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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16478/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. uditi i seguenti difensori - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROMUALDO, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 19.07.2019: ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 8) per non aver commesso il fatto e, qualificata la condotta di cui al capo 10 ex art. 73, comma 5, d.P.R 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena per i residui reati allo stesso ascritti (capi 1,11,12); ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di cui al capo 13);ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il capo 6); ha qualificato la condotta di cui al capo 17) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati residui (capi 1, 6, 18, 19, 21); ha qualificato la condotta di cui ai capi 14) e 15) ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (cui risultano ascritti anche il capo 1) e il capo 16); ha qualificato la condotta di cui ai capi 14) e 15) ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 09.05.2016, irrevocabile il 26.04.2017, ha rideterminato la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (cui risultano ascritti anche i capi 1, 7, 8 e 12); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché estinto per intervenuta prescrizione e, qualificata la condotta di cui al capo 17 ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato (cui sono stati anche ascritti, oltre al capo al capo 1) della rubrica in qualità di organizzatore, i reati descritti ai capi 2,3,4,5,6,8,12,19 e 22); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché estinto per intervenuta prescrizione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per le residue imputazioni (oltre al capo 1, i capi 2 e 3); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché estinto per intervenuta prescrizione e, qualificata la condotta di cui ai capi 9) e 17) ex art. 73 , comma 5, d.P.R. 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per le residue imputazioni (oltre al capo 1, i capi 2, 3, 5, 6, 12); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché estinto per intervenuta prescrizione e, qualificata la condotta di cui ai capi 9) e 10) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per le residue imputazioni (capi 1,2,3,4,5,8); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per precedente giudicato, e qualificata la condotta di cui al capo 17) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per le residue imputazioni (capi 1, 3, 22); ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (per i capi 1, 4, 5).

2. Hanno interposto autonomi ricorsi per cassazione tutti i suddetti imputati.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti sedici motivi di ricorso, integrati da ulteriori motivi aggiunti.

3.1. Con il primo motivo viene ribadito il tema della nullità della sentenza di primo grado perchè priva di motivazione avendo il Giudice dell'udienza preliminare riproposto pedissequamente l'argomentare della misura cautelare applicata in danno dell'imputato.

3.2. Il secondo motivo è riferito ai capi 2) e 3) della rubrica.

Si lamenta l'assenza di elementi per ascrivere, anche sul piano del dolo, il concorso del ricorrente nel reato commesso dal Martino che sin da subito, dopo la relativa perquisizione che aveva dato luogo al ritrovamento della droga e del giubbotto anti-proiettile, aveva rivendicato come esclusivamente riferibile a se stesso il citato immobile di via Svizzera.

La Corte avrebbe traslato la responsabilità legata alla detenzione dei citati beni in capo al [OSCURATO:PERSONA] in forza di indizi privi di gravità e precisione e confondendo i piani della valutazione relativa al concorso dei reati in questione con quella afferente l'eventuale partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo 1.

3.3. Il terzo motivo è riferito ai fatti descritti nei capi di imputazione 4), 5), e 6).

3.3.1. Il ricorso, che attinge le tre imputazioni sotto il versante del ritenuto difetto di motivazione, carente o manifestamente illogica, muove dal fatto di cui al capo 6), atteso che a siffatto episodio le due sentenze di merito hanno assegnato il ruolo di chiave di lettura complessiva anche delle precedenti vicende in contestazione.

Si lamenta che gli elementi fattuali addotti in sentenza sarebbero tra loro privi di una connessione causale non essendo possibile collegare le condotte del Marino ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce, ancora, una assenza di risposta quanto ai rilievi articolati in sentenza avuto riguardo al contributo causale offerto dal ricorrente rispetto al trasporto illecito realizzato dal Marino.

In particolare si contesta che ai passeggeri dell'auto condotta dal fratello del ricorrente potesse ascriversi il ruolo di vedetta nella staffetta realizzata con il Marino nell'ottica del comune trasporto della sostanza direttamente veicolata da quest'ultimo, all'uopo considerando: il lasso di tempo (15 minuti) occorso tra il momento nel quale venne fermata la prima auto e quello in cui venne bloccata quella del [OSCURATO:PERSONA] che la seguiva sulla stessa tratta di ritorno da Rosarno a Crotone logicamente incompatibile con la prospettazione accusatoria; il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui venne fermato (avendo omesso di indicare al Marino il luogo nel quale era collocato il posto di blocco); l'inadeguatezza del colloquio captato in carcere che vide protagonista il [OSCURATO:PERSONA], valorizzato in sentenza a sostegno del coinvolgimento di più soggetti nel trasporto illecito che lo vide protagonista.

3.3.2. Sul capo 4), la difesa lamenta che gli elementi indiziari addotti in sentenza sarebbero privi di un immediato contenuto probatorio, ricavato, piuttosto, in via congetturale e inadeguata, dal tenore di altre vicende in fatto (in particolare quelle di cui al capo 6), ritenute espressive di una condotta di reato assertivamente analoga.

In particolare gli elementi indicati darebbero unicamente conto di un viaggio operato da Marino e Torromino da Crotone verso una imprecisata zona del catanzarese ma non consentono in alcun modo di affermare quale fosse la causale del detto viaggio, i contenuti della transazione illecita che ebbe a giustificarlo, la località dell'approvvigionamento, i soggetti asseriti fornitori, nonché tipo e qualità dello stupefacente fornito.

Il ruolo di organizzatore del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inoltre dimostrato dal contenuto laconico di una intercettazione (nel corso della quale avrebbe sollecitato il Torromino ad attivarsi per raggiungere il Marino) che non ne attestava alcun profilo partecipativo, non risultando ulteriormente supportata da altri momenti probatori.

3.3.3. Sul capo 5), la difesa ribadisce, nelle sue connotazioni di principio, le contestazioni spese per il capo 4), atteso che anche in relazione a tale fatto, in assenza di immediati elementi diretti a dimostrare il contenuto effettivo del trasporto assertivamente illecito realizzato, la Corte del merito ha dato rilievo alla ritenuta analogia di condotte con le vicende del capo

6. Ciò tuttavia valorizzando un dato probatorio (offerto da due intercettazioni) all'evidenza inadeguato rispetto al ruolo ascritto al [OSCURATO:PERSONA]; procedendo ad una inammissibile inversione dell'onere probatorio (dando rilievo alla mancata indicazione di una ragione giustificativa della trasferta da parte dei soggetti coinvolti); trascurando di rispondere ai rilevanti rilievi critici sollevati con il gravame di merito (diretti a rassegnare l'assenza di conferme quanto ai contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Torromino il giorno prima del fatto e la pacifica collocazione in luoghi diversi del Torromino e del [OSCURATO:PERSONA] il giorno del trasporto).

3.4. Sul capo 8) si lamenta difetto di motivazione in relazione alla prova degli elementi costitutivi della fattispecie, non essendovi elementi utili a dimostrare l'avvenuto incontro con il Landini né in grado di comprovare il tipo e la quantità della sostanza trasportata o di confermare che nel viaggio di ritorno il ricorrente e Torromino si fermarono a Isola di [OSCURATO:PERSONA] per depositare nell'immobile di proprietà del Marchio la sostanza fornita da Landini.

3.5. Sul capo 12) il difetto di motivazione rassegnato dal relativo motivo di ricorso attiene sia alla affermata ma non dimostrata presenza di droga presso l'immobile in questione, non definita in termini di quantità e qualità e ricavata sulla base di un elemento indiziario eccessivamente fragile sul piano logico induttivo (la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del Torromino all'atto del suo arresto, assertivamente ritirata dal detto immobile ma sempre alla luce di una mera congettura); sia alla assenza di elementi utili per ritenere che l'attività monitorata in capo ai concorrenti nel reato in questione avesse effettivamente ad oggetto il reperimento e il trasporto in altro luogo imprecisato della sostanza in questione.3.6.

In relazione al capo 17), la difesa lamenta l'inadeguatezza del dato offerto dalle captazioni evocate in sentenza, confermata dal fatto che l'asserita immediatezza del portato dei colloqui non diede luogo ad alcun intervento in flagranza di reato.

3.7. Rispetto al capo 19), si evidenzia l'asserita violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. perché il relativo fatto costituiva la mera prosecuzione delle trattative per l'acquisto descritte al capo 17), sicché ci si troverebbe innanzi ad un'unica condotta punita due volte.

In ogni caso, anche in relazione al fatto in questione il dato captato non sarebbe in grado di supportare adeguatamente la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

3.8. In ordine al capo 22) si lamenta l'inadeguatezza argomentativa spesa in relazione al relativo giudizio di responsabilità, atteso che la sentenza non indica i contatti intrattenuti dal ricorrente con asseriti fornitori né precisa le ragioni per le quali la merce che il Martino attendeva per conto del ricorrente era da ritenersi sostanza stupefacente.

3.9. Quanto alla imputazione associativa (capo 1 della rubrica), la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla configurabilità del reato associativo nonché difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con conseguente violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.

Sotto quest'ultimo versante si segnala che la contestazione vedeva il [OSCURATO:PERSONA] accanto a [OSCURATO:PERSONA] ai vertici di una neocostituita associazione che con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata obbligata a rifonirsi presso canali di approvvigionamento predefiniti dai quali il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso maggiormente autonomo anche nella gestione del traffico di sostanze solo dall'aprile del 2015.

L'assoluzione in primo grado degli altri due coimputati citati in ragione della riscontrata insussistenza di rapporti con il ricorrente avrebbe imposto ai giudici una configurazione dell'associazione riscontrata connotata da contenuti diversi da quelli oggetto della contestazione, dando luogo alla denunziata mutatio libelli, finendo per assegnare al [OSCURATO:PERSONA] più che il ruolo di organizzatore in posizione subordinata al [OSCURATO:PERSONA] quello di promotore del neo costituito gruppo associativo.

Anche in questa cornice, tuttavia, la sentenza difetterebbe nella individuazione degli elementi costituivi del reato associativo, risultando all'uopo enucleati aspetti diretti a mettere in risalto la realtà organizzativa sottesa all'azione illecita riscontrata a ben vedere sostanzialmente neutri e sintomatici piuttosto del concorso di persone nel reato.

Il quadro descritto in sentenza descriverebbe, infatti, un gruppo di soggetti legati tra loro da vincoli familiari che hanno messo a disposizione nulla di più delle loro persone e dei loro beni nella misura indispensabile a una serie di singoli e autonomi reati realizzati in un arco temporale limitato e peraltro coperto in modo discontinuo (dal gennaio all'aprile del 2014 e dalla fine di marzo al luglio del 2015)

3.10. Con il decimo motivo si contesta il ruolo di organizzatore ascritto al ricorrente all'interno del contestato consorzio criminale quando per contro le emergenze di indagine davano conto di una posizione non diversa da quella degli altri sodali, inidonea a rassegnare la configurazione privilegiata dai giudici del merito.3.11.

Con il successivo motivo si lamenta violazione di legge, anche sotto il versante del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. e degli artt. 15 e 61 cod. pen. nonché vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'ad 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Erroneamente, ad avviso della difesa, sarebbero state considerate armi quelle rinvenute presso il "laboratorio" di via Svizzera (munizioni e un giubbotto antiproiettile); sarebbe stata inoltre considerata in termini di aggravante una condotta di reato autonomamente contestata (al capo 3 bis, rispetto al quale è stato dichiarato in appello il non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato).

La Corte del merito, secondo la difesa, avrebbe risposto in modo manifestamente illogico alle superiori obiezioni critiche, facendo leva sulla supposta disponibilità di armi, non confermata dalla perquisizione e ricavata in via estremamente congetturale.

3.12. Con il motivo sub 12), si contesta l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. citato, non più configurabile all'esito delle assoluzioni intervenute in appello mentre con quelli sub 13 e 14 si lamenta la mancata configurazione dei singoli reati fine in termini coerenti al disposto di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancata applicazione del disposto di cui all'ad 74, comma 6, dello stesso decreto.

3.13. Con gli ultimi due motivi si contesta la motivazione, generica e tautologica, spesa nel negare l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. per tutti i reati fine nonché nel procedere al bilanciamento tra le generiche riconosciute e le aggravanti riscontrate, ritenute equivalenti. 4) Il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce molte delle argomentazioni già spese nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati depositati motivi aggiunti comuni a quelli del [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il primo motivo rinnova il tema della nullità della sentenza di primo grado perchè priva di motivazione, già esposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Il secondo motivo è riferito al capo 3).

Si lamenta che le emergenze di indagine acquisite non darebbero conto del reato presupposto ritenuto in motivazione né ancora permetterebbero di definire il contributo causale e psicologico offerto dal ricorrente rispetto al possesso del bene oggetto della ritenuta ricettazione, peraltro descritto in sentenza in termini tali da non consentire di escludere che per la società proprietaria il detto giubbotto potesse essere inservibile, così da essere ricondotto alla nozione di res derelicta,

4.3. Quanto al capo 17), attinto dal terzo e dal quarto motivo (erroneamente indicato come terzo), il ricorso lamenta l'inadeguatezza del dato offerto dalle captazioni evocate in sentenza, come confermato dal fatto che l'asserita immediatezza del portato dei colloqui non diede luogo ad alcun intervento in flagranza di reato.

Si evidenzia, inoltre, che in dispositivo risultava riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 del d.P.R. 309/90, mentre in motivazione tale configurazione non aveva trovato conferma.

Del resto si rimarca anche che il fatto in questione era stato così qualificato per il concorrente [OSCURATO:PERSONA] e in applicazione del disposto di cui all'art. 587 cod. proc. pen., la relativa valutazione non poteva che essere estesa anche al ricorrente.

4.4. In relazione al capo 22), vengono ribadite le ragioni di doglianza prospettate dalla difesa del concorrente [OSCURATO:PERSONA].

4.5. Con riferimento alla imputazione associativa, il ricorso replica le ragioni di doglianza prospettate dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA], unicamente dirette a contestare la sussistenza e configurabilità dell'associazione, non la singola partecipazione.

4.6. Con i motivi esposti per settimo e ottavo (erroneamente indicati per sesto e settimo) si ribadisce la medesima doglianza prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] relativa alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, anche sotto il versante soggettivo.

4.7. Con il motivo sub 9 (8 nel ricorso) si contesta l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, non più configurabile all'esito delle assoluzioni intervenute in appello mentre con quello successivo si lamenta la mancata configurazione dei singoli reati fine in termini coerenti al disposto di cui all'ad 73, comma 5, e in coerenza la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 74, comma 6, stesso decreto.

4.8. Con l'ultimo motivo si evidenzia la distonia tra la motivazione che nega le generiche e il dispositivo che le riconosce, del resto in linea con la posizione del [OSCURATO:PERSONA]

5. Nell'interesse sia del Martino che del [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati motivi aggiunti, diretti a ribadire le censure già svolte in relazione alla esistenza dell'associazione di cui al capo 1 e quelle dirette a contrastare il concorso nei reati di cui ai capi 17) e 22).

6. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti quattro motivi di ricorso.

6.1. Con il primo si contesta sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione la configurabilità dell'associazione e la partecipazione immediatamente ascritta al ricorrente.

Gli elementi addotti a sostegno della ritenuta sussistenza dell'associazione, ad avviso della difesa, sarebbero meramente congetturali (quelli afferenti le trasferte realizzate per l'approvvigionamento) oltre che indifferenti rispetto alla differenziazione con il concorso di persone (siffatte trasferte risultavano realizzate sempre da soggetti diversi), inconferenti rispetto all'assunto da dimostrare (le intercettazioni richiamate per evocare la presunta cassa comune) e apoditticamente evocati (il riferimento agli immobili utilizzati quali depositi, non adeguatamente argomentato a fronte delle contestazioni sollevate dalla difesa).

Sarebbe inoltre stato trascurato il rilievo da ascrivere alla intervenuta assoluzione dei soggetti originariamente indicati quali esponenti di vertice della stessa ([OSCURATO:PERSONA] e Cimmino).

Quanto alla partecipazione del Torronnino, ancora, la sentenza risulterebbe poggiata su argomentazioni fragili (la disponibilità dell'immobile in località Capo bianco di Isola di capo Rizzuto, per il quale non v'era prova che costituisse un deposito della sostanza stupefacente nell'interesse del gruppo) e su elementi che non potevano considerarsi da soli indicativi dell'affiliazione (la commissione dei singoli reati fine), trascurando di considerare la modestia temporale del relativo contributo associativo (ricompreso tra il mese di gennaio e quello di aprile del 2014, allorquando il ricorrente venne tratto in arresto).

6.2. Con il secondo motivo si contesta sia la configurabilità dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, apoditticamente riferita al ricorrente, sia la mancata applicazione del disposto di cui al comma 6 della stessa disposizione, ferma la riconducibilità dei diversi reati fine all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del medesimo decreto.

6.3. Con il terzo motivo si contesta la motivazione spesa in relazione ai singoli reati fine.

Quanto ai capi 2) e 3) perché inadeguatamente fondati su un dato probatorio (i contatti telefonici occorsi con gli asseriti sodali Manica e Martino) all'evidenza inadatti a supportare la conclusione del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda di via Svizzera; quanto ai capi 4), 5), 8), perche fondati su valutazioni meramente congetturali non supportate dalle risultanze di indagine; quanto ai capi 9) e 10) perché non sarebbero stati argomentati gli aspetti diretti a confermare che con il Mellace venne concordato un incontro finalizzato alla vendita di cocaina né diretti a validare la circostanze relativa a detti incontri.

6.4. Con l'ultimo motivo si lamenta la mancata qualificazione dei fatti di cui ai capi 2), 4), 5), 8) ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 pur in assenza di elementi utili ad individuare qualità e quantità della droga in discussione e atteso l'utilizzo di un parametro valutativo diverso da quello correttamente utilizzato per i capi 9 e 10 (rispetto ai quali tale riqualificazione è stata effettuata).

7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico ricorso, fondato su tre diversi motivi.

7.1. Il primo e il terzo motivo attengono all'imputazione associativa riferita a tutti e tre i ricorrenti e toccano anche il giudizio di responsabilità reso per i singoli reati fine in relazione al Manica.

Si contrasta, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, carente, manifestamente illogica e errata per travisamento probatorio, l'intraneità ascritta ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Marino sotto il versante soggettivo considerata l'assenza di rapporti con i sodali.

In relazione al Manica si evidenzia che la partecipazione associativa sarebbe stata dedotta dal tenore dei reati fine senza tuttavia dare il corretto peso alle emergenze probatorie che attestavano la natura tutt'altro che fittizia del rapporto locativo occorso con il Martino e l'inconsistenza degli altri elementi indicati a supporto delle relatuve responsabilità, confutati dai motivi di appello (relativi ai contatti con gli altri correi intervenuti in occasione delle perquisizioni del 17 gennaio 2014 e al portato della sentenza ex art 444 citata nel ricorso).

Alla luce, inoltre, del tenore de reati contestati e delle dinamiche illecite strutturali e oggettive che avrebbero colorato l'azione comune, si lamenta in ogni caso la mancata qualificazione dell'associazione ai sensi del comma 6 dell'ad 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

7.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi vengono riferiti alla valutazione spesa in relazione ai rilievi addotti in appello in relazione ai reati fine, ritenuti inammissibili o comunque infondati e alla mancata riqualificazione dei fatti ascritti al Marino ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del citato d.P.R. a fronte peraltro di una situazione fattuale non diversa da quella relativa ai fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA], ricondotti all'alveo della disposizione evocata adottando all'evidenza e in termini di marcata irragionevolezza un metro di giudizio diverso (pur trattandosi anche in siffatti casi di droga " parlata" e comunque di marijuana, a voler seguire l'abbrivio logico, tracciato in sentenza, offerto dal riferimento alle condotte dell'imputato descritte al capo 6).

7.3. Nel solo interesse del [OSCURATO:PERSONA], sono stati depositati motivi aggiunti diretti a contrastare la sussistenza in sé del reato associativo, ad implementare le censure già spese per la ritenuta partecipazione ascritta al ricorrente, la omessa configurazione dell'associazione ai sensi del comma 6 dell'art 74 D.P.R. n. 309 del 1990

8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di una unica ragione di doglianza, con la quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai profili costitutivi, anche soggettivi, del reato contestato al capo 13).

Gli elementi addotti a sostegno della confermata responsabilità dell'imputato avrebbero un tenore meramente congetturale: non consentirebbero infatti di confermare che l'imputato ebbe ad entrare nell'appartamento destinato a serra né di evidenziare in che termini effettivamente lo stesso ebbe a coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA] nell'allestire la serra collaborando all'attività prodromica alla semina delle piantine di canapa sequestrate due mesi dopo.

Da qui l'assenza di prova anche in punto di elemento soggettivo. 9.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono proposti tre motivi di ricorso, i primi due riferiti alla imputazione associativa, l'ultimo al giudizio di equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze.

Si contrasta, sotto il versante del difetto di motivazione, carente, contraddittoria o manifestamente illogica : - il giudizio speso in relazione alla sussistenza in sé dell'associazione di cui al capo 1), legato a emergenze che sembrano meglio attagliarsi all'ipotesi concorsuale ex art. 110 cod. pen., irragionevolmente scartata in modo aprioristico facendo leva su aspetti in fatto palesemente illogici rispetto al contesto associativo ritenuto (la ritenuta accessorietà dei compartecipi, ontologicamente dimostrativa dell'assenza di un saldo vincolo associativo); - le valutazioni rese in relazione alla partecipazione ascritta all'imputato giacché gli elementi addotti a sostegno della stessa sarebbero indicativi solo del concorso nei singoli fatti ascrivibili al ricorrente mentre le intercettazioni richiamate in sentenza darebbero piuttosto conto di una distonica presa di distanza del ricorrente dal gruppo di riferimento così da risultare sintomo logico di una conclusione di segno opposto, vieppiù confermata dalla sporadicità delle frequentazioni occorse tra gli asseriti sodali e in particolare tra il ricorrente e gli altri presunti intra nei; - la ritenuta equivalenza tra circostanze, non supportata da alcuna argomentazione.

10. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state proposte tre ragioni di censura.

10.1. Con il primo motivo la difesa si duole della motivazione adottata in ordine al ritenuto concorso nel reato contestato al ricorrente (capo 6), avendo i giudici del merito trascurato di evidenziare i tratti del contributo offerto dal ricorrente sia nella fase di programmazione che in quella di realizzazione della condotta, non potendo bastare al fine la prova dei contatti intrattenuti con il fratello Pantaleone la mattina del 21 febbraio 2014 né la circostanza che il ricorrente ebbe ad effettuare con gli altri concorrenti il viaggio sino a Rosarno a bordo della medesima autovettura.

10.2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta la mancata configurazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Sia perché malgrado apposito motivo la Corte avrebbe risposto in termini di mera apparenza e di marcata illogicità, facendo riferimento al contesto organizzativo e associativo nel quale si è radicata la condotta in questione ma trascurando di considerare la rilevata estraneità del ricorrente da quel determinato contesto, ricavata dalla assoluzione dalla imputazione di cui al capo 1) e al contempo la piena libertà di valutare diversamente le condotte dei ricorrenti e di riportare le stesse al comma 1 o al comma 5 dell'art. 73 citato a seconda del ruolo e del contributo offerto da ciascun correo, non potendosi estendere a tutti i correi connotazioni, anche sul piano soggettivo, appartenenti solo a taluni dei protagonisti.

11. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state articolate sette diverse doglianze.

Le prime sei sono dirette a contrastare i reati fine ascritti al ricorrente (con esclusione del capo 6); l'ultima affronta e contrasta la motivazione spesa sull'associazione nonché il profilo riguardante la specifica partecipazione del ricorrente.

11.1. Con i primi due motivi, relativi alla motivazione spesa in relazione ai capi 2), 3) e 3 bis), si denunzia vizio di motivazione in ordine alla riferibilità al Marino del cellulare rinvenuto nell'appartamento di via Svizzera, desunta dai dati del relativo traffico telefonico in termini meramente congetturali e ipotetici.

Non è stato poi considerato che il detto traffico riguardava un periodo distante nel tempo (dal 7 al 12 dicembre del 2013) rispetto alla perquisizione e che tanto incideva in ordine alla dimostrazione che la sostanza stupefacente e il giubbotto anti- proiettili rivenuti nell'appartamento potessero essere ivi presenti nel periodo di certa utilizzazione del cellulare.

Gli ulteriori elementi indiziari indicati a sostegno della conclusione assunta, oltre che solo ipotetici, ad avviso della difesa soffrono di altrettanti vuoti logici, in particolare caduti sulla riferibilità al ricorrente dell'utenza telefonica assertivamente utilizzata nei contatti con il Martino in costanza della perquisizione nonché in relazione all'identificazione nel ricorrente del soggetto cui fece riferimento la madre del Martino nel colloquio in carcere richiamato in sentenza.

11.2. Con il terzo motivo si contesta il giudizio di responsabilità speso per il capo 5).

La Corte del merito avrebbe sviluppato a sostegno della condanna un complessivo ragionamento congetturale, destinato a trovare spunto ma non contenuti nel dato offerto dalle intercettazioni oltre che illogicamente ancorato al portato offerto dalle modalità di realizzazione del fatto di cui al capo 6), trascurando di considerare che tale condotta venne realizzata in parte da soggetti diversi.

Da qui un assoluto difetto di motivazione in relazione all'effettivo approvvigionamento realizzato nella supposta trasferta ivi descritta, non definito nei tratti relativi alla effettiva dimostrazione di un accordo con i fornitori, a loro volta rimasti non identificati, né in relazione alla droga trattata e alla consegna della stessa.

Il ruolo del Marino, poi, troverebbe conferma unicamente nel tenore di una intercettazione, marcatamente inidonea a cristallizzarne il profilo contributivo, essendo anche incerta la individuazione del ricorrente quale soggetto facente parte dell'equipaggio a bordo dell'auto che fungeva da vedetta nella staffetta illecita assertivamente operata nella specie.

11.3. Il quarto motivo di ricorso attinge il capo 9) della rubrica.

Il difetto di motivazione si appunta sul dato della effettiva avvenuta cessione in favore del Mellace, non confortata dalle emergenze indiziarie.

Quanto poi alla partecipazione del Marino al fatto in questione, la sentenza difetterebbe sia nel motivare sulle ragioni per le quali l'appartamento in Località capo Bianco costituiva un deposito comune della sostanza; sia nel segnalare gli elementi in forza dei quali possa ritenersi che il ricorrente ebbe ad entrare nell'appartamento di località [OSCURATO:PERSONA], concorrendo al prelievo della sostanza da cedere al Mellace.

11.4. Il quinto motivo di impugnazione viene riferito al capo 12).

Anche in parte qua la sentenza soffrirebbe di un approccio meramente congetturale.

Oltre alla carenza motiva in ordine alle ragioni utili a supportare la conclusione già contrastata quanto alla possibilità di ritenere che nel citato immobile di [OSCURATO:PERSONA] venisse depositata la droga gestita dal Torromino nell'interesse del gruppo, si contesta il ruolo ascritto al ricorrente, unicamente tratto dalla rilevazione offerta dalla cella di aggancio del relativo cellulare, inadeguata al fine della puntuale descrizione del contegno tenuto nell'occasione.

11.5. Il sesto motivo di ricorso attiene all'imputazione di cui al capo 17).

Il difetto di motivazione lamentato sul punto attiene alla logicità della lettura relativa al dato captato, inadeguata nell'ottica volta a ritenere comprovata la dimostrazione di un accordo raggiunto tra i protagonisti del relativo colloquio e il Giuffrida quanto alla fornitura della sostanza nell'occasione trattata; sia in relazione alla possibilità di identificare il ricorrente quale soggetto partecipe al detto colloquio captato, rispetto al quale rilievo, addotto in appello, la sentenza non avrebbe fornito puntali risposte.

11.6. Con il settimo motivo si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, la ritenuta configurabilità in sé dell'associazione (7.1.) considerata l'inadeguatezza degli indici fattuali messi in evidenza nel sostenere l'imputazione, atteso che la serialità delle condotte di approvvigionamento sarebbe smentita dalla diversità anche soggettiva dei partecipanti alle stesse; che non sarebbero stati indicati elementi utili al riscontro di una struttura organizzativa in grado di collocare le diverse iniziative illecite in un ambito diverso da quello della occasionalità delle condotte concorsuali; che l'assistenza tra sodali sarebbe stata desunta sulla base di un inadeguato dato indiziario offerto dalle intercettazioni evocate; che l'esistenza di sedi comuni di custodia dello stupefacente non avrebbe trovato alcuna conferma giustificativa.

Si contrasta (7.2.) inoltre il relativo giudizio di intraneità ascritto al ricorrente solo sulla base delle singole condotte partecipative relative ai delitti scopo sulla base di una equazione logico giuridica non consentita, senza precisare il contributo offerto al consorzio, gli estremi per riferire al Marino la condivisione della cassa comune, gli elementi attraverso i quali risalire all'affectio societatis.

12. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state proposte cinque diverse censure.

12.1. Con la prima si lamenta violazione di legge avuto riguardo gli artt. 125, comma 3, e 546 lettera e) cod. proc. pen.

Si deduce un difetto integrale di motivazione avendo la Corte del merito pedissequamente trasposto il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado che a sua volta integralmente replicava il tenore dell'ordinanza cautelare.

Il tutto trascurando integralmente i rilievi difensivi, totalmente pretermessi così da dare luogo alla lamentata invalidità della sentenza non diversamente da quanto già rilevato in appello con riferimento alla decisione di primo grado.

12.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale (art. 73 d.P.R n. 309/1990) e processuale (art. 192 cod. proc. pen.) relativamente al capo 10) della rubrica.

La Corte non avrebbe considerato l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni comprese nei nt. 31 e 50 del 2014, successive al 2 aprile 2014, momento nel quale non era stata autorizzata la proroga delle captazioni relative alla utenza in uso al Torromino (distinta dal n. 3271807132).

Spogliato di tali risultanze, il quadro probatorio, frutto di mere congetture tratte dai tracciati dei rilievi satellitari, non poteva sostenere il giudizio di responsabilità.

In particolare, lo stesso tenore delle intercettazioni inutilizzabili escludeva linearità alla ricostruzione della vicenda in fatto operata dai giudici del merito, non potendosi neppure sostenere che l'interlocutore del Torronimo, che ebbe ad accompagnarlo presso l'immobile sito in località [OSCURATO:PERSONA] e poi dal Mellace fosse l'odierno ricorrente.

12.3. Con il terzo motivo i medesimi vizi vengono riferiti al giudizio speso nel ritenere la responsabilità per il capo 11), affermata sempre sulla base di mere valutazioni congetturali quanto al coinvolgimento e al contributo offerto dal ricorrente nella vicenda, senza considerare l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], l'assenza integrale di intercettazioni anche ambientali utili a supportarne il portato e l'inadeguato tenore delle risultanze ricavate dalla geo- localizzazione, valorizzate anche quando il relativo dato risulta contraddetto dalle emergenze acquisite.

12.4. Con il quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono declinati in riferimento al capo 12).

Anche in parte qua la sentenza, ad avviso della difesa, avrebbe toni meramente suppositivi e congetturali, perchè dal dato captato ricava conclusioni non supportate dal tenore delle emergenze acquisite sia in relazione alla effettiva presenza del Marchio tra i protagonisti coinvolti nel trasferimento della droga custodita nell'appartamento locato al Torromino dopo l'arresto di quest'ultimo (il ricorrente ricevette una telefonata dal [OSCURATO:PERSONA] ma non v'è prova che in esito alla stessa ebbe a recarsi presso il detto immobile), sia in ordine alla realizzazione dell'agire illecito descritto nell'imputazione e validato dai giudici del merito.

12.5. Con l'ultimo motivo si contesta il difetto assoluto di motivazione quanto ai rilievi addotti in appello e diretti a contestare la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1), unicamente fondata sull'avvenuta concessione in affitto al Torromino dell'immobile sito in località [OSCURATO:PERSONA].

In particolare si evidenzia che con il gravame di merito si era rimarcata l'assenza di elementi diretti a delineare il contributo offerto al consorzio; l'indifferenza al fine della locazione, inconsapevole rispetto alla destinazione illecita dell'immobile e il rapporto di parentela occorso con il locatario, il Torromino; l'assenza di altri contatti con i presunti sodali e la mancanza di prova rispetto al fatto che nel citato immobile veniva custodita la sostanza del gruppo.

Tutti elementi integralmente trascurati dalla sentenza.

13. Sono quattro le ragioni di censura addotte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

13.1. Con le prime due si adduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 1), aggravata ai sensi del comma 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e non riqualificata ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.

Gli elementi addotti a sostegno della associazione contestata sarebbero avulsi dalle risultanze processuali.

In particolare, le modalità di approvvigionamento sarebbero state ritenute senza mai delineare i fornitori e l'oggetto delle asserite forniture in occasione delle trasferte indicate, realizzate peraltro secondo uno schema non valido a supportare la conclusione assunta, perché realizzato di volta in volta da soggetti diversi; la cassa comune indicata non troverebbe supporto nel dato indiziario evocato a sostegno, mentre l'utilizzo di beni immobili quali luoghi di custodia appare solo supposto e non argomentato e inoltre risulta smentito dalle valutazioni rese nel corso delle indagini con riguardo all'immobile in località Capobianco (il Gip non ebbe a convalidare il decreto di urgenza con il quale era stato autorizzato un servizio di intercettazione ambientale e di videoripresa relativo alla detta abitazione non ravvisando il presupposto relativo alla gravità indiziaria dei reati contestati indicata a supporto del provvedimento non validato); infine, in sentenza non viene in alcun modo valorizzato l'aspetto relativo all'assoluzione dei soggetti che nell'editto accusatorio erano indicati siccome posti all'apice dell'associazione in questione ([OSCURATO:PERSONA] e Cimino).

Si lamenta, ancora, l'inadeguatezza della motivazione relativa all'aggravante del comma 4 dell'ad 74 del d.P.R. 309/90 avuto riguardo al profilo soggettivo riferibile al ricorrente nonché delle argomentazioni spese a sostegno della mancata qualificazione del reato ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, mai volte a precisare le ragioni per le quali l'associazione in questione posa ritenersi "di grosso calibro".

13.2. Con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono declinati in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo 8).

La Corte argomenta in termini meramente congetturali quanto al tipo e alla quantità della sostanza oggetto della relativa vicenda a giudizio, ricostruiti facendo leva su condotte ritenute analoghe (quella descritta al capo 16) e su emergenze estranee al processo (il coinvolgimento del Landini, fornitore nel capo in questione, in un fatto di detenzione di cocaina accertato pochi giorni dopo) che tuttavia non valgono a dare contenuto, riennpendone i vuoti, all'argomentare speso in relazione al fatto in contestazione.

Tanto finirebbe per influire sulla qualificazione del fatto, che andava effettuata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, essendo rimasti incerti la tipologia e il dato ponderale della sostanza nel caso acquistata e trasportata, in linea del resto con le valutazioni già rese per i capi 14) e 15).

13.3. Con il quarto motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione resa a sostegno degli aumenti in continuazione apportati in grado di appello con particolare rigiardo a quelli relativi a fatti oggetto di giudicato esterno. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata nei suoi tratti essenziali.

Ad avviso della Corte del merito, alla luce di un più argomentato sviluppo delle conformi considerazioni spese in primo grado, le emergenze istruttorie hanno dato conto dell'esistenza di un gruppo associativo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], già attivo nel mese di gennaio 2014 e operativo quantomeno fino a luglio 2015.

Gruppo che, per quanto argomentato dalla sentenza impugnata, sarebbe stato connotato da una struttura organizzativa formata da uomini e mezzi (veicoli, immobili e denaro comune), idonea al perseguimento del preordinato programma criminoso, quello relativo alla realizzazione di una continua attività di rifornimento e spaccio di sostanze stupefacenti con un raggio d'azione esteso nel territorio crotonese.

L'imputazione associativa (descritta nel capo 1 della rubrica) all'esito della sentenza impugnata risulta ascritta a tutti gli odierni ricorrenti, esclusi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente assolti dalla relativa contestazione in primo grado e in appello. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto un ruolo di coordinamento e direzione; sono state inoltre riscontrate le ipotesi aggravate di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

I reati fine contestati e ritenuti sono quasi tutti ricondotti all'art. 73 del citato decreto, una buona parte ricondotti all'alveo del comma 4 della relativa disposizione alla luce della valutazione in tal senso resa già dal primo giudice, mentre in appello alcuni fatti sono stati riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 in questione (capi 9,10,14, 15 e 17).

Fuori dalla disciplina relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti si collocano solo il capo 3 (la ricettazione di un giubbotto anti-proiettile rinvenuto presso uno degli immobili destinati alle finalità dell'azione comune, quello già citato sito in Crotone), fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], Martino, Manica, Torromino e [OSCURATO:PERSONA] in concorso tra loro; la detenzione di munizioni descritta al capo 3 bis), riferita ai medesimi soggetti ma dichiarata prescritta in appello (solo per il Manica la formula è stata diversa essendo stato l'imputato già separatamente giudicato); la violazione dell'art 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 di cui al capo 7), riferita al Ruggiero.

In appello sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche bilanciate in un giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate per il reato associativo (per tutti tranne che per Torromino e Ruggiero). [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la continuazione esterna con i fatti considerati da altra condanna separatamente resa e segnatamente relativa sia al fatto di cui al capo 16), qui contestato al concorrente [OSCURATO:PERSONA]; sia a due violazione del d.lgs. n. 159 del 2011 (ai sensi degli artt. 73 e 75 del relativo decreto legislativo); sia ad una ipotesi di resistenza ex art 337 cod. pen (resa nel medesimo contesto) Infine va rimarcato che per alcuni fatti oggetto della regiudicanda, più imputati (Ruggiero, Martino, Manica, [OSCURATO:PERSONA]) sono stati giudicati e condannati separatamente mentre [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalla coltivazione di marijuana di cui al capo 13 (ascritta in concorso al Feroleto per quel che riguarda questo giudizio, oltre che al Manica che ha separatamente patteggiato la pena).

2. I rilievi mossi in direzione dell'imputazione associativa.

Giova prendere le mosse dai rilievi - esposti in tutti i ricorsi degli imputati coinvolti dalla ritenuta responsabilità, a volte con censure dal contenuto sostanzialmente analogo- diretti a mettere in discussione la configurabilità in punto di principio nonché la tenuta della motivazione svolta a sostegno della riscontrata sussistenza della associazione di cui al capo 1), prevista e punita dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò tuttavia precisando a monte che l'esigenza di rendere più fluida e al contempo intellegibile la lettura della presente statuizione, ha imposto di rinviare alla disamina dei singoli ricorsi le valutazioni correlate alla eventuale conferma del percorso tracciato nella sentenza impugnata sia in relazione ai diversi reati fine (pur se valorizzati a sostegno della ritenuta configurabilità del reato associativo), sia in ordine alla specifica partecipazione ascritta ai singoli associati (ove contestata con l'impugnazione). 2.1.Ciò premesso, la sentenza impugnata, nel valutare il profilo in diritto afferente la configurabilità dell'associazione in contestazione mostra di fare leva su talune indicazioni di principio costantemente espresse sul tema dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'ad 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550).

E', dunque, sui criteri fattuali da valorizzare ai fini della riconoscibilità di associazione per delinquere che la giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni più precettive: chiarendo, in particolare, che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa di cui al citato art. 74 e quella del concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. e art. 73 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990 risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che deve sostanziarsi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396).

Quanto al portato di siffatto momento organizzativo, si afferma inoltre comunemente che non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex nnultis, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165).

Poiché anche i ricorsi si attestano sulla base delle medesime coordinate di principio, va dunque verificato se, nel caso, di tali regulae iuris la Corte di appello di Catanzaro ha fatto o meno buon governo mettendo in evidenza circostanze fattuali in grado di supportare, sul piano inferenziale, la configurazione giuridica privilegiata dall'impostazione accusatoria.

2.2. In questa ottica, la Corte del merito ha in primo luogo messo in evidenza l'insieme dei reati fine accertati nel caso in esame, visti nella loro globalità ed eseguiti nell'arco di un anno e mezzo, a conferma di una pianificazione ed esecuzione di una serie indeterminata di delitti connessi al traffico di stupefacenti, protrattasi per un arco temporale tutt'altro che indifferente; ha dato risalto alla partecipazione di più soggetti che, coordinati dall'attività resa dal [OSCURATO:PERSONA], hanno consapevolmente aderito all'organizzazione medesima, apportando un contributo causalmente efficiente alle finalità del sodalizio in questione, secondo moduli di azione illecita sostanzialmente replicati nel tempo e con l'osservanza di regole di solidarietà tra i sodali, a conferma della ritenuta presenza dell'affectio societatis; ha rimarcato l'esistenza sia di una strumentazione piegata alle diverse iniziative illecite e all'esigenza di riservatezza che avrebbero dovuto connotarle, sia di diversi luoghi di deposito delle sostanze stupefacenti, non mancando anche di segnalare le capacità messe in gioco dal gruppo nel modificarne il relativo profilo logistico ove disvelato dall'incedere dell'attività di indagine.

Tutti elementi, questi, coerentemente ritenuti rivelatori del carattere non certamente occasionale delle singone condotte di acquisto, trasporto, cessione di sostanza stupefacente variamente riferibili al disposto di cui all'ad 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, rivelatesi piuttosto sintomatiche dell'esistenza di un sistematico habitus operandi corroborato da un comune substrato strutturale. 2.1.1.Più precisamente, i Giudici di appello hanno fatto leva sulle modalità di approvvigionamento della sostanza stupefacente (del tipo marijuana e cocaina), realizzate mediante trasferte, periodiche e programmate (considerate dai capi 4, 5, 6, 8, 22), eseguite in altre province calabresi, previa predisposizione di un modulo organizzativo sistematicamente ribadito anche innanzi al mutare dei protagonisti soggettivi coinvolti (segnatamente prevedendo il contestuale impegno di più associati, alcuni dei quali posti su un'auto tenuta a precedere il mezzo sul quale viaggiavano altri sodali tenuti a prelevare dai terzi fornitori la sostanza per poi trasportarla presso le destinazioni logistiche riferibili al gruppo, così che i primi potessero avvisare questi ultimi della eventuale presenza di controlli e consentire un cambio di strada o di direzione per neutralizzarne il portato).

Il tutto in un quadro di ripetitività ciclica del relativo modulo di azione illecita a conferma di una complessiva cornice di "risorse umane e materiali utili allo scopo e perfettamente calibrate sul raggiungimento degli obiettivi", puntualmente dirette, avuto riguardo ai relativi sviluppi organizzativi, dalla sistematica attività di coordinamento e impulso garantita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, laddove non si sia reso immediato protagonista delle dette "trasferte" (capi 6 e 8), era comunque pronto a fornire ai sodali coinvolti le opportune sollecitazioni e indicazioni (tra queste spiccano in termini di immediatezza probatoria quelle dirette al Torromino in occasione della trasferta considerata dal capo 5 all'esito dell'iniziale difficolta determinata dal mancato funzionamento di una delle auto asservite all'attività di approvvigionamento esterno).

2.2.2. Sempre sotto quest'ultimo versante, quello dell'approvvigionamento esterno, è stata anche data coerente rilevanza alla complessità soggettiva della rete di fornitori compulsata (le zone di riferimento, diverse di volta in volta, sono indicative della non unicità della relativa fonte), a comprova della "molteplicità di rapporti del gruppo criminale", coerentemente ritenuta sintomatica dell'esistenza di una organizzazione stabile e non di un generico programma criminale volto a commettere in concorso ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R.; ma è stata anche messa in risalto la capacità del gruppo di garantire continuatività alla comune progettualità criminale anche dopo gli interventi della polizia giudiziaria rivelatisi in grado di ostacolarne il percorso tramite la sostituzione del sodale al quale in precedenza era stato assegnato un ruolo strategico nell'attività di approvvigionamento esterno (in questo senso vengono valorizzate le condotte successive all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo 6).

2.2.3. La sentenza impugnata ha inoltre assegnato puntuale rilievo al profilo della reciproca solidarietà tra gli associati, immediatamente desunta dalle intercettazioni riguardanti alcuni dei sodali ristretti in carcere dalle quali è emerso che il gruppo ne sosteneva l'assistenza legale garantendone al contempo un sostentamento.

In questa cornice viene dato rilievo esemplificativo alle dichiarazioni intercettate del [OSCURATO:PERSONA] nonché a quelle inerenti i colloqui tra il Martino e la madre ( riportate dalla pagina 154 della sentenza, ultimo capoverso) che fotografano il senso di solidarietà che legava i sodali, primariamente determinato dai contributi garantiti dal [OSCURATO:PERSONA], che si interessava (anche) di assicurare assistenza difensiva e mezzi di sostentamento ai partecipi ristretti in carcere perché coinvolti in vicende immediatamente correlate all'azione comune.

Il tutto alla luce anche dell'avvenuto riscontro di una cassa comune e di una suddivisione dei proventi ( si vedano le intercettazioni relative ai colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e Fabio riportate alla pagina 160, punto e) che, pur non costituendo elementi costitutivi indispensabili della relativa configurazione associativa (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282677), ancora più nitidamente portano la situazione a giudizio al di fuori degli ambiti tipici del mero concorso di persone.2.2.4.

Sul piano strutturale, in sentenza viene fatto riferimento alla predisposizione di mezzi destinati a garantire forme di comunicazione quanto più possibile sicure per gli associati secondo una comune strategia organizzativa.

In particolare, si evidenzia l'utilizzo di schede telefoniche intestate a soggetti stranieri, attivate per le comunicazioni tra i sodali e spesso sostituite, a dimostrazione del tentativo di schermare il tenore delle comunicazioni rendendone riservato il tenore.

E in questa cornice si dà rilievo anche al contenuto delle comunicazioni tra i sodali, riguardanti le vicende di interesse del gruppo e finalizzate a mettere in campo strategie immediate di intervento laddove i momenti logistici di comune interesse siano stati anche indirettamente coinvolti nell'attività di indagine (in particolare, rilevano i contatti frenetici tra molti degli imputati correlati alle perquisizioni svolte nel contesto fattuale delle vicende descritte dalle imputazioni di cui ai capi 2, 3, 3bis).

Si è dato inoltre rilievo all'esistenza di sedi deputate alla custodia dello stupefacente (in primo luogo l'immobile di via Svizzera, di proprietà del Manica, cognato del [OSCURATO:PERSONA], fittiziamente locato al Martino, dove venivano rinvenute quantità non trascurabili di cocaina e marijuana oltre a munizionamento di diverso tipo e natura e a un giubbotto antiproiettile).

E, sempre in questa ottica, si è messa in luce la capacità mostrata dal gruppo di organizzarsi diversamente a seconda dei diversi impedimenti frapposti dall'incedere delle indagini: scoperta la base operativa di via Svizzera, si rimarca in sentenza che i sodali trasferirono il luogo di custodia dello stupefacente presso un altro immobile, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e locato al Torromino, sito in località [OSCURATO:PERSONA], Isola di capo Rizzuto, presso il quale si recavano ordinariamente al rientro dai viaggi finalizzati agli approvvigionamenti fuori provincia per collocare la sostanza e che, dopo l'arresto del Torronnino, su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], venne svuotato dagli altri sodali spostando in un terzo locale non identificato la droga che era ivi custodita (capo 12).

Infine, la Corte del merito ha anche dato risalto alla possibilità del gruppo di fornirsi di fonti di produzione autonoma di stupefacente attraverso la coltivazione di 197 piante di marijuana rinvenute in una serra (capo 13) curata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] e destinata all'attività comune.

2.2.5. Emerge, in coerenza, un quadro di riferimento che consente di escludere che nel caso la sentenza possa essere utilmente attinta sul versante della puntuale individuazione logico- giuridica degli estremi in fatto utili alla configurabilità del reato associativo, così da smentire l'ipotesi difensiva, che trasversalmente attraversa tutte le impugnazioni, della autonomia realizzativa delle diverse condotte illecite ascritte ai sodali, frutto di iniziative meramente concorsuali e non espressione di un programma unitario e predefenito supportato da una stabile struttura organizzativa all'uopo predisposta.

2.3. Parimenti, la sentenza regge certamente l'urto delle diverse contestazioni mossedai diversi ricorsi, essenzialmente sul piano della relativa tenuta motivazionale e dirette a mettere in dubbio la puntualità, la logicità e la correttezza della lettura offerta in sentenza in ordine alle relative emergenze probatorie (e anche alcune violazioni in punto di rito).2.4.

Prendendo le mosse dai motivi svolti dai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per come integrati dai motivi aggiunti), deve subito evidenziarsi l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza dell'addotta violazione del disposto di cui all'art. 522 cod. proc. pen. per l'asserito difetto di correlazione tra contestazione e sentenza avuto riguardo proprio alla imputazione associativa.

La relativa contestazione risulta veicolata dalla difesa in questi termini per la prima volta in sede di legittimità a fronte di un vizio che, a volerne seguire pedissequamente la prospettazione difensiva, si sarebbe concretato già per effetto della decisione di primo grado, con conseguente tardività del rilievo, che attiene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte sul tema, ad una ipotesi di nullità a regime intermedio, non prospettabile in sede di legittimità laddove, come nella specie, non fatta oggetto di apposita doglianza in appello (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886;Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Rv. 253217) In ogni caso, il rilievo è del tutto eccentrico.

La Corte di appello non ha trascurato di evidenziare, alla stessa stregua di quanto già rimarcato dal primo giudice, che la estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e Cimino dall'associazione in contestazione non si poneva in conflitto, neppure logico, con il tenore dell'imputazione ma costituiva, invece, il coerente sviluppo dell'approfondimento processuale: le risultanze acquisite infatti avevano consentito di affermare che, malgrado i contatti intrattenuti con i predetti, il [OSCURATO:PERSONA] e il suo gruppo, lungo il periodo coperto dalle investigazioni, avevano inteso sganciarsi dall'onere di rifornirsi in modo vincolato dai canali indicati dal [OSCURATO:PERSONA], "personaggio di elevato spessore criminale, perché partecipe alla famiglia 'ndranghetista del crotonese, nota come cosca [OSCURATO:PERSONA]Bonaventura".

Più precisamente è stata rimarcata l'autonomia assoluta con la quale, sin dall'origine, il [OSCURATO:PERSONA] ha gestito il gruppo criminale facente capo allo stesso anche con riferimento alla scelta dei fornitori, verosimilmente disattendendo pregressi accordi con [OSCURATO:PERSONA], e per ciò solo entrando in conflitto con quest'ultimo, in coerenza rimasto estraneo al sodalizio in contestazione.

All'evidenza dunque la relativa assoluzione non ha in alcun modo comportato una indebita "mutati° libelli" rispetto all'imputazione, trattandosi, piuttosto, di una circostanziata perimetrazione del fatto in contestazione alla luce della puntuale e piena disamina delle emergenze indiziarie scrutinate nel contraddittorio delle parti (sulla base di una ricostruzione che peraltro il ricorso neppure contesta).

2.4.1. Né rileva la circostanza relativa alla affermata soluzione di continuità assertivamente riscontrata tra l'aprile del 2014 e il marzo 2015, periodo nel quale, secondo la difesa, il gruppo in contestazione non sarebbe stato attivo, creando una netta cesura temporale, distonica rispetto alla ricostruzione accusatoria.

Il rilievo non coglie nel segno per più ragioni.

In primo luogo non è puntuale, atteso che alcuni dei reati fine (e segnatamente quelli considerati dai capi 14, 15, 16) si attestano temporalmente siccome commessi sino alla fine dell'estate 2014, riducendo sensibilmente siffatti momenti di silenzio investigativo.In ogni caso, la contestazione viene affrontata dalla Corte del merito con considerazioni estranee a profili di marcata illogicità, in quanto tali non sindacabili in questa sede: le attenzioni prestate nel tempo dalle forze dell'ordine all'attività del gruppo (e che avevano portato al sequestro del carico trasportato dal [OSCURATO:PERSONA] il 21 febbraio 2014, nonché all'arresto dei Torromino con le conseguenze correlate in ordine alla neutralizzazione del deposito posizionato in località [OSCURATO:PERSONA] e al ritrovamento della piantagione di marijuana di cui al capo 13) sono state valorizzate, infatti, in termini di non manifesta incongruenza nell'ottica di un logico atteggiamento di maggior prudenza tenuto dai sodali, volto a rendere la relativa azione illecita immune agli sforzi investigativi in atto.

E in questa cornice recupera un adeguato rilievo anche l'ulteriore emergenza in fatto, parimenti evocata in sentenza nel rispondere al rilievo, in forza della quale si sottolinea che, pur non essendo state registrate, in quell'arco temporale, cessioni o rifornimenti di sostanza da smerciare, la rete dei sodali dovea ritenersi comunque attiva a dimostrazione di una continuità illecita mai venuta meno, come confermato dalla solerzia con la quale venivano segnalati eventuali interventi della polizia giudiziaria sul territorio (viene fatto riferimento, in particolare, agli sms inviati dal Gaetano a più soggetti e in particolare al telefono di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in occasione di un particolare servizio di P.G. effettuato da Carabinieri tramite contemporanee perquisizioni domiciliari rese con l'ausilio anche di cani antidroga).

2.4.2. Né assume rilievo, sul piano della addotta carenza argomentativa, della intrinseca contraddittorietà del ritenere logico o della affermata violazione del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. il riferimento reso in sentenza alla riferibilità al gruppo in contestazione della disponibilità relativa alla piantagione di marijuana descritta al capo 13) della rubrica.

Giova premettere che per tale ultimo capo di imputazione il Manica ha separatamente patteggiato la pena; il Feroleto, giudicato nel processo che occupa, è stato condannato (pur venendo assolto dall'imputazione associativa); il [OSCURATO:PERSONA] è stato separatamente giudicato e mandato assolto.

Al di là del coinvolgimento nella relativa attività del Feroleto (indifferente rispetto ai risvolti di matrice associativa), giova evidenziare in fatto che la serra ove venne impiantata la detta piantagione, di proprietà del Manica, era oggetto di una sistematica presenza (quindici volte tra la fine di aprile e il mese di giugno del 2014) da parte di quest'ultimo e del [OSCURATO:PERSONA], realizzata con modalità ripetute nel tempo (venivamo spenti i cellulari ogni volta che si recavano sul sito: si veda pag. 175 della sentenza);condotte queste coerentemente valorizzate quale utili sintomi logici dell'attività ivi svolta, poi riscontrata dagli ulteriori sviluppi dell'indagine (il [OSCURATO:PERSONA] e il Manica sono stati arrestati in flagranza mentre si trovavano presso la serra).

La sostanza coltivata, coerente con quella commercializzata dal gruppo; il momento storico della detta attività, contestuale all'azione associativa; il coinvolgimento nella coltivazione di due sodali, uno dei quali con funzioni di vertice rispetto al contesto associativo: sono questi tutti elementi che non rendono manifestamente illogica la conclusione dell'asservimento della detta piantagione agli scopi comuni.Vero è che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da quell'imputazione dal Tribunale di Crotone che ebbe a giudicarlo separatamente; ma è anche vero che tale decisione non preclude una diversa valutazione delle relative circostanze in fatto orientate a fini differenti (quelli volti a ricavare gli estremi dell'associazione e finanche la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] stesso) soprattutto se, come rimarcato dalla Corte del merito (si veda la nota riportata in calce alla citata pagina 175), il compendio acquisito e valutato nei due procedimenti dai rispettivi giudici nel caso è stato notevolmente differente (ben più ampio quello emerso nel procedimento che occupa rispetto a quello acquisito nel procedimento che ha portato alla citata assoluzione del sodale per tale imputazione)

2.5. Non colgono nel segno neppure i rilievi articolati dalle difese del Torromino, del Gaetano, del [OSCURATO:PERSONA] e del Ruggiero, nonché del [OSCURATO:PERSONA], del Manica e del [OSCURATO:PERSONA], che, salvo alcune critiche più specifiche e diversificate, replicano tutte le medesime ragioni difensive.

2.5.1. In primo luogo, per quanto verrà ribadito analizzando i rilievi riferiti ai singoli reati fine, una lettura complessiva e non frazionata delle emergenze di indagine consente di dare il corretto significato alle trasferte operate, dietro le coordinate del [OSCURATO:PERSONA], in diverse province calabresi, per l'approvvigionamento della sostanza da ricollocare nel territorio crotonese.

Solo segmentandone indebitamente il portato, così come mostrano di fare le difese, si finisce erratamente per riportare all'ambito delle mere supposizioni il dato offerto dalle singole imputazioni che, per contro, la Corte del merito ha coerentemente letto in modo complessivo e senza manifeste incongruenze logiche, assegnando alle rispettive emergenze una cifra probatoria unitaria in grado di sostenere adeguatamente il giudizio di responsabilità.

Né assume rilievo la contestazione legata al riscontro di una cassa comune e ai gesti di solidarietà rivolti ai sodali detenuti addotta in termini sistematicamente inammissibili, perché legata, in tutti i ricorsi che la propongono, ad una lettura del dato offerto dai dialoghi captati alternativa a quella privilegiata dalla Corte del merito, senza mai indicare effettivi momenti di crisi del percorso logico seguito dalla Corte nella interpretazione delle relative risultanze probatorie.

2.5.2. Le impugnazioni, compresa quella del Torromino, che sul punto si concentra maggiormente, sono poi aspecifiche nel contrastare il dato offerto dalla riscontrata sussistenza di più immobili strutturalmente asserviti alle esigenze del gruppo.

Rispetto a quello di via Svizzera, la motivazione, con puntualità, dà atto che il citato appartamento fungeva da laboratorio per la preparazione della sostanza (sono stati rinvenuti strumenti per la lavorazione) e da deposito (vi è stata rinvenuta cocaina e marijuana in dimensioni non indifferenti), intorno al quale gravitavano diversi componenti ( in particolare [OSCURATO:PERSONA], Martino, Torromino, [OSCURATO:PERSONA] e il proprietario, [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle indicazioni in fatto ricavabili dai capi 2 e 3 della rubrica).

In relazione a quello situato in località [OSCURATO:PERSONA] in Isola di [OSCURATO:PERSONA], con altrettanto rigore argomentativo, viene segnalato che lo stesso ebbe a costituire il punto del riferimento del gruppo dopo la perquisizione operata in via Svizzera e l'arresto del Martino.

In questa ottica assumono rilievo tutti gli elementi indiziari legati proprio alle condotte del Torromino (i già richiamati fatti di cui capi 8, 9, 10, 11 considerati i passaggi riscontrati presso questo immobile per depositare la sostanza della quale il gruppo si era approvvigionato o per prelevarla prima di operare delle cessioni) e soprattutto le vicende successive al suo arresto (i fibrillanti momenti lungo i quali la merce ivi depositata venne spostata in altro sito: capo 12) nonché la certezza che la gestione immediata del citato bene era ascritta al Torromino (che ne aveva le chiavi) anche se alla provvista legata al relativo pagamento provvedeva, nell'interesse comune, il [OSCURATO:PERSONA] (ancora una volta a conferma di un investimento comune).

2.5.3. Pari sorte tocca alle contestazioni mosse dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla configurabilità dell'associazione.

Apoditticamente si sostiene l'inadeguatezza logica degli estremi fattuali indicati in sentenza nel ritracciare e ritenere il fenomeno associativo.

E laddove le argomentazioni sono più puntuali (la rivendicata accessorietà dei compartecipi rispetto alle trasferte realizzate per l'approvvigionamento, ritenuta maggiormente funzionale all'ipotesi del mero concorso di persone nei singoli fatti oggetto di imputazione), finiscono per riguardare argomenti certamente non valorizzati in termini di manifesta illogicità: con considerazione che ben si presta ad assorbire analoghi rilievi formulati in altri ricorsi, va rimarcato che la interscambiabilità dei ruoli e la possibilità di sopperire alle sopravvenute mancanze determinate dall'incedere dell'attività di indagine ben può costituire sintomo logico di una struttura complessiva destinata a esondare gli ambiti tipici di ciascuna iniziativa illecita, senza che peraltro debba ritenersi essenziale al fine la specifica, puntuale e reciproca conoscenza di tutti i componenti.

In altre parole, la parziale diversità dei soggetti di volta in volta coinvolti non smentisce e anzi consolida il profilo organizzativo proprio dell'associazione contestata, in grado di contare su un compendio umano diversificato, espressione tipica della presenza di un consorzio criminale.

2.5.4. Anche i motivi diretti a contestare l'associazione in sé autonomamente esposti dalle difese di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ( per questi ultimi tre risulta presentato un unico ricorso, integrato da motivi nuovi solo nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]), si sono rivelati manifestamente infondati perché replicano considerazioni critiche tutte già proposte dai precedenti ricorsi, deprivate di rilievo dalla riscontrata linearità logica e puntualità del motivare sotteso alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi associativa.

E' poi manifestamente inconferente il riferimento (operato dalla difesa del Ruggiero) alle motivazioni sottese alla negata convalida del decreto autorizzativo relativo alle intercettazioni ambientali inerenti l'appartamento in località [OSCURATO:PERSONA], le cui valutazioni, di certo non vincolanti, risultano ampiamente superate dalla complessiva acquisizione e dalla conseguente lettura delle emergenze indiziarie poste a fondamento del giudizio di merito, destinate a travolgere il portato del provvedimento evocato dalla difesa.

3. I singoli ricorsi.4.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo di ricorso si reclama la nullità della sentenza di primo grado perché, ad avviso della difesa, assolutamente priva di una autonoma motivazione, avendo il Giudice dell'udienza preliminare ribadito pedissequamente l'argomentare della misura cautelare applicata in danno dell'imputato.

4.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte del merito, con valutazione pienamente conforme al costante orientamento di questa Corte sul tema (ex multis, Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Rv. 270070), ha del tutto correttamente ritenuto infondato il rilievo mettendo in evidenza che l'eventuale difetto di motivazione della decisione di primo grado non legittima il giudice di secondo grado a dichiarare la nullità della prima pronuncia: il giudice dell'appello, ove riscontrato un siffatto vizio, deve piuttosto decidere, sanando i difetti e le mancanze della sentenza gravata, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. 4.2.

Il secondo motivo è riferito ai capi 2 (relativo alla cocaina e alla marijuana rinvenute nell'immobile di via Svizzera in Crotone, destinato a laboratorio per la preparazione della sostanza da spacciare, la cui detenzione è stata riferita anche a [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato e condannato per tale reato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e 3 (la ricettazione relativa al giubbotto anti-proiettilt provento di furto rinvenuto all'interno del medesimo immobile e riferito agli stessi soggetti di cui al capo 2).

4.2.1. Il motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni.

Con il gravame di merito (e con i successivi motivi nuovi) la difesa aveva esclusivamente limitato i rilievi articolati su tali capi di imputazione al portato dei colloqui intercettati tra il Martino, all'epoca recluso, e la madre: in particolare si contestava la possibilità di identificare nel [OSCURATO:PERSONA] il " Leo" (che provvedeva a mantenere il sodale ristretto in carcere dopo che questi aveva dichiarato agli inquirenti di essere l'unico soggetto ad avere la disponibilità dell'immobile collocato in via Svizzera) al quale i colloquianti facevano riferimento nel corso dei dialoghi intercettati; in alternativa, si contestava la stessa verosimiglianza delle dichiarazioni del Martino fatte oggetto di captazione (se davvero il ricorrente avesse voluto supportarne la difesa legale, diversamente da quanto accaduto, gli avrebbe suggerito il suo stesso difensore).

Eppure già con la sentenza appellata erano anche altri gli elementi che, letti in uno al portato di tali dichiarazioni, finivano per consolidare la ricostruzione accusatoria (in forza della quale la disponibilità dell'immobile di via Svizzera e di ciò che in detto cespite risultava custodito, era da ritenersi riferibile anche al [OSCURATO:PERSONA]): in particolare, veniva messo in evidenza il rinvenimento presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sia di una copia delle chiavi del citato immobile (di cui il Martino rivendicava fittiziamente una utilizzazione esclusiva), sia di una cartuccia simile ad altra rinvenuta nell'appartamento di via Svizzera e riconducibile ad un'arma di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] stesso.Aspetti, questi, all'evidenza decisivi in un quadro di valutazione unitaria delle relative emergenze indiziarie che, come messo in luce dalla stessa sentenza, erano rimasti del tutto estranei ai rilievi addotti in appello dalla difesa (quasi a mettere in discussione la stessa ammissibilità del gravame sul punto, per la aspecificità del motivo).

Con l'odierno ricorso la difesa ha mutato strategia: trascurando il tema della identificazione nel ricorrente del soggetto al quale si riferivano i dialoghi intercettati nonché il portato delle dette intercettazioni (apoditticamente tacciate di indifferenza inferenziale), viene ora contestato il rilievo da ascrivere ai momenti indiziari originariamente non presi in considerazione dall'appello.

Ciò tuttavia incorrendo in una duplice ragione di inammissibilità: perché il motivo è aspecifico, visto che non si confronta con l'intero insieme di momenti argomentativi sui quali riposa la valutazione contrastata ( quelli contestati in origine con il gravame di merito); perchè la censura introduce nuovi temi di contestazione, sul piano della forza logica degli aspetti in fatto trascurati in appello, non prospettati con il gravame di merito e non suscettibili di rilievo in questa sede per la prima volta sotto il versante della forza logica loro riferibile.

4.3. Il terzo motivo è riferito ai fatti descritti ai capi di imputazione 4), 5), e 6) della rubrica e inerenti tre diverse trasferte in altre provincie calabre, dirette all'approvvigionamento di sostanza stupefacente, tutte sostanzialmente coordinate dal ricorrente (che ebbe a prendere parte anche all'ultima in ordine di tempo, quella di cui al capo 6), realizzate secondo un modulo organizzativo di volta in volta replicato (l'utilizzo di due diversi mezzi, uno con il carico e l'altro utilizzato quale vedetta in una sorta di staffetta).

4.3.1. Il ricorso, che attinge le tre imputazioni sotto il versante del ritenuto difetto di motivazione, carente o illogica, muove dal fatto di cui al capo 6 ( che coinvolge anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che viaggiavano sull'auto vedetta insieme al [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], per questo fatto separatamente giudicato, che guidava la macchina con il carico illecito, e [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'auto consegnata al Marino la notte prima della trasferta); e ciò perché a siffatto episodio (connotato, a differenza degli altri, dal diretto rinvenimento della sostanza trasportata, corrispondente a più di tre kg di marijuana) le due sentenze di merito assegnano il ruolo di chiave di lettura complessiva anche delle precedenti vicende in contestazione.

Il motivo riferito al capo 6) è manifestamente infondato, ai limiti dalla radicale inammissibilità.

La sentenza — dalla pagina 78 - descrive con analitica puntualità e senza dare luogo ad incongruenze logiche, le ragioni del ritenuto immediato coinvolgimento sia del ricorrente che degli altri coimputati nella "trasferta" in questione.

Trasferta organizzata e coordinata dal [OSCURATO:PERSONA] alla luce del sinergico confluire delle emergenze indiziarie acquisite, fondate sui contatti occorsi tra i diversi protagonisti della vicenda; sul servizio di osservazione che nel caso venne effettuato dalla polizia giudiziaria; sui riscontri immediatamente tratti dai due fermi operati con riferimento alle due autovetture coinvolte; sul tenore inequivoco degli sms scambiati tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poco prima che il Marino venisse fermato e subito dopo; sui colloqui intercettati in carcere che avevano come protagonisti i fratelli Marino, Luigi e Fabio.

A fronte di tale complesso e compiuto quadro probatorio, che non lascia spazio al dubbio quanto alla responsabilità dei soggetti coinvolti, la difesa replica pedissequamente le contestazioni mosse con l'appello, relative a profili marginali del motivare, tutti affrontati e superati dalla sentenza impugnata (dalla pagina 85) con argomentazioni certamente non incongrue che il ricorso, del resto, non contrasta con la dovuta specificità, limitandosi a ribadire una inammissibile lettura alternativa delle relative emergenze indiziarie.

4.3.2. Quanto al capo 4 (che vede concorrere, con il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiamato a trasportare il carico prelevato nel catanzarese, e [OSCURATO:PERSONA] che svolgeva il ruolo di vedetta nella staffetta operata con il primo), la difesa lamenta il portato essenzialmente congetturale delle valutazioni probatorie rese e delle conclusioni privilegiate dai giudici del merito, non coerenti con gli scarni e non conferenti elementi acquisiti, ai quali sarebbe stato assegnato un contenuto probatorio unicamente ricavato dal tenore delle emergenze inerenti la vicenda in fatto descritta al capo 6), ritenute espressive di una condotta di reato assertivamente analoga secondo un ragionamento logico non condivisibile.

Il motivo non coglie nel segno.

Ritiene infatti la Corte che il percorso argomentativo seguito in sentenza - effettivamente dominato, sul piano inferenziale, dalla sostanziale analogia di condotte tra il fatto in disamina e quello descritto al capo 6), eseguito qualche giorno dopo ma connotato da un modulo organizzativo sostanzialmente identico - non risulti inficiato da manifeste incongruenze tali da viziarne radicalmente il portato logico.

Vero è che la sentenza non è in grado di identificare la fonte dell'approvvigionamento né la sostanza procacciata dai concorrenti nel territorio catanzarese.

Ciò malgrado viene dato conto del percorso seguito dai ricorrenti prendendo le mosse dalla partenza del Torromino da Crotone (sollecitata da una chiamata del [OSCURATO:PERSONA]) e della successiva presenza del suddetto, dopo circa un'ora, in zona [OSCURATO:PERSONA], li dove contattava il Marino, che già si trovava in zona.

Il tenore (descritto dall'ultimo capoverso di pag. 65) dei successivi contatti telefonici e degli sms scambiati tra questi due concorrenti, puntualmente evocato dalla Corte del merito (con il Marino che seguiva a ruota il Torromino, tenendosi i due in sistematico collegamento tra loro), è certamente compatibile sul piano logico con il trasporto illecito contestato, considerata l'evidente analogia di contegni rispetto a quanto emerso in relazione al capo 6 (con il Marino ancora una volta chiamato a fungere da corriere e il solo Torromino ad agire da vedetta).

E in questa cornice assume un rilievo tutt'altro che equivoco il dato probatorio richiamato nel definire il ruolo ascritto al [OSCURATO:PERSONA], il quale, in linea con i compiti di sostanziale impulso e coordinamento complessivamente emersi dall'intero compendio indiziario, ebbe a sollecitare il Torromino a raggiungere il sodale, anche alla luce del contatto avuto con questi il giorno prima (riportato a pag. 66) in un'ottica di verosimile programmazione dell'azione da rendere nella giornata successiva ( tanto da rendere comprensibile l'assenza di ulteriori momenti di contatto con i protagonisti diretti della vicenda).

Aspetto in fatto che il ricorso non contrasta con la dovuta specificità.

Non va poi trascurato che anche con riferimento alla presente vicenda, non diversamente da tutte le altre imputazioni rispetto alle quali il giudizio di responsabilità appare dominato dalla prova logica immediatamente correlata alla ripetitività della relativa dinamica in fatto, gioca un ruolo, non essenziale ma comunque di sensibile rilievo, l'atteggiamento difensivo degli imputati che mai, nel corso dei relativi giudizi di merito, hanno offerto una chiave di lettura alternativa delle descritte emergenze (in altre parole del perché venne effettuata una siffatta trasferta seguendo modalità così peculiari).

Il dato non consacra, come ritenuto dalle difese, una indebita inversione probatoria, perchè non rassegna la ragione fondante del giudizio di responsabilità.

Piuttosto, vale a supportare ulteriormente la linearità logica di un percorso giustificativo che trova già adeguato supporto in altri momenti di riferimento.

4.3.3. È parimenti infondato il motivo diretto a contrastare il giudizio di responsabilità relativo al capo 5) della rubrica (che vede coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore, il Torronnino quale soggetto tenuto al trasporto, Fabio e [OSCURATO:PERSONA] quali vedette).

Anche nel caso, ad avviso della difesa le valutazioni spese in sentenza risultano fondate su mere supposizioni logiche tratte da un inadeguato substrato indiziario.

La sentenza impugnata, per contro, mette in evidenza che nel caso la condotta finì per suddividersi in due diverse frazioni temporali, considerato quanto accaduto il 17 febbraio 2014 (data originariamente fissata per la trasferta in territorio reggino, impedita da un sopraggiunto guasto all'auto sulla quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA]) e quanto avvenuto il giorno successivo (nel quale la trasferta venne portata a termine secondo la prospettazione accusatoria con Torromino e [OSCURATO:PERSONA] a fare da vedetta rispetto a [OSCURATO:PERSONA] che trasportava la sostanza).

Il ruolo del ricorrente viene adeguatamente fotografato dagli sms e dalle intercettazioni del giorno 17 che comprovano un contatto con il Torromino prima della partenza di questo, con le conseguenti sollecitazioni a mettersi in viaggio riferite anche agli altri soggetti coinvolti (si veda quanto riportato a pag. 71); ma soprattutto attestano la comunicazione operata dal Torromino al ricorrente nel momento dell'inconveniente relativo al malfunzionamento dell'autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA].

Il tutto a conferma non solo che i due concorrenti immediatamente coinvolti stavano operando un viaggio congiunto; ma anche che di tale viaggio veniva reso puntualmente edotto il ricorrente il quale ultimo, sempre in linea con il ruolo svolto all'interno del consorzio criminale contestato al capo 1), ebbe anche a dare le indicazioni ( segnatamente al Torromino) sul da farsi per non entrare in difficoltà con i fornitori che attendevano l'arrivo dei due protagonisti diretti della trasferta (cfr. pag. 72).

Vero è, poi, che le emergenze descritte in sentenza danno conto di un ruolo più defilato del ricorrente il giorno successivo; ma il relativo coinvolgimento risulta comunque attestato da altra intercettazione, ancora una volta coerentemente valorizzata nel dare conferma del monitoraggio che il ricorrente operava rispetto alla realizzazione dell'azione comune.Del resto, che la metodologia organizzativa applicata fosse quella già riscontrata per i fatti di cui ai capi 4) e 6), è aspetto confermato dal servizio di osservazione reso dalla polizia giudiziaria che ha dato conto del passaggio della staffetta illecita, favorendo anche l'individuazione degli equipaggi (annotazione di servizio richiamata a pag. 73).

Muovendo sempre dal decisivo portato logico offerto dalla vicenda di cui al capo 6), anche la valutazione resa in parte qua, dunque, regge l'urto della doglianza prospettata dal ricorso che replica rilievi critici già prospettati con l'appello, affrontati e superati dalla sentenza, senza che sul punto il ricorso dia luogo a critiche specifiche (in particolare, rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], smentita dall'osservazione riportata dall'annotazione di servizio nonché dal fatto che i dati riportati nel motivo si riferivano al [OSCURATO:PERSONA]: si veda ultimo capoverso di pag. 73).

4.4. La vicenda descritta nel capo 8) della rubrica riguarda altra trasferta, stavolta in provincia di [OSCURATO:PERSONA], nuovamente finalizzata all'approvvigionamento di sostanza stupefacente; trasferta realizzata dal ricorrente con il concorso del Torromino e di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo con il ruolo di vedetta nella solita staffetta.

Secondo la prospettazione accusatoria lungo il viaggio di ritorno il ricorrente e il Torromino ebbero a fermarsi a [OSCURATO:PERSONA], depositando la sostanza presso l'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], utilizzato quale luogo di custodia dal gruppo di sodali, dopo le perquisizioni operate presso l'appartamento del Manica di via Svizzera.

Il fornitore compulsato risulta identificato in [OSCURATO:PERSONA], soggetto notoriamente intraneo al traffico illecito di sostanze stupefacenti, arrestato qualche giorno dopo perchè coinvolto in altra indagine, sempre in relazione a condotte analoghe.

Anche in parte qua la difesa lamenta l'inconsistenza probatoria del relativo argomentare avuto riguardo a tutti i momenti costitutivi della fattispecie ritenuta così come ricostruita dalla sentenza appellata.

Ma la doglianza, non diversamente dalle precedenti, non mette in crisi la motivazione spesa in sentenza.

La vicenda replica, infatti, moduli comportamentali già verificati con riguardo ai capi precedenti: la dinamica organizzativa è la stessa e il prolungato silenzio che connota il tragitto dei due ricorrenti (sottoposti ad intercettazione) più che sviare conforta la prospettazione accusatoria (perché nella sua inverosimile connotazione si rivela logicamente espressivo delle preoccupazioni dei due concorrenti, determinate dall'incedere dell'azione investigativa e in particolare dall'arresto del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto poco tempo prima).

A tali elementi si aggiunga il pacifico inserimento del Landini nel settore inerente al traffico stupefacenti, ad ulteriore supporto logico della causale illecita della trasferta, ancora una volta non altrimenti giustificata dagli imputati interessati.

4.5. Il motivo successivo riguarda il capo 12) della rubrica, che attiene alla detenzione e al trasporto della sostanza stupefacente custodita sino all'arresto del Torromino presso l'immobile del Marchio sirto in Isola di [OSCURATO:PERSONA], località Capobianco, e portata altrove su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA] con la collaborazione del Marchio, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non soffre dei vuoti argomentativi dei quali si duole il ricorso che in parte qua non supera la soglia pregiudiziale dell'ammissibilità.

Il contenuto delle diverse intercettazioni richiamate in sentenza (dalla pagina 115) dà conto dei contatti intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ruggiero tre giorni dopo l'arresto; delle sollecitazioni rivolte dal Marino al Marchio ( perché lo raggiungesse presso l'immobile di proprietà di quest'ultimo); della presenza dei suddetti all'interno del detto immobile; dei successivi contatti tra Marino e Ruggiero una volta che il primo ebbe ad allontanarsi dall'appartamento del Marchio.

Elementi in fatto che trovano una linea unitaria di lettura interpretativa nell'insieme di vicende in fatto che vedono come protagonista immediato il Torronnino (i capi da 8 a 11) e che ruotano decisamente intorno all'utilizzazione del detto immobile quale luogo di custodia e prelievo della sostanza riferibile al gruppo, tanto da fare, di siffatto cespite, un riferimento strutturale dell'azione criminale consortile.

Il ricorso sul punto è estremamente generico: non introduce effettivi profili di criticità della semantica probatoria privilegiata dalla Corte del merito nel leggere e interpretare le dette captazioni.

Da qui l'inammissibilità del motivo.

4.6. Vanno congiuntamente trattate le doglianze esposte in relazione ai capi 17) e 19).

Quanto al capo 17), l'imputazione è stata ricondotta dalla Corte del merito all'ipotesi dell'offerta in vendita, nel caso concretatasi intorno alla fine del marzo del 2015, e sostanziatasi nella possibilità - prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] ai concorrenti [OSCURATO:PERSONA], Martino e [OSCURATO:PERSONA] - di fornire sostanza stupefacente del tipo marijuana a [OSCURATO:PERSONA]; sostanza destinata, tramite quest'ultimo, al mercato eoliano.

A sostegno dell'assunto in sentenza vengono richiamati diversi colloqui intercettati, utili ad individuare il tipo di sostanza (per il costo al chilogrammo), la quantità (mezzo chilo da selezionare da quella a disposizione, considerato che non era di qualità), il contatto con l'acquirente (confermato dalle sollecitazioni rivolte al Giuffrida dal Gaetano di non tradirne la fiducia per evitare di metterlo in difficoltà con i suoi soci).

Tutti elementi diretti a confermare che i proponenti erano in grado di procacciare la sostanza offerta al Giuffrida dando cosi corpo al reato contestato.

Quanto al capo 19) si tratta di una cessione di cocaina e marijuana effettuata il 4 aprile 2015 dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] al medesimo Giuffrida.

4.6.1. Rispetto al capo 17) si lamenta l'inadeguatezza del dato offerto dalle captazioni evocate in sentenza; in relazione al capo 19) si evidenzia l'asserita violazione dell'art 649 cod. proc. pen. perché il relativo fatto non costituiva altro che la mera prosecuzione delle trattative per l'acquisto descritte al capo 17); fatto, in ogni caso, non adeguatamente supportato sul piano probatorio.

Le doglianze sono inammissibili per più ragioni.

4.6.2. In relazione al capo 17), a prescindere dal tenore dell'appello (in sentenza si evidenzia l'assenza di motivi sulla responsabilità e il ricorso non contrasta tale rilievo preliminare), manca qualsivoglia confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello nel valutare le intercettazioni riportate dalla pagina 132: se ne deduce, piuttosto, l'inadeguatezza probatoria ma in termini di inaccettabile apoditticità.

4.6.3. Con riguardo al fatto di cui al capo 19), la violazione del ne bis in idem risulta prospettata per la prima volta in questa sede e poggia su elementi in fatto che andavano in precedenza posti allo scrutinio critico della Corte del merito.

In ogni caso la sentenza distingue con chiarezza le due imputazioni, rimarcando che quest'ultima riguarda una cessione operata il 4 aprile 2015 i cui prodromi erano stati definiti sin dalla fine di marzo all'esito della prima trattativa illecita (quella definita in termini di mera offerta inerente al capo 17), prospettando da parte del Gaetano non solo la cessione di marijuana ma anche di cocaina.

Vengono poi descritti con puntualità sia il contatto avuto tra le parti (compreso il [OSCURATO:PERSONA]) il 4 aprile 2015, preceduto da commenti sulle condizioni di pagamento (pag. 142), sia la certa consegna della sostanza al Giuffrida ( inequivocabilmente desunta dalla conversazione tra Gaetano e Giuffrida del giorno successivo riportata da pagina 142) realizzata, al pari della trattativa di cui al capo 17), nell'interesse anche del [OSCURATO:PERSONA] come confermato dalla intercettazione del 15 aprile 2015 (riportata a pagina 144), relativa al pagamento del dovuto; dato che il ricorso trascura di contestare.

4.7. Il fatto contestato al capo 22) riguarda la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente realizzata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2015.

Si tratta ancora una volta di una trasferta (operata dal Martino in concorso immediato con il Pignalosa e coordinata da remoto dal [OSCURATO:PERSONA]), realizzata nella provincia di Catanzaro con il metodo della staffetta.

Anche in parte qua, con l'ottavo motivo di ricorso, se ne lamenta l'inadeguatezza argomentativa.

È pacifico, perché il ricorso non contrasta il dato, che il Martino ebbe a contattare il ricorrente, lamentando un ritardo rispetto al tempo programmato per un impegno assunto in precedenza.

La Corte del merito ha interpretato siffatto contatto, mai giustificato altrimenti dalle difese, quale indice del ritardo correlato ai tempi di incontro e consegna con i fornitori preventivamente individuati dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale destinato a confermare, anche per tale vicenda, l'attività di coordinamento e direzione resa dal ricorrente.

E tale conclusione non può ritenersi estranea a logica perché il dato non va letto autonomamente ma va piuttosto necessariamente contestualizzato guardando alle complessive dinamiche in fatto, più volte citate, afferenti le modalità di approvvigionamento del gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta replicate nel caso grazie alla staffetta posta in essere dal Martino e dal Pignalosa, adeguatamente attestata, anche in parte qua senza particolari incongruenze interpretative, dagli sms riportati dalla pag. 147 della sentenza.

Da qui l'infondatezza del motivo.4.8.

Detto della indifferenza della sentenza sia ai motivi di ricorso riferiti ai singoli reati fine ascritti al ricorrente, sia al tema della sussistenza in sé dell'associazione, giova altresì rimarcare che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contrasta la decisione impugnata in relazione alla responsabilità ascritta al ricorrente per l'imputazione di cui al capo 1) della rubrica limitatamente al solo ruolo apicale ascritto al detto ricorrente.

Il rilievo è manifestamente infondato, atteso che i compiti di gestione e coordinamento dell'attività criminale del gruppo riferiti al [OSCURATO:PERSONA] emergono in termini nitidi e inequivoci dalla lettura della sentenza gravata.

Il ricorrente, riconosciuto colpevole di nove reati fine, ha tracciato la via seguita dal gruppo nel prendere le distanze dai canali di rifornimento che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva imporre al consorzio criminale in contestazione; e, sempre in relazione al tema dell'approvvigionamento, di nevralgica importanza rispetto alle comuni iniziative criminali, ha assunto un ruolo di primaria importanza tanto da risultare coinvolto in quasi tutte le trasferte operate dai sodali, realizzate a volte con la sua partecipazione materiale ma sempre e in ogni caso sotto la sua supervisione e direzione (perché monitorava gli spostamenti dei soggetti coinvolti, ne sollecitava la puntualità, dava loro direttive sul da farsi rispetto agli inconveniente incontrati). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, facevano riferimento gli associati arrestati, ottenendo sostegno economico, anche per le attività difensive; il che suona a conferma definitiva del ruolo apicale allo stesso riconosciuto con argomentazioni in alcun modo scalfite dai rilievi difensivi.

4.9. Non coglie nel segno neppure il motivo (quello sub 11) diretto a contrastare l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La doglianza replica le argomentazioni esposte con l'appello (la violazione di legge, anche sotto il versante del disposto di cui all'art 649 cod. proc. pen. e degli artt. 15 e 61 cod. pen.) che mal si attagliano al portato della motivazione resa in parte qua dalla Corte del merito: le munizioni e il giubbotto anti-proiettile rinvenuti presso l'appartamento di via Svizzera, infatti, vengono valorizzate non perché direttamente costitutive dell'aggravante contestata ma solo in funzione del rilievo inferenziale che all'avvenuto riscontro di tali beni può legarsi.

Sotto quest'ultimo versante, il ricorso non è fondato.

Secondo un ragionamento logico che non può ritenersi manifestamente inconferente e che dunque rimane estraneo ai poteri di intervento di questa Corte, nella sentenza gravata si evidenzia che l'avvenuto rinvenimento di un cospicuo numero di munizioni, peraltro diverse così da poter essere utilizzate da armi differenti, nonché di un giubbotto anti-proiettili, lascia coerentemente pensare alla materiale disponibilità delle armi cui tali munizioni ( e lo stesso giubbotto) per forza di cose si riferivano.

Armi la cui riferibilità al gruppo finisce per essere desunta, sempre secondo canoni logici non manifestamente incongrui, proprio dal luogo di custodia delle dette munizioni (presso l'immobile di via Svizzera, centro operativo del consorzio criminale in contestazione), aspetto che vale a supportare l'aggravante in questione anche sul versante soggettivo, alla luce non solo del grado di intraneità dei singoli ricorrenti ma soprattutto della immediata contiguità dei singoli soggetti rispetto al detto cespite (per quanto già detto in relazione ai capi 2 e 3, incontrovertibile per il [OSCURATO:PERSONA]).

4.10. Premesso che il tema relativo all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 verrà scrutinato in esito alla disamina dei ricorsi di tutti gli intranei che hanno contestato la partecipazione associativa loro ascritta, va invece rilevata l'inammissibilità delle censure esposte dal ricorso nel rivendicare la configurabilità di tutti i reati fine ascritti al ricorrente ai sensi del comma 5 dell'ad 73 del medesimo decreto nonché nel sollecitare la riconduzione dell'associazione contestata al capo 1) all'ipotesi di cui al comma 6 del detto d.P.R. n. 309 del 1990.

4.10.1. Il motivo legato alla diversa configurabilità dei reati fine è inammissibile perché generico, atteso che non contiene alcun riferimento specifico alle singole condotte contestate e alle peculiarità che ne hanno connotato l'essenza, non sempre analoghe.

4.10.2. La circostanza, inoltre, che tra i reati riscontrati quali momenti di esecuzione del programma criminale dell'associazione in contestazione vi siano diverse ipotesi non riconducibili al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 rende a monte non configurabile la qualificazione di cui al comma 6 dell'art. 74 dello stesso decreto ( ex multis, Sezione 6, n. 1642 del 9/10/2019, dep. 2020, r.v. 278098).

4.11. Quanto agli ultimi due motivi di ricorso, va rimarcata l'inammissibilità di quello prospettato sub 14), che del tutto genericamente contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (indistintamente riferita, senza ulteriori precisazioni di dettaglio, a tutte le condotte in contestazione), mentre in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze, contestato con il motivo sub 15), la relativa disamina risulta assorbita da quanto si dirà infra in relazione all'aggravante ex art 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] replica molte delle doglianze prospettate dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Alle relative argomentazioni dunque va fatto riferimento nel procedere al relativo scrutinio.

5.1. Il primo motivo ribadisce il tema della nullità della sentenza di primo grado perchè priva di motivazione, già esposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e già valutato nella sua manifesta infondatezza.

5.2. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo, riferito al capo 3 (la ricettazione relativa al giubbotto anti- proiettile provento di furto rinvenuto all'interno dell'immobile di via Svizzera), si contesta l'inadeguatezza argomentativa in relazione al reato presupposto (il furto del detto giubbotto, tardivamente denunziato dopo il ritrovamento dello stesso) e in relazione al contributo causale e psicologico offerto dal ricorrente rispetto al possesso del bene in questione.

5.2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo perché porta allo scrutinio della Corte una questione in fatto (quella legata al portato dell'errore materiale relativo alla fattura di vendita del giubbotto in questione quale causa giustificativa della mancata denunzia pregressa del relativo furto), che la Corte del merito affronta e supera con un argomentare lineare e logico e che la difesa contrasta senza indicare ragioni di manifesta incongruenza del relativo percorso motivazionale o effettivi travisamenti probatori ma limitandosi a ribadire la propria alternativa ricostruzione delle vicenda.

Risultano introdotti, inoltre, temi nuovi di giudizio non prospettati con l'appello (segnatamente quelli afferenti al contributo anche sul piano soggettivo garantito dal ricorrente nel concorrere alla ricettazione) e comunque manifestamente infondati, essendo pacifico, per stessa ammissione del ricorrente, che l'immobile dove il giubbotto è stato rinvenuto era nella sua immediata disponibilità.

Infine, il riferimento alla res derelicta correlata alle condizioni del citato giubbotto, in disparte ogni valutazione in diritto, presuppone una valutazione in fatto estranea al perimetro di verifica della Corte.

5.3. In relazione alle doglianze riferite al fatto di cui al capo 17), la soluzione non è diversa quella prospettata in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

5.3.1. Il ricorso manca di qualsivoglia confronto effettivo con le argomentazioni spese dalla Corte di appello nel valutare le intercettazioni (riportate dalla pagina 132 della sentenza gravata): se ne deduce apoditticamente e altrettanto inammissibilmente l'inadeguatezza probatoria.

Né si formula alcuna obiezione critica effettiva e puntuale sia in relazione alla ricostruzione del fatto in termini di offerta in vendita, sia sulle considerazioni dirette a dimostrare che i concorrenti erano in grado di procacciarsi la sostanza offerta al Giuffrida.

5.3.2. In relazione alla mancata applicazione del comma 5 dell'alt 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, la censura è inammissibile per carenza di interesse: nel definire il trattamento sanzionatorio (pag. 220) la Corte del merito - seppur in termini distonici rispetto alla motivazione- ha considerato il fatto nei termini rivendicati dal ricorso ( in linea con quanto emarginato per il concorrente [OSCURATO:PERSONA], riducendo in coerenza l'aumento apportato a tale titolo in primo grado, in misura non contestata dal ricorso): l'errore, dunque, non ha avuto conseguenze rivendicabili in questa sede.

5.4. In relazione ai motivi spesi con riguardo al capo 22), all'imputazione associativa (contestata limitatamente alla sola configurabilità in se'dell'associazione e non in punto di diretta partecipazione del ricorrente), all'aggravante dell'art. 74, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 ( nel caso incontrovertibilmente riferibile al ricorrente anche dal punto di vista soggettivo data la incontestata immediata relazione con il luogo di custodia delle munizioni) e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, dello stesso decreto, valgono le argomentazioni spese nel trattare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], considerato che le relative doglianze hanno un contenuto sostanzialmente sovrapponibile.

5.5. Meritano due diverse precisazioni i temi di censura riferiti all'aggravante di cui all'ad 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e all'applicabilità alla specie del comma 5 dell'ad 73 dello stesso decreto.

In relazione all'aggravante, il motivo è privo di interesse perchè dalla motivazione emerge che la stessa risulta espunta dal computo della pena.In relazione alla configurabilità dell'art. 73, comma 5, del decreto più volte citato, va messo in evidenza che il rilievo è più specifico rispetto a quello proposto dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA], anche perchè perimetrato ad un solo fatto (il capo 22).

Le conclusioni non sono tuttavia diverse.

In linea con l'argomentare dei giudici del merito, va infatti rimarcato che le modalità organizzative messe in atto, secondo un modulo consolidato, finalizzate a portare a termine l'approvvigionamento realizzato anche nel caso recandosi in altra provincia, supportano adeguatamente anche il giudizio logico legato alla ritenuta, in via inferenziale, quantità non indifferente della droga trasportata, destinata a rifornire la piazza gestita dal gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA].

5.6. Con l'ultimo motivo si evidenzia la distonia tra la motivazione che nega le generiche e il dispositivo che le riconosce, del resto in linea con la posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Se ne rivendica dunque l'applicazione.

5.6.1. Il motivo è solo apparentemente fondato giacché la distonia che corre tra motivazione e dispositivo non inficia nel caso la soluzione finale adottata.

Giova prendere le mosse dal dato espresso nel dispositivo, dalla cui lettura emerge la corretta esclusione dell'aumento per il capo 3 bis); la riqualificazione del fatto di cui al capo 17) ai sensi del comma 5 dell'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990; soprattutto, il riconoscimento delle generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e la rideterminazione della pena finale in anni 7 di reclusione.

La motivazione (pagina 220) è all'evidenza distonica rispetto al tenore del dispositivo: con riguardo alle generiche, che vengono negate e non bilanciate in equivalenza con l'unica aggravante riconosciuta dalla stessa motivazione, quella di cui all'art. 4 dell'art 74 d.P.R. n. 309 del 1990; in relazione alla pena finale, indicata in misura di anni 8 e mesi 4 di reclusione.

5.6.2. Ciò precisato, tale immediata distonia può essere superata riportando il portato del dispositivo all'interno della motivazione resa a sostegno della pena comminata e ovviando all'errore materiale che connota in parte qua il solo argomentare della sentenza impugnata: se, infatti, alla pena per il reato più grave (indicata in motivazione in linea con quella prevista dai commi 2 e 4 dell'art. 74 citato) si sostituisce quella base prevista dal comma 2 dell'art. 74 in questione ( 10 anni in luogo dei 12 considerati in sentenza) dando così attuazione alla decisione rassegnata dal dispositivo (per effetto del riconoscimento delle generiche e del bilanciamento tra le circostanze), si perviene alla pena in effetti irrogata di anni 7 di reclusione ( ai 10 anni di reclusione vanno sommati gli aumenti per la continuazione per ulteriori mesi 6, ai quali poi occorre apportare la riduzione per il rito: 84 mesi in totale, pari a 7 anni di reclusione).

Ne consegue che la pena finale adottata risulta computata già considerando il riconoscimento delle generiche e il giudizio di equivalenza delle stesse rispetto all'aggravante ritenuta.

E tanto finisce per neutralizzare la doglianza della difesa, unicamente volta a contestare un dato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche, che in realtà ha trovato puntuale conferma nella pena finale irrogata.

Da qui la definitiva infondatezza dei motivi di ricorso.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. I primi due motivi, diretti ad abbracciare la sussistenza in sé dell'associazione, la partecipazione ascritta al ricorrente, la configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, infine, l'esclusione di quella di cui al comma 6 della medesima disposizione, sono tutti manifestamente infondati.

Sono state scrutinate e superate le doglianze afferenti al tema più generale.

Venendo, dunque, alla partecipazione del Torromino all'associazione di cui al capo 1), la sentenza risulterebbe poggiata, ad avviso della difesa, su argomentazioni fragili e su elementi inidonei dal punto di vista probatorio, vieppiù resi inconferenti alla luce del modesto lasso temporale lungo il quale il ricorrente avrebbe garantito il proprio contributo associativo (ricompreso tra il mese di gennaio e quello di aprile del 2014, allorquando il ricorrente venne tratto in arresto).

Il motivo è manifestamente smentito dalle indicazioni argomentative tratte dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] si è reso autore di diversi reati fine, in posizione di sistematico rilievo partecipativo.

Il riscontrato coinvolgimento nei capi 2) e 3) lo rende contiguo alla prima sede logistica di lavorazione e custodia dello stupefacente smerciato dal gruppo; è stato poi protagonista continuativo di molte trasferte finalizzate all'approvvigionamento comune, costituendo anche l'interlocutore immediato del [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai fatti descritti nel capo 5, su indicazioni di quest'ultimo, ebbe a recarsi dai fornitori per rassegnare le ragioni dell'inconveniente che avrebbe fatto ritardare di un giorno la relativa operazione), provvedendo anche ad accompagnarlo in una occasione (capo 8); era poi il referente primario dell'appartamento sito in località [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nuovo punto di riferimento del gruppo una volta scoperto il deposito di via Svizzera (ne aveva le chiavi e provvedeva al pagamento del fitto ricevendo la provvista dal [OSCURATO:PERSONA]).

Da qui l'inconferenza evidente delle doglianze difensive, destinate ad impattare con una evidenza probatoria tale da rendere anche marcatamente recessivo il profilo del modesto rilievo temporale del relativo contributo partecipativo (comunque dispiegatosi per più mesi), aspetto peraltro non così dirimente se rapportato alla natura dell'associazione in contestazione (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, dep. 2021, r.v. 282122).

Inconferenza che va parimenti estesa ai rilievi addotti nel contrastare il riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, attese le considerazioni già svolte sulla logicità della motivazione resa sul punto e, sul versante soggettivo, la rilevata contiguità del ricorrente all'immobile di via Svizzera, decisiva nell'ottica che qui interessa, alla luce della responsabilità riconosciuta per i capi 2) e 3).

Quanto infine alla configurabilità dell'ipotesi associativa di cui al comma 6 dell'art. 74 più volte citato, la manifesta infondatezza del rilievo riposa sulla già rilevata presenza di numerosi reati fine non riconducibili al disposto di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (a tacer d'altro in relazione al capo 6), estraneo al perimetro dei rilievi articolati sul tema dalla difesa del ricorrente e analizzati da qui a poco).6.2.

Con il terzo motivo si contesta la motivazione spesa in relazione ai singoli reati fine.

Quanto ai reati di cui ai capi 2) e 3), perché inadeguatamente fondati su un dato probatorio inidoneo; in relazione ai fatti di cui capi 4), 5) e 8), perchè supportati da valutazioni meramente congetturali, essenzialmente guidate dalle emergenze riferibili ad altra imputazione; in ordine alle imputazioni di cui ai capi 9) e 10) perché non sarebbero stati argomentati gli aspetti diretti a confermare i momenti di contatto con il destinatario della sostanza ceduta.

Le censure prospettate in relazione a questi ultimi capi sono inammissibili; le altre si sono rilevate infondate.

6.2.1. La difesa, con riferimento ai capi diversi da quelli descritti ai punti 9), 10), privilegia erroneamente una lettura frazionata e autonoma delle relative emergenze probatorie, disancorata dal contesto complessivo degli elementi acquisiti a carico dell'imputato.

Una valutazione unitaria e globale delle relative risultanze di indagine consente invece di assegnare al percorso motivazionale seguito in sentenza in relazione a tali vicende un portato logico che non può ritenersi inficiato da manifeste ragioni di incongruenza.

Si è già detto per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente al capo 22) che la linea ricostruttiva seguita dai giudici del merito, essenzialmente informata dalla traccia logica segnata dai fatti di cui al capo 6) e sostanzialmente consolidata dal tenore degli elementi emersi per ciascuna delle imputazioni (per quel che qui interessa) di cui ai capi 4), 5) e 8), disvela, in termini di linearità logica non aggredibile in questa sede, l'effettivo contenuto delle trasferte operate dai sodali nelle dette occasioni, orientate, come detto, dall'ottica di approvvigionamento esterno (al territorio crotonese) della sostanza da smerciare nella piazza di riferimento.

Vale dunque per il Torromino quanto già evidenziato nel trattare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente conferma del giudizio di responsabilità per i capi in questione.

6.2.2. A sua volta, il confermato concorso del ricorrente, peraltro in termini di marcata intensità del contributo garantito (come già rimarcato nel tracciare il portato della relativa intraneità) nel quadro delle iniziative nevralgiche del gruppo, costituisce chiave di lettura imprescindibile degli elementi probatori addotti a sostegno dei capi 2) e 3): in questa ottica, il pacifico coinvolgimento del ricorrente nell'insieme di contatti frenetici e fibrillanti tra i sodali immediatamente contigui all'immobile di via Svizzera, contestuali alle perquisizioni che finirono per disvelarne il rilievo strutturale e organizzativo rispetto agli interessi del gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], consente di validare anche il giudizio speso in danno del Torromino in relazione ai capi 2) e 3), superando i rilievi critici addotti dalla difesa.

6.2.3. Infine per i capi 9) e 10), il ricorso è inammissibile perchè omette un confronto specifico con il tenore della motivazione (stesa dalla pagina 101) dalla quale emergono, sulla base delle intercettazioni evocate, interpretate secondo una linea di lettura che non da luogo a rilievi critici, i presupposti costitutivi delle cessioni contestate quantomeno in termine di accordo (non occorrendo la prova della consegna) secondo moduli di condotta reiterati riferibili all'azione del ricorrente (il contatto sollecitato dall'acquirente; il prelievo della sostanza dall'immobile sito in località [OSCURATO:PERSONA] che fungeva da deposito; il successivo contatto stavolta funzionale alla consegna).

6.3. Con l'ultimo motivo si lamenta la mancata qualificazione dei fatti di cui ai capi 2), 4), 5) e 8) ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 pur in assenza di elementi utili ad individuare qualità e quantità della droga in discussione e atteso l'utilizzo di un parametro valutativo diverso da quello correttamente utilizzato per i capi 9) e 10), rispetto ai quali tale riqualificazione è stata effettuata.

6.3.1. Anche il rilievo prospettato sul punto è generico: manca di un confronto puntuale con le connotazioni specifiche di ciascuna delle imputazioni e si lega unicamente ad un dato, la mancata precisazione del dato qualitativo e quantitativo della sostanza in gioco nelle diverse imputazioni che oltre a non poter essere estesa a tutte le vicende in discussione ( si veda il fatto di cui al capo 2) e i riferimenti alle sostanze di vario tipo e peso rinvenute nell'immobile di via Svizzera), costituisce comunque uno solo degli elementi valutativi considerati dalla norma di riferimento.

Il tutto peraltro a fronte della pacifica riconducibilità delle iniziative criminali in questione ad una attività illecita complessa (per le diverse fonti di approvvigionamento, per la delocalizzazione delle stesse e per la differenza anche delle sostanze trattate) e variamente strutturata (tale da coinvolgere uomini e mezzi diversi), così da porre le relative modalità di esecuzione della condotta in contestazione, per ciò solo, su un piano di immediata e ontologica incompatibilità con l'ipotesi lieve rivendicata dalla difesa.

7. Il ricorso comune degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutti e tre i ricorrenti risultano condannati per il capo 1). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche per i capi 14) e 15 (relativi a due cessioni ex art 73 d.P.R. 309 del 1990 riqualificate in appello ai sensi del comma 5 della stessa disposizione, realizzate in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) nonché per il capo 16 (la detenzione e il trasporto di 100 grammi di cocaina sempre in concorso con il Ruggiero, separatamente giudicato per questo fatto). [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per i capi 4) e 5 (per il capo 6 è stato separatamente giudicato e condannato). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche dei fatti di cui ai capi 2) e 3); in relazione alla coltivazione di cui al capo 13), l'imputato è stato giudicato separatamente e ha patteggiato la pena.

I motivi di ricorso, non sempre immediatamente intellegibili rispetto alla puntuale individuazione dell'imputato cui risultano riferiti, sono inammissibili relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e infondati rispetto a quella del Manica.

Si impone per contro l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla partecipazione associativa ascritta al [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Con il primo motivo si contrasta l'imputazione associativa per tutti e tre i ricorrenti.

Le doglianze a ben vedere intersecano con concretezza anche il giudizio di responsabilità reso per i singoli reati fine in relazione alla posizione del Manica (perché si contesta l'intraneità per l'appunto muovendo dalla assenza di responsabilità per i capi 2) e 3); risultano inoltre integrate dai motivi aggiunti proposti nel solo interesse del [OSCURATO:PERSONA], tramite i quali, tuttavia, sono stati rimarcati profili difensivi inerenti l'esistenza in sé dell'associazione non diversi da quelli già scrutinati in precedenza e ritenuti manifestamente infondati, cosi come messo in evidenza nel trattare il tema in questione.

7.2. Quanto alla singola partecipazione associativa (e ai reati fine ascritti al Manica), occorre partitannente esaminare le tre posizioni.

7.2.1. Relativamente al Manica si sostiene con il ricorso che le emergenze probatorie avrebbero attestato la natura tutt'altro che fittizia del rapporto locativo occorso con il Martino nonché l'inconsistenza degli altri elementi indicati a supporto della relativa intraneità.

L'assunto è infondato.

Il relativo scrutinio non può che prendere le mosse dal dato relativo alla pena che il ricorrente ha patteggiato per il concorso nella coltivazione di marijuana legato alla serra descritta al capo 13) della rubrica; serra che, come si è già detto, la Corte del merito ha correttamente riferito alla disponibilità del gruppo associativo, perché oggetto di sistematica presenza da parte del ricorrente e del [OSCURATO:PERSONA], prima del loro arresto in flagranza avvenuto nel giugno del 2014.

Siffatto aspetto in fatto è integralmente trascurato dalle doglianze esposte dal ricorso; e ciò malgrado l'evidente rilievo inferenziale che allo stesso può ricollegarsi in considerazione della riscontrata attività svolta dal ricorrente nel coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di un bene destinato a garantire una delle fonti di approvvigionamento del gruppo.

Tanto, ad avviso del Collegio, fa luce anche sulla natura effettiva delle ragioni sottese alla disponibilità dell'immobile di via Svizzera, di proprietà del Manica ma messo a disposizione dell'associazione, solo apparentemente schermate dal fittizio rapporto di locazione assertivamente stipulato con il Martino.

Sul punto il ragionamento della Corte del merito, immediatamente legato alla contraddittorietà delle versioni offerte dal ricorrente e dall'asserito conduttore appare marcatamente immune a censure logiche, essendo stati con estrema puntualità rassegnati i punti di assoluta inconciliabilità dei due racconti direttamente tesi a disvelare la natura fittizia del rapporto locativo rivendicato dai suddetti, conferma logica della malcelata intenzione di garantire al gruppo la disponibilità di un appartamento nei fatti destinato a laboratorio per la lavorazione e per il deposito della sostanza, aspetto che alla consapevolezza del ricorrente non poteva ritenersi estraneo proprio per gli estremi di immediata contiguità illecita al [OSCURATO:PERSONA] sopra ricostruiti, guardando alla condotta resa nel coltivare una piantagione di marijuana riferibile al gruppo.

Ne emerge un quadro che rende già saldi i profili, anche soggettivi, costitutivi della responsabilità per l'imputazione associativa.

E che al contempo garantisce solidità anche agli estremi della ritenuta responsabilità per i fatti di cui ai capi 2) e 3): la stretta correlazione che legava il ricorrente al citato appartamento di via Svizzera, filtrata alla luce della sua intraneità, permette di dare un contenuto specifico e definito alla condotta tenuta in occasione delle perquisizioni del 17 gennaio, allorquando il Manica contattò immediatamente il Torromino dando così il via a quella serie di contatti tra sodali allertati dal rischio che l'attività di polizia giudiziaria potesse estendersi sino a coinvolgere il detto cespite (e i beni in esso custoditi).

Da qui l'infondatezza dei rilievi difensivi prospettati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

7.2.2. È inammissibile la censura prospettata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e diretta a contrastare il relativo giudizio di partecipazione associativa.

Ciò per più concorrenti motivi.

Il ricorso infatti non contrasta in alcun modo il giudizio di inammissibilità del relativo motivo di appello reso dalla Corte del merito alla luce della genericità del relativo rilievo; né, ancora, si confronta in alcun modo, vieppiù consolidando, se possibile, la sua aspecificità, con le puntuali e analitiche argomentazioni comunque svolte in sentenza (dalla pagina 180) a sostegno della ritenuta intraneità anche sul versante dell'elemento soggettivo, reso evidente dai termini della partecipazione del ricorrente ai diversi reati fine descritti ai capi 4),5),6). 7.2.3 Con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], i rilievi prospettati dalla difesa colgono nel segno Giova evidenziare che l'imputato non ha appellato la ritenuta responsabilità per i singoli reati fine.

La ricostruzione delle relative vicende in fatto, tuttavia, per come resa dalla sentenza di primo grado, non da spazio a momenti di contatto se non con il [OSCURATO:PERSONA], concorrente in tutte e tre le imputazioni che coinvolgono il [OSCURATO:PERSONA] (capi 14, 15 e 16).

La sentenza impugnata, del resto, non emargina peculiari situazioni in fatto, comunque riconducibili alle dette vicende, utili a disvelare profili probatori in grado di portare quelle condotte, avuto riguardo al consapevole atteggiarsi del ricorrente, al di fuori dell'ambito concorsuale riscontrato e argomentato.

Piuttosto, si limita ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito all'associazione il proprio contributo realizzando, nell'interesse comune, trasferte finalizzate all'approvvigionamento.

Ora, è a dirsi che l'unica condotta sussumibile in tale cornice, riferibile all'imputato in questione, è quella di cui al capo 16 (relativa all'acquisto nel territorio di Catanzaro di 100 grammi di cocaina), per la quale il concorrente Ruggiero è stato separatamente condannato.

Vale, tuttavia, per tale vicenda quanto già rimarcato per le altre imputazioni riferite al [OSCURATO:PERSONA]: non vengono precisati, infatti, gli estremi in fatto che possano portare a ritenere l'approvvigionamento in questione, quantomeno in termini di relativa consapevolezza in capo al la Forgia, siccome avvinto all'azione del gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA].

Siffatto silenzio argomentativo si fa ancora più marcato, sino a rendere inconsistente il giudizio finale speso sul punto, avuto riguardo all'ulteriore emergenza indicata a sostegno della ritenuta intraneità: ad avviso della Corte del merito, il ricorrente avrebbe concesso al gruppo la disponibilità di un magazzino destinato a luogo di custodia dello stupefacente di pertinenza comune.

Ma anche questa affermazione, dal contenuto inferenziale di evidente rilievo, non risulta supportata da qualsivoglia elemento a conferma (anche guardando al dato della sola condotta materiale), finendo per risultare del tutto indifferente al fine.

Ne consegue che il giudizio legato alla partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA] risulta essenzialmente trainato dalla esecuzione materiale di alcune condotte in linea di principio sussumibili nello schema criminale oggetto dell'azione associativa nonché dal costante coinvolgimento in tali vicende di uno dei sodali (il Ruggiero, per l'appunto): elementi tuttavia che non possono sostenere il reso giudizio di intraneità, perché, a tacer d'altro, neutre rispetto alla stessa possibilità di ascrivere al [OSCURATO:PERSONA] una piena consapevolezza quanto alla riconduzione di tali illeciti all'interno del programma criminale oggetto dell'associazione di cui al capo 1).

Da qui l'annullamento della sentenza impugnata per l'imputazione associativa con rinvio alla Corte del merito per la ridefinizione del trattamento sanzionatorio.

7.3. Sono inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso.

7.3.1. Il secondo motivo di ricorso, malgrado l'assenza di una precisazione espressa in tal senso (quantomeno in relazione alla prima parte del relativo argomentare), è unicamente riferibile al [OSCURATO:PERSONA] (l'unico, tra i ricorrenti coinvolti dal ricorso comune, per il quale in sentenza si è posto il profilo della inammissibilità delle relative censure, cui si fa cenno nel motivo che occupa).

La censura tocca i profili inerenti alla ritenuta responsabilità per i capi 4) e 5) nonché la rivendicata qualificazione dei detti fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto al primo tema, il motivo prospettato in appello e riportato nel ricorso era connotato da una evidente aspecificità a fronte della analitica motivazione spesa su tali capi dalla sentenza di primo grado (dalla pagina 38).

Inammissibilità che questa Corte può fare valere ora per allora, quale che sia il tenore delle argomentazioni svolte dalla Corte del merito ( nel pervenire alla medesima soluzione pregiudiziale, seppur rimarcando erroneamente l'assenza in sé di motivi su tali capi e non l'estrema genericità degli stessi).

Parimenti inammissibile si è rilevato il secondo profilo di doglianza.

La Corte territoriale motiva sul punto richiamandosi alle considerazioni spese sul tema argomentate nello scrutinare la posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Argomentazioni la cui tenuta logica non merita censure, come già messo in evidenza nel trattare le posizioni del Martino e del Torromino.

Il ricorso trascura di operare un effettivo confronto critico con tale motivazione; piuttosto ne rimarca genericamente la contraddittorietà intrinseca rispetto alle valutazioni rese nell'esaminare il fatto di cui al capo 14 (ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e qualificato in ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto citato), senza considerare che, con riguardo ai capi 4) e 5), riferiti al Marino, il dato dominante messo in luce dal relativo giudizio inferenziale (e ricavato dalle trasferte rese in altre province per il relativo approvvigionamento) era quello del presumibile rilievo ponderale della sostanza acquistata, in quanto tale distonico rispetto alla conclusione per il capo 14 (legata alla ritenuta impossibilità di risalire anche in via logica alla quantità della sostanza in quella occasione ceduta, per ciò sola ritenuta modica).

Da qui l'incontroversa insussistenza di qualsivoglia contraddittorietà della motivazione sul punto.

7.3.2. Rispetto alla rivendicata riconducibilità dell'associazione di cui al capo 1) all'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 più volte citato (censura che mantiene attualità solo per i ricorrenti diversi dal [OSCURATO:PERSONA]), vale richiamarsi a quanto già messo in evidenza scrutinando le analoghe doglianze degli altri ricorrenti.8.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Condannato in primo grado per l'associazione di cui al capo 1) e per il concorso nella coltivazione della marijuana di cui al capo 13), in appello il ricorrente è stato assolto dall'imputazione associativa mentre è stato mantenuto il giudizio di responsabilità per il concorso nella coltivazione di marijuana sanzionato ai sensi dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

8.1. Con il ricorso si adduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai profili costitutivi, anche soggettivi, del reato contestato.

In particolare, si evidenzia che gli elementi addotti a sostegno della confermata responsabilità non consentirebbero infatti di confermare che l'imputato ebbe ad entrare nell'appartamento destinato a serra né di evidenziare in che termini effettivamente lo stesso ebbe a coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA] nell'allestire la serra collaborando all'attività prodromica alla semina delle piantine di canapa sequestrate due mesi dopo.

Da qui anche l'assenza di prova anche in punto di elemento soggettivo.

8.2. La doglianza coglie nel segno.

Gli elementi addotti in sentenza a sostegno dalla ritenuta responsabilità si riferiscono unicamente alla giornata del 23 aprile 2014 e sono essenzialmente offerti dal tracciato segnato dal dispositivo GPS collocato sull'auto presa a noleggio dal [OSCURATO:PERSONA] (che insieme al ricorrente ebbe a recarsi in un ambito territoriale immediatamente prossimo alla serra in questione) e nella confermata permanenza dei due per due ore nel sito indicato.

In sentenza, ancora, si rimarcano, a supporto della natura fortemente sospetta dell'attività resa nell'occasione: il rimprovero rivolto all'imputato dal [OSCURATO:PERSONA], per non averlo allertato della presenza dei carabinieri; ancora, le modalità dell'azione ( giunti in prossimità della piantagione, [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato ebbero a spegnere i cellulari secondo una modalità che nei successivi mesi, sino all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del Manica colti in flagranza all'interno della citata piantagione, venne sistematicamente ribadita da questi ultimi due soggetti); infine, la necessità di recarsi presso quel luogo prendendo prima i vestiti per "lavorare nel magazzino", senza che del resto la difesa abbia mai chiarito quale fosse l'attività da svolgere in uno al [OSCURATO:PERSONA] presso quel sito.

Elementi questi che poi avrebbero trovato una chiave di lettura nell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del Manica avvenuto due mesi dopo e nel riscontro che in quella sede v'era una piantagione di canapa con piante trovate in uno stato vegetativo tale da potersi ritenere compatibile con una attività di coltivazione intrapresa proprio in coincidenza con gli ambiti temporali propri della condotta contestata al Feroleto.

8.3. Ciò precisato, va rilevato che a differenza del [OSCURATO:PERSONA] e del Manica, presenti in più occasioni presso il sito nei due mesi successivi, per il Feroleto, assolto in appello dall'imputazione associativa, mancano elementi utili a confermare una sua ribadita presenza presso la piantagione, di fatto risoltasi in un unico accesso.

Tanto ha finito per incidere sulla stessa puntuale individuazione della condotta illecita da ascrivere all'imputato: la Corte del merito, nel definirne il contributo concorsuale, lo delinea in termini di collaborazione resa in relazione "all'avvio dell'attività di allestimento di una costruzione a serra e di una piantagione di canapa indiana", all'evidenza rendendo del tutto incerto il ruolo riferibile al Feroleto nella vicenda a giudizio.

In particolare, la decisione impugnata, in modo non consentito, per un verso indica contestualmente due iniziative diverse, giacché una cosa è l'aver collaborato alla semina iniziale, decisiva nell'ottica del concorso, altra è aver contribuito materialmente all'allestimento di una costruzione a serra, condotta all'evidenza diversa, che imponeva uno sforzo argonnentativo ben più rilevante anche per i risvolti di matrice soggettiva che si correlano immediatamente sul piano logico ad un siffatto, possibile, contributo ( la relativa attività materiale avrebbe dovuto assumere connotati tali da rendere evidente la finalizzazione dei lavori).

Di certo, la decisione soffre, in entrambi i casi, di un'inaccettabile genericità descrittiva che ne mina in radice il fondamento: quanto alla seconda attività, in ragione, per quanto già detto, dalla laconica indicazione resa, del tutto inadeguata nel definire gli estremi del contributo sanzionabile; quanto alla prima, perché sostenuta in termini meramente congetturali ( riposa sullo stato delle piantine riscontrato due mesi dopo la condotta ascritta dal ricorrente, indicazione logica estremamente fragile).

Da qui l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata nei termini di cui al dispositivo che segue.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso riposa su tre diversi motivi, i primi due riferiti alla imputazione associativa, l'ultimo al giudizio di equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze, tutti esposti sotto il versante del difetto di motivazione, carente, contraddittoria o manifestamente illogica.

I motivi sono inammissibili.

9.1. Quanto al primo motivo, diretto a contestare in sé l'associazione, se ne è già rilevata l'infondatezza.

9.2. E' inammissibile il secondo motivo, che contrasta la specifica partecipazione associativa ascritta all'imputato, assertivamente fondata su elementi probatori in grado unicamente di sostenere il concorso nei singoli fatti contestati quali reati fine e sul contenuto di alcune intercettazioni che darebbero piuttosto conto di una distonica presa di distanza del ricorrente dal gruppo di riferimento, vieppiù confermata dalla sporadicità delle frequentazioni occorse tra il ricorrente e gli altri presunti intranei.

Va.tuttavia,evidenziato che con la sentenza gravata era stata rilevata l'aspecificità sul punto del ricorso in appello; valutazione, questa, idonea ad impedire la verifica del merito anche del presente motivo, che il ricorso del resto non contrasta in alcun modo.

Ciò malgrado, anche a voler superare tale pregiudiziale indicazione ostativa alla luce della disamina che la sentenza impugnata ha comunque operato quanto alla posizione associativa riferita all'imputato (dalla pagina 190), la doglianza ora in esame non sfugge al giudizio di inammissibilità per più concorrenti ragioni: sempre in ragione della genericità del gravame di merito sul punto, la stessa, ora, non può essere sostenuta introducendo per la prima volta temi di giudizio diretti a contrastare la tenuta logica degli elementi in fatto già messi in evidenza dal primo giudice a sostegno della ritenuta intraneità; elementi probatori dei quali, in ogni caso, viene offerta una inammissibile lettura alternativa, non diretta a rimarcare la effettiva manifesta incongruenza della valutazione operata dai giudici del merito ma immediatamente diretta a metterne in risalto una visione parallela che non inficia il portato di quella privilegiata dalla sentenza impugnata.

9.3. Quanto al giudizio di equivalenza reso nel bilanciare le circostanze, il relativo tema risulta assorbito da quanto si dirà da qui a poco in relazione all'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente è stato assolto in primo grado dall'imputazione associativa, mentre è stato condannato, con decisione confermata pure in appello per il concorso nel trasporto di sostanza stupefacente descritto al capo 6).

Sono tre i motivi di ricorso.

10.1. Con il primo motivo la difesa si duole della motivazione adottata in ordine al ritenuto concorso nel reato contestato avendo i giudici del merito trascurato di evidenziare i tratti del contributo offerto dal ricorrente.

10.1.1. Il motivo è inammissibile perché replica le censure svolte con il gravame di merito a fronte di una motivazione (quella svolta in sentenza dalla pagina 89), che, in linea con quanto rimarcato dal G.U.P., ha cristallizzato senza incertezze la responsabilità del ricorrente, mettendo in evidenza che nell'occasione — relativa alla trasferta a Rosarno per l'acquisto di 3 kg di marijuana all'esito della quale venne arrestato [OSCURATO:PERSONA] che materialmente trasportava la sostanza- l'imputato era a bordo dell'auto vedetta che precedeva quella del corriere secondo il tipico cliché organizzativo più volte evidenziato (segnatamente conduceva l'auto mentre il fratello Pantaleone si teneva in immediato contatto con il Marino, finendo anche per segnalare allo stesso il posto di blocco presso il quale i concorrenti erano stati fermati prima del passaggio del suddetto, poi comunque fermato dalla polizia giudiziaria).

Il ruolo del ricorrente, probatoriamente fotografato al momento del relativo controllo quando le due auto erano sulla strada Azitorno, era evidente e inequivoco: risultava inoltre concordato sin dal mattino con il fratello, come confermato dagli sms richiamati in sentenza, il cui portato viene inadeguatamente contrastato del ricorso a fronte della evidenza probatoria rassegnata dalle due decisioni di merito.

10.2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta la mancata configurazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: sia perché, malgrado apposito motivo, la Corte avrebbe risposto in termini di mera apparenza e di marcata illogicità, con motivazione noncurante della intervenuta assoluzione dalla imputazione associativa; sia perchè la Corte avrebbe comunque potuto liberamente modulare in modo diverso il giudizio tra i diversi concorrenti, riconducendone il portato al comma 1 o al comma 5 dell'ad 73 citato a seconda del ruolo e del contributo offerto da ciascun correo, non potendosi estendere a tutti connotazioni, anche sul piano soggettivo, appartenenti solo a taluni dei protagonisti, in considerazione della ritenuta partecipazione associativa.

10.2.1. I motivi sono manifestamente infondati.

Anche voler accedere all'orientamento interpretativo indicato nel ricorso, in forza del quale, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art.73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo ( Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, deo. 17/01/2019,Rv. 274961;Sez. 3,n. 16598 del 20/02/2020 Rv. 278945), ribadito dalla prevalente ma non univoca giurisprudenza della Corte ( da ultimo in senso contrario si veda, Sez. 4, n. 30233 del 07/07/2021, Rv. 281836), resta da dire che la Corte del merito non ha qualificato il fatto dando rilievo alla inserzione dello stesso nel contesto organizzativo dell'attività associativa (alla quale il ricorrente è rimasto estraneo),ma facendo attento riferimento alla dimensione ponderale della sostanza trasportata (3 Kg di marijuana), destinata ad un approvvigionamento di rilievo da ricollocare nel mercato di riferimento e soprattutto alle modalità realizzative della condotta (il metodo della staffetta), sintomo di una complessiva azione illecita coerentemente ritenuta incompatibile con la lieve offensività pretesa dal ricorrente, il cui contributo (guidava l'auto vedetta ) era da ritenersi tutt'altro che indifferente nell'ottica della relativa iniziativa criminale.

Da qui la definitiva inammissibilità del ricorso.

11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso riposa su sette diversi motivi, i primi sei relativi ai reati fine ascritti all'imputato (tutti contestati all'infuori di quello di cui al capo 6); il settimo affronta la motivazione spesa sull'associazione nonché il profilo riguardante la specifica partecipazione del ricorrente.

11.1. I primi due motivi attingono la motivazione spesa in relazione ai capi 2), 3) e 3 bis).

Si denunzia vizio di motivazione per il portato meramente congetturale della valutazione attraverso la quale è stata riferita al Marino la disponibilità del cellulare rinvenuto nell'appartamento di via Svizzera.

Non sarebbe stato considerato inoltre che il detto traffico riguardava un periodo distante nel tempo, rispetto alla perquisizione che portò al sequestro della sostanza e del giubbotto presi in considerazione nelle rispettive imputazioni sub 2) e 3); e che gli ulteriori elementi indiziari indicati a sostegno della conclusione assunta, oltre che ipotetici, sarebbero anche caratterizzati da altrettanti vuoti logici.

11.1.1. Il motivo addotto per secondo è innanzitutto inammissibile nella parte in cui fa riferimento al capo 3 bis) della rubrica, rispetto al quale si è dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in appello: il ricorso, in particolare, non accenna neppure alla prova immediata che nel caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., dovrebbe sostenere l'impugnazione, rimarcando unicamente asseriti difetti di motivazione, incompatibili al fine.

Per il resto le relative doglianze sono infondate.In linea di principio, le valutazioni da spendere non divergono da quelle riferite alla posizione del Torromino in relazione alle medesime imputazioni.

La coerenza e la tenuta del percorso valutativo speso dalla Corte del merito per tali contestazioni, infatti, non può prescindere dal dato legato alla riscontrata intraneità del ricorrente, comunque supportata dalle altre condotte illecite ascritte al [OSCURATO:PERSONA] e destinata a costituire una chiave di lettura imprescindibile del quadro indiziario indicato a supporto del giudizio di responsabilità declinato per tali contestazioni.

In più, rispetto al predetto coimputato, va ulteriormente evidenziato che i momenti di collegamento tra il Marino e l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] (e le cose ivi custodite nel gennaio 2014) non sono offerti solo dai fibrillanti contatti occorsi tra determinati sodali contestualmente alla perquisizione (dei quali anche il Marino è stato protagonista), ma anche da altri aspetti in fatto coerentemente valorizzati dai giudici del merito.

In particolare, viene dato coerente rilievo al telefono, rinvenuto all'interno del citato immobile, utilizzato dal 7 al 12 dicembre 2013 con una sola utenza (formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto cui risultavano nominalmente riferite anche altre utenze in uso a diversi sodali, segnatamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al Martino: si veda pag 35 della sentenza di primo grado) riferita alla disponibilità dell'imputato (perchè che conteneva numerosi contatti con la convivente del ricorrente); ancora viene messo in evidenza il riferimento, tratto dalle intercettazioni successive all'arresto del Martino, a un tale Fabio, identificato nel ricorrente, che ebbe a prendere parte ad una riunione diretta a tracciare le strategie da seguire dopo che il Martino si era addossato l'intera responsabilità di quanto rinvenuto nel citato appartamento.

Inquadrata in questa cornice complessiva, la decisione impugnata risulta vanamente attinta dal ricorso.

La valutazione inerente al substrato probatorio della ritenuta responsabilità, nei suoi snodi essenziali, non è utilmente messa in discussione dai rilievi prospettati dalla difesa, che ha provato a segmentare il complessivo quadro probatorio descritto in sentenza, atomizzandone il portato in modo non consentito, senza mai fare emergere effettive e decisive manifeste incongruenze logiche del percorso tracciato in sentenza.

Difesa che, del resto, inammissibilmente, ha anche mostrato di fare leva su rilievi, inerenti la ricostruzione in fatto privilegiata dalla Corte del merito validando quella resa dal primo giudice, non sollevati con il gravame di merito (la riconducibilità al ricorrente dell'utenza utilizzata per contattare il Martino nel corso della citata perquisizione e quella legata alla sua presenza nella riunione a casa del Martino dopo il suo arresto) e dunque non rilevabili per la prima volta in sede di legittimità.

11.2. Il motivo prospettato per terzo riguarda il concorso del ricorrente nella "trasferta" descritta al capo 5) della rubrica.

La responsabilità ad avviso della difesa sarebbe fondata su un complessivo ragionamento congetturale che non ha trovato conferme nel dato offerto dalle intercettazioni e riposa illogicamente sul portato offerto dalle modalità di realizzazione del fatto di cui al capo 6), lasciando imprecisato il contributo offerto dal Marino e finanche l'effettivo coinvolgimento dello stesso nella trasferta in questione.11.2.1.

Il motivo è infondato secondo linee argomentative, dirette a rimarcare l'assenza di vizi logici del motivare in relazione a tale capo di imputazione, non diverse da quelle già esposte scrutinando le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Torromino.

Motivazione che trova, come già detto, uno spunto logico nella vicenda descritta al capo 6 ( alla quale ebbe a partecipare anche il ricorrente secondo indicazioni in fatto ormai insuperabili per il giudicato caduto su tale contestazione, non impugnata), grazie alla quale è stata coerentemente orientata la lettura degli specifici elementi probatori acquisiti per la vicenda in oggetto, estranea a vizi prospettabili in questa sede quanto all'effettiva ragione della trasferta in questione ( anche nel caso non contrastata dalla allegazione di una causale diversa da parte della difesa).

I rilievi spesi in relazione alla partecipazione al viaggio del ricorrente sono manifestamente infondati per il sinergico operare di più ragioni: l'estrema genericità della censura sollevata in appello sul punto (in limine alla stessa inammissibilità), affrontata e superata da un dato probatorio più che adeguato alla luce della consistenza della doglianza (l'intercettazione riportata nella parte finale della pagina 77 della decisione impugnata, peraltro integrata dal riscontro offerto dal servizio di osservazione richiamato nella pagina immediatamente successiva).

11.3. Con il quarto motivo si contrasta il giudizio di responsabilità speso in riferimento al fatto di cui al capo 9) della rubrica.

Il difetto di motivazione si appunta sul dato della effettiva avvenuta cessione in favore del Mellace, non confortata dalle emergenze indiziarie nonché sul contributo garantito dal Marino rispetto alla detta operazione illecita.

11.3.1. Il motivo è inammissibile.

Giova subito precisare che il devoluto utilmente prospettabile in questa sede nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] non può esondare gli argini del motivare legato al contributo garantito nella specie dal ricorrente, unico aspetto messo in discussione con l'appello.

Ciò premesso, il percorso argomentativo tracciato in sentenza, poggiato sul confluire probatorio sia del nnonitoraggio attivo sui dispositivi dei due concorrenti, sia sul portato della intercettazione richiamata alla pagina 106, valida con evidenza l'assoluta analogia di condotte tenuta dai due protagonisti (quanto al recupero della provvista da fornire al Mellace presso l'immobile sito in località [OSCURATO:PERSONA]) e il pieno coinvolgimento del Marino nell'attività di cessione concordata dal Torromino ( inequivoco il portato della citata conversazione intercettata), utile ad integrare l'ipotesi di reato contestata pur in assenza della prova immediata della consegna, per quanto già rassegnato.

11.4. Il quinto motivo attinge il giudizio speso nel sostenere la condanna apportata per il fatto di cui al capo 12) della rubrica.

Anche in parte qua la sentenza sarebbe viziata da una metodologia valutativa meramente congetturale.

Oltre alla carenza motiva in ordine alle ragioni utili a supportare la conclusione relativa alla possibilità di ritenere che nel citato immobile di [OSCURATO:PERSONA] vi fosse la droga gestita dal Torromino nell'interesse del gruppo, si contesta il ruolo ascritto al ricorrente, inadeguatamente argomentato.

11.4.1. Il motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni.In via pregiudiziale, va messo immediatamente in evidenza che la sentenza impugnata ha giudicato inammissibile per genericità la relativa doglianza spesa in appello, valutazione che il ricorso non contrasta preliminarmente al merito della relativa censura, rendendone il portato insuperabile in questa sede.

In ogni caso il motivo si connota per la sua aspecificità, perché trascura di confrontarsi con quella parte della motivazione in forza della quale si mettono in evidenza i contatti intrattenuti dal ricorrente dapprima con il [OSCURATO:PERSONA] e poi con il proprietario dell'immobile (Marchio) finalizzati ad entrare nell'immobile (le chiavi le aveva il Torromino, arrestato qualche giorno prima).

11.5. Le censure esposte con il sesto motivo di ricorso sono riferite al fatto di cui al capo 17), laddove il difetto di motivazione lamentato sul punto attiene alla logicità della lettura relativa al dato captato, inadeguata nell'ottica volta a ritenere comprovati gli elementi costitutivi del reato contestato e la partecipazione concorsuale ascritta al ricorrente.

11.5.1. In parte qua valgono le considerazioni spese nel valutare i rilievi posti dal [OSCURATO:PERSONA] nel contrastare, con analoghe doglianze, la dinamica in fatto e la ricostruzione anche giuridica spesa sul punto dalla sentenza gravata.

Quanto al coinvolgimento nel fatto dell'odierno ricorrente, a differenza di quanto evidenziato dalla difesa, la Corte del merito ha puntualmente risposto con indicazioni apparentemente sintetiche ma in realtà poggiate sul portato delle complessive emergenze acquisite utili alla identificazione del ricorrente (si veda l'argomentare steso alla pag. 131, ultimo capoverso), così da portare la sentenza al riparo da rilievi utilmente prospettabili in questa sede.

11.6. Con il settimo motivo si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, la ritenuta configurabilità in sé dell'associazione (7.1.), rilievi già scrutinati e superati.

Si contrasta (7.2.) inoltre il relativo giudizio di intraneità, ascritto al ricorrente solo sulla base di una equazione logico giuridica non consentita (ricavandone il portato unicamente dal coinvolgimento nei singoli reati).

11.6.1. Il motivo è inammissibile.

In disparte la manifesta infondatezza dell'assunto alla luce delle emergenze in fatto puntualmente evidenziate in sentenza (coerentemente correlate alla partecipazione del ricorrente a diversi reati fine riguardanti aspetti nevralgici della comune azione illecita, a tacer d'altro prendendo parte alla trasferte finalizzate all'approvvigionamento in altre province), il motivo è inammissibile perchè introduce, sotto il versante del difetto di motivazione, una ragione di contestazione non sollevata in appello (il gravame di merito, dalla pagina 16, contestava la sola sussistenza dell'associazione e non il singolo profilo partecipativo), così da consentire alla Corte di legittimità di far valere, ora per allora, il relativo profilo pregiudiziale, quale che sia stata la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito.

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Condannato in primo grado per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) oltre che i reati fine descritti ai capi 8), 10), 11) e 12), in appello l'imputato è stato assolto dal capo 8) mentre il capo 10) è stato riqualificato ai sensi del comma 5 dell'ad 73 DPR n. 309 del 1990.

Per il resto la sentenza di primo grado è stata confermata.

Il ricorso è composto da cinque diverse censure.

12.1. La prima attinge nel suo integrale portato la motivazione della decisione impugnata, ritenuta integralmente assente perché la Corte del merito avrebbe pedissequamente trasposto il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado che a sua volta integralmente replicava il tenore dell'ordinanza cautelare, trascurando integralmente i rilievi difensivi, totalmente pretermessi.

12.1.1. Il rilievo, riferito all'intero contenuto della decisione contrastata, è inammissibile.

In primo luogo perchè generico, atteso che risulta prospettato apoditticamente facendo un indistinto riferimento all'intero portato della sentenza, senza effettivamente indicare con precisione i diversi punti del motivare del giudice di appello privi di una autonoma valutazione critica rispetto alle asserite doglianze pretermesse, tali da dare contenuto al radicale vizio addotto dalla censura.

In secondo luogo perchè manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha il pregio evidente di aver dato spazio puntuale alle diverse critiche prospettate dai ricorrenti, procedendo ad implementare le argomentazioni tracciate dal primo giudice e non di rado pervenendo a soluzioni di segno opposto sia in punto di responsabilità che in ordine alla qualificazione dei fatti contestati, come del resto confermato proprio dallo scrutinio della posizione dell'odierno ricorrente.

Che, poi, su singole specifiche doglianze si possa riscontrare un vuoto motivazionale è aspetto che non dà corpo al vizio integrale prospettato dal ricorso ma semmai unicamente a singole carenze argomentative, da stigmatizzare nel loro esclusivo portato, senza inficiare l'intero contenuto della decisione.

12.2. Il secondo motivo attiene al fatto di cui al capo 10) della rubrica.

La Corte del merito, ad avviso della difesa, non avrebbe considerato l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni comprese nei nt. 31 e 50 del 2014, successive al 2 aprile 2014, momento nel quale non venne autorizzata la proroga delle captazioni relative alla utenza in suo al Torromino n. 3271807132.

Spogliato di tali risultanze, il quadro probatorio non poteva sostenere il giudizio di responsabilità anche in ordine alla corretta identificazione nel ricorrente del soggetto che ebbe a concorrere con il Torronnino nella esecuzione del fatto a giudizio.

12.2.1. Il motivo interseca profili di inammissibilità con ragioni di infondatezza.

L'eccezione di inutilizzabilità è prospettata in termini di marcata confusione, rendendo incerta la stessa identificazione del rit interessato dalla doglianza (peraltro diverso da quello indicato in appello nel sostenere la medesima censura); è, inoltre, aspecifica (in sentenza si evidenzia che le intercettazioni evocate a sostegno della decisione sono diverse da quelle contestate senza che tale indicazione argomentativa risulti fatta oggetto di alcuna analitica contestazione) e intrinsecamente contraddittoria (dopo aver contestato l'inutilizzabilità si richiamano le medesime intercettazioni assertivamente inutilizzabili per dimostrare l'infondatezza della prospettazione accusatoria).In ogni caso, con il rilievo non si contesta l'accordo illecito raggiunto tra Torromino e Mellace.

Muovendo da tale presupposto incontroverso, il percorso argomentativo che porta al coinvolgimento del ricorrente risulta puntualmente argomentato, in termini di non manifesta illogicità, grazie alle coordinate GPS, che hanno consentito ai giudici del merito di affermare che il Torromino ebbe a prelevare il Marchio per poi recarsi insieme presso l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] (di proprietà di quest'ultimo), luogo dove i due sostarono per un lasso di tempo utile al prelievo della sostanza da consegnare al Mellace; quindi, il ricorrente venne riaccompagnato presso la sua abitazione dal Torromino che ebbe poi a fare ritorno a Crotone con l'obiettivo di consegnare all'acquirente la sostanza.

Il tutto secondo modalità replicate dal Torromino in altre occasioni (i capi 9 e 11 in particolare).

12.3. Con il terzo motivo i medesimi vizi vengono riferiti al giudizio speso nel ritenere la responsabilità per il capo 11), affermata sempre sulla base di mere valutazioni congetturali quanto al coinvolgimento e al contributo offerto dal ricorrente nella vicenda (che portò all'arresto in flagranza del Torromino per detenzione di cocaina) senza considerare l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA].

12.3.1. Il motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni.

E' generico, perché non precisa in che termini l'assenza di altri elementi di indagine non offerti dalle captazioni sarebbe decisivo né perché l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tale da influire sulla posizione del ricorrente; inconferente, perché contesta la rilevazione satellitare facendo incomprensibilmente riferimento a una intercettazione avvenuta in un giorno diverso, peraltro assertivamente inutilizzabile secondo la stessa prospettazione difensiva; aspecifico rispetto alla motivazione, che ancora una volta tratteggia, sempre sulla base della geo- localizzazione, il passaggio dei due concorrenti presso la casa in località [OSCURATO:PERSONA] avvenuto immediatamente prima dell'arresto del Torromino.

12.4. Con il quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono declinati in riferimento al fatto di cui al capo 12), perché, anche in parte qua, la sentenza, ad avviso della difesa, avrebbe toni meramente suppositivi e congetturali sia in relazione alla effettiva presenza del Marchio tra i protagonisti coinvolti nel trasferimento della droga custodita nell'appartamento locato al Torromino dopo l'arresto di quest'ultimo, sia in ordine alla stessa sussistenza in sé della condotta illecita contestata ai diversi concorrenti.

12.4.1. Il motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità.

Sul punto non possono che ribadirsi le valutazioni già spese nel superare le critiche mosse al motivare della sentenza impugnata relativamente a tale capo che i giudici del merito, attraverso le intercettazioni e il monitoraggio garantito dalle posizioni dei cellulari, ricostruiscono nella relativa dinamica attraverso una puntuale e non manifestamente illogica indicazione della sequela di vicende in fatto che ebbero a connotarne la realizzazione.

In particolare, facendo leva sulle sollecitazioni rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (di recarsi presso il sito essenzialmente gestito dal Torromino dopo l'arresto di quest'ultimo); sul contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente (perchè il Torromino era stato arrestato mentre si trovava in possesso delle chiavi dell'appartamento); sull'attesa del Marchio da parte del Marino (confermata dallo scambio di interlocuzioni tra Marino e Ruggiero) e sull'arrivo presso il citato immobile del ricorrente (confermato dalle celle di aggancio dei relativi cellulari); sul ricongiungimento finale del [OSCURATO:PERSONA] e del Ruggiero.

Il ricorso del resto attinge inadeguatamente siffatta ricostruzione perché manca di confrontarsi con la dovuta puntualità con tutti i risvolti logici e fattuali, che rendono non manifestamente illogica la conclusione tracciata dalla Corte del merito alla luce di una complessiva lettura delle vicende a giudizio.

In particolare, non contrasta adeguatamente, sul piano delle relative ricadute inferenziali: il dato della utilizzazione del citato immobile quale luogo di custodia della droga riferibile al gruppo, aspetto essenzialmente tratto dalle diverse vicende a giudizio coinvolgenti il Torromino (che gestiva in prima persona il sito) secondo logiche immediatamente coinvolgenti anche il Marchio (che oltre ad esserne il proprietario, è stato protagonista di due diversi fatti immediatamente correlati al citato immobile e alla droga ivi custodita, quelli di cui ai capi 10) e 11); il rilievo da ascrivere alla ragione di fibrillazione correlata all'intervenuto arresto del Torromino; l'esigenza di assicurare un nuovo posto di custodia alla sostanza, non diversamente da quanto accaduto dopo il disvelamento del laboratorio di via Svizzera.

Coordinate queste che consentono una lettura complessiva del relativo quadro probatorio tale da rendere la sentenza immune alle censure difensive.

12.5. Con il quinto motivo si contesta il difetto assoluto di motivazione quanto ai rilievi addotti in appello e diretti a contestare la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1, unicamente fondata dal GUP sull'avvenuta concessione in affitto al Torromino dell'immobile sito in località Capobianco.

In particolare si evidenzia che con il gravame di merito si era rimarcata l'assenza di elementi diretti a delineare il contributo offerto al consorzio; l'indifferenza al fine della locazione; l'assenza di altri contatti con i presunti sodali e la mancanza di prova rispetto al fatto che nel citato immobile veniva custodita la sostanza del gruppo.

Tutti elementi integralmente trascurati dalla sentenza.

12.5.1. Il motivo è fondato.

Sul punto la decisione impugnata è integralmente silente, non risultando affrontate le diverse censure, dotate di puntuale specificità, sollevate con l'appello, peraltro segnalate nella relativa narrazione in fatto.

Si impone in coerenza l'annullamento con rinvio della decisione impugnata per consentire alla Corte del merito di colmare tale difetto di motivazione.

13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Condannato in primo grado per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1, nonché per i reati fine previsti dai capi 7 (ai sensi dell'art 75 d.lgs. n. 159 del 2011), 8),12),14) e 15 (ai sensi dei commi 1 e 4 dell'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990) in appello, il relativo giudizio di responsabilità è stato confermato per tutti i capi ma si è proceduto alla riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 citato dei reati di cui ai capi 14) e 15).

È stata dunque rinnodulata la pena con riguardo agli aumenti per la continuazione, determinata in misura di quattro mesi di reclusione per il capo 12; di quattro mesi per il capo 8); di un mese per ciascuno dei capi 7), 14) e 15).

E' stata inoltre riconosciuta la continuazione esterna con la condanna apportata con sentenza del 9 maggio 2016, irrevocabile il 26 aprile 2017 della Corte di appello di Catanzaro relativa alle ipotesi di reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ( descritto nel processo che occupa al capo 16 e ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), 337 cod. pen., 73 e 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011, apportando ulteriori aumenti per la continuazione rispettivamente in misura di mesi sette per il primo reato, e mesi tre per ciascuno degli altre tre reati.

Con il ricorso si articolano quattro diverse ragioni di censura.

13.1. Con le prime due si adduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 1), contestandosi sia il riconoscimento dell'aggravante prevista dal comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia la mancata riqualificazione ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. 13.1.1 Le censure dirette a contestare la sussistenza dell'associazione e la qualificazione da ascrivere alla detta ipotesi associativa risultano già scrutinate e valutate nella manifesta infondatezza che ne connota il portato.

La censura riferita alla aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 spicca per la sua aspecificità atteso che difetta di un qualsivoglia confronto diretto con le argomentazioni spese sul punto dalla Corte del merito sia in relazione portato oggettivo della ritenuta circostanza (già emarginate nella loro non manifesta illogicità), sia in funzione del presupposto soggettivo che deve sostenerne il portato con riferimento a ciascun sodale (qui correlato al grado di intraneità del ricorrente valorizzato nell'ottica della prevedibile disponibilità di armi da parte del gruppo: si veda pagina 205).

Argomentazioni integralmente trascurate dal tenore della doglianza.

13.2. Con il terzo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione vengono declinati in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo 8) nonché in relazione alla qualificazione ascritta alla detta imputazione, comunque da riportare nell'alveo dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della mancata precisazione sia del tipo che della quantità di sostanza venduta dal Landini.

Il motivo, che interseca confusamente i due profili in contestazione, non merita comunque l'accoglimento.

Il ragionamento seguito in sentenza, infatti, non risulta viziato in termini di manifesta illogicità perché coerentemente informato dall'incontroverso contatto a monte intrattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Torromino con il fornitore, proprio in quel frangente temporale monitorato da altra autorità inquirente per un traffico di cocaina che lo vedeva protagonista e che ne determinò l'arresto qualche giorno dopo (si veda la sentenza di primo grado sul capo 8).

Da qui la responsabilità del ricorrente che, a bordo del suo motociclo, ebbe a partecipare al trasporto della detta sostanza (realizzato secondo il solito modulo organizzativo della staffetta), ponendo in essere una condotta mai altrimenti giustificata, coerente con le attività di approvvigionamento esterno ordinariamente seguite dai sodali.

Il ricorso è poi aspecifico rispetto alla rivendicata conclusione legata alla qualificazione del fatto perchè manca di confrontarsi con l'intero insieme delle ragioni espresse in sentenza a sostegno della ritenuta incompatibilità del fatto con l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (essenzialmente imperniate sulle modalità dell'azione ritenute decisive anche in assenza di una puntuale individuazione della quantità della droga acquistata e trasportata con il contributo del ricorrente) che coerentemente ne supportano il giudizio.

13.3. Il quarto motivo riguarda gli aumenti apportati per la continuazione.

Si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla continuazione esterna riconosciuta in appello e in relazione al reato di cui all'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il cui aumento è stato determinato in termini apodittici e comunque manifestamente incongruenti rispetto sia alla valutazione resa per il concorrente (per il quale è stato deciso un aumento di mesi 4 di reclusione mentre per lo stesso fatto al ricorrente è stato riconosciuto il ben più rilevante aumento di mesi 7) sia in relazione al fatto di cui al capo 12) ascritto allo stesso Ruggiero (per il quale, in presenza di un fatto connotato da analogo disvalore, l'aumento accordato è stato contenuto in mesi quattro); ancora, in relazione all'aumento apportato per il capo 7 ( un mese di reclusione) a fronte di quelli (tre mesi di reclusione ciascuno) apportati per i due fatti sanzionati ai sensi degli art 75, comma 2 e 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, anche questi oggetto della riconosciuta continuazione esterna; infine, limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), D), della rubrica relativa al giudizio definito con la condanna esterna sono stati riconosciuti aumenti (tre mesi per ciascun capo) incongrui se raffrontati all'aumento apportato per il capo 7 del procedimento che occupa (un mese a fronte di un fatto connotato da un analogo disvalore).

13.3.1. Una lettura complessiva del motivo, sfrondato da alcune considerazioni poco intellegibili (segnatamente quelle riferibili alla seconda censura prospettata, riferita alla misura dell'aumento apportato per il capo 7), ne consente l'accoglimento nei termini di seguito precisati.

Come da ultimo evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021, Pizzone) in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Sotto il versante afferente al calcolo delle pene in aumento la sentenza non merita censure: contiene infatti una puntuale e distinta indicazione del trattamento disposto per ciascuno dei singoli reati ascritti al Ruggiero di poi apportato unitariamente in aumento alla pena base riconosciuta per il fatto più grave (quello associativo di cui al capo 1).

Altrettanto non può dirsi, per contro, in relazione all'obbligo di motivazione che avrebbe dovuto supportare tali specifiche scelte punitive, messo in crisi dalle critiche sollevate dalla difesa rispetto agli aumenti apportati per i fatti separatamente giudicati dalla sentenza sopra indicata resa dalla medesima Corte di appello.

In primo luogo la sentenza manca radicalmente di motivare in relazione a tali aumenti: il modesto portato del trattamento disposto in relazione alle rispettive previsioni edittali potrebbe tuttavia rendere indifferente il vizio, in ragiord di un implicito richiamo dei parametri di giudizio che normativamente guidano il relativo potere discrezionale complessivamente desumibile dal portato della motivazione.

Piuttosto, il vizio di motivazione recupera rilievo nel momento in cui si rimarcano le differenze di trattamento tracciate rispetto ai fatti oggetto immediato della regiudicanda portata alla attenzione della Corte del merito, riferiti anche ad altri concorrenti (quanto a reati ascritti in concorso con il Ruggiero) o connotati da una sostanziale omogeneità di condotte o di contesto, se unicamente riferibili al ricorrente: in siffatti casi, laddove riscontrata, una eventuale differenziazione di trattamento, se non argomentata, vale a rendere concreto il sospetto di un giudizio sul punto viziato da intrinseca irragionevolezza sul piano della tendenziale attitudine alla proporzione che deve legare tra loro le diverse componenti della pena nel reato continuato (in motivazione la citata sentenza delle Sezioni Unite).

In particolare, mostra di fare gioco in tal senso il raffronto tra l'aumento apportato per il [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al capo 16) e quello attribuito al ricorrente per il medesimo fatto, separatamente giudicato (al Ruggiero è stato apportato un aumento pari quasi al doppio del trattamento riconosciuto al concorrente): a differenza dell'altro parametro di disomogeneità apoditticamente rivendicato dal ricorso (connotato da una condotta diversa e quindi in sé non immediatamente indicativo di un omogeneo disvalore utile a far risaltare il difetto di motivazione), siffatta, evidente, distonia valutativa imponeva uno sforzo argomentativo, nel caso rimasto inevaso.

Anche le due violazioni dell'art. 75, comma 2, del d.lgs 159/2011 riferite all'imputato e prese in considerazione dalla sentenza impugnata (quella di cui al capo 7, correlata alla condotta illecita sanzionata al capo 8 e quella giudicata esternamente, correlata alla condotta descritta nel capo 16 dell'odierno procedimento, qui ascritta al concorrente [OSCURATO:PERSONA]) risultano trattate in modo marcatamente differente (sostanzialmente il trattamento riconosciuto per il fatto giudicato separatamente è pari al triplo di quello portato dal fatto intraneo al processo che occupa) a fronte di una apparente omogeneità tra le condotte a giudizio.

Anche sul punto occorreva precisare le ragioni utili a giustificare un trattamento talmente diverso.

Parimenti è a dirsi per le ulteriori imputazioni separatamente giudicate e considerate nell'apportare la continuazione esterna, in considerazione di una analogia di contenuti (con il fatto di cui all'art. 73 del d.lgs 159/2011, peraltro connotato, rispetto all'ad 75 dello stesso decreto da limiti edittali meno gravosi) o per la omogeneità del relativo contesto ( per la resistenza descritta al capo b del capo di imputazione relativo alla rubrica inerente il giudizio separatamente reso), tali da imporre una precisazione argonnentativa anche in relazione alle pene irrogate per tali reati.

Da qui l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata al fine di colmare i riscontrati vuoti argomentativi.

14. Considerate le assoluzioni intervenute nel corso dei diversi gradi del giudizio quanto alla imputazione associativa, rileva la Corte che, per effetto dell'annullamento relativo alla posizione tJ del [OSCURATO:PERSONA], è ora definitivamente venuto vil numero di associati idoneo a giustificare il riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 3 dell'alt 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si impone in coerenza l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con rinvio alla Corte del merito per la valutazione di sua esclusiva competenza quanto agli effetti sul trattamento sanzionatorio irrogato provocati da tale decisione rescindente.

Annullamento che va esteso, per la natura oggettiva dell'aggravante, a tutti i sodali ricorrenti anche in assenza di apposita doglianza sul punto, sempre che la detta circostanza non sia stata già esclusa nel computo della pena in forza della decisione impugnata alla luce della relativa motivazione (ci si riferisce, in particolare, alle posizioni del Martino, del Torromino e del Ruggiero).

15. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara l'irrevocabilità del giudizio di responsabilità in relazione alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per i reati ascritti agli stessi diversi da quello di cui al capo 1), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

16. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Alla reiezione di quelli del Martino e del Torromino segue la condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto dei ricorsi per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. uditi i seguenti difensori - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROMUALDO, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 19.07.2019: ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 8) per non aver commesso il fatto e, qualificata la condotta di cui al capo 10 ex art. 73, comma 5, d.P.R 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena per i residui reati allo stesso ascritti (capi 1,11,12); ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di cui al capo 13);ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il capo 6); ha qualificato la condotta di cui al capo 17) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati residui (capi 1, 6, 18, 19, 21); ha qualificato la condotta di cui ai capi 14) e 15) ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (cui risultano ascritti anche il capo 1) e il capo 16); ha qualificato la condotta di cui ai capi 14) e 15) ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 09.05.2016, irrevocabile il 26.04.2017, ha rideterminato la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (cui risultano ascritti anche i capi 1, 7, 8 e 12); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché estinto per intervenuta prescrizione e, qualificata la condotta di cui al capo 17 ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato (cui sono stati anche ascritti, oltre al capo al capo 1) della rubrica in qualità di organizzatore, i reati descritti ai capi 2,3,4,5,6,8,12,19 e 22); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché estinto per intervenuta prescrizione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per le residue imputazioni (oltre al capo 1, i capi 2 e 3); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché estinto per intervenuta prescrizione e, qualificata la condotta di cui ai capi 9) e 17) ex art. 73 , comma 5, d.P.R. 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per le residue imputazioni (oltre al capo 1, i capi 2, 3, 5, 6, 12); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché estinto per intervenuta prescrizione e, qualificata la condotta di cui ai capi 9) e 10) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per le residue imputazioni (capi 1,2,3,4,5,8); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 3 bis) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per precedente giudicato, e qualificata la condotta di cui al capo 17) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per le residue imputazioni (capi 1, 3, 22); ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (per i capi 1, 4, 5). 2. Hanno interposto autonomi ricorsi per cassazione tutti i suddetti imputati. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti sedici motivi di ricorso, integrati da ulteriori motivi aggiunti. 3.1. Con il primo motivo viene ribadito il tema della nullità della sentenza di primo grado perchè priva di motivazione avendo il Giudice dell'udienza preliminare riproposto pedissequamente l'argomentare della misura cautelare applicata in danno dell'imputato. 3.2. Il secondo motivo è riferito ai capi 2) e 3) della rubrica. Si lamenta l'assenza di elementi per ascrivere, anche sul piano del dolo, il concorso del ricorrente nel reato commesso dal Martino che sin da subito, dopo la relativa perquisizione che aveva dato luogo al ritrovamento della droga e del giubbotto anti-proiettile, aveva rivendicato come esclusivamente riferibile a se stesso il citato immobile di via Svizzera. La Corte avrebbe traslato la responsabilità legata alla detenzione dei citati beni in capo al [OSCURATO:PERSONA] in forza di indizi privi di gravità e precisione e confondendo i piani della valutazione relativa al concorso dei reati in questione con quella afferente l'eventuale partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo 1. 3.3. Il terzo motivo è riferito ai fatti descritti nei capi di imputazione 4), 5), e 6). 3.3.1. Il ricorso, che attinge le tre imputazioni sotto il versante del ritenuto difetto di motivazione, carente o manifestamente illogica, muove dal fatto di cui al capo 6), atteso che a siffatto episodio le due sentenze di merito hanno assegnato il ruolo di chiave di lettura complessiva anche delle precedenti vicende in contestazione. Si lamenta che gli elementi fattuali addotti in sentenza sarebbero tra loro privi di una connessione causale non essendo possibile collegare le condotte del Marino ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, ancora, una assenza di risposta quanto ai rilievi articolati in sentenza avuto riguardo al contributo causale offerto dal ricorrente rispetto al trasporto illecito realizzato dal Marino. In particolare si contesta che ai passeggeri dell'auto condotta dal fratello del ricorrente potesse ascriversi il ruolo di vedetta nella staffetta realizzata con il Marino nell'ottica del comune trasporto della sostanza direttamente veicolata da quest'ultimo, all'uopo considerando: il lasso di tempo (15 minuti) occorso tra il momento nel quale venne fermata la prima auto e quello in cui venne bloccata quella del [OSCURATO:PERSONA] che la seguiva sulla stessa tratta di ritorno da Rosarno a Crotone logicamente incompatibile con la prospettazione accusatoria; il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui venne fermato (avendo omesso di indicare al Marino il luogo nel quale era collocato il posto di blocco); l'inadeguatezza del colloquio captato in carcere che vide protagonista il [OSCURATO:PERSONA], valorizzato in sentenza a sostegno del coinvolgimento di più soggetti nel trasporto illecito che lo vide protagonista. 3.3.2. Sul capo 4), la difesa lamenta che gli elementi indiziari addotti in sentenza sarebbero privi di un immediato contenuto probatorio, ricavato, piuttosto, in via congetturale e inadeguata, dal tenore di altre vicende in fatto (in particolare quelle di cui al capo 6), ritenute espressive di una condotta di reato assertivamente analoga. In particolare gli elementi indicati darebbero unicamente conto di un viaggio operato da Marino e Torromino da Crotone verso una imprecisata zona del catanzarese ma non consentono in alcun modo di affermare quale fosse la causale del detto viaggio, i contenuti della transazione illecita che ebbe a giustificarlo, la località dell'approvvigionamento, i soggetti asseriti fornitori, nonché tipo e qualità dello stupefacente fornito. Il ruolo di organizzatore del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inoltre dimostrato dal contenuto laconico di una intercettazione (nel corso della quale avrebbe sollecitato il Torromino ad attivarsi per raggiungere il Marino) che non ne attestava alcun profilo partecipativo, non risultando ulteriormente supportata da altri momenti probatori. 3.3.3. Sul capo 5), la difesa ribadisce, nelle sue connotazioni di principio, le contestazioni spese per il capo 4), atteso che anche in relazione a tale fatto, in assenza di immediati elementi diretti a dimostrare il contenuto effettivo del trasporto assertivamente illecito realizzato, la Corte del merito ha dato rilievo alla ritenuta analogia di condotte con le vicende del capo 6. Ciò tuttavia valorizzando un dato probatorio (offerto da due intercettazioni) all'evidenza inadeguato rispetto al ruolo ascritto al [OSCURATO:PERSONA]; procedendo ad una inammissibile inversione dell'onere probatorio (dando rilievo alla mancata indicazione di una ragione giustificativa della trasferta da parte dei soggetti coinvolti); trascurando di rispondere ai rilevanti rilievi critici sollevati con il gravame di merito (diretti a rassegnare l'assenza di conferme quanto ai contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Torromino il giorno prima del fatto e la pacifica collocazione in luoghi diversi del Torromino e del [OSCURATO:PERSONA] il giorno del trasporto). 3.4. Sul capo 8) si lamenta difetto di motivazione in relazione alla prova degli elementi costitutivi della fattispecie, non essendovi elementi utili a dimostrare l'avvenuto incontro con il Landini né in grado di comprovare il tipo e la quantità della sostanza trasportata o di confermare che nel viaggio di ritorno il ricorrente e Torromino si fermarono a Isola di [OSCURATO:PERSONA] per depositare nell'immobile di proprietà del Marchio la sostanza fornita da Landini. 3.5. Sul capo 12) il difetto di motivazione rassegnato dal relativo motivo di ricorso attiene sia alla affermata ma non dimostrata presenza di droga presso l'immobile in questione, non definita in termini di quantità e qualità e ricavata sulla base di un elemento indiziario eccessivamente fragile sul piano logico induttivo (la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del Torromino all'atto del suo arresto, assertivamente ritirata dal detto immobile ma sempre alla luce di una mera congettura); sia alla assenza di elementi utili per ritenere che l'attività monitorata in capo ai concorrenti nel reato in questione avesse effettivamente ad oggetto il reperimento e il trasporto in altro luogo imprecisato della sostanza in questione.3.6. In relazione al capo 17), la difesa lamenta l'inadeguatezza del dato offerto dalle captazioni evocate in sentenza, confermata dal fatto che l'asserita immediatezza del portato dei colloqui non diede luogo ad alcun intervento in flagranza di reato. 3.7. Rispetto al capo 19), si evidenzia l'asserita violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. perché il relativo fatto costituiva la mera prosecuzione delle trattative per l'acquisto descritte al capo 17), sicché ci si troverebbe innanzi ad un'unica condotta punita due volte. In ogni caso, anche in relazione al fatto in questione il dato captato non sarebbe in grado di supportare adeguatamente la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 3.8. In ordine al capo 22) si lamenta l'inadeguatezza argomentativa spesa in relazione al relativo giudizio di responsabilità, atteso che la sentenza non indica i contatti intrattenuti dal ricorrente con asseriti fornitori né precisa le ragioni per le quali la merce che il Martino attendeva per conto del ricorrente era da ritenersi sostanza stupefacente. 3.9. Quanto alla imputazione associativa (capo 1 della rubrica), la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla configurabilità del reato associativo nonché difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con conseguente violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. Sotto quest'ultimo versante si segnala che la contestazione vedeva il [OSCURATO:PERSONA] accanto a [OSCURATO:PERSONA] ai vertici di una neocostituita associazione che con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata obbligata a rifonirsi presso canali di approvvigionamento predefiniti dai quali il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso maggiormente autonomo anche nella gestione del traffico di sostanze solo dall'aprile del 2015. L'assoluzione in primo grado degli altri due coimputati citati in ragione della riscontrata insussistenza di rapporti con il ricorrente avrebbe imposto ai giudici una configurazione dell'associazione riscontrata connotata da contenuti diversi da quelli oggetto della contestazione, dando luogo alla denunziata mutatio libelli, finendo per assegnare al [OSCURATO:PERSONA] più che il ruolo di organizzatore in posizione subordinata al [OSCURATO:PERSONA] quello di promotore del neo costituito gruppo associativo. Anche in questa cornice, tuttavia, la sentenza difetterebbe nella individuazione degli elementi costituivi del reato associativo, risultando all'uopo enucleati aspetti diretti a mettere in risalto la realtà organizzativa sottesa all'azione illecita riscontrata a ben vedere sostanzialmente neutri e sintomatici piuttosto del concorso di persone nel reato. Il quadro descritto in sentenza descriverebbe, infatti, un gruppo di soggetti legati tra loro da vincoli familiari che hanno messo a disposizione nulla di più delle loro persone e dei loro beni nella misura indispensabile a una serie di singoli e autonomi reati realizzati in un arco temporale limitato e peraltro coperto in modo discontinuo (dal gennaio all'aprile del 2014 e dalla fine di marzo al luglio del 2015) 3.10. Con il decimo motivo si contesta il ruolo di organizzatore ascritto al ricorrente all'interno del contestato consorzio criminale quando per contro le emergenze di indagine davano conto di una posizione non diversa da quella degli altri sodali, inidonea a rassegnare la configurazione privilegiata dai giudici del merito.3.11. Con il successivo motivo si lamenta violazione di legge, anche sotto il versante del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. e degli artt. 15 e 61 cod. pen. nonché vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'ad 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Erroneamente, ad avviso della difesa, sarebbero state considerate armi quelle rinvenute presso il "laboratorio" di via Svizzera (munizioni e un giubbotto antiproiettile); sarebbe stata inoltre considerata in termini di aggravante una condotta di reato autonomamente contestata (al capo 3 bis, rispetto al quale è stato dichiarato in appello il non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato). La Corte del merito, secondo la difesa, avrebbe risposto in modo manifestamente illogico alle superiori obiezioni critiche, facendo leva sulla supposta disponibilità di armi, non confermata dalla perquisizione e ricavata in via estremamente congetturale. 3.12. Con il motivo sub 12), si contesta l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. citato, non più configurabile all'esito delle assoluzioni intervenute in appello mentre con quelli sub 13 e 14 si lamenta la mancata configurazione dei singoli reati fine in termini coerenti al disposto di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancata applicazione del disposto di cui all'ad 74, comma 6, dello stesso decreto. 3.13. Con gli ultimi due motivi si contesta la motivazione, generica e tautologica, spesa nel negare l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. per tutti i reati fine nonché nel procedere al bilanciamento tra le generiche riconosciute e le aggravanti riscontrate, ritenute equivalenti. 4) Il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce molte delle argomentazioni già spese nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati depositati motivi aggiunti comuni a quelli del [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo rinnova il tema della nullità della sentenza di primo grado perchè priva di motivazione, già esposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Il secondo motivo è riferito al capo 3). Si lamenta che le emergenze di indagine acquisite non darebbero conto del reato presupposto ritenuto in motivazione né ancora permetterebbero di definire il contributo causale e psicologico offerto dal ricorrente rispetto al possesso del bene oggetto della ritenuta ricettazione, peraltro descritto in sentenza in termini tali da non consentire di escludere che per la società proprietaria il detto giubbotto potesse essere inservibile, così da essere ricondotto alla nozione di res derelicta, 4.3. Quanto al capo 17), attinto dal terzo e dal quarto motivo (erroneamente indicato come terzo), il ricorso lamenta l'inadeguatezza del dato offerto dalle captazioni evocate in sentenza, come confermato dal fatto che l'asserita immediatezza del portato dei colloqui non diede luogo ad alcun intervento in flagranza di reato. Si evidenzia, inoltre, che in dispositivo risultava riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 del d.P.R. 309/90, mentre in motivazione tale configurazione non aveva trovato conferma. Del resto si rimarca anche che il fatto in questione era stato così qualificato per il concorrente [OSCURATO:PERSONA] e in applicazione del disposto di cui all'art. 587 cod. proc. pen., la relativa valutazione non poteva che essere estesa anche al ricorrente. 4.4. In relazione al capo 22), vengono ribadite le ragioni di doglianza prospettate dalla difesa del concorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Con riferimento alla imputazione associativa, il ricorso replica le ragioni di doglianza prospettate dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA], unicamente dirette a contestare la sussistenza e configurabilità dell'associazione, non la singola partecipazione. 4.6. Con i motivi esposti per settimo e ottavo (erroneamente indicati per sesto e settimo) si ribadisce la medesima doglianza prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] relativa alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, anche sotto il versante soggettivo. 4.7. Con il motivo sub 9 (8 nel ricorso) si contesta l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, non più configurabile all'esito delle assoluzioni intervenute in appello mentre con quello successivo si lamenta la mancata configurazione dei singoli reati fine in termini coerenti al disposto di cui all'ad 73, comma 5, e in coerenza la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 74, comma 6, stesso decreto. 4.8. Con l'ultimo motivo si evidenzia la distonia tra la motivazione che nega le generiche e il dispositivo che le riconosce, del resto in linea con la posizione del [OSCURATO:PERSONA] 5. Nell'interesse sia del Martino che del [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati motivi aggiunti, diretti a ribadire le censure già svolte in relazione alla esistenza dell'associazione di cui al capo 1 e quelle dirette a contrastare il concorso nei reati di cui ai capi 17) e 22). 6. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti quattro motivi di ricorso. 6.1. Con il primo si contesta sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione la configurabilità dell'associazione e la partecipazione immediatamente ascritta al ricorrente. Gli elementi addotti a sostegno della ritenuta sussistenza dell'associazione, ad avviso della difesa, sarebbero meramente congetturali (quelli afferenti le trasferte realizzate per l'approvvigionamento) oltre che indifferenti rispetto alla differenziazione con il concorso di persone (siffatte trasferte risultavano realizzate sempre da soggetti diversi), inconferenti rispetto all'assunto da dimostrare (le intercettazioni richiamate per evocare la presunta cassa comune) e apoditticamente evocati (il riferimento agli immobili utilizzati quali depositi, non adeguatamente argomentato a fronte delle contestazioni sollevate dalla difesa). Sarebbe inoltre stato trascurato il rilievo da ascrivere alla intervenuta assoluzione dei soggetti originariamente indicati quali esponenti di vertice della stessa ([OSCURATO:PERSONA] e Cimmino). Quanto alla partecipazione del Torronnino, ancora, la sentenza risulterebbe poggiata su argomentazioni fragili (la disponibilità dell'immobile in località Capo bianco di Isola di capo Rizzuto, per il quale non v'era prova che costituisse un deposito della sostanza stupefacente nell'interesse del gruppo) e su elementi che non potevano considerarsi da soli indicativi dell'affiliazione (la commissione dei singoli reati fine), trascurando di considerare la modestia temporale del relativo contributo associativo (ricompreso tra il mese di gennaio e quello di aprile del 2014, allorquando il ricorrente venne tratto in arresto). 6.2. Con il secondo motivo si contesta sia la configurabilità dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, apoditticamente riferita al ricorrente, sia la mancata applicazione del disposto di cui al comma 6 della stessa disposizione, ferma la riconducibilità dei diversi reati fine all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del medesimo decreto. 6.3. Con il terzo motivo si contesta la motivazione spesa in relazione ai singoli reati fine. Quanto ai capi 2) e 3) perché inadeguatamente fondati su un dato probatorio (i contatti telefonici occorsi con gli asseriti sodali Manica e Martino) all'evidenza inadatti a supportare la conclusione del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda di via Svizzera; quanto ai capi 4), 5), 8), perche fondati su valutazioni meramente congetturali non supportate dalle risultanze di indagine; quanto ai capi 9) e 10) perché non sarebbero stati argomentati gli aspetti diretti a confermare che con il Mellace venne concordato un incontro finalizzato alla vendita di cocaina né diretti a validare la circostanze relativa a detti incontri. 6.4. Con l'ultimo motivo si lamenta la mancata qualificazione dei fatti di cui ai capi 2), 4), 5), 8) ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 pur in assenza di elementi utili ad individuare qualità e quantità della droga in discussione e atteso l'utilizzo di un parametro valutativo diverso da quello correttamente utilizzato per i capi 9 e 10 (rispetto ai quali tale riqualificazione è stata effettuata). 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico ricorso, fondato su tre diversi motivi. 7.1. Il primo e il terzo motivo attengono all'imputazione associativa riferita a tutti e tre i ricorrenti e toccano anche il giudizio di responsabilità reso per i singoli reati fine in relazione al Manica. Si contrasta, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, carente, manifestamente illogica e errata per travisamento probatorio, l'intraneità ascritta ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Marino sotto il versante soggettivo considerata l'assenza di rapporti con i sodali. In relazione al Manica si evidenzia che la partecipazione associativa sarebbe stata dedotta dal tenore dei reati fine senza tuttavia dare il corretto peso alle emergenze probatorie che attestavano la natura tutt'altro che fittizia del rapporto locativo occorso con il Martino e l'inconsistenza degli altri elementi indicati a supporto delle relatuve responsabilità, confutati dai motivi di appello (relativi ai contatti con gli altri correi intervenuti in occasione delle perquisizioni del 17 gennaio 2014 e al portato della sentenza ex art 444 citata nel ricorso). Alla luce, inoltre, del tenore de reati contestati e delle dinamiche illecite strutturali e oggettive che avrebbero colorato l'azione comune, si lamenta in ogni caso la mancata qualificazione dell'associazione ai sensi del comma 6 dell'ad 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 7.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi vengono riferiti alla valutazione spesa in relazione ai rilievi addotti in appello in relazione ai reati fine, ritenuti inammissibili o comunque infondati e alla mancata riqualificazione dei fatti ascritti al Marino ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del citato d.P.R. a fronte peraltro di una situazione fattuale non diversa da quella relativa ai fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA], ricondotti all'alveo della disposizione evocata adottando all'evidenza e in termini di marcata irragionevolezza un metro di giudizio diverso (pur trattandosi anche in siffatti casi di droga " parlata" e comunque di marijuana, a voler seguire l'abbrivio logico, tracciato in sentenza, offerto dal riferimento alle condotte dell'imputato descritte al capo 6). 7.3. Nel solo interesse del [OSCURATO:PERSONA], sono stati depositati motivi aggiunti diretti a contrastare la sussistenza in sé del reato associativo, ad implementare le censure già spese per la ritenuta partecipazione ascritta al ricorrente, la omessa configurazione dell'associazione ai sensi del comma 6 dell'art 74 D.P.R. n. 309 del 1990 8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di una unica ragione di doglianza, con la quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai profili costitutivi, anche soggettivi, del reato contestato al capo 13). Gli elementi addotti a sostegno della confermata responsabilità dell'imputato avrebbero un tenore meramente congetturale: non consentirebbero infatti di confermare che l'imputato ebbe ad entrare nell'appartamento destinato a serra né di evidenziare in che termini effettivamente lo stesso ebbe a coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA] nell'allestire la serra collaborando all'attività prodromica alla semina delle piantine di canapa sequestrate due mesi dopo. Da qui l'assenza di prova anche in punto di elemento soggettivo. 9.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono proposti tre motivi di ricorso, i primi due riferiti alla imputazione associativa, l'ultimo al giudizio di equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze. Si contrasta, sotto il versante del difetto di motivazione, carente, contraddittoria o manifestamente illogica : - il giudizio speso in relazione alla sussistenza in sé dell'associazione di cui al capo 1), legato a emergenze che sembrano meglio attagliarsi all'ipotesi concorsuale ex art. 110 cod. pen., irragionevolmente scartata in modo aprioristico facendo leva su aspetti in fatto palesemente illogici rispetto al contesto associativo ritenuto (la ritenuta accessorietà dei compartecipi, ontologicamente dimostrativa dell'assenza di un saldo vincolo associativo); - le valutazioni rese in relazione alla partecipazione ascritta all'imputato giacché gli elementi addotti a sostegno della stessa sarebbero indicativi solo del concorso nei singoli fatti ascrivibili al ricorrente mentre le intercettazioni richiamate in sentenza darebbero piuttosto conto di una distonica presa di distanza del ricorrente dal gruppo di riferimento così da risultare sintomo logico di una conclusione di segno opposto, vieppiù confermata dalla sporadicità delle frequentazioni occorse tra gli asseriti sodali e in particolare tra il ricorrente e gli altri presunti intra nei; - la ritenuta equivalenza tra circostanze, non supportata da alcuna argomentazione. 10. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state proposte tre ragioni di censura. 10.1. Con il primo motivo la difesa si duole della motivazione adottata in ordine al ritenuto concorso nel reato contestato al ricorrente (capo 6), avendo i giudici del merito trascurato di evidenziare i tratti del contributo offerto dal ricorrente sia nella fase di programmazione che in quella di realizzazione della condotta, non potendo bastare al fine la prova dei contatti intrattenuti con il fratello Pantaleone la mattina del 21 febbraio 2014 né la circostanza che il ricorrente ebbe ad effettuare con gli altri concorrenti il viaggio sino a Rosarno a bordo della medesima autovettura. 10.2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta la mancata configurazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Sia perché malgrado apposito motivo la Corte avrebbe risposto in termini di mera apparenza e di marcata illogicità, facendo riferimento al contesto organizzativo e associativo nel quale si è radicata la condotta in questione ma trascurando di considerare la rilevata estraneità del ricorrente da quel determinato contesto, ricavata dalla assoluzione dalla imputazione di cui al capo 1) e al contempo la piena libertà di valutare diversamente le condotte dei ricorrenti e di riportare le stesse al comma 1 o al comma 5 dell'art. 73 citato a seconda del ruolo e del contributo offerto da ciascun correo, non potendosi estendere a tutti i correi connotazioni, anche sul piano soggettivo, appartenenti solo a taluni dei protagonisti. 11. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state articolate sette diverse doglianze. Le prime sei sono dirette a contrastare i reati fine ascritti al ricorrente (con esclusione del capo 6); l'ultima affronta e contrasta la motivazione spesa sull'associazione nonché il profilo riguardante la specifica partecipazione del ricorrente. 11.1. Con i primi due motivi, relativi alla motivazione spesa in relazione ai capi 2), 3) e 3 bis), si denunzia vizio di motivazione in ordine alla riferibilità al Marino del cellulare rinvenuto nell'appartamento di via Svizzera, desunta dai dati del relativo traffico telefonico in termini meramente congetturali e ipotetici. Non è stato poi considerato che il detto traffico riguardava un periodo distante nel tempo (dal 7 al 12 dicembre del 2013) rispetto alla perquisizione e che tanto incideva in ordine alla dimostrazione che la sostanza stupefacente e il giubbotto anti- proiettili rivenuti nell'appartamento potessero essere ivi presenti nel periodo di certa utilizzazione del cellulare. Gli ulteriori elementi indiziari indicati a sostegno della conclusione assunta, oltre che solo ipotetici, ad avviso della difesa soffrono di altrettanti vuoti logici, in particolare caduti sulla riferibilità al ricorrente dell'utenza telefonica assertivamente utilizzata nei contatti con il Martino in costanza della perquisizione nonché in relazione all'identificazione nel ricorrente del soggetto cui fece riferimento la madre del Martino nel colloquio in carcere richiamato in sentenza. 11.2. Con il terzo motivo si contesta il giudizio di responsabilità speso per il capo 5). La Corte del merito avrebbe sviluppato a sostegno della condanna un complessivo ragionamento congetturale, destinato a trovare spunto ma non contenuti nel dato offerto dalle intercettazioni oltre che illogicamente ancorato al portato offerto dalle modalità di realizzazione del fatto di cui al capo 6), trascurando di considerare che tale condotta venne realizzata in parte da soggetti diversi. Da qui un assoluto difetto di motivazione in relazione all'effettivo approvvigionamento realizzato nella supposta trasferta ivi descritta, non definito nei tratti relativi alla effettiva dimostrazione di un accordo con i fornitori, a loro volta rimasti non identificati, né in relazione alla droga trattata e alla consegna della stessa. Il ruolo del Marino, poi, troverebbe conferma unicamente nel tenore di una intercettazione, marcatamente inidonea a cristallizzarne il profilo contributivo, essendo anche incerta la individuazione del ricorrente quale soggetto facente parte dell'equipaggio a bordo dell'auto che fungeva da vedetta nella staffetta illecita assertivamente operata nella specie. 11.3. Il quarto motivo di ricorso attinge il capo 9) della rubrica. Il difetto di motivazione si appunta sul dato della effettiva avvenuta cessione in favore del Mellace, non confortata dalle emergenze indiziarie. Quanto poi alla partecipazione del Marino al fatto in questione, la sentenza difetterebbe sia nel motivare sulle ragioni per le quali l'appartamento in Località capo Bianco costituiva un deposito comune della sostanza; sia nel segnalare gli elementi in forza dei quali possa ritenersi che il ricorrente ebbe ad entrare nell'appartamento di località [OSCURATO:PERSONA], concorrendo al prelievo della sostanza da cedere al Mellace. 11.4. Il quinto motivo di impugnazione viene riferito al capo 12). Anche in parte qua la sentenza soffrirebbe di un approccio meramente congetturale. Oltre alla carenza motiva in ordine alle ragioni utili a supportare la conclusione già contrastata quanto alla possibilità di ritenere che nel citato immobile di [OSCURATO:PERSONA] venisse depositata la droga gestita dal Torromino nell'interesse del gruppo, si contesta il ruolo ascritto al ricorrente, unicamente tratto dalla rilevazione offerta dalla cella di aggancio del relativo cellulare, inadeguata al fine della puntuale descrizione del contegno tenuto nell'occasione. 11.5. Il sesto motivo di ricorso attiene all'imputazione di cui al capo 17). Il difetto di motivazione lamentato sul punto attiene alla logicità della lettura relativa al dato captato, inadeguata nell'ottica volta a ritenere comprovata la dimostrazione di un accordo raggiunto tra i protagonisti del relativo colloquio e il Giuffrida quanto alla fornitura della sostanza nell'occasione trattata; sia in relazione alla possibilità di identificare il ricorrente quale soggetto partecipe al detto colloquio captato, rispetto al quale rilievo, addotto in appello, la sentenza non avrebbe fornito puntali risposte. 11.6. Con il settimo motivo si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, la ritenuta configurabilità in sé dell'associazione (7.1.) considerata l'inadeguatezza degli indici fattuali messi in evidenza nel sostenere l'imputazione, atteso che la serialità delle condotte di approvvigionamento sarebbe smentita dalla diversità anche soggettiva dei partecipanti alle stesse; che non sarebbero stati indicati elementi utili al riscontro di una struttura organizzativa in grado di collocare le diverse iniziative illecite in un ambito diverso da quello della occasionalità delle condotte concorsuali; che l'assistenza tra sodali sarebbe stata desunta sulla base di un inadeguato dato indiziario offerto dalle intercettazioni evocate; che l'esistenza di sedi comuni di custodia dello stupefacente non avrebbe trovato alcuna conferma giustificativa. Si contrasta (7.2.) inoltre il relativo giudizio di intraneità ascritto al ricorrente solo sulla base delle singole condotte partecipative relative ai delitti scopo sulla base di una equazione logico giuridica non consentita, senza precisare il contributo offerto al consorzio, gli estremi per riferire al Marino la condivisione della cassa comune, gli elementi attraverso i quali risalire all'affectio societatis. 12. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state proposte cinque diverse censure. 12.1. Con la prima si lamenta violazione di legge avuto riguardo gli artt. 125, comma 3, e 546 lettera e) cod. proc. pen. Si deduce un difetto integrale di motivazione avendo la Corte del merito pedissequamente trasposto il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado che a sua volta integralmente replicava il tenore dell'ordinanza cautelare. Il tutto trascurando integralmente i rilievi difensivi, totalmente pretermessi così da dare luogo alla lamentata invalidità della sentenza non diversamente da quanto già rilevato in appello con riferimento alla decisione di primo grado. 12.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale (art. 73 d.P.R n. 309/1990) e processuale (art. 192 cod. proc. pen.) relativamente al capo 10) della rubrica. La Corte non avrebbe considerato l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni comprese nei nt. 31 e 50 del 2014, successive al 2 aprile 2014, momento nel quale non era stata autorizzata la proroga delle captazioni relative alla utenza in uso al Torromino (distinta dal n. 3271807132). Spogliato di tali risultanze, il quadro probatorio, frutto di mere congetture tratte dai tracciati dei rilievi satellitari, non poteva sostenere il giudizio di responsabilità. In particolare, lo stesso tenore delle intercettazioni inutilizzabili escludeva linearità alla ricostruzione della vicenda in fatto operata dai giudici del merito, non potendosi neppure sostenere che l'interlocutore del Torronimo, che ebbe ad accompagnarlo presso l'immobile sito in località [OSCURATO:PERSONA] e poi dal Mellace fosse l'odierno ricorrente. 12.3. Con il terzo motivo i medesimi vizi vengono riferiti al giudizio speso nel ritenere la responsabilità per il capo 11), affermata sempre sulla base di mere valutazioni congetturali quanto al coinvolgimento e al contributo offerto dal ricorrente nella vicenda, senza considerare l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], l'assenza integrale di intercettazioni anche ambientali utili a supportarne il portato e l'inadeguato tenore delle risultanze ricavate dalla geo- localizzazione, valorizzate anche quando il relativo dato risulta contraddetto dalle emergenze acquisite. 12.4. Con il quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono declinati in riferimento al capo 12). Anche in parte qua la sentenza, ad avviso della difesa, avrebbe toni meramente suppositivi e congetturali, perchè dal dato captato ricava conclusioni non supportate dal tenore delle emergenze acquisite sia in relazione alla effettiva presenza del Marchio tra i protagonisti coinvolti nel trasferimento della droga custodita nell'appartamento locato al Torromino dopo l'arresto di quest'ultimo (il ricorrente ricevette una telefonata dal [OSCURATO:PERSONA] ma non v'è prova che in esito alla stessa ebbe a recarsi presso il detto immobile), sia in ordine alla realizzazione dell'agire illecito descritto nell'imputazione e validato dai giudici del merito. 12.5. Con l'ultimo motivo si contesta il difetto assoluto di motivazione quanto ai rilievi addotti in appello e diretti a contestare la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1), unicamente fondata sull'avvenuta concessione in affitto al Torromino dell'immobile sito in località [OSCURATO:PERSONA]. In particolare si evidenzia che con il gravame di merito si era rimarcata l'assenza di elementi diretti a delineare il contributo offerto al consorzio; l'indifferenza al fine della locazione, inconsapevole rispetto alla destinazione illecita dell'immobile e il rapporto di parentela occorso con il locatario, il Torromino; l'assenza di altri contatti con i presunti sodali e la mancanza di prova rispetto al fatto che nel citato immobile veniva custodita la sostanza del gruppo. Tutti elementi integralmente trascurati dalla sentenza. 13. Sono quattro le ragioni di censura addotte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 13.1. Con le prime due si adduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 1), aggravata ai sensi del comma 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e non riqualificata ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. Gli elementi addotti a sostegno della associazione contestata sarebbero avulsi dalle risultanze processuali. In particolare, le modalità di approvvigionamento sarebbero state ritenute senza mai delineare i fornitori e l'oggetto delle asserite forniture in occasione delle trasferte indicate, realizzate peraltro secondo uno schema non valido a supportare la conclusione assunta, perché realizzato di volta in volta da soggetti diversi; la cassa comune indicata non troverebbe supporto nel dato indiziario evocato a sostegno, mentre l'utilizzo di beni immobili quali luoghi di custodia appare solo supposto e non argomentato e inoltre risulta smentito dalle valutazioni rese nel corso delle indagini con riguardo all'immobile in località Capobianco (il Gip non ebbe a convalidare il decreto di urgenza con il quale era stato autorizzato un servizio di intercettazione ambientale e di videoripresa relativo alla detta abitazione non ravvisando il presupposto relativo alla gravità indiziaria dei reati contestati indicata a supporto del provvedimento non validato); infine, in sentenza non viene in alcun modo valorizzato l'aspetto relativo all'assoluzione dei soggetti che nell'editto accusatorio erano indicati siccome posti all'apice dell'associazione in questione ([OSCURATO:PERSONA] e Cimino). Si lamenta, ancora, l'inadeguatezza della motivazione relativa all'aggravante del comma 4 dell'ad 74 del d.P.R. 309/90 avuto riguardo al profilo soggettivo riferibile al ricorrente nonché delle argomentazioni spese a sostegno della mancata qualificazione del reato ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, mai volte a precisare le ragioni per le quali l'associazione in questione posa ritenersi "di grosso calibro". 13.2. Con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono declinati in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo 8). La Corte argomenta in termini meramente congetturali quanto al tipo e alla quantità della sostanza oggetto della relativa vicenda a giudizio, ricostruiti facendo leva su condotte ritenute analoghe (quella descritta al capo 16) e su emergenze estranee al processo (il coinvolgimento del Landini, fornitore nel capo in questione, in un fatto di detenzione di cocaina accertato pochi giorni dopo) che tuttavia non valgono a dare contenuto, riennpendone i vuoti, all'argomentare speso in relazione al fatto in contestazione. Tanto finirebbe per influire sulla qualificazione del fatto, che andava effettuata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, essendo rimasti incerti la tipologia e il dato ponderale della sostanza nel caso acquistata e trasportata, in linea del resto con le valutazioni già rese per i capi 14) e 15). 13.3. Con il quarto motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione resa a sostegno degli aumenti in continuazione apportati in grado di appello con particolare rigiardo a quelli relativi a fatti oggetto di giudicato esterno. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata nei suoi tratti essenziali. Ad avviso della Corte del merito, alla luce di un più argomentato sviluppo delle conformi considerazioni spese in primo grado, le emergenze istruttorie hanno dato conto dell'esistenza di un gruppo associativo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], già attivo nel mese di gennaio 2014 e operativo quantomeno fino a luglio 2015. Gruppo che, per quanto argomentato dalla sentenza impugnata, sarebbe stato connotato da una struttura organizzativa formata da uomini e mezzi (veicoli, immobili e denaro comune), idonea al perseguimento del preordinato programma criminoso, quello relativo alla realizzazione di una continua attività di rifornimento e spaccio di sostanze stupefacenti con un raggio d'azione esteso nel territorio crotonese. L'imputazione associativa (descritta nel capo 1 della rubrica) all'esito della sentenza impugnata risulta ascritta a tutti gli odierni ricorrenti, esclusi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente assolti dalla relativa contestazione in primo grado e in appello. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto un ruolo di coordinamento e direzione; sono state inoltre riscontrate le ipotesi aggravate di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. I reati fine contestati e ritenuti sono quasi tutti ricondotti all'art. 73 del citato decreto, una buona parte ricondotti all'alveo del comma 4 della relativa disposizione alla luce della valutazione in tal senso resa già dal primo giudice, mentre in appello alcuni fatti sono stati riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 in questione (capi 9,10,14, 15 e 17). Fuori dalla disciplina relativa al traffico illecito di sostanze stupefacenti si collocano solo il capo 3 (la ricettazione di un giubbotto anti-proiettile rinvenuto presso uno degli immobili destinati alle finalità dell'azione comune, quello già citato sito in Crotone), fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], Martino, Manica, Torromino e [OSCURATO:PERSONA] in concorso tra loro; la detenzione di munizioni descritta al capo 3 bis), riferita ai medesimi soggetti ma dichiarata prescritta in appello (solo per il Manica la formula è stata diversa essendo stato l'imputato già separatamente giudicato); la violazione dell'art 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 di cui al capo 7), riferita al Ruggiero. In appello sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche bilanciate in un giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate per il reato associativo (per tutti tranne che per Torromino e Ruggiero). [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la continuazione esterna con i fatti considerati da altra condanna separatamente resa e segnatamente relativa sia al fatto di cui al capo 16), qui contestato al concorrente [OSCURATO:PERSONA]; sia a due violazione del d.lgs. n. 159 del 2011 (ai sensi degli artt. 73 e 75 del relativo decreto legislativo); sia ad una ipotesi di resistenza ex art 337 cod. pen (resa nel medesimo contesto) Infine va rimarcato che per alcuni fatti oggetto della regiudicanda, più imputati (Ruggiero, Martino, Manica, [OSCURATO:PERSONA]) sono stati giudicati e condannati separatamente mentre [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalla coltivazione di marijuana di cui al capo 13 (ascritta in concorso al Feroleto per quel che riguarda questo giudizio, oltre che al Manica che ha separatamente patteggiato la pena). 2. I rilievi mossi in direzione dell'imputazione associativa. Giova prendere le mosse dai rilievi - esposti in tutti i ricorsi degli imputati coinvolti dalla ritenuta responsabilità, a volte con censure dal contenuto sostanzialmente analogo- diretti a mettere in discussione la configurabilità in punto di principio nonché la tenuta della motivazione svolta a sostegno della riscontrata sussistenza della associazione di cui al capo 1), prevista e punita dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò tuttavia precisando a monte che l'esigenza di rendere più fluida e al contempo intellegibile la lettura della presente statuizione, ha imposto di rinviare alla disamina dei singoli ricorsi le valutazioni correlate alla eventuale conferma del percorso tracciato nella sentenza impugnata sia in relazione ai diversi reati fine (pur se valorizzati a sostegno della ritenuta configurabilità del reato associativo), sia in ordine alla specifica partecipazione ascritta ai singoli associati (ove contestata con l'impugnazione). 2.1.Ciò premesso, la sentenza impugnata, nel valutare il profilo in diritto afferente la configurabilità dell'associazione in contestazione mostra di fare leva su talune indicazioni di principio costantemente espresse sul tema dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'ad 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550). E', dunque, sui criteri fattuali da valorizzare ai fini della riconoscibilità di associazione per delinquere che la giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni più precettive: chiarendo, in particolare, che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa di cui al citato art. 74 e quella del concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. e art. 73 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990 risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che deve sostanziarsi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396). Quanto al portato di siffatto momento organizzativo, si afferma inoltre comunemente che non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex nnultis, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165). Poiché anche i ricorsi si attestano sulla base delle medesime coordinate di principio, va dunque verificato se, nel caso, di tali regulae iuris la Corte di appello di Catanzaro ha fatto o meno buon governo mettendo in evidenza circostanze fattuali in grado di supportare, sul piano inferenziale, la configurazione giuridica privilegiata dall'impostazione accusatoria. 2.2. In questa ottica, la Corte del merito ha in primo luogo messo in evidenza l'insieme dei reati fine accertati nel caso in esame, visti nella loro globalità ed eseguiti nell'arco di un anno e mezzo, a conferma di una pianificazione ed esecuzione di una serie indeterminata di delitti connessi al traffico di stupefacenti, protrattasi per un arco temporale tutt'altro che indifferente; ha dato risalto alla partecipazione di più soggetti che, coordinati dall'attività resa dal [OSCURATO:PERSONA], hanno consapevolmente aderito all'organizzazione medesima, apportando un contributo causalmente efficiente alle finalità del sodalizio in questione, secondo moduli di azione illecita sostanzialmente replicati nel tempo e con l'osservanza di regole di solidarietà tra i sodali, a conferma della ritenuta presenza dell'affectio societatis; ha rimarcato l'esistenza sia di una strumentazione piegata alle diverse iniziative illecite e all'esigenza di riservatezza che avrebbero dovuto connotarle, sia di diversi luoghi di deposito delle sostanze stupefacenti, non mancando anche di segnalare le capacità messe in gioco dal gruppo nel modificarne il relativo profilo logistico ove disvelato dall'incedere dell'attività di indagine. Tutti elementi, questi, coerentemente ritenuti rivelatori del carattere non certamente occasionale delle singone condotte di acquisto, trasporto, cessione di sostanza stupefacente variamente riferibili al disposto di cui all'ad 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, rivelatesi piuttosto sintomatiche dell'esistenza di un sistematico habitus operandi corroborato da un comune substrato strutturale. 2.1.1.Più precisamente, i Giudici di appello hanno fatto leva sulle modalità di approvvigionamento della sostanza stupefacente (del tipo marijuana e cocaina), realizzate mediante trasferte, periodiche e programmate (considerate dai capi 4, 5, 6, 8, 22), eseguite in altre province calabresi, previa predisposizione di un modulo organizzativo sistematicamente ribadito anche innanzi al mutare dei protagonisti soggettivi coinvolti (segnatamente prevedendo il contestuale impegno di più associati, alcuni dei quali posti su un'auto tenuta a precedere il mezzo sul quale viaggiavano altri sodali tenuti a prelevare dai terzi fornitori la sostanza per poi trasportarla presso le destinazioni logistiche riferibili al gruppo, così che i primi potessero avvisare questi ultimi della eventuale presenza di controlli e consentire un cambio di strada o di direzione per neutralizzarne il portato). Il tutto in un quadro di ripetitività ciclica del relativo modulo di azione illecita a conferma di una complessiva cornice di "risorse umane e materiali utili allo scopo e perfettamente calibrate sul raggiungimento degli obiettivi", puntualmente dirette, avuto riguardo ai relativi sviluppi organizzativi, dalla sistematica attività di coordinamento e impulso garantita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, laddove non si sia reso immediato protagonista delle dette "trasferte" (capi 6 e 8), era comunque pronto a fornire ai sodali coinvolti le opportune sollecitazioni e indicazioni (tra queste spiccano in termini di immediatezza probatoria quelle dirette al Torromino in occasione della trasferta considerata dal capo 5 all'esito dell'iniziale difficolta determinata dal mancato funzionamento di una delle auto asservite all'attività di approvvigionamento esterno). 2.2.2. Sempre sotto quest'ultimo versante, quello dell'approvvigionamento esterno, è stata anche data coerente rilevanza alla complessità soggettiva della rete di fornitori compulsata (le zone di riferimento, diverse di volta in volta, sono indicative della non unicità della relativa fonte), a comprova della "molteplicità di rapporti del gruppo criminale", coerentemente ritenuta sintomatica dell'esistenza di una organizzazione stabile e non di un generico programma criminale volto a commettere in concorso ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R.; ma è stata anche messa in risalto la capacità del gruppo di garantire continuatività alla comune progettualità criminale anche dopo gli interventi della polizia giudiziaria rivelatisi in grado di ostacolarne il percorso tramite la sostituzione del sodale al quale in precedenza era stato assegnato un ruolo strategico nell'attività di approvvigionamento esterno (in questo senso vengono valorizzate le condotte successive all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo 6). 2.2.3. La sentenza impugnata ha inoltre assegnato puntuale rilievo al profilo della reciproca solidarietà tra gli associati, immediatamente desunta dalle intercettazioni riguardanti alcuni dei sodali ristretti in carcere dalle quali è emerso che il gruppo ne sosteneva l'assistenza legale garantendone al contempo un sostentamento. In questa cornice viene dato rilievo esemplificativo alle dichiarazioni intercettate del [OSCURATO:PERSONA] nonché a quelle inerenti i colloqui tra il Martino e la madre ( riportate dalla pagina 154 della sentenza, ultimo capoverso) che fotografano il senso di solidarietà che legava i sodali, primariamente determinato dai contributi garantiti dal [OSCURATO:PERSONA], che si interessava (anche) di assicurare assistenza difensiva e mezzi di sostentamento ai partecipi ristretti in carcere perché coinvolti in vicende immediatamente correlate all'azione comune. Il tutto alla luce anche dell'avvenuto riscontro di una cassa comune e di una suddivisione dei proventi ( si vedano le intercettazioni relative ai colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e Fabio riportate alla pagina 160, punto e) che, pur non costituendo elementi costitutivi indispensabili della relativa configurazione associativa (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282677), ancora più nitidamente portano la situazione a giudizio al di fuori degli ambiti tipici del mero concorso di persone.2.2.4. Sul piano strutturale, in sentenza viene fatto riferimento alla predisposizione di mezzi destinati a garantire forme di comunicazione quanto più possibile sicure per gli associati secondo una comune strategia organizzativa. In particolare, si evidenzia l'utilizzo di schede telefoniche intestate a soggetti stranieri, attivate per le comunicazioni tra i sodali e spesso sostituite, a dimostrazione del tentativo di schermare il tenore delle comunicazioni rendendone riservato il tenore. E in questa cornice si dà rilievo anche al contenuto delle comunicazioni tra i sodali, riguardanti le vicende di interesse del gruppo e finalizzate a mettere in campo strategie immediate di intervento laddove i momenti logistici di comune interesse siano stati anche indirettamente coinvolti nell'attività di indagine (in particolare, rilevano i contatti frenetici tra molti degli imputati correlati alle perquisizioni svolte nel contesto fattuale delle vicende descritte dalle imputazioni di cui ai capi 2, 3, 3bis). Si è dato inoltre rilievo all'esistenza di sedi deputate alla custodia dello stupefacente (in primo luogo l'immobile di via Svizzera, di proprietà del Manica, cognato del [OSCURATO:PERSONA], fittiziamente locato al Martino, dove venivano rinvenute quantità non trascurabili di cocaina e marijuana oltre a munizionamento di diverso tipo e natura e a un giubbotto antiproiettile). E, sempre in questa ottica, si è messa in luce la capacità mostrata dal gruppo di organizzarsi diversamente a seconda dei diversi impedimenti frapposti dall'incedere delle indagini: scoperta la base operativa di via Svizzera, si rimarca in sentenza che i sodali trasferirono il luogo di custodia dello stupefacente presso un altro immobile, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e locato al Torromino, sito in località [OSCURATO:PERSONA], Isola di capo Rizzuto, presso il quale si recavano ordinariamente al rientro dai viaggi finalizzati agli approvvigionamenti fuori provincia per collocare la sostanza e che, dopo l'arresto del Torronnino, su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], venne svuotato dagli altri sodali spostando in un terzo locale non identificato la droga che era ivi custodita (capo 12). Infine, la Corte del merito ha anche dato risalto alla possibilità del gruppo di fornirsi di fonti di produzione autonoma di stupefacente attraverso la coltivazione di 197 piante di marijuana rinvenute in una serra (capo 13) curata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] e destinata all'attività comune. 2.2.5. Emerge, in coerenza, un quadro di riferimento che consente di escludere che nel caso la sentenza possa essere utilmente attinta sul versante della puntuale individuazione logico- giuridica degli estremi in fatto utili alla configurabilità del reato associativo, così da smentire l'ipotesi difensiva, che trasversalmente attraversa tutte le impugnazioni, della autonomia realizzativa delle diverse condotte illecite ascritte ai sodali, frutto di iniziative meramente concorsuali e non espressione di un programma unitario e predefenito supportato da una stabile struttura organizzativa all'uopo predisposta. 2.3. Parimenti, la sentenza regge certamente l'urto delle diverse contestazioni mossedai diversi ricorsi, essenzialmente sul piano della relativa tenuta motivazionale e dirette a mettere in dubbio la puntualità, la logicità e la correttezza della lettura offerta in sentenza in ordine alle relative emergenze probatorie (e anche alcune violazioni in punto di rito).2.4. Prendendo le mosse dai motivi svolti dai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per come integrati dai motivi aggiunti), deve subito evidenziarsi l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza dell'addotta violazione del disposto di cui all'art. 522 cod. proc. pen. per l'asserito difetto di correlazione tra contestazione e sentenza avuto riguardo proprio alla imputazione associativa. La relativa contestazione risulta veicolata dalla difesa in questi termini per la prima volta in sede di legittimità a fronte di un vizio che, a volerne seguire pedissequamente la prospettazione difensiva, si sarebbe concretato già per effetto della decisione di primo grado, con conseguente tardività del rilievo, che attiene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte sul tema, ad una ipotesi di nullità a regime intermedio, non prospettabile in sede di legittimità laddove, come nella specie, non fatta oggetto di apposita doglianza in appello (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886;Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Rv. 253217) In ogni caso, il rilievo è del tutto eccentrico. La Corte di appello non ha trascurato di evidenziare, alla stessa stregua di quanto già rimarcato dal primo giudice, che la estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e Cimino dall'associazione in contestazione non si poneva in conflitto, neppure logico, con il tenore dell'imputazione ma costituiva, invece, il coerente sviluppo dell'approfondimento processuale: le risultanze acquisite infatti avevano consentito di affermare che, malgrado i contatti intrattenuti con i predetti, il [OSCURATO:PERSONA] e il suo gruppo, lungo il periodo coperto dalle investigazioni, avevano inteso sganciarsi dall'onere di rifornirsi in modo vincolato dai canali indicati dal [OSCURATO:PERSONA], "personaggio di elevato spessore criminale, perché partecipe alla famiglia 'ndranghetista del crotonese, nota come cosca [OSCURATO:PERSONA]Bonaventura". Più precisamente è stata rimarcata l'autonomia assoluta con la quale, sin dall'origine, il [OSCURATO:PERSONA] ha gestito il gruppo criminale facente capo allo stesso anche con riferimento alla scelta dei fornitori, verosimilmente disattendendo pregressi accordi con [OSCURATO:PERSONA], e per ciò solo entrando in conflitto con quest'ultimo, in coerenza rimasto estraneo al sodalizio in contestazione. All'evidenza dunque la relativa assoluzione non ha in alcun modo comportato una indebita "mutati° libelli" rispetto all'imputazione, trattandosi, piuttosto, di una circostanziata perimetrazione del fatto in contestazione alla luce della puntuale e piena disamina delle emergenze indiziarie scrutinate nel contraddittorio delle parti (sulla base di una ricostruzione che peraltro il ricorso neppure contesta). 2.4.1. Né rileva la circostanza relativa alla affermata soluzione di continuità assertivamente riscontrata tra l'aprile del 2014 e il marzo 2015, periodo nel quale, secondo la difesa, il gruppo in contestazione non sarebbe stato attivo, creando una netta cesura temporale, distonica rispetto alla ricostruzione accusatoria. Il rilievo non coglie nel segno per più ragioni. In primo luogo non è puntuale, atteso che alcuni dei reati fine (e segnatamente quelli considerati dai capi 14, 15, 16) si attestano temporalmente siccome commessi sino alla fine dell'estate 2014, riducendo sensibilmente siffatti momenti di silenzio investigativo.In ogni caso, la contestazione viene affrontata dalla Corte del merito con considerazioni estranee a profili di marcata illogicità, in quanto tali non sindacabili in questa sede: le attenzioni prestate nel tempo dalle forze dell'ordine all'attività del gruppo (e che avevano portato al sequestro del carico trasportato dal [OSCURATO:PERSONA] il 21 febbraio 2014, nonché all'arresto dei Torromino con le conseguenze correlate in ordine alla neutralizzazione del deposito posizionato in località [OSCURATO:PERSONA] e al ritrovamento della piantagione di marijuana di cui al capo 13) sono state valorizzate, infatti, in termini di non manifesta incongruenza nell'ottica di un logico atteggiamento di maggior prudenza tenuto dai sodali, volto a rendere la relativa azione illecita immune agli sforzi investigativi in atto. E in questa cornice recupera un adeguato rilievo anche l'ulteriore emergenza in fatto, parimenti evocata in sentenza nel rispondere al rilievo, in forza della quale si sottolinea che, pur non essendo state registrate, in quell'arco temporale, cessioni o rifornimenti di sostanza da smerciare, la rete dei sodali dovea ritenersi comunque attiva a dimostrazione di una continuità illecita mai venuta meno, come confermato dalla solerzia con la quale venivano segnalati eventuali interventi della polizia giudiziaria sul territorio (viene fatto riferimento, in particolare, agli sms inviati dal Gaetano a più soggetti e in particolare al telefono di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in occasione di un particolare servizio di P.G. effettuato da Carabinieri tramite contemporanee perquisizioni domiciliari rese con l'ausilio anche di cani antidroga). 2.4.2. Né assume rilievo, sul piano della addotta carenza argomentativa, della intrinseca contraddittorietà del ritenere logico o della affermata violazione del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. il riferimento reso in sentenza alla riferibilità al gruppo in contestazione della disponibilità relativa alla piantagione di marijuana descritta al capo 13) della rubrica. Giova premettere che per tale ultimo capo di imputazione il Manica ha separatamente patteggiato la pena; il Feroleto, giudicato nel processo che occupa, è stato condannato (pur venendo assolto dall'imputazione associativa); il [OSCURATO:PERSONA] è stato separatamente giudicato e mandato assolto. Al di là del coinvolgimento nella relativa attività del Feroleto (indifferente rispetto ai risvolti di matrice associativa), giova evidenziare in fatto che la serra ove venne impiantata la detta piantagione, di proprietà del Manica, era oggetto di una sistematica presenza (quindici volte tra la fine di aprile e il mese di giugno del 2014) da parte di quest'ultimo e del [OSCURATO:PERSONA], realizzata con modalità ripetute nel tempo (venivamo spenti i cellulari ogni volta che si recavano sul sito: si veda pag. 175 della sentenza);condotte queste coerentemente valorizzate quale utili sintomi logici dell'attività ivi svolta, poi riscontrata dagli ulteriori sviluppi dell'indagine (il [OSCURATO:PERSONA] e il Manica sono stati arrestati in flagranza mentre si trovavano presso la serra). La sostanza coltivata, coerente con quella commercializzata dal gruppo; il momento storico della detta attività, contestuale all'azione associativa; il coinvolgimento nella coltivazione di due sodali, uno dei quali con funzioni di vertice rispetto al contesto associativo: sono questi tutti elementi che non rendono manifestamente illogica la conclusione dell'asservimento della detta piantagione agli scopi comuni.Vero è che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da quell'imputazione dal Tribunale di Crotone che ebbe a giudicarlo separatamente; ma è anche vero che tale decisione non preclude una diversa valutazione delle relative circostanze in fatto orientate a fini differenti (quelli volti a ricavare gli estremi dell'associazione e finanche la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] stesso) soprattutto se, come rimarcato dalla Corte del merito (si veda la nota riportata in calce alla citata pagina 175), il compendio acquisito e valutato nei due procedimenti dai rispettivi giudici nel caso è stato notevolmente differente (ben più ampio quello emerso nel procedimento che occupa rispetto a quello acquisito nel procedimento che ha portato alla citata assoluzione del sodale per tale imputazione) 2.5. Non colgono nel segno neppure i rilievi articolati dalle difese del Torromino, del Gaetano, del [OSCURATO:PERSONA] e del Ruggiero, nonché del [OSCURATO:PERSONA], del Manica e del [OSCURATO:PERSONA], che, salvo alcune critiche più specifiche e diversificate, replicano tutte le medesime ragioni difensive. 2.5.1. In primo luogo, per quanto verrà ribadito analizzando i rilievi riferiti ai singoli reati fine, una lettura complessiva e non frazionata delle emergenze di indagine consente di dare il corretto significato alle trasferte operate, dietro le coordinate del [OSCURATO:PERSONA], in diverse province calabresi, per l'approvvigionamento della sostanza da ricollocare nel territorio crotonese. Solo segmentandone indebitamente il portato, così come mostrano di fare le difese, si finisce erratamente per riportare all'ambito delle mere supposizioni il dato offerto dalle singole imputazioni che, per contro, la Corte del merito ha coerentemente letto in modo complessivo e senza manifeste incongruenze logiche, assegnando alle rispettive emergenze una cifra probatoria unitaria in grado di sostenere adeguatamente il giudizio di responsabilità. Né assume rilievo la contestazione legata al riscontro di una cassa comune e ai gesti di solidarietà rivolti ai sodali detenuti addotta in termini sistematicamente inammissibili, perché legata, in tutti i ricorsi che la propongono, ad una lettura del dato offerto dai dialoghi captati alternativa a quella privilegiata dalla Corte del merito, senza mai indicare effettivi momenti di crisi del percorso logico seguito dalla Corte nella interpretazione delle relative risultanze probatorie. 2.5.2. Le impugnazioni, compresa quella del Torromino, che sul punto si concentra maggiormente, sono poi aspecifiche nel contrastare il dato offerto dalla riscontrata sussistenza di più immobili strutturalmente asserviti alle esigenze del gruppo. Rispetto a quello di via Svizzera, la motivazione, con puntualità, dà atto che il citato appartamento fungeva da laboratorio per la preparazione della sostanza (sono stati rinvenuti strumenti per la lavorazione) e da deposito (vi è stata rinvenuta cocaina e marijuana in dimensioni non indifferenti), intorno al quale gravitavano diversi componenti ( in particolare [OSCURATO:PERSONA], Martino, Torromino, [OSCURATO:PERSONA] e il proprietario, [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalle indicazioni in fatto ricavabili dai capi 2 e 3 della rubrica). In relazione a quello situato in località [OSCURATO:PERSONA] in Isola di [OSCURATO:PERSONA], con altrettanto rigore argomentativo, viene segnalato che lo stesso ebbe a costituire il punto del riferimento del gruppo dopo la perquisizione operata in via Svizzera e l'arresto del Martino. In questa ottica assumono rilievo tutti gli elementi indiziari legati proprio alle condotte del Torromino (i già richiamati fatti di cui capi 8, 9, 10, 11 considerati i passaggi riscontrati presso questo immobile per depositare la sostanza della quale il gruppo si era approvvigionato o per prelevarla prima di operare delle cessioni) e soprattutto le vicende successive al suo arresto (i fibrillanti momenti lungo i quali la merce ivi depositata venne spostata in altro sito: capo 12) nonché la certezza che la gestione immediata del citato bene era ascritta al Torromino (che ne aveva le chiavi) anche se alla provvista legata al relativo pagamento provvedeva, nell'interesse comune, il [OSCURATO:PERSONA] (ancora una volta a conferma di un investimento comune). 2.5.3. Pari sorte tocca alle contestazioni mosse dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla configurabilità dell'associazione. Apoditticamente si sostiene l'inadeguatezza logica degli estremi fattuali indicati in sentenza nel ritracciare e ritenere il fenomeno associativo. E laddove le argomentazioni sono più puntuali (la rivendicata accessorietà dei compartecipi rispetto alle trasferte realizzate per l'approvvigionamento, ritenuta maggiormente funzionale all'ipotesi del mero concorso di persone nei singoli fatti oggetto di imputazione), finiscono per riguardare argomenti certamente non valorizzati in termini di manifesta illogicità: con considerazione che ben si presta ad assorbire analoghi rilievi formulati in altri ricorsi, va rimarcato che la interscambiabilità dei ruoli e la possibilità di sopperire alle sopravvenute mancanze determinate dall'incedere dell'attività di indagine ben può costituire sintomo logico di una struttura complessiva destinata a esondare gli ambiti tipici di ciascuna iniziativa illecita, senza che peraltro debba ritenersi essenziale al fine la specifica, puntuale e reciproca conoscenza di tutti i componenti. In altre parole, la parziale diversità dei soggetti di volta in volta coinvolti non smentisce e anzi consolida il profilo organizzativo proprio dell'associazione contestata, in grado di contare su un compendio umano diversificato, espressione tipica della presenza di un consorzio criminale. 2.5.4. Anche i motivi diretti a contestare l'associazione in sé autonomamente esposti dalle difese di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ( per questi ultimi tre risulta presentato un unico ricorso, integrato da motivi nuovi solo nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]), si sono rivelati manifestamente infondati perché replicano considerazioni critiche tutte già proposte dai precedenti ricorsi, deprivate di rilievo dalla riscontrata linearità logica e puntualità del motivare sotteso alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi associativa. E' poi manifestamente inconferente il riferimento (operato dalla difesa del Ruggiero) alle motivazioni sottese alla negata convalida del decreto autorizzativo relativo alle intercettazioni ambientali inerenti l'appartamento in località [OSCURATO:PERSONA], le cui valutazioni, di certo non vincolanti, risultano ampiamente superate dalla complessiva acquisizione e dalla conseguente lettura delle emergenze indiziarie poste a fondamento del giudizio di merito, destinate a travolgere il portato del provvedimento evocato dalla difesa. 3. I singoli ricorsi.4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo di ricorso si reclama la nullità della sentenza di primo grado perché, ad avviso della difesa, assolutamente priva di una autonoma motivazione, avendo il Giudice dell'udienza preliminare ribadito pedissequamente l'argomentare della misura cautelare applicata in danno dell'imputato. 4.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte del merito, con valutazione pienamente conforme al costante orientamento di questa Corte sul tema (ex multis, Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Rv. 270070), ha del tutto correttamente ritenuto infondato il rilievo mettendo in evidenza che l'eventuale difetto di motivazione della decisione di primo grado non legittima il giudice di secondo grado a dichiarare la nullità della prima pronuncia: il giudice dell'appello, ove riscontrato un siffatto vizio, deve piuttosto decidere, sanando i difetti e le mancanze della sentenza gravata, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. 4.2. Il secondo motivo è riferito ai capi 2 (relativo alla cocaina e alla marijuana rinvenute nell'immobile di via Svizzera in Crotone, destinato a laboratorio per la preparazione della sostanza da spacciare, la cui detenzione è stata riferita anche a [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato e condannato per tale reato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e 3 (la ricettazione relativa al giubbotto anti-proiettilt provento di furto rinvenuto all'interno del medesimo immobile e riferito agli stessi soggetti di cui al capo 2). 4.2.1. Il motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni. Con il gravame di merito (e con i successivi motivi nuovi) la difesa aveva esclusivamente limitato i rilievi articolati su tali capi di imputazione al portato dei colloqui intercettati tra il Martino, all'epoca recluso, e la madre: in particolare si contestava la possibilità di identificare nel [OSCURATO:PERSONA] il " Leo" (che provvedeva a mantenere il sodale ristretto in carcere dopo che questi aveva dichiarato agli inquirenti di essere l'unico soggetto ad avere la disponibilità dell'immobile collocato in via Svizzera) al quale i colloquianti facevano riferimento nel corso dei dialoghi intercettati; in alternativa, si contestava la stessa verosimiglianza delle dichiarazioni del Martino fatte oggetto di captazione (se davvero il ricorrente avesse voluto supportarne la difesa legale, diversamente da quanto accaduto, gli avrebbe suggerito il suo stesso difensore). Eppure già con la sentenza appellata erano anche altri gli elementi che, letti in uno al portato di tali dichiarazioni, finivano per consolidare la ricostruzione accusatoria (in forza della quale la disponibilità dell'immobile di via Svizzera e di ciò che in detto cespite risultava custodito, era da ritenersi riferibile anche al [OSCURATO:PERSONA]): in particolare, veniva messo in evidenza il rinvenimento presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sia di una copia delle chiavi del citato immobile (di cui il Martino rivendicava fittiziamente una utilizzazione esclusiva), sia di una cartuccia simile ad altra rinvenuta nell'appartamento di via Svizzera e riconducibile ad un'arma di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] stesso.Aspetti, questi, all'evidenza decisivi in un quadro di valutazione unitaria delle relative emergenze indiziarie che, come messo in luce dalla stessa sentenza, erano rimasti del tutto estranei ai rilievi addotti in appello dalla difesa (quasi a mettere in discussione la stessa ammissibilità del gravame sul punto, per la aspecificità del motivo). Con l'odierno ricorso la difesa ha mutato strategia: trascurando il tema della identificazione nel ricorrente del soggetto al quale si riferivano i dialoghi intercettati nonché il portato delle dette intercettazioni (apoditticamente tacciate di indifferenza inferenziale), viene ora contestato il rilievo da ascrivere ai momenti indiziari originariamente non presi in considerazione dall'appello. Ciò tuttavia incorrendo in una duplice ragione di inammissibilità: perché il motivo è aspecifico, visto che non si confronta con l'intero insieme di momenti argomentativi sui quali riposa la valutazione contrastata ( quelli contestati in origine con il gravame di merito); perchè la censura introduce nuovi temi di contestazione, sul piano della forza logica degli aspetti in fatto trascurati in appello, non prospettati con il gravame di merito e non suscettibili di rilievo in questa sede per la prima volta sotto il versante della forza logica loro riferibile. 4.3. Il terzo motivo è riferito ai fatti descritti ai capi di imputazione 4), 5), e 6) della rubrica e inerenti tre diverse trasferte in altre provincie calabre, dirette all'approvvigionamento di sostanza stupefacente, tutte sostanzialmente coordinate dal ricorrente (che ebbe a prendere parte anche all'ultima in ordine di tempo, quella di cui al capo 6), realizzate secondo un modulo organizzativo di volta in volta replicato (l'utilizzo di due diversi mezzi, uno con il carico e l'altro utilizzato quale vedetta in una sorta di staffetta). 4.3.1. Il ricorso, che attinge le tre imputazioni sotto il versante del ritenuto difetto di motivazione, carente o illogica, muove dal fatto di cui al capo 6 ( che coinvolge anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che viaggiavano sull'auto vedetta insieme al [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], per questo fatto separatamente giudicato, che guidava la macchina con il carico illecito, e [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'auto consegnata al Marino la notte prima della trasferta); e ciò perché a siffatto episodio (connotato, a differenza degli altri, dal diretto rinvenimento della sostanza trasportata, corrispondente a più di tre kg di marijuana) le due sentenze di merito assegnano il ruolo di chiave di lettura complessiva anche delle precedenti vicende in contestazione. Il motivo riferito al capo 6) è manifestamente infondato, ai limiti dalla radicale inammissibilità. La sentenza — dalla pagina 78 - descrive con analitica puntualità e senza dare luogo ad incongruenze logiche, le ragioni del ritenuto immediato coinvolgimento sia del ricorrente che degli altri coimputati nella "trasferta" in questione. Trasferta organizzata e coordinata dal [OSCURATO:PERSONA] alla luce del sinergico confluire delle emergenze indiziarie acquisite, fondate sui contatti occorsi tra i diversi protagonisti della vicenda; sul servizio di osservazione che nel caso venne effettuato dalla polizia giudiziaria; sui riscontri immediatamente tratti dai due fermi operati con riferimento alle due autovetture coinvolte; sul tenore inequivoco degli sms scambiati tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poco prima che il Marino venisse fermato e subito dopo; sui colloqui intercettati in carcere che avevano come protagonisti i fratelli Marino, Luigi e Fabio. A fronte di tale complesso e compiuto quadro probatorio, che non lascia spazio al dubbio quanto alla responsabilità dei soggetti coinvolti, la difesa replica pedissequamente le contestazioni mosse con l'appello, relative a profili marginali del motivare, tutti affrontati e superati dalla sentenza impugnata (dalla pagina 85) con argomentazioni certamente non incongrue che il ricorso, del resto, non contrasta con la dovuta specificità, limitandosi a ribadire una inammissibile lettura alternativa delle relative emergenze indiziarie. 4.3.2. Quanto al capo 4 (che vede concorrere, con il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiamato a trasportare il carico prelevato nel catanzarese, e [OSCURATO:PERSONA] che svolgeva il ruolo di vedetta nella staffetta operata con il primo), la difesa lamenta il portato essenzialmente congetturale delle valutazioni probatorie rese e delle conclusioni privilegiate dai giudici del merito, non coerenti con gli scarni e non conferenti elementi acquisiti, ai quali sarebbe stato assegnato un contenuto probatorio unicamente ricavato dal tenore delle emergenze inerenti la vicenda in fatto descritta al capo 6), ritenute espressive di una condotta di reato assertivamente analoga secondo un ragionamento logico non condivisibile. Il motivo non coglie nel segno. Ritiene infatti la Corte che il percorso argomentativo seguito in sentenza - effettivamente dominato, sul piano inferenziale, dalla sostanziale analogia di condotte tra il fatto in disamina e quello descritto al capo 6), eseguito qualche giorno dopo ma connotato da un modulo organizzativo sostanzialmente identico - non risulti inficiato da manifeste incongruenze tali da viziarne radicalmente il portato logico. Vero è che la sentenza non è in grado di identificare la fonte dell'approvvigionamento né la sostanza procacciata dai concorrenti nel territorio catanzarese. Ciò malgrado viene dato conto del percorso seguito dai ricorrenti prendendo le mosse dalla partenza del Torromino da Crotone (sollecitata da una chiamata del [OSCURATO:PERSONA]) e della successiva presenza del suddetto, dopo circa un'ora, in zona [OSCURATO:PERSONA], li dove contattava il Marino, che già si trovava in zona. Il tenore (descritto dall'ultimo capoverso di pag. 65) dei successivi contatti telefonici e degli sms scambiati tra questi due concorrenti, puntualmente evocato dalla Corte del merito (con il Marino che seguiva a ruota il Torromino, tenendosi i due in sistematico collegamento tra loro), è certamente compatibile sul piano logico con il trasporto illecito contestato, considerata l'evidente analogia di contegni rispetto a quanto emerso in relazione al capo 6 (con il Marino ancora una volta chiamato a fungere da corriere e il solo Torromino ad agire da vedetta). E in questa cornice assume un rilievo tutt'altro che equivoco il dato probatorio richiamato nel definire il ruolo ascritto al [OSCURATO:PERSONA], il quale, in linea con i compiti di sostanziale impulso e coordinamento complessivamente emersi dall'intero compendio indiziario, ebbe a sollecitare il Torromino a raggiungere il sodale, anche alla luce del contatto avuto con questi il giorno prima (riportato a pag. 66) in un'ottica di verosimile programmazione dell'azione da rendere nella giornata successiva ( tanto da rendere comprensibile l'assenza di ulteriori momenti di contatto con i protagonisti diretti della vicenda). Aspetto in fatto che il ricorso non contrasta con la dovuta specificità. Non va poi trascurato che anche con riferimento alla presente vicenda, non diversamente da tutte le altre imputazioni rispetto alle quali il giudizio di responsabilità appare dominato dalla prova logica immediatamente correlata alla ripetitività della relativa dinamica in fatto, gioca un ruolo, non essenziale ma comunque di sensibile rilievo, l'atteggiamento difensivo degli imputati che mai, nel corso dei relativi giudizi di merito, hanno offerto una chiave di lettura alternativa delle descritte emergenze (in altre parole del perché venne effettuata una siffatta trasferta seguendo modalità così peculiari). Il dato non consacra, come ritenuto dalle difese, una indebita inversione probatoria, perchè non rassegna la ragione fondante del giudizio di responsabilità. Piuttosto, vale a supportare ulteriormente la linearità logica di un percorso giustificativo che trova già adeguato supporto in altri momenti di riferimento. 4.3.3. È parimenti infondato il motivo diretto a contrastare il giudizio di responsabilità relativo al capo 5) della rubrica (che vede coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore, il Torronnino quale soggetto tenuto al trasporto, Fabio e [OSCURATO:PERSONA] quali vedette). Anche nel caso, ad avviso della difesa le valutazioni spese in sentenza risultano fondate su mere supposizioni logiche tratte da un inadeguato substrato indiziario. La sentenza impugnata, per contro, mette in evidenza che nel caso la condotta finì per suddividersi in due diverse frazioni temporali, considerato quanto accaduto il 17 febbraio 2014 (data originariamente fissata per la trasferta in territorio reggino, impedita da un sopraggiunto guasto all'auto sulla quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA]) e quanto avvenuto il giorno successivo (nel quale la trasferta venne portata a termine secondo la prospettazione accusatoria con Torromino e [OSCURATO:PERSONA] a fare da vedetta rispetto a [OSCURATO:PERSONA] che trasportava la sostanza). Il ruolo del ricorrente viene adeguatamente fotografato dagli sms e dalle intercettazioni del giorno 17 che comprovano un contatto con il Torromino prima della partenza di questo, con le conseguenti sollecitazioni a mettersi in viaggio riferite anche agli altri soggetti coinvolti (si veda quanto riportato a pag. 71); ma soprattutto attestano la comunicazione operata dal Torromino al ricorrente nel momento dell'inconveniente relativo al malfunzionamento dell'autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA]. Il tutto a conferma non solo che i due concorrenti immediatamente coinvolti stavano operando un viaggio congiunto; ma anche che di tale viaggio veniva reso puntualmente edotto il ricorrente il quale ultimo, sempre in linea con il ruolo svolto all'interno del consorzio criminale contestato al capo 1), ebbe anche a dare le indicazioni ( segnatamente al Torromino) sul da farsi per non entrare in difficoltà con i fornitori che attendevano l'arrivo dei due protagonisti diretti della trasferta (cfr. pag. 72). Vero è, poi, che le emergenze descritte in sentenza danno conto di un ruolo più defilato del ricorrente il giorno successivo; ma il relativo coinvolgimento risulta comunque attestato da altra intercettazione, ancora una volta coerentemente valorizzata nel dare conferma del monitoraggio che il ricorrente operava rispetto alla realizzazione dell'azione comune.Del resto, che la metodologia organizzativa applicata fosse quella già riscontrata per i fatti di cui ai capi 4) e 6), è aspetto confermato dal servizio di osservazione reso dalla polizia giudiziaria che ha dato conto del passaggio della staffetta illecita, favorendo anche l'individuazione degli equipaggi (annotazione di servizio richiamata a pag. 73). Muovendo sempre dal decisivo portato logico offerto dalla vicenda di cui al capo 6), anche la valutazione resa in parte qua, dunque, regge l'urto della doglianza prospettata dal ricorso che replica rilievi critici già prospettati con l'appello, affrontati e superati dalla sentenza, senza che sul punto il ricorso dia luogo a critiche specifiche (in particolare, rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], smentita dall'osservazione riportata dall'annotazione di servizio nonché dal fatto che i dati riportati nel motivo si riferivano al [OSCURATO:PERSONA]: si veda ultimo capoverso di pag. 73). 4.4. La vicenda descritta nel capo 8) della rubrica riguarda altra trasferta, stavolta in provincia di [OSCURATO:PERSONA], nuovamente finalizzata all'approvvigionamento di sostanza stupefacente; trasferta realizzata dal ricorrente con il concorso del Torromino e di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo con il ruolo di vedetta nella solita staffetta. Secondo la prospettazione accusatoria lungo il viaggio di ritorno il ricorrente e il Torromino ebbero a fermarsi a [OSCURATO:PERSONA], depositando la sostanza presso l'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], utilizzato quale luogo di custodia dal gruppo di sodali, dopo le perquisizioni operate presso l'appartamento del Manica di via Svizzera. Il fornitore compulsato risulta identificato in [OSCURATO:PERSONA], soggetto notoriamente intraneo al traffico illecito di sostanze stupefacenti, arrestato qualche giorno dopo perchè coinvolto in altra indagine, sempre in relazione a condotte analoghe. Anche in parte qua la difesa lamenta l'inconsistenza probatoria del relativo argomentare avuto riguardo a tutti i momenti costitutivi della fattispecie ritenuta così come ricostruita dalla sentenza appellata. Ma la doglianza, non diversamente dalle precedenti, non mette in crisi la motivazione spesa in sentenza. La vicenda replica, infatti, moduli comportamentali già verificati con riguardo ai capi precedenti: la dinamica organizzativa è la stessa e il prolungato silenzio che connota il tragitto dei due ricorrenti (sottoposti ad intercettazione) più che sviare conforta la prospettazione accusatoria (perché nella sua inverosimile connotazione si rivela logicamente espressivo delle preoccupazioni dei due concorrenti, determinate dall'incedere dell'azione investigativa e in particolare dall'arresto del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto poco tempo prima). A tali elementi si aggiunga il pacifico inserimento del Landini nel settore inerente al traffico stupefacenti, ad ulteriore supporto logico della causale illecita della trasferta, ancora una volta non altrimenti giustificata dagli imputati interessati. 4.5. Il motivo successivo riguarda il capo 12) della rubrica, che attiene alla detenzione e al trasporto della sostanza stupefacente custodita sino all'arresto del Torromino presso l'immobile del Marchio sirto in Isola di [OSCURATO:PERSONA], località Capobianco, e portata altrove su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA] con la collaborazione del Marchio, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non soffre dei vuoti argomentativi dei quali si duole il ricorso che in parte qua non supera la soglia pregiudiziale dell'ammissibilità. Il contenuto delle diverse intercettazioni richiamate in sentenza (dalla pagina 115) dà conto dei contatti intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ruggiero tre giorni dopo l'arresto; delle sollecitazioni rivolte dal Marino al Marchio ( perché lo raggiungesse presso l'immobile di proprietà di quest'ultimo); della presenza dei suddetti all'interno del detto immobile; dei successivi contatti tra Marino e Ruggiero una volta che il primo ebbe ad allontanarsi dall'appartamento del Marchio. Elementi in fatto che trovano una linea unitaria di lettura interpretativa nell'insieme di vicende in fatto che vedono come protagonista immediato il Torronnino (i capi da 8 a 11) e che ruotano decisamente intorno all'utilizzazione del detto immobile quale luogo di custodia e prelievo della sostanza riferibile al gruppo, tanto da fare, di siffatto cespite, un riferimento strutturale dell'azione criminale consortile. Il ricorso sul punto è estremamente generico: non introduce effettivi profili di criticità della semantica probatoria privilegiata dalla Corte del merito nel leggere e interpretare le dette captazioni. Da qui l'inammissibilità del motivo. 4.6. Vanno congiuntamente trattate le doglianze esposte in relazione ai capi 17) e 19). Quanto al capo 17), l'imputazione è stata ricondotta dalla Corte del merito all'ipotesi dell'offerta in vendita, nel caso concretatasi intorno alla fine del marzo del 2015, e sostanziatasi nella possibilità - prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] ai concorrenti [OSCURATO:PERSONA], Martino e [OSCURATO:PERSONA] - di fornire sostanza stupefacente del tipo marijuana a [OSCURATO:PERSONA]; sostanza destinata, tramite quest'ultimo, al mercato eoliano. A sostegno dell'assunto in sentenza vengono richiamati diversi colloqui intercettati, utili ad individuare il tipo di sostanza (per il costo al chilogrammo), la quantità (mezzo chilo da selezionare da quella a disposizione, considerato che non era di qualità), il contatto con l'acquirente (confermato dalle sollecitazioni rivolte al Giuffrida dal Gaetano di non tradirne la fiducia per evitare di metterlo in difficoltà con i suoi soci). Tutti elementi diretti a confermare che i proponenti erano in grado di procacciare la sostanza offerta al Giuffrida dando cosi corpo al reato contestato. Quanto al capo 19) si tratta di una cessione di cocaina e marijuana effettuata il 4 aprile 2015 dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] al medesimo Giuffrida. 4.6.1. Rispetto al capo 17) si lamenta l'inadeguatezza del dato offerto dalle captazioni evocate in sentenza; in relazione al capo 19) si evidenzia l'asserita violazione dell'art 649 cod. proc. pen. perché il relativo fatto non costituiva altro che la mera prosecuzione delle trattative per l'acquisto descritte al capo 17); fatto, in ogni caso, non adeguatamente supportato sul piano probatorio. Le doglianze sono inammissibili per più ragioni. 4.6.2. In relazione al capo 17), a prescindere dal tenore dell'appello (in sentenza si evidenzia l'assenza di motivi sulla responsabilità e il ricorso non contrasta tale rilievo preliminare), manca qualsivoglia confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello nel valutare le intercettazioni riportate dalla pagina 132: se ne deduce, piuttosto, l'inadeguatezza probatoria ma in termini di inaccettabile apoditticità. 4.6.3. Con riguardo al fatto di cui al capo 19), la violazione del ne bis in idem risulta prospettata per la prima volta in questa sede e poggia su elementi in fatto che andavano in precedenza posti allo scrutinio critico della Corte del merito. In ogni caso la sentenza distingue con chiarezza le due imputazioni, rimarcando che quest'ultima riguarda una cessione operata il 4 aprile 2015 i cui prodromi erano stati definiti sin dalla fine di marzo all'esito della prima trattativa illecita (quella definita in termini di mera offerta inerente al capo 17), prospettando da parte del Gaetano non solo la cessione di marijuana ma anche di cocaina. Vengono poi descritti con puntualità sia il contatto avuto tra le parti (compreso il [OSCURATO:PERSONA]) il 4 aprile 2015, preceduto da commenti sulle condizioni di pagamento (pag. 142), sia la certa consegna della sostanza al Giuffrida ( inequivocabilmente desunta dalla conversazione tra Gaetano e Giuffrida del giorno successivo riportata da pagina 142) realizzata, al pari della trattativa di cui al capo 17), nell'interesse anche del [OSCURATO:PERSONA] come confermato dalla intercettazione del 15 aprile 2015 (riportata a pagina 144), relativa al pagamento del dovuto; dato che il ricorso trascura di contestare. 4.7. Il fatto contestato al capo 22) riguarda la detenzione e il trasporto di sostanza stupefacente realizzata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2015. Si tratta ancora una volta di una trasferta (operata dal Martino in concorso immediato con il Pignalosa e coordinata da remoto dal [OSCURATO:PERSONA]), realizzata nella provincia di Catanzaro con il metodo della staffetta. Anche in parte qua, con l'ottavo motivo di ricorso, se ne lamenta l'inadeguatezza argomentativa. È pacifico, perché il ricorso non contrasta il dato, che il Martino ebbe a contattare il ricorrente, lamentando un ritardo rispetto al tempo programmato per un impegno assunto in precedenza. La Corte del merito ha interpretato siffatto contatto, mai giustificato altrimenti dalle difese, quale indice del ritardo correlato ai tempi di incontro e consegna con i fornitori preventivamente individuati dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale destinato a confermare, anche per tale vicenda, l'attività di coordinamento e direzione resa dal ricorrente. E tale conclusione non può ritenersi estranea a logica perché il dato non va letto autonomamente ma va piuttosto necessariamente contestualizzato guardando alle complessive dinamiche in fatto, più volte citate, afferenti le modalità di approvvigionamento del gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta replicate nel caso grazie alla staffetta posta in essere dal Martino e dal Pignalosa, adeguatamente attestata, anche in parte qua senza particolari incongruenze interpretative, dagli sms riportati dalla pag. 147 della sentenza. Da qui l'infondatezza del motivo.4.8. Detto della indifferenza della sentenza sia ai motivi di ricorso riferiti ai singoli reati fine ascritti al ricorrente, sia al tema della sussistenza in sé dell'associazione, giova altresì rimarcare che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contrasta la decisione impugnata in relazione alla responsabilità ascritta al ricorrente per l'imputazione di cui al capo 1) della rubrica limitatamente al solo ruolo apicale ascritto al detto ricorrente. Il rilievo è manifestamente infondato, atteso che i compiti di gestione e coordinamento dell'attività criminale del gruppo riferiti al [OSCURATO:PERSONA] emergono in termini nitidi e inequivoci dalla lettura della sentenza gravata. Il ricorrente, riconosciuto colpevole di nove reati fine, ha tracciato la via seguita dal gruppo nel prendere le distanze dai canali di rifornimento che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva imporre al consorzio criminale in contestazione; e, sempre in relazione al tema dell'approvvigionamento, di nevralgica importanza rispetto alle comuni iniziative criminali, ha assunto un ruolo di primaria importanza tanto da risultare coinvolto in quasi tutte le trasferte operate dai sodali, realizzate a volte con la sua partecipazione materiale ma sempre e in ogni caso sotto la sua supervisione e direzione (perché monitorava gli spostamenti dei soggetti coinvolti, ne sollecitava la puntualità, dava loro direttive sul da farsi rispetto agli inconveniente incontrati). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, facevano riferimento gli associati arrestati, ottenendo sostegno economico, anche per le attività difensive; il che suona a conferma definitiva del ruolo apicale allo stesso riconosciuto con argomentazioni in alcun modo scalfite dai rilievi difensivi. 4.9. Non coglie nel segno neppure il motivo (quello sub 11) diretto a contrastare l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La doglianza replica le argomentazioni esposte con l'appello (la violazione di legge, anche sotto il versante del disposto di cui all'art 649 cod. proc. pen. e degli artt. 15 e 61 cod. pen.) che mal si attagliano al portato della motivazione resa in parte qua dalla Corte del merito: le munizioni e il giubbotto anti-proiettile rinvenuti presso l'appartamento di via Svizzera, infatti, vengono valorizzate non perché direttamente costitutive dell'aggravante contestata ma solo in funzione del rilievo inferenziale che all'avvenuto riscontro di tali beni può legarsi. Sotto quest'ultimo versante, il ricorso non è fondato. Secondo un ragionamento logico che non può ritenersi manifestamente inconferente e che dunque rimane estraneo ai poteri di intervento di questa Corte, nella sentenza gravata si evidenzia che l'avvenuto rinvenimento di un cospicuo numero di munizioni, peraltro diverse così da poter essere utilizzate da armi differenti, nonché di un giubbotto anti-proiettili, lascia coerentemente pensare alla materiale disponibilità delle armi cui tali munizioni ( e lo stesso giubbotto) per forza di cose si riferivano. Armi la cui riferibilità al gruppo finisce per essere desunta, sempre secondo canoni logici non manifestamente incongrui, proprio dal luogo di custodia delle dette munizioni (presso l'immobile di via Svizzera, centro operativo del consorzio criminale in contestazione), aspetto che vale a supportare l'aggravante in questione anche sul versante soggettivo, alla luce non solo del grado di intraneità dei singoli ricorrenti ma soprattutto della immediata contiguità dei singoli soggetti rispetto al detto cespite (per quanto già detto in relazione ai capi 2 e 3, incontrovertibile per il [OSCURATO:PERSONA]). 4.10. Premesso che il tema relativo all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 verrà scrutinato in esito alla disamina dei ricorsi di tutti gli intranei che hanno contestato la partecipazione associativa loro ascritta, va invece rilevata l'inammissibilità delle censure esposte dal ricorso nel rivendicare la configurabilità di tutti i reati fine ascritti al ricorrente ai sensi del comma 5 dell'ad 73 del medesimo decreto nonché nel sollecitare la riconduzione dell'associazione contestata al capo 1) all'ipotesi di cui al comma 6 del detto d.P.R. n. 309 del 1990. 4.10.1. Il motivo legato alla diversa configurabilità dei reati fine è inammissibile perché generico, atteso che non contiene alcun riferimento specifico alle singole condotte contestate e alle peculiarità che ne hanno connotato l'essenza, non sempre analoghe. 4.10.2. La circostanza, inoltre, che tra i reati riscontrati quali momenti di esecuzione del programma criminale dell'associazione in contestazione vi siano diverse ipotesi non riconducibili al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 rende a monte non configurabile la qualificazione di cui al comma 6 dell'art. 74 dello stesso decreto ( ex multis, Sezione 6, n. 1642 del 9/10/2019, dep. 2020, r.v. 278098). 4.11. Quanto agli ultimi due motivi di ricorso, va rimarcata l'inammissibilità di quello prospettato sub 14), che del tutto genericamente contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (indistintamente riferita, senza ulteriori precisazioni di dettaglio, a tutte le condotte in contestazione), mentre in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze, contestato con il motivo sub 15), la relativa disamina risulta assorbita da quanto si dirà infra in relazione all'aggravante ex art 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] replica molte delle doglianze prospettate dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Alle relative argomentazioni dunque va fatto riferimento nel procedere al relativo scrutinio. 5.1. Il primo motivo ribadisce il tema della nullità della sentenza di primo grado perchè priva di motivazione, già esposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e già valutato nella sua manifesta infondatezza. 5.2. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo, riferito al capo 3 (la ricettazione relativa al giubbotto anti- proiettile provento di furto rinvenuto all'interno dell'immobile di via Svizzera), si contesta l'inadeguatezza argomentativa in relazione al reato presupposto (il furto del detto giubbotto, tardivamente denunziato dopo il ritrovamento dello stesso) e in relazione al contributo causale e psicologico offerto dal ricorrente rispetto al possesso del bene in questione. 5.2.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo perché porta allo scrutinio della Corte una questione in fatto (quella legata al portato dell'errore materiale relativo alla fattura di vendita del giubbotto in questione quale causa giustificativa della mancata denunzia pregressa del relativo furto), che la Corte del merito affronta e supera con un argomentare lineare e logico e che la difesa contrasta senza indicare ragioni di manifesta incongruenza del relativo percorso motivazionale o effettivi travisamenti probatori ma limitandosi a ribadire la propria alternativa ricostruzione delle vicenda. Risultano introdotti, inoltre, temi nuovi di giudizio non prospettati con l'appello (segnatamente quelli afferenti al contributo anche sul piano soggettivo garantito dal ricorrente nel concorrere alla ricettazione) e comunque manifestamente infondati, essendo pacifico, per stessa ammissione del ricorrente, che l'immobile dove il giubbotto è stato rinvenuto era nella sua immediata disponibilità. Infine, il riferimento alla res derelicta correlata alle condizioni del citato giubbotto, in disparte ogni valutazione in diritto, presuppone una valutazione in fatto estranea al perimetro di verifica della Corte. 5.3. In relazione alle doglianze riferite al fatto di cui al capo 17), la soluzione non è diversa quella prospettata in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 5.3.1. Il ricorso manca di qualsivoglia confronto effettivo con le argomentazioni spese dalla Corte di appello nel valutare le intercettazioni (riportate dalla pagina 132 della sentenza gravata): se ne deduce apoditticamente e altrettanto inammissibilmente l'inadeguatezza probatoria. Né si formula alcuna obiezione critica effettiva e puntuale sia in relazione alla ricostruzione del fatto in termini di offerta in vendita, sia sulle considerazioni dirette a dimostrare che i concorrenti erano in grado di procacciarsi la sostanza offerta al Giuffrida. 5.3.2. In relazione alla mancata applicazione del comma 5 dell'alt 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, la censura è inammissibile per carenza di interesse: nel definire il trattamento sanzionatorio (pag. 220) la Corte del merito - seppur in termini distonici rispetto alla motivazione- ha considerato il fatto nei termini rivendicati dal ricorso ( in linea con quanto emarginato per il concorrente [OSCURATO:PERSONA], riducendo in coerenza l'aumento apportato a tale titolo in primo grado, in misura non contestata dal ricorso): l'errore, dunque, non ha avuto conseguenze rivendicabili in questa sede. 5.4. In relazione ai motivi spesi con riguardo al capo 22), all'imputazione associativa (contestata limitatamente alla sola configurabilità in se'dell'associazione e non in punto di diretta partecipazione del ricorrente), all'aggravante dell'art. 74, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 ( nel caso incontrovertibilmente riferibile al ricorrente anche dal punto di vista soggettivo data la incontestata immediata relazione con il luogo di custodia delle munizioni) e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, dello stesso decreto, valgono le argomentazioni spese nel trattare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], considerato che le relative doglianze hanno un contenuto sostanzialmente sovrapponibile. 5.5. Meritano due diverse precisazioni i temi di censura riferiti all'aggravante di cui all'ad 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e all'applicabilità alla specie del comma 5 dell'ad 73 dello stesso decreto. In relazione all'aggravante, il motivo è privo di interesse perchè dalla motivazione emerge che la stessa risulta espunta dal computo della pena.In relazione alla configurabilità dell'art. 73, comma 5, del decreto più volte citato, va messo in evidenza che il rilievo è più specifico rispetto a quello proposto dal ricorso del [OSCURATO:PERSONA], anche perchè perimetrato ad un solo fatto (il capo 22). Le conclusioni non sono tuttavia diverse. In linea con l'argomentare dei giudici del merito, va infatti rimarcato che le modalità organizzative messe in atto, secondo un modulo consolidato, finalizzate a portare a termine l'approvvigionamento realizzato anche nel caso recandosi in altra provincia, supportano adeguatamente anche il giudizio logico legato alla ritenuta, in via inferenziale, quantità non indifferente della droga trasportata, destinata a rifornire la piazza gestita dal gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA]. 5.6. Con l'ultimo motivo si evidenzia la distonia tra la motivazione che nega le generiche e il dispositivo che le riconosce, del resto in linea con la posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Se ne rivendica dunque l'applicazione. 5.6.1. Il motivo è solo apparentemente fondato giacché la distonia che corre tra motivazione e dispositivo non inficia nel caso la soluzione finale adottata. Giova prendere le mosse dal dato espresso nel dispositivo, dalla cui lettura emerge la corretta esclusione dell'aumento per il capo 3 bis); la riqualificazione del fatto di cui al capo 17) ai sensi del comma 5 dell'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990; soprattutto, il riconoscimento delle generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e la rideterminazione della pena finale in anni 7 di reclusione. La motivazione (pagina 220) è all'evidenza distonica rispetto al tenore del dispositivo: con riguardo alle generiche, che vengono negate e non bilanciate in equivalenza con l'unica aggravante riconosciuta dalla stessa motivazione, quella di cui all'art. 4 dell'art 74 d.P.R. n. 309 del 1990; in relazione alla pena finale, indicata in misura di anni 8 e mesi 4 di reclusione. 5.6.2. Ciò precisato, tale immediata distonia può essere superata riportando il portato del dispositivo all'interno della motivazione resa a sostegno della pena comminata e ovviando all'errore materiale che connota in parte qua il solo argomentare della sentenza impugnata: se, infatti, alla pena per il reato più grave (indicata in motivazione in linea con quella prevista dai commi 2 e 4 dell'art. 74 citato) si sostituisce quella base prevista dal comma 2 dell'art. 74 in questione ( 10 anni in luogo dei 12 considerati in sentenza) dando così attuazione alla decisione rassegnata dal dispositivo (per effetto del riconoscimento delle generiche e del bilanciamento tra le circostanze), si perviene alla pena in effetti irrogata di anni 7 di reclusione ( ai 10 anni di reclusione vanno sommati gli aumenti per la continuazione per ulteriori mesi 6, ai quali poi occorre apportare la riduzione per il rito: 84 mesi in totale, pari a 7 anni di reclusione). Ne consegue che la pena finale adottata risulta computata già considerando il riconoscimento delle generiche e il giudizio di equivalenza delle stesse rispetto all'aggravante ritenuta. E tanto finisce per neutralizzare la doglianza della difesa, unicamente volta a contestare un dato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche, che in realtà ha trovato puntuale conferma nella pena finale irrogata. Da qui la definitiva infondatezza dei motivi di ricorso.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. I primi due motivi, diretti ad abbracciare la sussistenza in sé dell'associazione, la partecipazione ascritta al ricorrente, la configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e, infine, l'esclusione di quella di cui al comma 6 della medesima disposizione, sono tutti manifestamente infondati. Sono state scrutinate e superate le doglianze afferenti al tema più generale. Venendo, dunque, alla partecipazione del Torromino all'associazione di cui al capo 1), la sentenza risulterebbe poggiata, ad avviso della difesa, su argomentazioni fragili e su elementi inidonei dal punto di vista probatorio, vieppiù resi inconferenti alla luce del modesto lasso temporale lungo il quale il ricorrente avrebbe garantito il proprio contributo associativo (ricompreso tra il mese di gennaio e quello di aprile del 2014, allorquando il ricorrente venne tratto in arresto). Il motivo è manifestamente smentito dalle indicazioni argomentative tratte dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] si è reso autore di diversi reati fine, in posizione di sistematico rilievo partecipativo. Il riscontrato coinvolgimento nei capi 2) e 3) lo rende contiguo alla prima sede logistica di lavorazione e custodia dello stupefacente smerciato dal gruppo; è stato poi protagonista continuativo di molte trasferte finalizzate all'approvvigionamento comune, costituendo anche l'interlocutore immediato del [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai fatti descritti nel capo 5, su indicazioni di quest'ultimo, ebbe a recarsi dai fornitori per rassegnare le ragioni dell'inconveniente che avrebbe fatto ritardare di un giorno la relativa operazione), provvedendo anche ad accompagnarlo in una occasione (capo 8); era poi il referente primario dell'appartamento sito in località [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nuovo punto di riferimento del gruppo una volta scoperto il deposito di via Svizzera (ne aveva le chiavi e provvedeva al pagamento del fitto ricevendo la provvista dal [OSCURATO:PERSONA]). Da qui l'inconferenza evidente delle doglianze difensive, destinate ad impattare con una evidenza probatoria tale da rendere anche marcatamente recessivo il profilo del modesto rilievo temporale del relativo contributo partecipativo (comunque dispiegatosi per più mesi), aspetto peraltro non così dirimente se rapportato alla natura dell'associazione in contestazione (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, dep. 2021, r.v. 282122). Inconferenza che va parimenti estesa ai rilievi addotti nel contrastare il riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, attese le considerazioni già svolte sulla logicità della motivazione resa sul punto e, sul versante soggettivo, la rilevata contiguità del ricorrente all'immobile di via Svizzera, decisiva nell'ottica che qui interessa, alla luce della responsabilità riconosciuta per i capi 2) e 3). Quanto infine alla configurabilità dell'ipotesi associativa di cui al comma 6 dell'art. 74 più volte citato, la manifesta infondatezza del rilievo riposa sulla già rilevata presenza di numerosi reati fine non riconducibili al disposto di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (a tacer d'altro in relazione al capo 6), estraneo al perimetro dei rilievi articolati sul tema dalla difesa del ricorrente e analizzati da qui a poco).6.2. Con il terzo motivo si contesta la motivazione spesa in relazione ai singoli reati fine. Quanto ai reati di cui ai capi 2) e 3), perché inadeguatamente fondati su un dato probatorio inidoneo; in relazione ai fatti di cui capi 4), 5) e 8), perchè supportati da valutazioni meramente congetturali, essenzialmente guidate dalle emergenze riferibili ad altra imputazione; in ordine alle imputazioni di cui ai capi 9) e 10) perché non sarebbero stati argomentati gli aspetti diretti a confermare i momenti di contatto con il destinatario della sostanza ceduta. Le censure prospettate in relazione a questi ultimi capi sono inammissibili; le altre si sono rilevate infondate. 6.2.1. La difesa, con riferimento ai capi diversi da quelli descritti ai punti 9), 10), privilegia erroneamente una lettura frazionata e autonoma delle relative emergenze probatorie, disancorata dal contesto complessivo degli elementi acquisiti a carico dell'imputato. Una valutazione unitaria e globale delle relative risultanze di indagine consente invece di assegnare al percorso motivazionale seguito in sentenza in relazione a tali vicende un portato logico che non può ritenersi inficiato da manifeste ragioni di incongruenza. Si è già detto per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] (limitatamente al capo 22) che la linea ricostruttiva seguita dai giudici del merito, essenzialmente informata dalla traccia logica segnata dai fatti di cui al capo 6) e sostanzialmente consolidata dal tenore degli elementi emersi per ciascuna delle imputazioni (per quel che qui interessa) di cui ai capi 4), 5) e 8), disvela, in termini di linearità logica non aggredibile in questa sede, l'effettivo contenuto delle trasferte operate dai sodali nelle dette occasioni, orientate, come detto, dall'ottica di approvvigionamento esterno (al territorio crotonese) della sostanza da smerciare nella piazza di riferimento. Vale dunque per il Torromino quanto già evidenziato nel trattare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente conferma del giudizio di responsabilità per i capi in questione. 6.2.2. A sua volta, il confermato concorso del ricorrente, peraltro in termini di marcata intensità del contributo garantito (come già rimarcato nel tracciare il portato della relativa intraneità) nel quadro delle iniziative nevralgiche del gruppo, costituisce chiave di lettura imprescindibile degli elementi probatori addotti a sostegno dei capi 2) e 3): in questa ottica, il pacifico coinvolgimento del ricorrente nell'insieme di contatti frenetici e fibrillanti tra i sodali immediatamente contigui all'immobile di via Svizzera, contestuali alle perquisizioni che finirono per disvelarne il rilievo strutturale e organizzativo rispetto agli interessi del gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], consente di validare anche il giudizio speso in danno del Torromino in relazione ai capi 2) e 3), superando i rilievi critici addotti dalla difesa. 6.2.3. Infine per i capi 9) e 10), il ricorso è inammissibile perchè omette un confronto specifico con il tenore della motivazione (stesa dalla pagina 101) dalla quale emergono, sulla base delle intercettazioni evocate, interpretate secondo una linea di lettura che non da luogo a rilievi critici, i presupposti costitutivi delle cessioni contestate quantomeno in termine di accordo (non occorrendo la prova della consegna) secondo moduli di condotta reiterati riferibili all'azione del ricorrente (il contatto sollecitato dall'acquirente; il prelievo della sostanza dall'immobile sito in località [OSCURATO:PERSONA] che fungeva da deposito; il successivo contatto stavolta funzionale alla consegna). 6.3. Con l'ultimo motivo si lamenta la mancata qualificazione dei fatti di cui ai capi 2), 4), 5) e 8) ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 pur in assenza di elementi utili ad individuare qualità e quantità della droga in discussione e atteso l'utilizzo di un parametro valutativo diverso da quello correttamente utilizzato per i capi 9) e 10), rispetto ai quali tale riqualificazione è stata effettuata. 6.3.1. Anche il rilievo prospettato sul punto è generico: manca di un confronto puntuale con le connotazioni specifiche di ciascuna delle imputazioni e si lega unicamente ad un dato, la mancata precisazione del dato qualitativo e quantitativo della sostanza in gioco nelle diverse imputazioni che oltre a non poter essere estesa a tutte le vicende in discussione ( si veda il fatto di cui al capo 2) e i riferimenti alle sostanze di vario tipo e peso rinvenute nell'immobile di via Svizzera), costituisce comunque uno solo degli elementi valutativi considerati dalla norma di riferimento. Il tutto peraltro a fronte della pacifica riconducibilità delle iniziative criminali in questione ad una attività illecita complessa (per le diverse fonti di approvvigionamento, per la delocalizzazione delle stesse e per la differenza anche delle sostanze trattate) e variamente strutturata (tale da coinvolgere uomini e mezzi diversi), così da porre le relative modalità di esecuzione della condotta in contestazione, per ciò solo, su un piano di immediata e ontologica incompatibilità con l'ipotesi lieve rivendicata dalla difesa. 7. Il ricorso comune degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti e tre i ricorrenti risultano condannati per il capo 1). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche per i capi 14) e 15 (relativi a due cessioni ex art 73 d.P.R. 309 del 1990 riqualificate in appello ai sensi del comma 5 della stessa disposizione, realizzate in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) nonché per il capo 16 (la detenzione e il trasporto di 100 grammi di cocaina sempre in concorso con il Ruggiero, separatamente giudicato per questo fatto). [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per i capi 4) e 5 (per il capo 6 è stato separatamente giudicato e condannato). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche dei fatti di cui ai capi 2) e 3); in relazione alla coltivazione di cui al capo 13), l'imputato è stato giudicato separatamente e ha patteggiato la pena. I motivi di ricorso, non sempre immediatamente intellegibili rispetto alla puntuale individuazione dell'imputato cui risultano riferiti, sono inammissibili relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e infondati rispetto a quella del Manica. Si impone per contro l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla partecipazione associativa ascritta al [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo si contrasta l'imputazione associativa per tutti e tre i ricorrenti. Le doglianze a ben vedere intersecano con concretezza anche il giudizio di responsabilità reso per i singoli reati fine in relazione alla posizione del Manica (perché si contesta l'intraneità per l'appunto muovendo dalla assenza di responsabilità per i capi 2) e 3); risultano inoltre integrate dai motivi aggiunti proposti nel solo interesse del [OSCURATO:PERSONA], tramite i quali, tuttavia, sono stati rimarcati profili difensivi inerenti l'esistenza in sé dell'associazione non diversi da quelli già scrutinati in precedenza e ritenuti manifestamente infondati, cosi come messo in evidenza nel trattare il tema in questione. 7.2. Quanto alla singola partecipazione associativa (e ai reati fine ascritti al Manica), occorre partitannente esaminare le tre posizioni. 7.2.1. Relativamente al Manica si sostiene con il ricorso che le emergenze probatorie avrebbero attestato la natura tutt'altro che fittizia del rapporto locativo occorso con il Martino nonché l'inconsistenza degli altri elementi indicati a supporto della relativa intraneità. L'assunto è infondato. Il relativo scrutinio non può che prendere le mosse dal dato relativo alla pena che il ricorrente ha patteggiato per il concorso nella coltivazione di marijuana legato alla serra descritta al capo 13) della rubrica; serra che, come si è già detto, la Corte del merito ha correttamente riferito alla disponibilità del gruppo associativo, perché oggetto di sistematica presenza da parte del ricorrente e del [OSCURATO:PERSONA], prima del loro arresto in flagranza avvenuto nel giugno del 2014. Siffatto aspetto in fatto è integralmente trascurato dalle doglianze esposte dal ricorso; e ciò malgrado l'evidente rilievo inferenziale che allo stesso può ricollegarsi in considerazione della riscontrata attività svolta dal ricorrente nel coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di un bene destinato a garantire una delle fonti di approvvigionamento del gruppo. Tanto, ad avviso del Collegio, fa luce anche sulla natura effettiva delle ragioni sottese alla disponibilità dell'immobile di via Svizzera, di proprietà del Manica ma messo a disposizione dell'associazione, solo apparentemente schermate dal fittizio rapporto di locazione assertivamente stipulato con il Martino. Sul punto il ragionamento della Corte del merito, immediatamente legato alla contraddittorietà delle versioni offerte dal ricorrente e dall'asserito conduttore appare marcatamente immune a censure logiche, essendo stati con estrema puntualità rassegnati i punti di assoluta inconciliabilità dei due racconti direttamente tesi a disvelare la natura fittizia del rapporto locativo rivendicato dai suddetti, conferma logica della malcelata intenzione di garantire al gruppo la disponibilità di un appartamento nei fatti destinato a laboratorio per la lavorazione e per il deposito della sostanza, aspetto che alla consapevolezza del ricorrente non poteva ritenersi estraneo proprio per gli estremi di immediata contiguità illecita al [OSCURATO:PERSONA] sopra ricostruiti, guardando alla condotta resa nel coltivare una piantagione di marijuana riferibile al gruppo. Ne emerge un quadro che rende già saldi i profili, anche soggettivi, costitutivi della responsabilità per l'imputazione associativa. E che al contempo garantisce solidità anche agli estremi della ritenuta responsabilità per i fatti di cui ai capi 2) e 3): la stretta correlazione che legava il ricorrente al citato appartamento di via Svizzera, filtrata alla luce della sua intraneità, permette di dare un contenuto specifico e definito alla condotta tenuta in occasione delle perquisizioni del 17 gennaio, allorquando il Manica contattò immediatamente il Torromino dando così il via a quella serie di contatti tra sodali allertati dal rischio che l'attività di polizia giudiziaria potesse estendersi sino a coinvolgere il detto cespite (e i beni in esso custoditi). Da qui l'infondatezza dei rilievi difensivi prospettati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2.2. È inammissibile la censura prospettata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e diretta a contrastare il relativo giudizio di partecipazione associativa. Ciò per più concorrenti motivi. Il ricorso infatti non contrasta in alcun modo il giudizio di inammissibilità del relativo motivo di appello reso dalla Corte del merito alla luce della genericità del relativo rilievo; né, ancora, si confronta in alcun modo, vieppiù consolidando, se possibile, la sua aspecificità, con le puntuali e analitiche argomentazioni comunque svolte in sentenza (dalla pagina 180) a sostegno della ritenuta intraneità anche sul versante dell'elemento soggettivo, reso evidente dai termini della partecipazione del ricorrente ai diversi reati fine descritti ai capi 4),5),6). 7.2.3 Con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], i rilievi prospettati dalla difesa colgono nel segno Giova evidenziare che l'imputato non ha appellato la ritenuta responsabilità per i singoli reati fine. La ricostruzione delle relative vicende in fatto, tuttavia, per come resa dalla sentenza di primo grado, non da spazio a momenti di contatto se non con il [OSCURATO:PERSONA], concorrente in tutte e tre le imputazioni che coinvolgono il [OSCURATO:PERSONA] (capi 14, 15 e 16). La sentenza impugnata, del resto, non emargina peculiari situazioni in fatto, comunque riconducibili alle dette vicende, utili a disvelare profili probatori in grado di portare quelle condotte, avuto riguardo al consapevole atteggiarsi del ricorrente, al di fuori dell'ambito concorsuale riscontrato e argomentato. Piuttosto, si limita ad affermare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe garantito all'associazione il proprio contributo realizzando, nell'interesse comune, trasferte finalizzate all'approvvigionamento. Ora, è a dirsi che l'unica condotta sussumibile in tale cornice, riferibile all'imputato in questione, è quella di cui al capo 16 (relativa all'acquisto nel territorio di Catanzaro di 100 grammi di cocaina), per la quale il concorrente Ruggiero è stato separatamente condannato. Vale, tuttavia, per tale vicenda quanto già rimarcato per le altre imputazioni riferite al [OSCURATO:PERSONA]: non vengono precisati, infatti, gli estremi in fatto che possano portare a ritenere l'approvvigionamento in questione, quantomeno in termini di relativa consapevolezza in capo al la Forgia, siccome avvinto all'azione del gruppo capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto silenzio argomentativo si fa ancora più marcato, sino a rendere inconsistente il giudizio finale speso sul punto, avuto riguardo all'ulteriore emergenza indicata a sostegno della ritenuta intraneità: ad avviso della Corte del merito, il ricorrente avrebbe concesso al gruppo la disponibilità di un magazzino destinato a luogo di custodia dello stupefacente di pertinenza comune. Ma anche questa affermazione, dal contenuto inferenziale di evidente rilievo, non risulta supportata da qualsivoglia elemento a conferma (anche guardando al dato della sola condotta materiale), finendo per risultare del tutto indifferente al fine. Ne consegue che il giudizio legato alla partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA] risulta essenzialmente trainato dalla esecuzione materiale di alcune condotte in linea di principio sussumibili nello schema criminale oggetto dell'azione associativa nonché dal costante coinvolgimento in tali vicende di uno dei sodali (il Ruggiero, per l'appunto): elementi tuttavia che non possono sostenere il reso giudizio di intraneità, perché, a tacer d'altro, neutre rispetto alla stessa possibilità di ascrivere al [OSCURATO:PERSONA] una piena consapevolezza quanto alla riconduzione di tali illeciti all'interno del programma criminale oggetto dell'associazione di cui al capo 1). Da qui l'annullamento della sentenza impugnata per l'imputazione associativa con rinvio alla Corte del merito per la ridefinizione del trattamento sanzionatorio. 7.3. Sono inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso. 7.3.1. Il secondo motivo di ricorso, malgrado l'assenza di una precisazione espressa in tal senso (quantomeno in relazione alla prima parte del relativo argomentare), è unicamente riferibile al [OSCURATO:PERSONA] (l'unico, tra i ricorrenti coinvolti dal ricorso comune, per il quale in sentenza si è posto il profilo della inammissibilità delle relative censure, cui si fa cenno nel motivo che occupa). La censura tocca i profili inerenti alla ritenuta responsabilità per i capi 4) e 5) nonché la rivendicata qualificazione dei detti fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto al primo tema, il motivo prospettato in appello e riportato nel ricorso era connotato da una evidente aspecificità a fronte della analitica motivazione spesa su tali capi dalla sentenza di primo grado (dalla pagina 38). Inammissibilità che questa Corte può fare valere ora per allora, quale che sia il tenore delle argomentazioni svolte dalla Corte del merito ( nel pervenire alla medesima soluzione pregiudiziale, seppur rimarcando erroneamente l'assenza in sé di motivi su tali capi e non l'estrema genericità degli stessi). Parimenti inammissibile si è rilevato il secondo profilo di doglianza. La Corte territoriale motiva sul punto richiamandosi alle considerazioni spese sul tema argomentate nello scrutinare la posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Argomentazioni la cui tenuta logica non merita censure, come già messo in evidenza nel trattare le posizioni del Martino e del Torromino. Il ricorso trascura di operare un effettivo confronto critico con tale motivazione; piuttosto ne rimarca genericamente la contraddittorietà intrinseca rispetto alle valutazioni rese nell'esaminare il fatto di cui al capo 14 (ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e qualificato in ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto citato), senza considerare che, con riguardo ai capi 4) e 5), riferiti al Marino, il dato dominante messo in luce dal relativo giudizio inferenziale (e ricavato dalle trasferte rese in altre province per il relativo approvvigionamento) era quello del presumibile rilievo ponderale della sostanza acquistata, in quanto tale distonico rispetto alla conclusione per il capo 14 (legata alla ritenuta impossibilità di risalire anche in via logica alla quantità della sostanza in quella occasione ceduta, per ciò sola ritenuta modica). Da qui l'incontroversa insussistenza di qualsivoglia contraddittorietà della motivazione sul punto. 7.3.2. Rispetto alla rivendicata riconducibilità dell'associazione di cui al capo 1) all'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 più volte citato (censura che mantiene attualità solo per i ricorrenti diversi dal [OSCURATO:PERSONA]), vale richiamarsi a quanto già messo in evidenza scrutinando le analoghe doglianze degli altri ricorrenti.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Condannato in primo grado per l'associazione di cui al capo 1) e per il concorso nella coltivazione della marijuana di cui al capo 13), in appello il ricorrente è stato assolto dall'imputazione associativa mentre è stato mantenuto il giudizio di responsabilità per il concorso nella coltivazione di marijuana sanzionato ai sensi dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 8.1. Con il ricorso si adduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai profili costitutivi, anche soggettivi, del reato contestato. In particolare, si evidenzia che gli elementi addotti a sostegno della confermata responsabilità non consentirebbero infatti di confermare che l'imputato ebbe ad entrare nell'appartamento destinato a serra né di evidenziare in che termini effettivamente lo stesso ebbe a coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA] nell'allestire la serra collaborando all'attività prodromica alla semina delle piantine di canapa sequestrate due mesi dopo. Da qui anche l'assenza di prova anche in punto di elemento soggettivo. 8.2. La doglianza coglie nel segno. Gli elementi addotti in sentenza a sostegno dalla ritenuta responsabilità si riferiscono unicamente alla giornata del 23 aprile 2014 e sono essenzialmente offerti dal tracciato segnato dal dispositivo GPS collocato sull'auto presa a noleggio dal [OSCURATO:PERSONA] (che insieme al ricorrente ebbe a recarsi in un ambito territoriale immediatamente prossimo alla serra in questione) e nella confermata permanenza dei due per due ore nel sito indicato. In sentenza, ancora, si rimarcano, a supporto della natura fortemente sospetta dell'attività resa nell'occasione: il rimprovero rivolto all'imputato dal [OSCURATO:PERSONA], per non averlo allertato della presenza dei carabinieri; ancora, le modalità dell'azione ( giunti in prossimità della piantagione, [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato ebbero a spegnere i cellulari secondo una modalità che nei successivi mesi, sino all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del Manica colti in flagranza all'interno della citata piantagione, venne sistematicamente ribadita da questi ultimi due soggetti); infine, la necessità di recarsi presso quel luogo prendendo prima i vestiti per "lavorare nel magazzino", senza che del resto la difesa abbia mai chiarito quale fosse l'attività da svolgere in uno al [OSCURATO:PERSONA] presso quel sito. Elementi questi che poi avrebbero trovato una chiave di lettura nell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del Manica avvenuto due mesi dopo e nel riscontro che in quella sede v'era una piantagione di canapa con piante trovate in uno stato vegetativo tale da potersi ritenere compatibile con una attività di coltivazione intrapresa proprio in coincidenza con gli ambiti temporali propri della condotta contestata al Feroleto. 8.3. Ciò precisato, va rilevato che a differenza del [OSCURATO:PERSONA] e del Manica, presenti in più occasioni presso il sito nei due mesi successivi, per il Feroleto, assolto in appello dall'imputazione associativa, mancano elementi utili a confermare una sua ribadita presenza presso la piantagione, di fatto risoltasi in un unico accesso. Tanto ha finito per incidere sulla stessa puntuale individuazione della condotta illecita da ascrivere all'imputato: la Corte del merito, nel definirne il contributo concorsuale, lo delinea in termini di collaborazione resa in relazione "all'avvio dell'attività di allestimento di una costruzione a serra e di una piantagione di canapa indiana", all'evidenza rendendo del tutto incerto il ruolo riferibile al Feroleto nella vicenda a giudizio. In particolare, la decisione impugnata, in modo non consentito, per un verso indica contestualmente due iniziative diverse, giacché una cosa è l'aver collaborato alla semina iniziale, decisiva nell'ottica del concorso, altra è aver contribuito materialmente all'allestimento di una costruzione a serra, condotta all'evidenza diversa, che imponeva uno sforzo argonnentativo ben più rilevante anche per i risvolti di matrice soggettiva che si correlano immediatamente sul piano logico ad un siffatto, possibile, contributo ( la relativa attività materiale avrebbe dovuto assumere connotati tali da rendere evidente la finalizzazione dei lavori). Di certo, la decisione soffre, in entrambi i casi, di un'inaccettabile genericità descrittiva che ne mina in radice il fondamento: quanto alla seconda attività, in ragione, per quanto già detto, dalla laconica indicazione resa, del tutto inadeguata nel definire gli estremi del contributo sanzionabile; quanto alla prima, perché sostenuta in termini meramente congetturali ( riposa sullo stato delle piantine riscontrato due mesi dopo la condotta ascritta dal ricorrente, indicazione logica estremamente fragile). Da qui l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata nei termini di cui al dispositivo che segue. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso riposa su tre diversi motivi, i primi due riferiti alla imputazione associativa, l'ultimo al giudizio di equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze, tutti esposti sotto il versante del difetto di motivazione, carente, contraddittoria o manifestamente illogica. I motivi sono inammissibili. 9.1. Quanto al primo motivo, diretto a contestare in sé l'associazione, se ne è già rilevata l'infondatezza. 9.2. E' inammissibile il secondo motivo, che contrasta la specifica partecipazione associativa ascritta all'imputato, assertivamente fondata su elementi probatori in grado unicamente di sostenere il concorso nei singoli fatti contestati quali reati fine e sul contenuto di alcune intercettazioni che darebbero piuttosto conto di una distonica presa di distanza del ricorrente dal gruppo di riferimento, vieppiù confermata dalla sporadicità delle frequentazioni occorse tra il ricorrente e gli altri presunti intranei. Va.tuttavia,evidenziato che con la sentenza gravata era stata rilevata l'aspecificità sul punto del ricorso in appello; valutazione, questa, idonea ad impedire la verifica del merito anche del presente motivo, che il ricorso del resto non contrasta in alcun modo. Ciò malgrado, anche a voler superare tale pregiudiziale indicazione ostativa alla luce della disamina che la sentenza impugnata ha comunque operato quanto alla posizione associativa riferita all'imputato (dalla pagina 190), la doglianza ora in esame non sfugge al giudizio di inammissibilità per più concorrenti ragioni: sempre in ragione della genericità del gravame di merito sul punto, la stessa, ora, non può essere sostenuta introducendo per la prima volta temi di giudizio diretti a contrastare la tenuta logica degli elementi in fatto già messi in evidenza dal primo giudice a sostegno della ritenuta intraneità; elementi probatori dei quali, in ogni caso, viene offerta una inammissibile lettura alternativa, non diretta a rimarcare la effettiva manifesta incongruenza della valutazione operata dai giudici del merito ma immediatamente diretta a metterne in risalto una visione parallela che non inficia il portato di quella privilegiata dalla sentenza impugnata. 9.3. Quanto al giudizio di equivalenza reso nel bilanciare le circostanze, il relativo tema risulta assorbito da quanto si dirà da qui a poco in relazione all'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è stato assolto in primo grado dall'imputazione associativa, mentre è stato condannato, con decisione confermata pure in appello per il concorso nel trasporto di sostanza stupefacente descritto al capo 6). Sono tre i motivi di ricorso. 10.1. Con il primo motivo la difesa si duole della motivazione adottata in ordine al ritenuto concorso nel reato contestato avendo i giudici del merito trascurato di evidenziare i tratti del contributo offerto dal ricorrente. 10.1.1. Il motivo è inammissibile perché replica le censure svolte con il gravame di merito a fronte di una motivazione (quella svolta in sentenza dalla pagina 89), che, in linea con quanto rimarcato dal G.U.P., ha cristallizzato senza incertezze la responsabilità del ricorrente, mettendo in evidenza che nell'occasione — relativa alla trasferta a Rosarno per l'acquisto di 3 kg di marijuana all'esito della quale venne arrestato [OSCURATO:PERSONA] che materialmente trasportava la sostanza- l'imputato era a bordo dell'auto vedetta che precedeva quella del corriere secondo il tipico cliché organizzativo più volte evidenziato (segnatamente conduceva l'auto mentre il fratello Pantaleone si teneva in immediato contatto con il Marino, finendo anche per segnalare allo stesso il posto di blocco presso il quale i concorrenti erano stati fermati prima del passaggio del suddetto, poi comunque fermato dalla polizia giudiziaria). Il ruolo del ricorrente, probatoriamente fotografato al momento del relativo controllo quando le due auto erano sulla strada Azitorno, era evidente e inequivoco: risultava inoltre concordato sin dal mattino con il fratello, come confermato dagli sms richiamati in sentenza, il cui portato viene inadeguatamente contrastato del ricorso a fronte della evidenza probatoria rassegnata dalle due decisioni di merito. 10.2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta la mancata configurazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: sia perché, malgrado apposito motivo, la Corte avrebbe risposto in termini di mera apparenza e di marcata illogicità, con motivazione noncurante della intervenuta assoluzione dalla imputazione associativa; sia perchè la Corte avrebbe comunque potuto liberamente modulare in modo diverso il giudizio tra i diversi concorrenti, riconducendone il portato al comma 1 o al comma 5 dell'ad 73 citato a seconda del ruolo e del contributo offerto da ciascun correo, non potendosi estendere a tutti connotazioni, anche sul piano soggettivo, appartenenti solo a taluni dei protagonisti, in considerazione della ritenuta partecipazione associativa. 10.2.1. I motivi sono manifestamente infondati. Anche voler accedere all'orientamento interpretativo indicato nel ricorso, in forza del quale, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art.73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo ( Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, deo. 17/01/2019,Rv. 274961;Sez. 3,n. 16598 del 20/02/2020 Rv. 278945), ribadito dalla prevalente ma non univoca giurisprudenza della Corte ( da ultimo in senso contrario si veda, Sez. 4, n. 30233 del 07/07/2021, Rv. 281836), resta da dire che la Corte del merito non ha qualificato il fatto dando rilievo alla inserzione dello stesso nel contesto organizzativo dell'attività associativa (alla quale il ricorrente è rimasto estraneo),ma facendo attento riferimento alla dimensione ponderale della sostanza trasportata (3 Kg di marijuana), destinata ad un approvvigionamento di rilievo da ricollocare nel mercato di riferimento e soprattutto alle modalità realizzative della condotta (il metodo della staffetta), sintomo di una complessiva azione illecita coerentemente ritenuta incompatibile con la lieve offensività pretesa dal ricorrente, il cui contributo (guidava l'auto vedetta ) era da ritenersi tutt'altro che indifferente nell'ottica della relativa iniziativa criminale. Da qui la definitiva inammissibilità del ricorso. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso riposa su sette diversi motivi, i primi sei relativi ai reati fine ascritti all'imputato (tutti contestati all'infuori di quello di cui al capo 6); il settimo affronta la motivazione spesa sull'associazione nonché il profilo riguardante la specifica partecipazione del ricorrente. 11.1. I primi due motivi attingono la motivazione spesa in relazione ai capi 2), 3) e 3 bis). Si denunzia vizio di motivazione per il portato meramente congetturale della valutazione attraverso la quale è stata riferita al Marino la disponibilità del cellulare rinvenuto nell'appartamento di via Svizzera. Non sarebbe stato considerato inoltre che il detto traffico riguardava un periodo distante nel tempo, rispetto alla perquisizione che portò al sequestro della sostanza e del giubbotto presi in considerazione nelle rispettive imputazioni sub 2) e 3); e che gli ulteriori elementi indiziari indicati a sostegno della conclusione assunta, oltre che ipotetici, sarebbero anche caratterizzati da altrettanti vuoti logici. 11.1.1. Il motivo addotto per secondo è innanzitutto inammissibile nella parte in cui fa riferimento al capo 3 bis) della rubrica, rispetto al quale si è dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in appello: il ricorso, in particolare, non accenna neppure alla prova immediata che nel caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., dovrebbe sostenere l'impugnazione, rimarcando unicamente asseriti difetti di motivazione, incompatibili al fine. Per il resto le relative doglianze sono infondate.In linea di principio, le valutazioni da spendere non divergono da quelle riferite alla posizione del Torromino in relazione alle medesime imputazioni. La coerenza e la tenuta del percorso valutativo speso dalla Corte del merito per tali contestazioni, infatti, non può prescindere dal dato legato alla riscontrata intraneità del ricorrente, comunque supportata dalle altre condotte illecite ascritte al [OSCURATO:PERSONA] e destinata a costituire una chiave di lettura imprescindibile del quadro indiziario indicato a supporto del giudizio di responsabilità declinato per tali contestazioni. In più, rispetto al predetto coimputato, va ulteriormente evidenziato che i momenti di collegamento tra il Marino e l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] (e le cose ivi custodite nel gennaio 2014) non sono offerti solo dai fibrillanti contatti occorsi tra determinati sodali contestualmente alla perquisizione (dei quali anche il Marino è stato protagonista), ma anche da altri aspetti in fatto coerentemente valorizzati dai giudici del merito. In particolare, viene dato coerente rilievo al telefono, rinvenuto all'interno del citato immobile, utilizzato dal 7 al 12 dicembre 2013 con una sola utenza (formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto cui risultavano nominalmente riferite anche altre utenze in uso a diversi sodali, segnatamente al [OSCURATO:PERSONA] ed al Martino: si veda pag 35 della sentenza di primo grado) riferita alla disponibilità dell'imputato (perchè che conteneva numerosi contatti con la convivente del ricorrente); ancora viene messo in evidenza il riferimento, tratto dalle intercettazioni successive all'arresto del Martino, a un tale Fabio, identificato nel ricorrente, che ebbe a prendere parte ad una riunione diretta a tracciare le strategie da seguire dopo che il Martino si era addossato l'intera responsabilità di quanto rinvenuto nel citato appartamento. Inquadrata in questa cornice complessiva, la decisione impugnata risulta vanamente attinta dal ricorso. La valutazione inerente al substrato probatorio della ritenuta responsabilità, nei suoi snodi essenziali, non è utilmente messa in discussione dai rilievi prospettati dalla difesa, che ha provato a segmentare il complessivo quadro probatorio descritto in sentenza, atomizzandone il portato in modo non consentito, senza mai fare emergere effettive e decisive manifeste incongruenze logiche del percorso tracciato in sentenza. Difesa che, del resto, inammissibilmente, ha anche mostrato di fare leva su rilievi, inerenti la ricostruzione in fatto privilegiata dalla Corte del merito validando quella resa dal primo giudice, non sollevati con il gravame di merito (la riconducibilità al ricorrente dell'utenza utilizzata per contattare il Martino nel corso della citata perquisizione e quella legata alla sua presenza nella riunione a casa del Martino dopo il suo arresto) e dunque non rilevabili per la prima volta in sede di legittimità. 11.2. Il motivo prospettato per terzo riguarda il concorso del ricorrente nella "trasferta" descritta al capo 5) della rubrica. La responsabilità ad avviso della difesa sarebbe fondata su un complessivo ragionamento congetturale che non ha trovato conferme nel dato offerto dalle intercettazioni e riposa illogicamente sul portato offerto dalle modalità di realizzazione del fatto di cui al capo 6), lasciando imprecisato il contributo offerto dal Marino e finanche l'effettivo coinvolgimento dello stesso nella trasferta in questione.11.2.1. Il motivo è infondato secondo linee argomentative, dirette a rimarcare l'assenza di vizi logici del motivare in relazione a tale capo di imputazione, non diverse da quelle già esposte scrutinando le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Torromino. Motivazione che trova, come già detto, uno spunto logico nella vicenda descritta al capo 6 ( alla quale ebbe a partecipare anche il ricorrente secondo indicazioni in fatto ormai insuperabili per il giudicato caduto su tale contestazione, non impugnata), grazie alla quale è stata coerentemente orientata la lettura degli specifici elementi probatori acquisiti per la vicenda in oggetto, estranea a vizi prospettabili in questa sede quanto all'effettiva ragione della trasferta in questione ( anche nel caso non contrastata dalla allegazione di una causale diversa da parte della difesa). I rilievi spesi in relazione alla partecipazione al viaggio del ricorrente sono manifestamente infondati per il sinergico operare di più ragioni: l'estrema genericità della censura sollevata in appello sul punto (in limine alla stessa inammissibilità), affrontata e superata da un dato probatorio più che adeguato alla luce della consistenza della doglianza (l'intercettazione riportata nella parte finale della pagina 77 della decisione impugnata, peraltro integrata dal riscontro offerto dal servizio di osservazione richiamato nella pagina immediatamente successiva). 11.3. Con il quarto motivo si contrasta il giudizio di responsabilità speso in riferimento al fatto di cui al capo 9) della rubrica. Il difetto di motivazione si appunta sul dato della effettiva avvenuta cessione in favore del Mellace, non confortata dalle emergenze indiziarie nonché sul contributo garantito dal Marino rispetto alla detta operazione illecita. 11.3.1. Il motivo è inammissibile. Giova subito precisare che il devoluto utilmente prospettabile in questa sede nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] non può esondare gli argini del motivare legato al contributo garantito nella specie dal ricorrente, unico aspetto messo in discussione con l'appello. Ciò premesso, il percorso argomentativo tracciato in sentenza, poggiato sul confluire probatorio sia del nnonitoraggio attivo sui dispositivi dei due concorrenti, sia sul portato della intercettazione richiamata alla pagina 106, valida con evidenza l'assoluta analogia di condotte tenuta dai due protagonisti (quanto al recupero della provvista da fornire al Mellace presso l'immobile sito in località [OSCURATO:PERSONA]) e il pieno coinvolgimento del Marino nell'attività di cessione concordata dal Torromino ( inequivoco il portato della citata conversazione intercettata), utile ad integrare l'ipotesi di reato contestata pur in assenza della prova immediata della consegna, per quanto già rassegnato. 11.4. Il quinto motivo attinge il giudizio speso nel sostenere la condanna apportata per il fatto di cui al capo 12) della rubrica. Anche in parte qua la sentenza sarebbe viziata da una metodologia valutativa meramente congetturale. Oltre alla carenza motiva in ordine alle ragioni utili a supportare la conclusione relativa alla possibilità di ritenere che nel citato immobile di [OSCURATO:PERSONA] vi fosse la droga gestita dal Torromino nell'interesse del gruppo, si contesta il ruolo ascritto al ricorrente, inadeguatamente argomentato. 11.4.1. Il motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni.In via pregiudiziale, va messo immediatamente in evidenza che la sentenza impugnata ha giudicato inammissibile per genericità la relativa doglianza spesa in appello, valutazione che il ricorso non contrasta preliminarmente al merito della relativa censura, rendendone il portato insuperabile in questa sede. In ogni caso il motivo si connota per la sua aspecificità, perché trascura di confrontarsi con quella parte della motivazione in forza della quale si mettono in evidenza i contatti intrattenuti dal ricorrente dapprima con il [OSCURATO:PERSONA] e poi con il proprietario dell'immobile (Marchio) finalizzati ad entrare nell'immobile (le chiavi le aveva il Torromino, arrestato qualche giorno prima). 11.5. Le censure esposte con il sesto motivo di ricorso sono riferite al fatto di cui al capo 17), laddove il difetto di motivazione lamentato sul punto attiene alla logicità della lettura relativa al dato captato, inadeguata nell'ottica volta a ritenere comprovati gli elementi costitutivi del reato contestato e la partecipazione concorsuale ascritta al ricorrente. 11.5.1. In parte qua valgono le considerazioni spese nel valutare i rilievi posti dal [OSCURATO:PERSONA] nel contrastare, con analoghe doglianze, la dinamica in fatto e la ricostruzione anche giuridica spesa sul punto dalla sentenza gravata. Quanto al coinvolgimento nel fatto dell'odierno ricorrente, a differenza di quanto evidenziato dalla difesa, la Corte del merito ha puntualmente risposto con indicazioni apparentemente sintetiche ma in realtà poggiate sul portato delle complessive emergenze acquisite utili alla identificazione del ricorrente (si veda l'argomentare steso alla pag. 131, ultimo capoverso), così da portare la sentenza al riparo da rilievi utilmente prospettabili in questa sede. 11.6. Con il settimo motivo si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, la ritenuta configurabilità in sé dell'associazione (7.1.), rilievi già scrutinati e superati. Si contrasta (7.2.) inoltre il relativo giudizio di intraneità, ascritto al ricorrente solo sulla base di una equazione logico giuridica non consentita (ricavandone il portato unicamente dal coinvolgimento nei singoli reati). 11.6.1. Il motivo è inammissibile. In disparte la manifesta infondatezza dell'assunto alla luce delle emergenze in fatto puntualmente evidenziate in sentenza (coerentemente correlate alla partecipazione del ricorrente a diversi reati fine riguardanti aspetti nevralgici della comune azione illecita, a tacer d'altro prendendo parte alla trasferte finalizzate all'approvvigionamento in altre province), il motivo è inammissibile perchè introduce, sotto il versante del difetto di motivazione, una ragione di contestazione non sollevata in appello (il gravame di merito, dalla pagina 16, contestava la sola sussistenza dell'associazione e non il singolo profilo partecipativo), così da consentire alla Corte di legittimità di far valere, ora per allora, il relativo profilo pregiudiziale, quale che sia stata la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito. 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Condannato in primo grado per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) oltre che i reati fine descritti ai capi 8), 10), 11) e 12), in appello l'imputato è stato assolto dal capo 8) mentre il capo 10) è stato riqualificato ai sensi del comma 5 dell'ad 73 DPR n. 309 del 1990. Per il resto la sentenza di primo grado è stata confermata. Il ricorso è composto da cinque diverse censure. 12.1. La prima attinge nel suo integrale portato la motivazione della decisione impugnata, ritenuta integralmente assente perché la Corte del merito avrebbe pedissequamente trasposto il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado che a sua volta integralmente replicava il tenore dell'ordinanza cautelare, trascurando integralmente i rilievi difensivi, totalmente pretermessi. 12.1.1. Il rilievo, riferito all'intero contenuto della decisione contrastata, è inammissibile. In primo luogo perchè generico, atteso che risulta prospettato apoditticamente facendo un indistinto riferimento all'intero portato della sentenza, senza effettivamente indicare con precisione i diversi punti del motivare del giudice di appello privi di una autonoma valutazione critica rispetto alle asserite doglianze pretermesse, tali da dare contenuto al radicale vizio addotto dalla censura. In secondo luogo perchè manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha il pregio evidente di aver dato spazio puntuale alle diverse critiche prospettate dai ricorrenti, procedendo ad implementare le argomentazioni tracciate dal primo giudice e non di rado pervenendo a soluzioni di segno opposto sia in punto di responsabilità che in ordine alla qualificazione dei fatti contestati, come del resto confermato proprio dallo scrutinio della posizione dell'odierno ricorrente. Che, poi, su singole specifiche doglianze si possa riscontrare un vuoto motivazionale è aspetto che non dà corpo al vizio integrale prospettato dal ricorso ma semmai unicamente a singole carenze argomentative, da stigmatizzare nel loro esclusivo portato, senza inficiare l'intero contenuto della decisione. 12.2. Il secondo motivo attiene al fatto di cui al capo 10) della rubrica. La Corte del merito, ad avviso della difesa, non avrebbe considerato l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni comprese nei nt. 31 e 50 del 2014, successive al 2 aprile 2014, momento nel quale non venne autorizzata la proroga delle captazioni relative alla utenza in suo al Torromino n. 3271807132. Spogliato di tali risultanze, il quadro probatorio non poteva sostenere il giudizio di responsabilità anche in ordine alla corretta identificazione nel ricorrente del soggetto che ebbe a concorrere con il Torronnino nella esecuzione del fatto a giudizio. 12.2.1. Il motivo interseca profili di inammissibilità con ragioni di infondatezza. L'eccezione di inutilizzabilità è prospettata in termini di marcata confusione, rendendo incerta la stessa identificazione del rit interessato dalla doglianza (peraltro diverso da quello indicato in appello nel sostenere la medesima censura); è, inoltre, aspecifica (in sentenza si evidenzia che le intercettazioni evocate a sostegno della decisione sono diverse da quelle contestate senza che tale indicazione argomentativa risulti fatta oggetto di alcuna analitica contestazione) e intrinsecamente contraddittoria (dopo aver contestato l'inutilizzabilità si richiamano le medesime intercettazioni assertivamente inutilizzabili per dimostrare l'infondatezza della prospettazione accusatoria).In ogni caso, con il rilievo non si contesta l'accordo illecito raggiunto tra Torromino e Mellace. Muovendo da tale presupposto incontroverso, il percorso argomentativo che porta al coinvolgimento del ricorrente risulta puntualmente argomentato, in termini di non manifesta illogicità, grazie alle coordinate GPS, che hanno consentito ai giudici del merito di affermare che il Torromino ebbe a prelevare il Marchio per poi recarsi insieme presso l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] (di proprietà di quest'ultimo), luogo dove i due sostarono per un lasso di tempo utile al prelievo della sostanza da consegnare al Mellace; quindi, il ricorrente venne riaccompagnato presso la sua abitazione dal Torromino che ebbe poi a fare ritorno a Crotone con l'obiettivo di consegnare all'acquirente la sostanza. Il tutto secondo modalità replicate dal Torromino in altre occasioni (i capi 9 e 11 in particolare). 12.3. Con il terzo motivo i medesimi vizi vengono riferiti al giudizio speso nel ritenere la responsabilità per il capo 11), affermata sempre sulla base di mere valutazioni congetturali quanto al coinvolgimento e al contributo offerto dal ricorrente nella vicenda (che portò all'arresto in flagranza del Torromino per detenzione di cocaina) senza considerare l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA]. 12.3.1. Il motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni. E' generico, perché non precisa in che termini l'assenza di altri elementi di indagine non offerti dalle captazioni sarebbe decisivo né perché l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tale da influire sulla posizione del ricorrente; inconferente, perché contesta la rilevazione satellitare facendo incomprensibilmente riferimento a una intercettazione avvenuta in un giorno diverso, peraltro assertivamente inutilizzabile secondo la stessa prospettazione difensiva; aspecifico rispetto alla motivazione, che ancora una volta tratteggia, sempre sulla base della geo- localizzazione, il passaggio dei due concorrenti presso la casa in località [OSCURATO:PERSONA] avvenuto immediatamente prima dell'arresto del Torromino. 12.4. Con il quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono declinati in riferimento al fatto di cui al capo 12), perché, anche in parte qua, la sentenza, ad avviso della difesa, avrebbe toni meramente suppositivi e congetturali sia in relazione alla effettiva presenza del Marchio tra i protagonisti coinvolti nel trasferimento della droga custodita nell'appartamento locato al Torromino dopo l'arresto di quest'ultimo, sia in ordine alla stessa sussistenza in sé della condotta illecita contestata ai diversi concorrenti. 12.4.1. Il motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità. Sul punto non possono che ribadirsi le valutazioni già spese nel superare le critiche mosse al motivare della sentenza impugnata relativamente a tale capo che i giudici del merito, attraverso le intercettazioni e il monitoraggio garantito dalle posizioni dei cellulari, ricostruiscono nella relativa dinamica attraverso una puntuale e non manifestamente illogica indicazione della sequela di vicende in fatto che ebbero a connotarne la realizzazione. In particolare, facendo leva sulle sollecitazioni rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (di recarsi presso il sito essenzialmente gestito dal Torromino dopo l'arresto di quest'ultimo); sul contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente (perchè il Torromino era stato arrestato mentre si trovava in possesso delle chiavi dell'appartamento); sull'attesa del Marchio da parte del Marino (confermata dallo scambio di interlocuzioni tra Marino e Ruggiero) e sull'arrivo presso il citato immobile del ricorrente (confermato dalle celle di aggancio dei relativi cellulari); sul ricongiungimento finale del [OSCURATO:PERSONA] e del Ruggiero. Il ricorso del resto attinge inadeguatamente siffatta ricostruzione perché manca di confrontarsi con la dovuta puntualità con tutti i risvolti logici e fattuali, che rendono non manifestamente illogica la conclusione tracciata dalla Corte del merito alla luce di una complessiva lettura delle vicende a giudizio. In particolare, non contrasta adeguatamente, sul piano delle relative ricadute inferenziali: il dato della utilizzazione del citato immobile quale luogo di custodia della droga riferibile al gruppo, aspetto essenzialmente tratto dalle diverse vicende a giudizio coinvolgenti il Torromino (che gestiva in prima persona il sito) secondo logiche immediatamente coinvolgenti anche il Marchio (che oltre ad esserne il proprietario, è stato protagonista di due diversi fatti immediatamente correlati al citato immobile e alla droga ivi custodita, quelli di cui ai capi 10) e 11); il rilievo da ascrivere alla ragione di fibrillazione correlata all'intervenuto arresto del Torromino; l'esigenza di assicurare un nuovo posto di custodia alla sostanza, non diversamente da quanto accaduto dopo il disvelamento del laboratorio di via Svizzera. Coordinate queste che consentono una lettura complessiva del relativo quadro probatorio tale da rendere la sentenza immune alle censure difensive. 12.5. Con il quinto motivo si contesta il difetto assoluto di motivazione quanto ai rilievi addotti in appello e diretti a contestare la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1, unicamente fondata dal GUP sull'avvenuta concessione in affitto al Torromino dell'immobile sito in località Capobianco. In particolare si evidenzia che con il gravame di merito si era rimarcata l'assenza di elementi diretti a delineare il contributo offerto al consorzio; l'indifferenza al fine della locazione; l'assenza di altri contatti con i presunti sodali e la mancanza di prova rispetto al fatto che nel citato immobile veniva custodita la sostanza del gruppo. Tutti elementi integralmente trascurati dalla sentenza. 12.5.1. Il motivo è fondato. Sul punto la decisione impugnata è integralmente silente, non risultando affrontate le diverse censure, dotate di puntuale specificità, sollevate con l'appello, peraltro segnalate nella relativa narrazione in fatto. Si impone in coerenza l'annullamento con rinvio della decisione impugnata per consentire alla Corte del merito di colmare tale difetto di motivazione. 13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Condannato in primo grado per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1, nonché per i reati fine previsti dai capi 7 (ai sensi dell'art 75 d.lgs. n. 159 del 2011), 8),12),14) e 15 (ai sensi dei commi 1 e 4 dell'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990) in appello, il relativo giudizio di responsabilità è stato confermato per tutti i capi ma si è proceduto alla riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 citato dei reati di cui ai capi 14) e 15). È stata dunque rinnodulata la pena con riguardo agli aumenti per la continuazione, determinata in misura di quattro mesi di reclusione per il capo 12; di quattro mesi per il capo 8); di un mese per ciascuno dei capi 7), 14) e 15). E' stata inoltre riconosciuta la continuazione esterna con la condanna apportata con sentenza del 9 maggio 2016, irrevocabile il 26 aprile 2017 della Corte di appello di Catanzaro relativa alle ipotesi di reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ( descritto nel processo che occupa al capo 16 e ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), 337 cod. pen., 73 e 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011, apportando ulteriori aumenti per la continuazione rispettivamente in misura di mesi sette per il primo reato, e mesi tre per ciascuno degli altre tre reati. Con il ricorso si articolano quattro diverse ragioni di censura. 13.1. Con le prime due si adduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo 1), contestandosi sia il riconoscimento dell'aggravante prevista dal comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia la mancata riqualificazione ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. 13.1.1 Le censure dirette a contestare la sussistenza dell'associazione e la qualificazione da ascrivere alla detta ipotesi associativa risultano già scrutinate e valutate nella manifesta infondatezza che ne connota il portato. La censura riferita alla aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 spicca per la sua aspecificità atteso che difetta di un qualsivoglia confronto diretto con le argomentazioni spese sul punto dalla Corte del merito sia in relazione portato oggettivo della ritenuta circostanza (già emarginate nella loro non manifesta illogicità), sia in funzione del presupposto soggettivo che deve sostenerne il portato con riferimento a ciascun sodale (qui correlato al grado di intraneità del ricorrente valorizzato nell'ottica della prevedibile disponibilità di armi da parte del gruppo: si veda pagina 205). Argomentazioni integralmente trascurate dal tenore della doglianza. 13.2. Con il terzo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione vengono declinati in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo 8) nonché in relazione alla qualificazione ascritta alla detta imputazione, comunque da riportare nell'alveo dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della mancata precisazione sia del tipo che della quantità di sostanza venduta dal Landini. Il motivo, che interseca confusamente i due profili in contestazione, non merita comunque l'accoglimento. Il ragionamento seguito in sentenza, infatti, non risulta viziato in termini di manifesta illogicità perché coerentemente informato dall'incontroverso contatto a monte intrattenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Torromino con il fornitore, proprio in quel frangente temporale monitorato da altra autorità inquirente per un traffico di cocaina che lo vedeva protagonista e che ne determinò l'arresto qualche giorno dopo (si veda la sentenza di primo grado sul capo 8). Da qui la responsabilità del ricorrente che, a bordo del suo motociclo, ebbe a partecipare al trasporto della detta sostanza (realizzato secondo il solito modulo organizzativo della staffetta), ponendo in essere una condotta mai altrimenti giustificata, coerente con le attività di approvvigionamento esterno ordinariamente seguite dai sodali. Il ricorso è poi aspecifico rispetto alla rivendicata conclusione legata alla qualificazione del fatto perchè manca di confrontarsi con l'intero insieme delle ragioni espresse in sentenza a sostegno della ritenuta incompatibilità del fatto con l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (essenzialmente imperniate sulle modalità dell'azione ritenute decisive anche in assenza di una puntuale individuazione della quantità della droga acquistata e trasportata con il contributo del ricorrente) che coerentemente ne supportano il giudizio. 13.3. Il quarto motivo riguarda gli aumenti apportati per la continuazione. Si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla continuazione esterna riconosciuta in appello e in relazione al reato di cui all'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il cui aumento è stato determinato in termini apodittici e comunque manifestamente incongruenti rispetto sia alla valutazione resa per il concorrente (per il quale è stato deciso un aumento di mesi 4 di reclusione mentre per lo stesso fatto al ricorrente è stato riconosciuto il ben più rilevante aumento di mesi 7) sia in relazione al fatto di cui al capo 12) ascritto allo stesso Ruggiero (per il quale, in presenza di un fatto connotato da analogo disvalore, l'aumento accordato è stato contenuto in mesi quattro); ancora, in relazione all'aumento apportato per il capo 7 ( un mese di reclusione) a fronte di quelli (tre mesi di reclusione ciascuno) apportati per i due fatti sanzionati ai sensi degli art 75, comma 2 e 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, anche questi oggetto della riconosciuta continuazione esterna; infine, limitatamente ai reati di cui ai capi A), B), D), della rubrica relativa al giudizio definito con la condanna esterna sono stati riconosciuti aumenti (tre mesi per ciascun capo) incongrui se raffrontati all'aumento apportato per il capo 7 del procedimento che occupa (un mese a fronte di un fatto connotato da un analogo disvalore). 13.3.1. Una lettura complessiva del motivo, sfrondato da alcune considerazioni poco intellegibili (segnatamente quelle riferibili alla seconda censura prospettata, riferita alla misura dell'aumento apportato per il capo 7), ne consente l'accoglimento nei termini di seguito precisati. Come da ultimo evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021, Pizzone) in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Sotto il versante afferente al calcolo delle pene in aumento la sentenza non merita censure: contiene infatti una puntuale e distinta indicazione del trattamento disposto per ciascuno dei singoli reati ascritti al Ruggiero di poi apportato unitariamente in aumento alla pena base riconosciuta per il fatto più grave (quello associativo di cui al capo 1). Altrettanto non può dirsi, per contro, in relazione all'obbligo di motivazione che avrebbe dovuto supportare tali specifiche scelte punitive, messo in crisi dalle critiche sollevate dalla difesa rispetto agli aumenti apportati per i fatti separatamente giudicati dalla sentenza sopra indicata resa dalla medesima Corte di appello. In primo luogo la sentenza manca radicalmente di motivare in relazione a tali aumenti: il modesto portato del trattamento disposto in relazione alle rispettive previsioni edittali potrebbe tuttavia rendere indifferente il vizio, in ragiord di un implicito richiamo dei parametri di giudizio che normativamente guidano il relativo potere discrezionale complessivamente desumibile dal portato della motivazione. Piuttosto, il vizio di motivazione recupera rilievo nel momento in cui si rimarcano le differenze di trattamento tracciate rispetto ai fatti oggetto immediato della regiudicanda portata alla attenzione della Corte del merito, riferiti anche ad altri concorrenti (quanto a reati ascritti in concorso con il Ruggiero) o connotati da una sostanziale omogeneità di condotte o di contesto, se unicamente riferibili al ricorrente: in siffatti casi, laddove riscontrata, una eventuale differenziazione di trattamento, se non argomentata, vale a rendere concreto il sospetto di un giudizio sul punto viziato da intrinseca irragionevolezza sul piano della tendenziale attitudine alla proporzione che deve legare tra loro le diverse componenti della pena nel reato continuato (in motivazione la citata sentenza delle Sezioni Unite). In particolare, mostra di fare gioco in tal senso il raffronto tra l'aumento apportato per il [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al capo 16) e quello attribuito al ricorrente per il medesimo fatto, separatamente giudicato (al Ruggiero è stato apportato un aumento pari quasi al doppio del trattamento riconosciuto al concorrente): a differenza dell'altro parametro di disomogeneità apoditticamente rivendicato dal ricorso (connotato da una condotta diversa e quindi in sé non immediatamente indicativo di un omogeneo disvalore utile a far risaltare il difetto di motivazione), siffatta, evidente, distonia valutativa imponeva uno sforzo argomentativo, nel caso rimasto inevaso. Anche le due violazioni dell'art. 75, comma 2, del d.lgs 159/2011 riferite all'imputato e prese in considerazione dalla sentenza impugnata (quella di cui al capo 7, correlata alla condotta illecita sanzionata al capo 8 e quella giudicata esternamente, correlata alla condotta descritta nel capo 16 dell'odierno procedimento, qui ascritta al concorrente [OSCURATO:PERSONA]) risultano trattate in modo marcatamente differente (sostanzialmente il trattamento riconosciuto per il fatto giudicato separatamente è pari al triplo di quello portato dal fatto intraneo al processo che occupa) a fronte di una apparente omogeneità tra le condotte a giudizio. Anche sul punto occorreva precisare le ragioni utili a giustificare un trattamento talmente diverso. Parimenti è a dirsi per le ulteriori imputazioni separatamente giudicate e considerate nell'apportare la continuazione esterna, in considerazione di una analogia di contenuti (con il fatto di cui all'art. 73 del d.lgs 159/2011, peraltro connotato, rispetto all'ad 75 dello stesso decreto da limiti edittali meno gravosi) o per la omogeneità del relativo contesto ( per la resistenza descritta al capo b del capo di imputazione relativo alla rubrica inerente il giudizio separatamente reso), tali da imporre una precisazione argonnentativa anche in relazione alle pene irrogate per tali reati. Da qui l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata al fine di colmare i riscontrati vuoti argomentativi. 14. Considerate le assoluzioni intervenute nel corso dei diversi gradi del giudizio quanto alla imputazione associativa, rileva la Corte che, per effetto dell'annullamento relativo alla posizione tJ del [OSCURATO:PERSONA], è ora definitivamente venuto vil numero di associati idoneo a giustificare il riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 3 dell'alt 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si impone in coerenza l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con rinvio alla Corte del merito per la valutazione di sua esclusiva competenza quanto agli effetti sul trattamento sanzionatorio irrogato provocati da tale decisione rescindente. Annullamento che va esteso, per la natura oggettiva dell'aggravante, a tutti i sodali ricorrenti anche in assenza di apposita doglianza sul punto, sempre che la detta circostanza non sia stata già esclusa nel computo della pena in forza della decisione impugnata alla luce della relativa motivazione (ci si riferisce, in particolare, alle posizioni del Martino, del Torromino e del Ruggiero). 15. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara l'irrevocabilità del giudizio di responsabilità in relazione alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per i reati ascritti agli stessi diversi da quello di cui al capo 1), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 16. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Alla reiezione di quelli del Martino e del Torromino segue la condann
Sentenza Cassazione n. 16478/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris