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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 38414/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa esclusione della aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod.pen., ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il furto contestato (in data 18 giugno 2018) a mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, l'omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alla censura di appello (trascritta nel ricorso), consistente nella richiesta conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della libertà controllata ai sensi degli artt. 53 e 56 della

I. n. 689 del 1981.

La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorrente ha aderito alle conclusioni della Procura Generale.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che nella sentenza impugnata manca ogni valutazione della richiesta conversione della pena detentiva breve applicata con la libertà controllata (richiesta formulata in appello, come confermato dalla stessa sentenza impugnata, in cui si dà atto di tale istanza).

Né si rinviene una motivazione implicita, tenuto conto, peraltro, della concessione del beneficio della sospensione condizionale in considerazione della occasionalità della condotta (v. in proposito anche Sez. 2, n. 21459 del 7/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276064 - 01, secondo cui, n tema di sostituzione di pene detentive brevi, è manifestamente illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, pur concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata per la necessità di assicurare "un minimo di efficacia afflittiva e rieducativa" alla stessa, senza osservare i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., prendendo in esame le modalità del fatto, la personalità del condannato e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale al fine di valutare l'idoneità della sostituzione al reinserimento sociale dello stesso e di formulare una prognosi circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili). 4.In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo ai soli fini della valutazione dell'istanza di conversione della pena detentiva nella libertà controllata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell'istanza di conversione della pena detentiva con la libertà controllata e rinvia per l'esame di tale istanza alla Corte di appello di Palermo - altra Sezione.

Letto l'art. 624 cod.proc.pen., dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa esclusione della aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod.pen., ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il furto contestato (in data 18 giugno 2018) a mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, l'omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alla censura di appello (trascritta nel ricorso), consistente nella richiesta conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della libertà controllata ai sensi degli artt. 53 e 56 della I. n. 689 del 1981. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il ricorrente ha aderito alle conclusioni della Procura Generale. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che nella sentenza impugnata manca ogni valutazione della richiesta conversione della pena detentiva breve applicata con la libertà controllata (richiesta formulata in appello, come confermato dalla stessa sentenza impugnata, in cui si dà atto di tale istanza). Né si rinviene una motivazione implicita, tenuto conto, peraltro, della concessione del beneficio della sospensione condizionale in considerazione della occasionalità della condotta (v. in proposito anche Sez. 2, n. 21459 del 7/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276064 - 01, secondo cui, n tema di sostituzione di pene detentive brevi, è manifestamente illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, pur concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata per la necessità di assicurare "un minimo di efficacia afflittiva e rieducativa" alla stessa, senza osservare i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., prendendo in esame le modalità del fatto, la personalità del condannato e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale al fine di valutare l'idoneità della sostituzione al reinserimento sociale dello stesso e di formulare una prognosi circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili). 4.In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo ai soli fini della valutazione dell'istanza di conversione della pena detentiva nella libertà controllata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell'istanza di conversione della pena detentiva con la libertà controllata e rinvia per l'esame di tale istanza alla Corte di appello di Palermo - altra Sezione. Letto l'art. 624 cod.proc.pen., dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021 Il Consigliere estenso
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