CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 14790/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3390 2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti– avverso la sentenza n. 2705/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA,depositata il 24/06/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 166/2021emessa dalla Commissione t ributaria p rovinciale di Perugia, in rigettodel ricorso avverso atto di intimazione per il pagamento del saldo delle somme ancora dovute e richieste con precedente ingiunzione di pagamento, cheriguardava varie annualità TIA,TARES,TARI, oltresanzioni e interessi moratori per tardivo pagamento. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (concessionaria del servizio di riscossione) ed [OSCURATO:SOCIETA]. (affidataria delservizio di gestione dei rifiuti e dell’applicazione della TIA/TARES/TARI del Comune di Rho) resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 12.4.2024, la ricorrenteha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine aitributi in contestazione ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere «per intervenuto accordo negoziale tra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese del giudizio». 1.2. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 2. In ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti. 3. Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cass