CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 39406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] andrei, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo; Considerato, invero, che il ricorso è stato depositato il 10 marzo 2022 a fronte di sentenza emessa il 7 febbraio 2022 con motivazione contestuale; che la sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè il 7 febbraio 2022 - decorreva il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo 10 marzo 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]