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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08057/2026

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ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 22137/2023, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 244/2023, depositata il27 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delsostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti al Giudice di pace di Venafrola revoca della patente di guida adottata nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre 2017.Il provvedimento impugnato conseguiva al rilievo del fatto che ilSagliocco aveva già subito un provvedimento di revoca, divenutodefinitivo all’esito del rigetto delle impugnazioni proposte, e il rilasciodella nuova patente era avvenuto prima del decorso del termine di dueanni previsto dall’art. 219, comma 3-bis, c.d.s.[OSCURATO:PERSONA] di pace accolse l’impugnazione.2.

Il successivo appello del Prefetto di Isernia fu accolto con lasentenza indicata in epigrafe.Il Tribunale di Isernia rilevò anzitutto l’erroneità della sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva dichiarato inutilizzabile ladocumentazione allegata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla memoria di costituzione,perché depositata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, comma8, del d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di termine non perentorio.In relazione alla medesima circostanza, poi, il tribunale osservòche il giudice di pace aveva errato anche nel ritenere tardivo il depositodopo aver ritenuto inammissibile la produzione effettuata nel terminedalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima si era costituita per viatelematica e quindi con modalità non consentita nel giudizio; risultava,infatti, che nel corso della prima udienza l’amministrazione avevachiesto un termine per regolarizzare la costituzione, con depositocartaceo della memoria e della documentazione già inoltrate tramiteNumero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026posta elettronica certificata, e il giudice di pace, accogliendo l’istanza,aveva rinviato la prima udienza.Infine, e quanto al merito della questione, osservò che l’art. 219,comma 3-bis, c.d.s. stabilisce che l’interessato non può conseguire unanuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalmomento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca,comminata come sanzione accessoria; aveva dunque errato il giudicedi prime cure a far decorrere detto termine dal momento in cui, nelcorso del giudizio di opposizione alla prima revoca, questa era statasospesa dal giudice in via cautelare.3.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazioneClaudio Sagliocco sulla base di quattro motivi, illustrati da successivamemoria.L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia «nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell’art. 6 del Dlgs 150/2011 comma 8».Il ricorrente assume che il tribunale avrebbe errato nel ritenereammissibile la produzione documentale effettuata in primo gradodall’amministrazione, ancorché costituitasi dopo il decimo giornoanteriore all’udienza di trattazione, in violazione della norma invocata.1.1.

Il motivo è infondato.La decisione del tribunale, sul punto, si è infatti uniformata alconsolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale il termine di cuiall’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 per il deposito delladocumentazione strettamente connessa all’impugnazione non èperentorio, in difetto di espressa previsione; e ciò a differenza di quelloprevisto dall’art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operatoNumero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositatidall’Amministrazione (così, fra le altre, Cass. 25/5/2021, n. 14266;Cass. 13/6/2019, n. 15887).Il ricorrente non chiarisce quali siano i documenti di cui contesta latempestiva produzione; pertanto, in difetto di tale indispensabileallegazione, va condiviso il rilievo operato dal tribunale, evidentementeriferito alla documentazione connessa al gravame.2.

Il secondo motivo è rubricato «nullità della sentenza e delprocedimento per violazione del D.L. n. 172 del 2012, art. 16 bis,comma 6».Ad avviso del ricorrente, il tribunale avrebbe errato nel ritenerelegittima la costituzione della prefettura a mezzo di depositotelematico, poiché all’epoca dei fatti non era ancora stata introdotta,per gli uffici del giudice di pace, la normativa tecnica prevista qualecondizione necessaria dalla disposizione evocata.2.1.

Il motivo non coglie la ratio decidendi.Il tribunale ha infatti ritenuto ammissibile la costituzioneosservando che, dopo il deposito telematico della memoria e deidocumenti, l’amministrazione chiese ed ottenne dal giudice di pace unrinvio dell’udienza di trattazione per regolarizzare le produzioni, chefurono poi effettuate in forma cartacea.Il rilievo di tale circostanza, ritenuto decisivo dal giudice a quo, nonviene scalfito dalla censura, che si impernia sull’inapplicabilità, al casodi specie, dell’invocato art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012,conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, in mancanza del decretodirigenziale del Ministero della Giustizia che attesta la pienafunzionalità dei servizi informatici dell’Ufficio.In ogni caso, e come è stato correttamente rilevato dal PubblicoMinistero, la mancata adozione della normativa tecnica valeNumero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026unicamente ad escludere l’obbligatorietà della forma telematica per ildeposito, non anche a ritenere che quest’ultima fosse inibita, inassenza di un esplicito divieto dell’ordinamento in tal senso (cfr. Cass.9/6/2022, n. 18609).3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 219c.d.s., censurando la statuizione del tribunale nella parte in cui haindividuato il dies a quo del termine biennale, previsto per il rilasciodella nuova patente dopo la revoca della precedente, nel momento incui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.3.1.

La censura è manifestamente infondata.Il ricorrente svolge articolate considerazioni inerenti alla vicenda infatto, caratterizzata dall’adozione di provvedimenti interinali nel corsodel giudizio di accertamento della legittimità della prima revoca.Tali considerazioni non inficiano il rilievo del dato letterale dellanorma applicabile, la quale, in ossequio al principio espresso dal notobrocardo in claris non fit intepretatio, non si presta ad opzioniermeneutiche diverse da quella che fa decorrere il termine biennaledal momento in cui il primo provvedimento di revoca è divenutodefinitivo, o perché non impugnato, o perché si è formato il giudicatosulla pronunzia che ha disatteso la sua impugnazione.4.

Infine, con il quarto motivo, il ricorrente denunzia l’erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la nullitàdel provvedimento di revoca «per difetto di motivazione» e perchésottoscritto dal vice Prefetto, «soggetto non legittimato stante il potereesclusivo del Prefetto al riguardo».4.1.

Il motivo è inammissibile.Nel profilo in cui deduce la sussistenza di una nullità «per difettodi motivazione», infatti, il ricorrente omette qualsiasi specificazione oNumero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026richiamo al contenuto dell’atto, dimodoché la censura non soddisfa ilrequisito di specificità necessario al suo scrutinio.Nel profilo concernente la sottoscrizione da parte del viceprefetto,poi, il motivo si pone in contrasto con il consolidato indirizzo di questaCorte, secondo cui l’irrogazione di sanzioni per infrazioni stradali, cometutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessae sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanzadell’espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimentodel prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dalvicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità diespressa delega per il procedimento e il provvedimento (fra lenumerose altre, nel tempo: Cass. 10/7/2024, n. 19690; Cass.19/2/2014, n. 3904; Cass. 2/2/2005, n. 2085).Quanto, infine, alla concreta sussistenza di una delega (apposta oex lege), questa Corte ha ulteriormente precisato che gravasull’opponente ad ordinanza-ingiunzione l’onere di provare che taledelega non fosse stata rilasciata, sicché, ove non riesca a procurarsi lapertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, questiè tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni exart. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23,comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l’Amministrazione medesima,che non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulterioreconseguenza che, se l’opponente rimane del tutto inerteprocessualmente, la presunzione di legittimità che assiste ilprovvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass.21/11/2023, n. 32301; Cass. 22/8/2018, n. 20972).5.

In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Nulla sulle spese, in assenza di attività difensive da parte dell’enteintimato.Numero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 22137/2023, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 244/2023, depositata il27 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delsostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti al Giudice di pace di Venafrola revoca della patente di guida adottata nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre 2017.Il provvedimento impugnato conseguiva al rilievo del fatto che ilSagliocco aveva già subito un provvedimento di revoca, divenutodefinitivo all’esito del rigetto delle impugnazioni proposte, e il rilasciodella nuova patente era avvenuto prima del decorso del termine di dueanni previsto dall’art. 219, comma 3-bis, c.d.s.[OSCURATO:PERSONA] di pace accolse l’impugnazione.2. Il successivo appello del Prefetto di Isernia fu accolto con lasentenza indicata in epigrafe.Il Tribunale di Isernia rilevò anzitutto l’erroneità della sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva dichiarato inutilizzabile ladocumentazione allegata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla memoria di costituzione,perché depositata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, comma8, del d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di termine non perentorio.In relazione alla medesima circostanza, poi, il tribunale osservòche il giudice di pace aveva errato anche nel ritenere tardivo il depositodopo aver ritenuto inammissibile la produzione effettuata nel terminedalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima si era costituita per viatelematica e quindi con modalità non consentita nel giudizio; risultava,infatti, che nel corso della prima udienza l’amministrazione avevachiesto un termine per regolarizzare la costituzione, con depositocartaceo della memoria e della documentazione già inoltrate tramiteNumero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026posta elettronica certificata, e il giudice di pace, accogliendo l’istanza,aveva rinviato la prima udienza.Infine, e quanto al merito della questione, osservò che l’art. 219,comma 3-bis, c.d.s. stabilisce che l’interessato non può conseguire unanuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalmomento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca,comminata come sanzione accessoria; aveva dunque errato il giudicedi prime cure a far decorrere detto termine dal momento in cui, nelcorso del giudizio di opposizione alla prima revoca, questa era statasospesa dal giudice in via cautelare.3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazioneClaudio Sagliocco sulla base di quattro motivi, illustrati da successivamemoria.L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia «nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell’art. 6 del Dlgs 150/2011 comma 8».Il ricorrente assume che il tribunale avrebbe errato nel ritenereammissibile la produzione documentale effettuata in primo gradodall’amministrazione, ancorché costituitasi dopo il decimo giornoanteriore all’udienza di trattazione, in violazione della norma invocata.1.1. Il motivo è infondato.La decisione del tribunale, sul punto, si è infatti uniformata alconsolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale il termine di cuiall’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 per il deposito delladocumentazione strettamente connessa all’impugnazione non èperentorio, in difetto di espressa previsione; e ciò a differenza di quelloprevisto dall’art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operatoNumero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositatidall’Amministrazione (così, fra le altre, Cass. 25/5/2021, n. 14266;Cass. 13/6/2019, n. 15887).Il ricorrente non chiarisce quali siano i documenti di cui contesta latempestiva produzione; pertanto, in difetto di tale indispensabileallegazione, va condiviso il rilievo operato dal tribunale, evidentementeriferito alla documentazione connessa al gravame.2. Il secondo motivo è rubricato «nullità della sentenza e delprocedimento per violazione del D.L. n. 172 del 2012, art. 16 bis,comma 6».Ad avviso del ricorrente, il tribunale avrebbe errato nel ritenerelegittima la costituzione della prefettura a mezzo di depositotelematico, poiché all’epoca dei fatti non era ancora stata introdotta,per gli uffici del giudice di pace, la normativa tecnica prevista qualecondizione necessaria dalla disposizione evocata.2.1. Il motivo non coglie la ratio decidendi.Il tribunale ha infatti ritenuto ammissibile la costituzioneosservando che, dopo il deposito telematico della memoria e deidocumenti, l’amministrazione chiese ed ottenne dal giudice di pace unrinvio dell’udienza di trattazione per regolarizzare le produzioni, chefurono poi effettuate in forma cartacea.Il rilievo di tale circostanza, ritenuto decisivo dal giudice a quo, nonviene scalfito dalla censura, che si impernia sull’inapplicabilità, al casodi specie, dell’invocato art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012,conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, in mancanza del decretodirigenziale del Ministero della Giustizia che attesta la pienafunzionalità dei servizi informatici dell’Ufficio.In ogni caso, e come è stato correttamente rilevato dal PubblicoMinistero, la mancata adozione della normativa tecnica valeNumero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026unicamente ad escludere l’obbligatorietà della forma telematica per ildeposito, non anche a ritenere che quest’ultima fosse inibita, inassenza di un esplicito divieto dell’ordinamento in tal senso (cfr. Cass.9/6/2022, n. 18609).3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 219c.d.s., censurando la statuizione del tribunale nella parte in cui haindividuato il dies a quo del termine biennale, previsto per il rilasciodella nuova patente dopo la revoca della precedente, nel momento incui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.3.1. La censura è manifestamente infondata.Il ricorrente svolge articolate considerazioni inerenti alla vicenda infatto, caratterizzata dall’adozione di provvedimenti interinali nel corsodel giudizio di accertamento della legittimità della prima revoca.Tali considerazioni non inficiano il rilievo del dato letterale dellanorma applicabile, la quale, in ossequio al principio espresso dal notobrocardo in claris non fit intepretatio, non si presta ad opzioniermeneutiche diverse da quella che fa decorrere il termine biennaledal momento in cui il primo provvedimento di revoca è divenutodefinitivo, o perché non impugnato, o perché si è formato il giudicatosulla pronunzia che ha disatteso la sua impugnazione.4. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente denunzia l’erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la nullitàdel provvedimento di revoca «per difetto di motivazione» e perchésottoscritto dal vice Prefetto, «soggetto non legittimato stante il potereesclusivo del Prefetto al riguardo».4.1. Il motivo è inammissibile.Nel profilo in cui deduce la sussistenza di una nullità «per difettodi motivazione», infatti, il ricorrente omette qualsiasi specificazione oNumero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026richiamo al contenuto dell’atto, dimodoché la censura non soddisfa ilrequisito di specificità necessario al suo scrutinio.Nel profilo concernente la sottoscrizione da parte del viceprefetto,poi, il motivo si pone in contrasto con il consolidato indirizzo di questaCorte, secondo cui l’irrogazione di sanzioni per infrazioni stradali, cometutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessae sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanzadell’espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimentodel prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dalvicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità diespressa delega per il procedimento e il provvedimento (fra lenumerose altre, nel tempo: Cass. 10/7/2024, n. 19690; Cass.19/2/2014, n. 3904; Cass. 2/2/2005, n. 2085).Quanto, infine, alla concreta sussistenza di una delega (apposta oex lege), questa Corte ha ulteriormente precisato che gravasull’opponente ad ordinanza-ingiunzione l’onere di provare che taledelega non fosse stata rilasciata, sicché, ove non riesca a procurarsi lapertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, questiè tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni exart. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23,comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l’Amministrazione medesima,che non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulterioreconseguenza che, se l’opponente rimane del tutto inerteprocessualmente, la presunzione di legittimità che assiste ilprovvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass.21/11/2023, n. 32301; Cass. 22/8/2018, n. 20972).5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Nulla sulle spese, in assenza di attività difensive da parte dell’enteintimato.Numero registro generale 22137/2023Numero sezionale 800/2026Numero di raccolta generale 8057/2026Data pubblicazione 01/04/2026In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 08057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris