CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 31672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 30141del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] sociale Comunità di rinascita Onlus (già Comunità di Rinascita, prima, e [OSCURATO:PERSONA], poi) con sede in Tolmezzo, Via G. Bonanni n.15, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68M24 L195L), C.F. e numero di iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] di Udine: 84007880309 (ente incorporante mediante fusione la soc. cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con sede in Tolmezzo, [OSCURATO:PERSONA] 2, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Udine (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L17 L483N), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tolmezzo (UD), [OSCURATO:PERSONA] n. 32 (P.I.: 02471020301; [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:TELEFONO], e - mail: info @ avvdidoicomparetti.it, PEC: giacomino.didoi @ avvocatiudine.it), giusta delibera consiliare dd. 01.09.2021 e procura speciale alla lite ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] unità locale socio-sanitaria n. 1 Dolomiti ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 57, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], autorizzata a stare in giudizio in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20 dicembre 2021, rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato cartaceo la cui copia per immagine conforme all’originale è notificata in uno al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Belluno (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:TELEFONO], P.E.C. avvocatoviel @ pec.studioviel.net, e Salvatore di Mattia di Roma (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PEC salvatoredimattia @ ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in via Foligno n. 16. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 1816 depositata il 28 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] sociale Comunità di Rinascita otteneva dal tribunale di Belluno un decreto ingiuntivo contro l’[OSCURATO:PERSONA] n° 1 Dolomiti per il pagamento di euro 69.070,75 dovuti per rette di degenza del signor [OSCURATO:PERSONA] – affetto da emiparesi spastica da paralisi cerebrale infantile, cifoscoliosi ed insufficienza mentale – dal marzo 2001 al giugno 2005. Il decreto veniva opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] e il tribunale di Belluno con sentenza n° 358/2019 la accoglieva, accertando che l’[OSCURATO:PERSONA] ingiunta non era tenuta al pagamento. Osservava il primo giudice che la Cooperativa, dopo che l’[OSCURATO:PERSONA] n° Belluno aveva comunicato la cessazione del pagamento della retta nell’interesse del disabile, aveva adito il [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n° 1473/2001, aveva affermato a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di pagare le rette di degenza sino al 28 febbraio 2001, fermo restando l’obbligo di pagamento anche per il periodo successivo “permanendo le esigenze di mantenimento e riabilitazione del disabile”. Tale giudicato aveva, tuttavia, natura condizionale, desumibile dalla stessa motivazione, in cui il pagamento era espressamente condizionato alla permanenza della prevalente natura sanitaria delle prestazioni. Pertanto, essendo cessata tale prevalenza, come era desumibile dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Cooperativa, era anche venuto meno l’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] n° 1 Dolomiti, tanto più che le prestazioni sanitarie erano state rese nel periodo in contestazione (marzo 2001 – giugno 2005) dalla [OSCURATO:PERSONA] sanitaria n° 3 [OSCURATO:PERSONA]. 2.- L’appello proposto dalla Cooperativa avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe, con motivazione che recepisce i passaggi della prima decisione. 3.- Chiede la cassazione di tale sentenza la Cooperativa sociale Comunità di rinascita Onlus. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] unità locale sociosanitaria n. 1 Dolomiti, che conclude per l’inammissibilità del ricorso e nel merito per il suo rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Solo la Cooperativa ricorrente ha depositato la memoria prevista dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Il ricorso proposto dalla Cooperativa è inammissibile. Dopo aver troppo stringatamente riassunto i precedenti gradi di giudizio (pagine 2-3), il ricorso esordisce con la menzione della sentenza n° 1473/2001 del [OSCURATO:PERSONA] (pagina 4), facendo osservare che essa aveva già sancito l’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] di pagare le rette del disabile “rebus sic stantibus” e che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto un mutamento di tale situazione fattuale (pagina 5). Passa poi ad enunciare l’intitolazione di due motivi di ricorso (pagina 6), che tuttavia nel prosieguo vengono trattati congiuntamente (pagine 7-15), facendo leva su un presunto errore reso nella deposizione dal teste [OSCURATO:PERSONA] e sulla mancanza di un “quid novi”, ossia di un mutamento delle condizioni fattuali considerate dalla sentenza del Tar.Si tratta, in tutta evidenza, di rilievi che attengono al merito della decisione e che non sono conoscibili da questa Corte, come, del resto, si desume dalla stessa rubrica dei due motivi. Col primo, infatti, la Cooperativa denuncia la “inosservanza e/o erronea interpretazione della legge e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: nello specifico assenza del quid novi idoneo ad innovare la sentenza resa dal tar veneto n. 1473/2001 dd. 09.05.2001 in merito al soggetto tenuto al pagamento delle rette di spedalità del signor [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal marzo 2001 al giugno 2005 permanendo la continuità delle prestazioni fruite”. Col secondo si duole della “contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata, nella specie tra la motivazione resa e le risultanze istruttorie nonché con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] citata: in particolare sulla impossibilità che il “quid novi” sia stato ritenuto integrato in epoca antecedente alla pronuncia tar veneto come invece statuito dalla sentenza della corte d’appello qui impugnata, pur avendo la pronuncia amministrativa già negato fosse avvenuto qualsiasi mutamento in fatto ed in diritto”. Ora, nonostante l’esordio contenente intitolazione dei due mezzi, da una parte, è totalmente mancata nell’intero ricorso l’indicazione delle norme di legge violate (art. 366, primo comma, n° 4); e, dall’altra, il “fatto decisivo” indicato (il “quid novi”, ossia il mutamento della situazione fattuale dopo [OSCURATO:PERSONA] 1473/2001) non è stato affatto pretermesso dalla Corte, che, invece, l’ha ritenuto sussistente sulla base delle risultanze dell’istruttoria orale (con conclusioni non sindacabili nella presente sede). Anche il secondo motivo, col quale si fa valere la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, impinge nel merito della lite, poiché detta contraddittorietà è prospettata facendo leva su fatti sindacabili solo dal giudice del merito. Secondo la ricorrente, infatti, la Corte avrebbe “confuso e ribaltato l’effetto con la causa”, trascurando di considerare che la Cooperativa avrebbe cessato di erogare le prestazioni sanitarie a causa della illegittima comunicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di non provvedere più al pagamento delle stesse: sicché, a dire della ricorrente, il mutamento della situazione sarebbe stato cagionato dall’illecito commesso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Com’è evidente, il mezzo non è sussumibile né nel numero 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., non essendo stata indicata alcuna norma di legge violata, né nel numero 5), non essendoci alcun “fatto decisivo” il cui esame sia stato omesso dalla Corte d’appello. 5.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30