CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14418/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 271/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difes a anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso gli indirizz i PEC: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: PDA opposta AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore; –intimata – avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria,n.1469/2/2023, depositata il 2 2 maggio 20 2 3 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n.1469/2 /2023, depositata il 22 maggio 2023 , veniva rigettato l’appello propost o da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza n.6709/2/2021di rigetto del ricorso introduttivo avente ad oggetto la cartella di pagamento per maggiore IRES, IVA, sanzioni, interessi e altriaccessori relativamente al periodo di imposta 2014 . 2. La cartella veniva emessa all’esito di controlli automatizzati ex artt.36 bis d.P.R. n.600/1973 e 54 bis d.P.R. n.633/1972 sulla dichiarazione modello unico 2015 relativa all’anno 2014 , rettifica del creditoIVA fondata su un errore materiale compiuto dalla contribuente . Ilgiudice di prime cure riteneva pertanto, disattese le doglianze sulla notificadella cartella, che non fosse necessario il ricorso ad un appos i to atto di accertamento in assenza di attività valutativa, né vi fosse necessitàdi previa comunicazione di irregolarità , decisione confermata dalgiudice d’appello . 3.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione la società per ununico motiv o , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso , mentrel’agente della riscossione è rimasto intimato . Il27.2.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - bis cod. proc. ci v ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudizio. Da ultimo la contribuente deposita memoria illustrativaai sensi dell’ art.380 - bis . 1 cod. proc. ci v. . Consideratoche: 1. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente perché con il ricorso si chiederebbe un’irrituale rivalutazione degli accertamenti in fatto e del giudizio sul meritoprobatorio. L’eccezione non può trovare ingresso , in quanto la censura individua con sicurezza la lamentata violazione di legge, consistitanel fatto che, secondo la società, il procedimento dei controlli automatizzati sarebbe stato impropriamente utilizzato nel caso concreto,in carenza dei presupposti stabiliti normativamente e senza ilrispetto dell’iter previsto (cfr. p. 6 ricorso). 2. Con un unico motivo di ricorso la società prospetta, in relazione all’art.360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 per l’assenza in concreto dei presupposti per l’emissione della cartella di pagamento e per violazione del procedimento previsto dalle citate disposizionidi legge. 3. La doglianza è affetta da concorrenti profili di inammissibil ità e di infondatezza. 3.1. La ricorrente non censura l’accertamento in fatto , operato dal giudicedi primo grado secondo il quale la cartella nasce da un controllo della dichiarazion e modello unico 2015 relativa all’anno 2014 e confermato dal giudice d’appello nei seguenti termini: « viene lamentatocome nel caso in cui avvenga (proprio come accaduto, per latotalità della pretesa, nella fattispecie di cui si discute), una rettifica della dichiarazione e (di conseguenza), una nuova liquidazione dell’imposta»(cfr. para 2 a pag.4 della sentenza impugnata). Orbene, è stato estensivamente affermato dalla Corte (ad es. , tra le molte,Cass., Sez. 6 - 5, n. 39331 del 2021 ; Cass., Sez. 5, n.33344 del 2019; Cass., Sez. 6 - 5, n. 4360 del 2017 ) , in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, che l'attività dell'Ufficio accertatore, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittimal'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nonessendo necessario un previo avviso di recupero. Lestesse Sezioni Unite della Corte (v. sentenza n.17758 del 2016 poi sempre confermata) hanno chiarito che, i n caso di omessa presentazionedella dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione aruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella dipagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, uncontrollo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuentee sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafetributaria, ai sensi degli artt. 54 - bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 . Resta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazionedella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. Non vi sono ragioni per discostarsi nella fattispecie da tale giurisprudenzaconsolidata ed erra perciò la ricorrente a ritenere che vi sarebbe stata nella fattispecie necessità di una attività di verifica e valutazioneda compiersi con un atto impositivo in un a fattispecie di sicurocontrollo dichiarativo . 3.2.Inoltre, il motivo è inammissibile anche perché non censura ai fini IVA l ’ulteriore statuizione contenuta nella sentenza d’appello secondo cuil’omissione della comunicazione è fonte di « mera irregolarità » , non preclusivadella legittimità della cartella. 3.3.Il ricorso è anche inammissibile nella parte in cui , sempre ai fini dellaripresa ai fini IVA , deduce l’ incomprensibilità della stessa e non coincidenzadegli importi (cfr. p unto 1.7. a pag. 13 del ricorso) , perché con riferimento al profilo la censura difetta di specificità, non dando prova della tempestiva proposizione della deduzione con riferimento agliimporti in questione e alla loro reperibilità nella documentazione a supportoin primo grado e quindi riproposizione in appello. 3.4.Infine, q uanto alla parte della censura riferita all’ IRES, non è stato impugnatol’accertamento del giudice d’appello secondo cui la ripresa derivadal fatto che per il periodo di imposta « la società contribuente ne ha omesso il versamento » e dal recupero del « relativo importo, calcolatocome da cartella » (cfr. p.5 sentenza , penultimo capoverso ) . Sitratta di elementi decisivi per confermare la legittimità e logicità del ragionamento seguito dal giudice d’appello , derivandone sia la confermadella comprensibilità delle ragioni sottostanti alla ripresa - il giudiceha accertato che era stata recuperata solo la parte in eccesso rispettoalla dichiarazione - sia l’ esclus ione di spazi di valutazione e di interpretazione normativa ai fini dell’emissione della cartella, che ha seguito il corretto procedimento del controllo automatizzato ex artt. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichéil giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre dispostala condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ.. L’art. 380 - bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimit ̀ , anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazionee, quindi , idonee a concretare, secondo una valutazione legaletipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesidi abuso del diritto di difesa. Richiamando,per i casi di conformit ̀ tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380 - bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, gi à immanente nel sistema processuale, giacch ́ non attenersi alla delibazione della propostache trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilit ̀ aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparteex art, 96, terzo comma, c.p.c. , al pagamento della somma determinatadi e uro 4.100 , oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro2.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi del successivo quartocomma. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre spese prenotate a debito. condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.100in favore della controricorrente ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e dell’ulteriore somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammendeex art. 96, quarto comma, c.p.c. Si dà at