcostituisce mero strumento informativo, non preordinato «al riequilibrio diun’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole»,ponendosi «a valle della sottoscrizione del buono postale» (Cass., n.3686/2026, cit.; Cass. n. 5384/2026; Cass., n. 5578/2026), in cui ilconsenso è già predeterminato con la consegna del titolo e l’adesione alprogramma contrattuale (Cass., n. 5578/2026, cit.).7. Né l’omessa consegna del foglio analitico (come anche l’omessaesposizione delle tabelle) può incidere sulla decorrenza della prescrizione,quale fatto impeditivo della stessa, essendo le condizioni contrattuali e lerelative modifiche agevolmente conoscibili dal sottoscrittore , il quale puòconoscerle tramite le relative [OSCURATO:PERSONA], non essendo ammissibilequale causa impeditiva del decorso della prescrizione sull’azionecontrattuale l’ignoranza del proprio diritto (Cass., n. 5384/2026, cit.;Cass., n. 13343/2022; Cass. nn. 19193/2018; Cass., n. 22072/2018;Cass., n. 5578/2026).8. Ne consegue che non ha alcuna rilevanza sul consenso delsottoscrittore, come sul contenuto del contratto, la mancata consegna delfoglio informativo, in conformità al principio espressa da questa Corte,secondo cui «la mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA] di cuiall’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, daparte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (…) non determina l’insorgere di un dirittorisarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitatotempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che laprescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito alrimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenzan. 22741/2024 R.G.Numero registro generale 22741/2024Numero sezionale 2937/2026Numero di raccolta generale 22895/2026Data pubblicazione 08/07/2026della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dallamancata consegna del Foglio suddetto» (Cass., n. 3686/2026, cit.).9. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la causa può esseredecisa nel merito, rigettandosi l’originaria domanda. Le spese di entrambi igradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità vanno compensatetra le parti, «tenuto conto dell’eterogeneità delle plurime soluzioniermeneutiche finora offerte sulla questione giuridica oggi affrontata dallagiurisprudenza di merito e dell’assenza, in proposito, di specificiprecedenti di legittimità» (Cass. n. 3696/2026). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigettal’originaria domanda; dichiara compensate tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 22741/2024 R.G.