CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39289/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di ROMA - sez. riesame misure cautelari. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che il ricorso viene trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tempestivamente e con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, ha confermato l'ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato all'indagato la misura della custodia in carcere per plurimi reati di estorsione consumata e tentata ed altro), deducendo violazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., quanto alla mancata derubricazione in truffa dei fatti contestati come estorsione consumata o tentata (che afferma essere stata chiesta con una memoria ed essere stata accordata ai coindagati giudicati dal Tribunale del riesame di Trieste). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per un motivo infondato, va rigettato. 1. Il ricorso pone unicamente una questione di diritto, inerente alla corretta qualificazione delle condotte contestate. 1.1. Un orientamento di questa Corte riteneva che si configura il più grave delitto di estorsione, e non quello di truffa, nei casi in cui il pericolo rappresentato, sia pur inesistente, si manifesti come reale e l'avverarsi dell'evento dannoso appaia come dipendente dalla volontà dell'agente: si poneva, in particolare, l'accento non tanto sull'inganno, quanto sulla coartazione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo che da tale situazione deriva. Sez. 2, n. 7889 del 27/03/1996, P.m. in proc. Spinelli, Rv. 205606 (in fattispecie riguardante la richiesta di una somma di danaro per la restituzione di un motociclo rubato, formulata da un soggetto che aveva tratto in inganno il derubato falsamente affermando di avere la disponibilità del mezzo) e Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Avanzini, Rv 201514, avevano precisato che il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen.) si configura allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo; in tal caso la vittima viene infatti indotta ad agire per l'ipotetico pericolo di subire un danno il cui verificarsi, tuttavia, viene avvertito come dipendente da fattori esterni estranei all'agente, che si limita pertanto a condizionare la volontà dell'offeso, senza peraltro conculcarla, con una falsa rappresentazione della realtà; al contrario se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all'alternativa di aderire all'ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia se credibile, non sia concretamente attuabile Nel medesimo senso, la successiva Sez. 2, n. 263 del 03/03/2000, Amoresano, Rv 215705), aveva ribadito, in tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un "pericolo immaginario", che deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell'immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtà; ne consegue che sussiste la truffa c.d. "vessatoria" ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso - di norma correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale - la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente. In applicazione del principio, si ritenne sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che vi si svolgevano. 1.2. Altro orientamento valorizzava, al contrario, ai fini della distinzione fra truffa ed estorsione, il mezzo utilizzato, e cioè l'artificio o il raggiro, più che gli effetti della rappresentazione del pericolo immaginario sulla volontà della vittima, giungendo così a conclusioni opposte a quelle appena indicate: in particolare, Sez. 2, n. 8456 del 18/04/1995, P.m. in proc. Faragli, Rv 202347 aveva ritenuto che, mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la "violenza" e la "minaccia", quelli qualificanti il comportamento truffaldino - anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del "pericolo immaginario" - sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi, la minaccia riguarda un male non reale, ma immaginario, ed assume i contorni dell'inganno, perché contribuisce alla induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo. Argomentando in tal modo, si è ritenuto configurabile soltanto il reato di truffa nel fatto di un soggetto che, spacciandosi per ufficiale della Guardia di Finanza, aveva richiesto ed ottenuto una somma di danaro per non procedere ad una verifica fiscale. Sez. 2, n. 8974 del 06/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206281, aveva addirittura escluso la configurabilità della circostanza aggravante de qua in un caso in cui l'evento dannoso prospettato dall'agente, falsamente qualificatosi come ufficiale giudiziario, era costituito dall'asporto dei mobili dall'abitazione del soggetto passivo, valorizzando il rilievo che la nozione di "pericolo immaginario" corrisponde a quella di "pericolo inesistente", sicché tale non poteva considerarsi il male nella specie minacciato, risultando il predetto asporto consentito dalla normativa di cui agli articoli 520 e 521 cod. proc. civ., i quali espressamente prevedevano che, ai fini della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a trasportarle altrove. 1.3. Il contrasto fu ben presto superato. Sez. 6, n. 29704 del 10/04/2003, Colombo, Rv. 226057, chiarì, infatti, che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: - ricorre la truffa, se il male viene ventilato come possibile ed eventuale, e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; - si configura l'estorsione, se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché, in tal caso, la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. Nel caso di specie, si ritenne che la condotta dell'imputato, il quale aveva prospettato il pignoramento ed il sequestro di tutti i beni e le somme depositate presso gli Istituti di credito di proprietà del soggetto passivo, per costringerlo a versargli una cospicua somma di denaro non dovuta, integrasse configurarsi il tentativo di estorsione e non quello di truffa. Sez. 2, n. 21537 del 06/05/2008, Liotta, Rv. 240108, e Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 248402, ribadirono che integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri, poiché in tal caso la vittima é posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato; ricorre, invece, il reato di truffa se é prospettato un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente dal soggetto agente, in modo che la vittima non sia coartata ma si determini alla prestazione perché tratta in errore. Nel medesimo senso, in difetto di voci contrarie, si sono successivamente pronunciate Sez. 2, n. 36906 del 27 settembre 2011, Rv. 251149; Sez. VI, n. 27996 del 28/05/2014, rv. 261479; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Rv. 262574; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267124; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Rv. 270072; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Rv. 279492. 1.4. Può, pertanto, ribadirsi che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa c.d. "vessatoria" consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato: - si configura il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., nei casi in cui il male futuro viene ventilato come possibile ed eventuale, e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non ne sia immediatamente coartata, ma si determini alla prestazione (costituente ingiusto profitto per il deceptor, e danno per il deceptus), perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; - si configura il delitto di estorsione ai sensi dell'art. 629 cod. pen. se il male futuro viene indicato come certo e realizzabile, direttamente o indirettamente, ad opera del reo o di altri, ed è tale non da indurre la persona offesa in errore, bensì da porla nella ineludibile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato 1.5. Ciò premesso in diritto, appare evidente che la qualificazione giuridica dei fatti contestati ed indiziariamente verificati (al livello della necessaria gravità) come estorsione (tentata o consumata) cui accede il Tribunale del riesame è corretta, poiché fonda ineccepibilmente sulla valorizzazione del fatto che il male futuro, evocato alle persone offese di volta in volta coinvolte, sia stato indicato come certo e realizzabile, direttamente o indirettamente, "ad opera dell'indagato o di altri" (nella specie, il finto Carabiniere che agiva in sinergia con l'indagato, più volte da quest'ultimo messo in contatto le vittime), ed abbia posto le vittime stesse nella ineludibile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (così dettagliatamente, reato per reato, f. 12 s. dell'ordinanza impugnata). 2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. co