CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 34101/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 19 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma haconfermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo dell’8maggio 2025 con cui lo stesso aveva, per quanto qui rileva, respinto l’istanza delcondannato [OSCURATO:PERSONA] per la concessione dei rimedi risarcitori di cuiall’art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento al periodo di detenzionepatito presso il carcere di Caltanissetta.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che in atti è provato che il condannato fu detenuto per alcuni periodi incelle in cui aveva uno spazio libero inferiore ai 3 mq per cui la presunzione diviolazione dell’art. 3 C.E.D.U. non è vincibile; in ogni caso non è vero che iperiodi di detenzione in cui è avvenuta la violazione siano sempre inferiori a 15giorni, perché ve ne sono diversi di durata superiore, e perché l’aver fruito diquattro ore di aria non è sufficiente come fattore compensativo.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza dilegittimità che ritiene che nel caso in cui il detenuto abbia avuto disponibilitànella cella di detenzione di uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadratisussiste una presunzione di violazione dell'art. 3 della C.E.D.U. che può esseresuperata dall'eventuale esistenza congiunta dei fattori compensativi costituitidalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie e dallasufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento diadeguate attività; nel caso, invece, in cui egli abbia avuta disponibilità di unospazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattoricompensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, allavalutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Commisso, Rv.280433; per riproposizioni più recenti v. Sez. 1, n. 16491 del 07/02/2025, ElMallasse, n.m.; Sez. 1, n. 15830 del 23/01/2025, Stassi, n.m.).Ne consegue che, nel caso in esame, in cui l’accertamento effettuato dalmagistrato di sorveglianza, istruendo la domanda del ricorrente, ha consentito diaccertare che per alcuni dei periodi in cui il ricorrente è stato detenuto nelcarcere di Caltanissetta lo stesso è stato collocato in una cella che consentiva aciascun singolo detenuto uno spazio libero disponibile inferiore ai 3 mq, ricorrevala forte presunzione di violazione dell’art. 3 della convenzione, e, per superarla,era necessaria l'esistenza congiunta dei tre fattori compensativi sopra indicati.L’ordinanza impugnata ha considerato esistente il fattore compensativo dellabreve durata della detenzione ed esistente anche quello della sufficiente libertàdi movimento fuori dalla cella, pur in regime di celle “chiuse”, per la possibilitàriconosciuta ai detenuti di fruire di quattro ore giornaliere all’aria aperta, ma sulterzo fattore compensativo, ovvero quello delle dignitose condizioni carcerarie,l’ordinanza si è limitata a ritenerlo esistente con una frase (“unitamente alle altrecondizioni detentive”) che, per la sua genericità, non consente di comprenderequale sia stata la condizione della detenzione che il Tribunale ha ritenutorilevante come coelemento di valutazione dell’esclusione dell’esistenza dellaviolazione, e che non consente di comprendere, in definitiva, il percorso logicodella decisione.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 17/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]