CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 40103/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli del 25 gennaio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 110, 61 n. 7, 624 e 625 cod.pen., per essersi appropriata, abbracciandolo e afferrandogli il braccio, dell'orologio [OSCURATO:PERSONA] mod. Aquanaut che la parte offesa portava al polso e dandosi alla fuga. Con l'aggravante di aver commesso il furto con destrezza ed avendo cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello. 3.11 motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, rappresentando l'insussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al contrario la prevalenza degli elementi negativi ( gravità dei fatti, valore economico, condizioni soggettive, mancanza di resipiscenza); peraltro, si tratta di pena prossima al minimo edittale, trattandosi di furto pluriaggravato, per cui vale il consolidato principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Rv. 256464 - 01). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso "n Roma, il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]