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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 45129/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, ha confermato la sentenza del 4 gennaio 2023 del Tribunale di Frosinone che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di furto con strappo e concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 3 cod. proc. pen., perché tardivo.

Il ricorso è stato depositato in data 27 giugno 2024 a fronte di sentenza emessa il 12 febbraio 2024 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.

La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè il 12 maggio 2024 - decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso, con scadenza il 26 giugno 2024, viceversa il ricorso è stato depositato solo il 27 giugno 2024.

Ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., senza previo avviso alle parti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, ha confermato la sentenza del 4 gennaio 2023 del Tribunale di Frosinone che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di furto con strappo e concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. c) e 544, comma 3 cod. proc. pen., perché tardivo. Il ricorso è stato depositato in data 27 giugno 2024 a fronte di sentenza emessa il 12 febbraio 2024 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè il 12 maggio 2024 - decorreva il termine di quarantacinque giorni per il deposito del ricorso, con scadenza il 26 giugno 2024, viceversa il ricorso è stato depositato solo il 27 giugno 2024. Ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., senza previo avviso alle parti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45129/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris