CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 33158/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10404/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ANCONA n. 1148/2021 depositata il 19/10/2021. R.g. n. 10404 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1148/2021 pubblicatail 19/10/2021. Rispondono con separati controricorsi l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già contumace in fase d’appello, è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato per la trattazione nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio lo ha trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente e i controricorrenti hanno, a mezzo dei rispettivi difensori, nell’imminenza dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuali accettazioni. Da tali att i risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore del ricorrente e dai difensor i dei controricorrenti, sono rituali. A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, nulla deve disporsi stante l’adesione alla rinuncia. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi –tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 -01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione. R.g. n. 10404 del 2022 Ad. 16/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camera di co