CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9065-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 65/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 30/09/2021 R.G.N. 21/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in house Trasferimento R.G.N.9065/2022 Cron. Rep. Ud.04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 30/2021 il Tribunale di Rovereto aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della APM –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Trento, in accoglimento dell’appello proposto dal Guarnati contro la sentenza di primo grado e in riforma della stessa, accertava che tra il Guarnati e la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento professionale nel livello 3 CCNL Turismo per effetto dell’art. 2112, comma primo, c.c.; condannava la suddetta società a riammettere in servizio il lavoratore con mansioni di istruttore di nuoto/assistente bagnanti presso la piscina comunale di Riva del Garda E. Meroni, con orario di lavoro di 36 ore settimanali; condannava, inoltre, la società al pagamento in favore dell’appellante delle differenze retributive da settembre 2018 a giugno 2020 pari ad € 4.501,14, oltre rivalutazione e interessi dalle scadenze al saldo e al pagamento di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente quest’ultima a € 1.604,06, oltre rivalutazione e interessi dal 30.6.2020; condannava, infine, l’appellata alla rifusione delle spese processuali di ambo i gradi, come liquidate per ciascun grado. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che, con il ricorso introduttivo del giudizio, il Guarnati aveva esposto: - di essere stato istruttore di nuoto e assistente bagnanti dal 1991 al 2020 nella piscina Meroni di Riva del Garda, dipendente fino al 6 settembre 2018 della [OSCURATO:PERSONA] – ANR con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, successivamente, dal 7.9.2018 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. con due contratti a termine, scaduto l’ultimo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) che il primo giudice aveva respinto la domanda del Guarnati, volta all’accertamento dell’avvenuto passaggio ex art. 2112 c.c. del rapporto di lavoro alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., società totalmente partecipata dal Comune di Riva del Garda, dal 7.9.2018, quale soggetto subentrante nella gestione dell’impianto sportivo, nonché le sue domande di accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine ai due contratti a tempo determinato, stipulati in successione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con diritto alla riammissione in servizio e all’indennità risarcitoria; c)che lo stesso giudice aveva ritenuto ostativo il diverso regime giuridico della società di diritto privato in mano pubblica, con applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 175/2015 e con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c. e delle normesulla conversione del contratto a termine nullo in contratto a tempo indeterminato ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., nonché ritenuto insussistenti i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015, trattandosi di attività stagionale; d) sotto quali profili il lavoratore avesse impugnato la sentenza di primo grado e quanto aveva eccepito e sostenuto l’appellata. 3. Tutto ciò premesso, la Corte, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva anzitutto accertato che nel passaggio della gestione della piscina Meroni di Riva del Garda si era realizzato un trasferimento d’azienda, e che non fosse ostativa all’applicazione dell’art. 2112 c.c. in favore del lavoratore la natura di società di diritto privato in mano pubblica, totalmente controllata dal comune di Riva del Garda (in house), in capo alla convenuta/appellata. 4. Considerava, quindi, che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di [OSCURATO:PERSONA] era passato in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] con il trasferimento d’azienda, alle stesse condizioni contrattuali e con lo stesso contenuto inessere presso [OSCURATO:PERSONA] – ANR e ciò anche a prescindere dalla procedura concorsuale indetta dall’appellata, trascurata dal giudice di primo grado e invocata dal lavoratore, che l’aveva superata. 5. Secondo la Corte, inoltre, la cessione del contratto di lavoro operava ex lege ed era contestuale al trasferimento d’azienda, senza necessità di manifestazione di volontà contrattuale, ed era da accogliere la domanda del Guarnati di accertamento della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato come in dispositivo specificato. 6. Quanto alle conseguenze patrimoniali, la Corte conteneva la propria pronuncia nei limiti della domanda e come specificato in dispositivo. 7. La Corte, inoltre, benché assorbite dalle ragioni della decisione sopra esposte, giudicava fondate anche le censure mosse alla sentenza di primo grado quanto alla legittimità della clausola di apposizione del termine in base al CCNL Turismo applicato alrapporto, il cui accoglimento avrebbe portato in ogni caso all’accoglimento della domanda, nei termini che pure illustrava. 8. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e successiva memoria. 9. Resiste l’intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art.360 c.p.c., co. 1, n. 5, in riferimento al mancato accertamento da parte della Corte di merito dei fatti posti a fondamento della decisione, relativamente all’esistenza di un’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 2. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 175/2016, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 97 Cost., secondo comma, in ragione della interpretazione restrittiva del concetto di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni che ne ha dato la Corte di merito”. 3. Con il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 175/2016, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 3 Cost., rispetto all’applicazione da parte della Corte di merito del principio di uguaglianza sostanziale”. 4. Con il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla mancata applicazione e/o indicazione dei criteri di cui all’art. 8 L. n. 604/1066”. 5. Con il quinto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., laddove la Corte ha condannato all’integrale pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio, pur avendo definito “nuova” una delle due questioni trattate in grado d’appello”. 6. Con il sesto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 co. 2 d.lgs. 81/2015 e delle norme del CCNLTurismo applicato dalla Società appellante (artt. 82 e 83), nonché dell’accordo collettivo 31 ottobre 2018, con riferimento alla interpretazione restrittiva del concetto di “stagionalità” applicata dalla Corte di merito, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. 7. Segnatamente il secondo e il terzo motivo di ricorso involgono questioni di rilievo nomofilattico, tali da richiedere la trattazione del ricorso in pubblica udienz