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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32378/2026

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la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FabioPicuti, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 2 marzo 2026 il G.I.P. del Tribunale di Torino, in vestedi Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] restituzione nel termine al fine di formulare «istanza di reiterazione dellasospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione con contestuale richiestadi concessione di misura alternativa alla detenzione».Al fine di esplicitare le ragioni sottese al giudizio, il decidente ha, anzitutto,operato la seguente ricostruzione in fatto:- in data 1 ottobre 2019 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ivreaha emesso nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ordine di esecuzione per la carcerazione econtestuale decreto di sospensione in relazione alle pene allo stesso inflitte con lasentenza del Tribunale di Ivrea del 5 giugno 2019, irrevocabile il 21 giugno 2019,con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei direclusione, e con la sentenza del Tribunale di Torino del 4 febbraio 2019,irrevocabile il 23 marzo 2019, con la quale è stato condannato alla pena di mesicinque e giorni dieci di reclusione;- la disposta notifica a favore del condannato non è andata a buon fine.

Lastazione CC di Torino-[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, redatto, il 12 ottobre 2019,verbale di vane ricerche;- il 15 ottobre 2019 il Pubblico ministero procedente ha emesso decreto diirreperibilità del [OSCURATO:PERSONA] ed ha disposto che l’ordine di esecuzione ed il decreto disospensione venissero notificati, ex art. 159 cod. proc. pen., al difensore cheaveva assistito il condannato nel giudizio di merito;- decorsi i termini di legge senza che fosse stata avanzata istanza dimisura alternativa alla detenzione, il P.M. ha revocato il decreto di sospensionedell’ordine di esecuzione per la carcerazione con suo consequenziale ripristino edi ciò ha notiziato, a mezzo notifica, il difensore;- il 12 giugno 2020 è divenuta esecutiva la sentenza della Corte di appellodi Torino del 7 febbraio 2020 che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anno uno emesi due di reclusione;- il 18 marzo 2021 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino haemesso nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in relazione allapena di anni tre, mese uno e giorno uno di reclusione ed ha disposto lacarcerazione del [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento in questione è stato notificato all’avv.Piras che aveva assistito il condannato nella fase del giudizio di secondo gradoinnanzi la Corte di appello di Torino.Tanto premesso, nel sottoporre a disamina critica le doglianze poste afondamento dell’istanza, ha ritenuto:a) immune da vizi l’operato del Pubblico ministero presso il Tribunale diIvrea che, nell’anno 2019, ha emesso il decreto di irreperibilità senza procederea ricerche nel luogo estero di nascita del condannato.

All’espletamento di dettoincombente l’organo di accusa non era tenuto posto che, all’atto dell’emissionedell’ordine di esecuzione, non era conosciuto un indirizzo del condannato nelpaese di origine («le asserzioni sul punto rese dal [OSCURATO:PERSONA], all’udienza, secondo cuiil medesimo avrebbe comunicato ai carabinieri il suo indirizzo in Albaniaappaiono…sforniti di qualsivoglia riscontro»).

Le ricerche effettuate dai militariall’uopo incaricati («presso l’ultimo domicilio noto, ove i residenti dichiaravano dinon conoscerlo, e presso l’amministrazione penitenziaria…né dall’ufficio anagrafené dalla banca dati SDI risultarono ulteriori elementi utili al rintraccio») devono,pertanto, ritenersi connotate da completezza.

La condizione di irreperibilità delcod. proc. pen.

Coerente, alla luce della previsione normativa di cui all’art. 656,comma 5, cod. proc. pen., si atteggia, infine, la determinazione assunta dalPubblico ministero procedente di notificare l’atto al difensore che aveva assistitoil condannato nel giudizio di merito;b) corretta la determinazione con la quale il Pubblico ministero presso ilTribunale di Torino, nell’emettere nuovo provvedimento di cumulo, non ne hadisposto la sospensione.

A ciò osta il disposto di cui all’art. 656, comma 7, cod.proc. pen. («la sospensione dell’ordine di esecuzione era già stata concessa,invano, dal P.M. presso il Tribunale di Ivrea»);2. [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], propone, con l’assistenza dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta inosservanza e/oerronea applicazione degli artt. 159 e 656 cod. proc. pen., nonché mancanza edillogicità della motivazione.Quanto alla questione di cui al punto a), il difensore censura che il decidentenon si sia confrontato con i più recenti arresti della Suprema Corte secondo iquali «la dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la suaefficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell’esecuzione».Rappresenta, alla luce di ciò, che il Pubblico ministero, pur a fronte di unaformale dichiarazione di domicilio operata dal [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente disposto lericerche finalizzate ad individuarne il recapito.Evidenzia come dagli atti presenti al fascicolo risulta che già il 7 maggio 2012il ricorrente, all’atto della notifica dell’ordinanza di revoca della misura cautelarecui all’epoca era sottoposto, era stato identificato a mezzo della carta di identitàrilasciata dal comune di Greccio (RI) sulla quale erano indicati con precisione illuogo di nascita in Romania (recte: Albania), oltre che il sito di residenza inItalia, l’utenza cellulare ed una nuova dichiarazione di domicilio.Lamenta che presso nessuno di detti siti risultano essere state effettuatericerche ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.Quanto alla valutazione del Giudice dell’esecuzione in relazione al tema di cuial superiore punto b), il difensore lamenta che la previsione secondo la quale lasospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta piùdi una volta, di cui all’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. riguarda, secondo icanoni interpretativi al riguardo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, soloil caso in cui l’originaria richiesta di sospensione sia stata rigettata e non può,pertanto, avere riguardo all’ipotesi qui in rilievo nella quale il «condannato nonha mai presentato istanza di reiterazione della sospensione dell’ordine diesecuzione per fatti da lui non dipendenti».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Nel corpo di un apparatomotivazionale cui sono estranei inciampi di ordine logico, il provvedimentoimpugnato offre, infatti, una lettura degli istituti giuridici che vengono in rilievopriva dei dedotti vizi procedurali.2.

Non meritevoli di condivisione appaiono, in primis, le motivazioni allequali la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso per aggredire la ritualità del decreto diirreperibilità emesso dalla Procura di Ivrea nella data del 15 ottobre 2019.Invero, il giudice dell’esecuzione, prendendo le mosse dalla circostanzaemergente dagli atti secondo la quale, alla data sopra menzionata, non era notoalcun indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] nel paese di origine e dopo aver correttamentedegradato le allegazioni difensive sul punto rese dal condannato nel corsodell’udienza camerale a mera asserzione verbale, insuscettibile, in quanto tale, diqualsivoglia apprezzamento, ha fatto corretta applicazione del principio,ripetutamente espresso da questa Corte, secondo il quale, in materia dinotificazioni di atti all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghiindicati dall’art. 159, comma 1, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto diirreperibilità, è all’evidenza condizionato all’oggettiva praticabilità degliaccertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (cfr.,tra le altre, Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304 - 01).Le doglianze sul punto veicolate attraverso il ricorso appaiono inidonee adinficiare detto percorso argomentativo, esse peccando, per un verso, digenericità ed atteggiandosi, per altro verso, eccentriche rispetto al tema diprova.

Va, infatti, evidenziato come la difesa non abbia allegato alcuno degli atti,menzionati in ricorso, risalenti al 2012 (all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza direvoca della misura cautelare «disposta in relazione al reato oggetto dellacondanna posta in esecuzione con il provvedimento contestato») edasseritamente presenti in atti che, secondo la prospettazione difensiva,avrebbero consentito di conoscere il luogo di nascita e di residenza in Albania delricorrente.

Ha, piuttosto, corredato il presente gravame con documenti albanesi,debitamente tradotti, rilasciati nell’anno 2026 e, quindi, del tutto inidonei adincidere sulla correttezza di una valutazione che è stata operata nel 2019 sullascorta del patrimonio di conoscenza cui le forze dell’ordine potevano attingerenel momento in cui si sono posti alla ricerca del [OSCURATO:PERSONA].3.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.L’art. 656, comma 1, cod. proc. pen. dispone, in termini generali, che«quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, ilPubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato nonè detenuto, ne dispone la carcerazione».Ove la pena detentiva da porre in esecuzione, anche se costituente residuo diuna maggiore pena, non sia superiore a tre anni (quattro nei casi previstidall’art. 47-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975 n. 354, o sei per l’ipotesi regolatadagli artt. 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), il Pubblico ministero sospendel’esecuzione sì da consentire al soggetto condannato di avanzare, nel termine dilegge, istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternativealla detenzione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), salvo il caso in cui siproceda in relazione ai delitti espressamente richiamati dal comma 9 o ricorra lacondizione ostativa di cui al comma 7 del medesimo art. 656 cod. proc. pen.Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che «la sospensione dell’esecuzioneper la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se ilcondannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa,sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine allasospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unicoapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 esuccessive modifiche».4.

È appena il caso di precisare come, secondo consolidato e condivisoorientamento della giurisprudenza di legittimità, per l’ipotesi in cui sia statoemesso provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, la locuzione «stessacondanna» di cui alla disposizione in esame ha riguardo anche ad una sola dellecondanne in quest’ultimo ricomprese.

Il provvedimento di «cumulo» comporta,infatti, la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fosseroriferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione dellesingole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamenteconsiderate, si possa sospendere l'esecuzione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19596del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217 – 01).5.

Tanto premesso, reputa questo Collegio che la lettura che il Giudicedell’esecuzione torinese ha offerto di detto apparato normativo sia incensurabile.Diversamente da quanto opinato dal difensore del ricorrente, infatti, essa èpienamente rispettosa del principio di diritto a più riprese espresso dallagiurisprudenza di legittimità - ed al quale questa Corte intende dare continuità -secondo cui, muovendo da un’interpretazione rispettosa del dato letterale dellanorma e, in specie, dell’enunciato che ne costituisce l’esordio, il provvedimentodi sospensione dell’esecuzione da parte del Pubblico ministero per la «stessacondanna» non possa mai essere adottato più di una volta.Esso, cioè, non può essere disposto non solo nel caso, espressamenterichiamato nella seconda parte della medesima disposizione a titoloesemplificativo, in cui una precedente istanza di ammissione ai beneficipenitenziari sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dal Tribunale disorveglianza, ma anche ove la stessa non sia stata mai in precedenza presentata(cfr., Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv. 263380 – 01, e, più direcente, Sez. 1 n. 5915 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, P.m. in proc.Sannolla, n.m.), come nel caso di specie è avvenuto.6.

Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FabioPicuti, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 marzo 2026 il G.I.P. del Tribunale di Torino, in vestedi Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] restituzione nel termine al fine di formulare «istanza di reiterazione dellasospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione con contestuale richiestadi concessione di misura alternativa alla detenzione».Al fine di esplicitare le ragioni sottese al giudizio, il decidente ha, anzitutto,operato la seguente ricostruzione in fatto:- in data 1 ottobre 2019 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ivreaha emesso nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ordine di esecuzione per la carcerazione econtestuale decreto di sospensione in relazione alle pene allo stesso inflitte con lasentenza del Tribunale di Ivrea del 5 giugno 2019, irrevocabile il 21 giugno 2019,con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei direclusione, e con la sentenza del Tribunale di Torino del 4 febbraio 2019,irrevocabile il 23 marzo 2019, con la quale è stato condannato alla pena di mesicinque e giorni dieci di reclusione;- la disposta notifica a favore del condannato non è andata a buon fine. Lastazione CC di Torino-[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, redatto, il 12 ottobre 2019,verbale di vane ricerche;- il 15 ottobre 2019 il Pubblico ministero procedente ha emesso decreto diirreperibilità del [OSCURATO:PERSONA] ed ha disposto che l’ordine di esecuzione ed il decreto disospensione venissero notificati, ex art. 159 cod. proc. pen., al difensore cheaveva assistito il condannato nel giudizio di merito;- decorsi i termini di legge senza che fosse stata avanzata istanza dimisura alternativa alla detenzione, il P.M. ha revocato il decreto di sospensionedell’ordine di esecuzione per la carcerazione con suo consequenziale ripristino edi ciò ha notiziato, a mezzo notifica, il difensore;- il 12 giugno 2020 è divenuta esecutiva la sentenza della Corte di appellodi Torino del 7 febbraio 2020 che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anno uno emesi due di reclusione;- il 18 marzo 2021 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino haemesso nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in relazione allapena di anni tre, mese uno e giorno uno di reclusione ed ha disposto lacarcerazione del [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento in questione è stato notificato all’avv.Piras che aveva assistito il condannato nella fase del giudizio di secondo gradoinnanzi la Corte di appello di Torino.Tanto premesso, nel sottoporre a disamina critica le doglianze poste afondamento dell’istanza, ha ritenuto:a) immune da vizi l’operato del Pubblico ministero presso il Tribunale diIvrea che, nell’anno 2019, ha emesso il decreto di irreperibilità senza procederea ricerche nel luogo estero di nascita del condannato. All’espletamento di dettoincombente l’organo di accusa non era tenuto posto che, all’atto dell’emissionedell’ordine di esecuzione, non era conosciuto un indirizzo del condannato nelpaese di origine («le asserzioni sul punto rese dal [OSCURATO:PERSONA], all’udienza, secondo cuiil medesimo avrebbe comunicato ai carabinieri il suo indirizzo in Albaniaappaiono…sforniti di qualsivoglia riscontro»). Le ricerche effettuate dai militariall’uopo incaricati («presso l’ultimo domicilio noto, ove i residenti dichiaravano dinon conoscerlo, e presso l’amministrazione penitenziaria…né dall’ufficio anagrafené dalla banca dati SDI risultarono ulteriori elementi utili al rintraccio») devono,pertanto, ritenersi connotate da completezza. La condizione di irreperibilità delcod. proc. pen. Coerente, alla luce della previsione normativa di cui all’art. 656,comma 5, cod. proc. pen., si atteggia, infine, la determinazione assunta dalPubblico ministero procedente di notificare l’atto al difensore che aveva assistitoil condannato nel giudizio di merito;b) corretta la determinazione con la quale il Pubblico ministero presso ilTribunale di Torino, nell’emettere nuovo provvedimento di cumulo, non ne hadisposto la sospensione. A ciò osta il disposto di cui all’art. 656, comma 7, cod.proc. pen. («la sospensione dell’ordine di esecuzione era già stata concessa,invano, dal P.M. presso il Tribunale di Ivrea»);2. [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], propone, con l’assistenza dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta inosservanza e/oerronea applicazione degli artt. 159 e 656 cod. proc. pen., nonché mancanza edillogicità della motivazione.Quanto alla questione di cui al punto a), il difensore censura che il decidentenon si sia confrontato con i più recenti arresti della Suprema Corte secondo iquali «la dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la suaefficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell’esecuzione».Rappresenta, alla luce di ciò, che il Pubblico ministero, pur a fronte di unaformale dichiarazione di domicilio operata dal [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente disposto lericerche finalizzate ad individuarne il recapito.Evidenzia come dagli atti presenti al fascicolo risulta che già il 7 maggio 2012il ricorrente, all’atto della notifica dell’ordinanza di revoca della misura cautelarecui all’epoca era sottoposto, era stato identificato a mezzo della carta di identitàrilasciata dal comune di Greccio (RI) sulla quale erano indicati con precisione illuogo di nascita in Romania (recte: Albania), oltre che il sito di residenza inItalia, l’utenza cellulare ed una nuova dichiarazione di domicilio.Lamenta che presso nessuno di detti siti risultano essere state effettuatericerche ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.Quanto alla valutazione del Giudice dell’esecuzione in relazione al tema di cuial superiore punto b), il difensore lamenta che la previsione secondo la quale lasospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta piùdi una volta, di cui all’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. riguarda, secondo icanoni interpretativi al riguardo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, soloil caso in cui l’originaria richiesta di sospensione sia stata rigettata e non può,pertanto, avere riguardo all’ipotesi qui in rilievo nella quale il «condannato nonha mai presentato istanza di reiterazione della sospensione dell’ordine diesecuzione per fatti da lui non dipendenti».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Nel corpo di un apparatomotivazionale cui sono estranei inciampi di ordine logico, il provvedimentoimpugnato offre, infatti, una lettura degli istituti giuridici che vengono in rilievopriva dei dedotti vizi procedurali.2. Non meritevoli di condivisione appaiono, in primis, le motivazioni allequali la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso per aggredire la ritualità del decreto diirreperibilità emesso dalla Procura di Ivrea nella data del 15 ottobre 2019.Invero, il giudice dell’esecuzione, prendendo le mosse dalla circostanzaemergente dagli atti secondo la quale, alla data sopra menzionata, non era notoalcun indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] nel paese di origine e dopo aver correttamentedegradato le allegazioni difensive sul punto rese dal condannato nel corsodell’udienza camerale a mera asserzione verbale, insuscettibile, in quanto tale, diqualsivoglia apprezzamento, ha fatto corretta applicazione del principio,ripetutamente espresso da questa Corte, secondo il quale, in materia dinotificazioni di atti all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghiindicati dall’art. 159, comma 1, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto diirreperibilità, è all’evidenza condizionato all’oggettiva praticabilità degliaccertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (cfr.,tra le altre, Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304 - 01).Le doglianze sul punto veicolate attraverso il ricorso appaiono inidonee adinficiare detto percorso argomentativo, esse peccando, per un verso, digenericità ed atteggiandosi, per altro verso, eccentriche rispetto al tema diprova. Va, infatti, evidenziato come la difesa non abbia allegato alcuno degli atti,menzionati in ricorso, risalenti al 2012 (all’atto dell’esecuzione dell’ordinanza direvoca della misura cautelare «disposta in relazione al reato oggetto dellacondanna posta in esecuzione con il provvedimento contestato») edasseritamente presenti in atti che, secondo la prospettazione difensiva,avrebbero consentito di conoscere il luogo di nascita e di residenza in Albania delricorrente. Ha, piuttosto, corredato il presente gravame con documenti albanesi,debitamente tradotti, rilasciati nell’anno 2026 e, quindi, del tutto inidonei adincidere sulla correttezza di una valutazione che è stata operata nel 2019 sullascorta del patrimonio di conoscenza cui le forze dell’ordine potevano attingerenel momento in cui si sono posti alla ricerca del [OSCURATO:PERSONA].3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.L’art. 656, comma 1, cod. proc. pen. dispone, in termini generali, che«quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, ilPubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato nonè detenuto, ne dispone la carcerazione».Ove la pena detentiva da porre in esecuzione, anche se costituente residuo diuna maggiore pena, non sia superiore a tre anni (quattro nei casi previstidall’art. 47-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975 n. 354, o sei per l’ipotesi regolatadagli artt. 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), il Pubblico ministero sospendel’esecuzione sì da consentire al soggetto condannato di avanzare, nel termine dilegge, istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternativealla detenzione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), salvo il caso in cui siproceda in relazione ai delitti espressamente richiamati dal comma 9 o ricorra lacondizione ostativa di cui al comma 7 del medesimo art. 656 cod. proc. pen.Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che «la sospensione dell’esecuzioneper la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se ilcondannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa,sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine allasospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unicoapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 esuccessive modifiche».4. È appena il caso di precisare come, secondo consolidato e condivisoorientamento della giurisprudenza di legittimità, per l’ipotesi in cui sia statoemesso provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, la locuzione «stessacondanna» di cui alla disposizione in esame ha riguardo anche ad una sola dellecondanne in quest’ultimo ricomprese. Il provvedimento di «cumulo» comporta,infatti, la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fosseroriferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione dellesingole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamenteconsiderate, si possa sospendere l'esecuzione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 19596del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217 – 01).5. Tanto premesso, reputa questo Collegio che la lettura che il Giudicedell’esecuzione torinese ha offerto di detto apparato normativo sia incensurabile.Diversamente da quanto opinato dal difensore del ricorrente, infatti, essa èpienamente rispettosa del principio di diritto a più riprese espresso dallagiurisprudenza di legittimità - ed al quale questa Corte intende dare continuità -secondo cui, muovendo da un’interpretazione rispettosa del dato letterale dellanorma e, in specie, dell’enunciato che ne costituisce l’esordio, il provvedimentodi sospensione dell’esecuzione da parte del Pubblico ministero per la «stessacondanna» non possa mai essere adottato più di una volta.Esso, cioè, non può essere disposto non solo nel caso, espressamenterichiamato nella seconda parte della medesima disposizione a titoloesemplificativo, in cui una precedente istanza di ammissione ai beneficipenitenziari sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dal Tribunale disorveglianza, ma anche ove la stessa non sia stata mai in precedenza presentata(cfr., Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv. 263380 – 01, e, più direcente, Sez. 1 n. 5915 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, P.m. in proc.Sannolla, n.m.), come nel caso di specie è avvenuto.6. Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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