CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1711-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 333/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 07/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. ricorre avverso la sentenza n. 333/02/2020 della CTR per la Liguria che ha parzialmente riformato la decisione della CTP di Genova CTP n. 685/01/2017 (resa su precedente rimessione della CTR per integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione), con cui era stato rigettato l'originario ricorso della parte contribuente, insorto avverso una cartella di pagamento emessa ai fini IVA per l'anno d'imposta 2008. L'Amministrazione finanziaria svolgeva appello per la parte di sua soccombenza. Segnatamente l'Ufficio contestava la decurtazione della somma di 17.939,55 operato dalla CTP, perché asseritamente già pagata, nonché il corretto computo degli interessi. La società contribuente si costituiva in data 04.02.2019. Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso, mentre rimane intimato l'Agente della Riscossione. CONSIERATO Occorre premettere è incontroverso tra la società contribuente e l'Avvocatura dello Stato come la prima si fosse costituita nel giudizio Ric. 2021 n. 01711 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- di appello: erronea è pertanto la sentenza della CTR ove si afferma che la contribuente era rimasta contumace. Occorre altresì premettere che l'appello incidentale della società contribuente, ancorché tardivo, era ammissibile, essendo stato ritenuto ammissibile (e financo fondato) quello principale (Cfr. Cass., VI, n. 7650/2022). Con il primo motivo, la parte ricorrente prospetta censura ex art. 360, co. 1 n. 4 e 5 c.p.c. denunciando il vizio di motivazione apparente, la circostanza che la CTR non si sia pronunciata sulla mancanza delle pagine 11, 12 e 13 della cartella di pagamento notificata nonché dei bollettini che ad essa erano indicati come allegati, oltre che sulla decadenza dal potere di emettere la cartella impugnata. Il motivo, pur svolto in modo promiscuo, è stato formulato in sottoparagrafi sì da consentire l'individuazione delle tre diverse censure (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 26031/2019). Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del Ric. 2021 n. 01711 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Nel caso in esame, lo scrutinio della gravata sentenza non consente di percepire una motivazione che superi il predetto minimo costituzionale. Con il secondo motivo la parte ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 e 4 per aver la CTR pretermesso l'eccezione relativa al mancato calcolo degli interessi. Con l'ultimo motivo la società contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione di una norma di diritto in relazione all'art.360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. e all'art. 1193 c.c. per aver la CTR avallato la disapplicazione dell'imputazione di pagamento operata dalla contribuente per la somma di euro 17.939,55 perché priva di specifica causale. Il secondo ed il terzo motivo possono essere considerati assorbiti dall'accoglimento del primo. Pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 05 lu