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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02023/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di: 1) omesso avviso della possibile applicazione di una pena sostitutiva (art. 545-bis, cod. proc. pen.); 2) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo non è consentito, non avendo l'interessato formulato alcuna richiesta di pena sostitutiva al giudice d'appello (pur potendolo: vds. art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), neppure in sede di conclusioni (sul punto, per tutte, vds.

Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017).

2.2. Il secondo è manifestamente infondato.

Si lamenta che la sentenza non abbia considerato il comportamento del reo successivo al reato: ma non si dice perché esso sarebbe stato rilevante, né si oppone una valutazione critica ai diversi elementi valorizzati dalla Corte per escludere la particolare tenuità del fatto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di: 1) omesso avviso della possibile applicazione di una pena sostitutiva (art. 545-bis, cod. proc. pen.); 2) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non è consentito, non avendo l'interessato formulato alcuna richiesta di pena sostitutiva al giudice d'appello (pur potendolo: vds. art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), neppure in sede di conclusioni (sul punto, per tutte, vds. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). 2.2. Il secondo è manifestamente infondato. Si lamenta che la sentenza non abbia considerato il comportamento del reo successivo al reato: ma non si dice perché esso sarebbe stato rilevante, né si oppone una valutazione critica ai diversi elementi valorizzati dalla Corte per escludere la particolare tenuità del fatto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembr
Sentenza Cassazione n. 02023/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris