CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 02891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31586/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 12 ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]); -intimati- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] n. 728/2018 , depositata il27/04/2018, R.G.N. 734/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Milano con la quale la “[OSCURATO:SOCIETA].”, l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e l’“[OSCURATO:SOCIETA].” erano state condannate in solido, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, a versare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 5.436,71 a titolo di retribuzioni non corrisposte; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’“[OSCURATO:SOCIETA].”, affidato ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:SOCIETA].” e il “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” non hanno svolto attività difensiva; il P.G. non haformulato richieste. Considerato che: con l’unico motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, in combinato disposto con gli artt. 7 del d.l. n. 138 del 2002, conv. dalla l. n. 178 del 2002, e 1 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto di escludere la qualifica di organismo di diritto pubblico in capo ad “[OSCURATO:SOCIETA].” - nel caso specifico committente di un appalto pubblico di lavori - e, pertanto, non applicabile ad essa l’esonero dal regime di solidarietà di cui al citato art. 29. Ritenuto che: il motivo va rigettato, poiché, sulla questione, questa Corte s i è già più volte pronunziata, perven endo alla conclusione che «La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie [OSCURATO:SOCIETA].), senza che ad essi trovi applicazione l’esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un’azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell’appalto» (così, da ultimo, Cass. 13/10/2022, n. 30100, ed ivi indicazione di precedenti pronunzieconformi); il Collegio intende dare continuità a tale condiviso orientamento, il che conduce al rigetto del ricorso; nulla sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:SOCIETA].” e il “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, rimasti intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articol