CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07890/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29288/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],n.43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1642/2018,depositata i l 06/04/2018 , R.G.N. 2539/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 1042/2018 aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Benevento ed aveva dichiarato il diritto del Paduano alla corresponsione dell’indennità di agente unico a decorrere dall’aprile 2012 nella misura percepita sino al marzo precedente, anche dichiarando illegittimo il recupero effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] a tale titolo, relativo ai mesi di gennaio- marzo 2012, e condannando la società al pagamento delle somme dovute dall’aprile 2012 e all’adeguamento conseguente di TFR e versamenti contributivi. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’emolumento in questione, ( indennità agente unico), facente parte della retribuzione dei dipendenti delle aziende di trasporto della Regione Campania, ed erogato in ragione dell’attività dell’operatore di esercizio che a bordo del veicolo effettua anche tutte le operazioni relative alla vendita dei titoli di viaggio dei passeggeri, pur formalmente soppresso con legge regionale n. 29/2012, fosse comunque dovuto in ragione del continuato svolgimento di quelle mansioni anche dopo l’entrata in vigore della legge dispositiva della sua soppressione. La corte riteneva illegittimo il comportamento datoriale a fronte della continuità della prestazione per la quale era stato previsto un emolumento specifico, non potendosi ritenere che l’attività in questione fosse ricompresa nella declaratoria dell’operatore di esercizio. Quest’ultima, infatti, prevedeva lo svolgimento di tali ulteriori attività, oltre a quella principale della guida solo “all’occorrenza”, e, quindi, fuori da un quadro di continuità e abitualità. In conseguenza di tali circostanze la corte di merito valutava che l’accordo collettivo relativo alla rimodulazione dell’emolumento, seguito dal continuato svolgimento delle attività relative, ne determinasse la conservazione in ragione del principio di irriducibilità della retribuzione, anche in attuazione dell’art. 36 della Costituzione. Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso affidato a 5 motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo quale l'accordo regionale di Aprile 2012, oggetto di discussione fra le parti. Il ricorrente lamenta l’errato richiamo di un precedente di legittimità del 2008 relativo a fattispecie diversa in cui non era stato realizzato una nuovo accordo sostitutivo del precedente. Rispetto a tale precedente decisione, assumeva la diversità del caso di specie in cui l'indennità in questione, menzionata dalla legge regionale, era stata istituita e disciplinata da accordi territoriali, l'ultimo dei quali è quello stipulato il 10/04/2012. La Corte di merito aveva pertanto omesso di considerare che nel caso in esame era stato stipulato un nuovo accordo che regolamentava il trattamento economico con conseguente prevalenza del meccanismo di successione dei contratti collettivi. 2) - Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa ap plicazione dell'articolo 39 co.1 Cost. e degli articoli 1322, 2077 e 2103 cod. civ. Il motivo denuncia la mancata applicazione dei principi enunciati dal Giudice di legittimità con riguardo ai rapporti di gerarchia tra fonti contrattuali collettive di diverso ambito territoriale ed alla possibilità derogatoria dei contratti territoriali-regionali rispetto a quelli nazionali ( Cass.n. 12098 del 2010). La corte di merito avrebbe in tal modo violato l’autonomia contrattuale regionale e la libertà sindacale. 3) –La terza censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. nell'interpretazione del contratto collettivo regionale del 10 Aprile 2012. Si deduce che la Corte d'appello, omettendo di valutare l'accordo regionale circa l'avvenuta soppressione dell'indennità di agente unico, avrebbe violato le richiamate disposizioni secondo le quali occorreva valutare l'accordo sotto il profilo del criterio letterale riferito a tutte le clausole ad oggetto retributivo ivi contenute . 4)-Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo quale il mantenimento del livello retributivo già conseguito dal lavoratore, valutato erroneamente dalla corte territoriale. 5) – L’ultima censura riguarda la violazione e falsa applicazione dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000 nonché la violazione dell'articolo 36 della Costituzione, avendo, la corte di merito, errato nella interpretazione dell'accordo nazionale con riguardo alle mansioni svolte, escludendo che queste non siano proprie della figura dell'operatore di esercizio. Le censure possono essere trattate congiuntamente. Questa Corte, in più occasioni, ha avuto modo di occuparsi della questione relativa alla indennità di agente unico per gli autoferrotranvieri ( Cass.n. 4257/2004; n. 3775/2004 ;Cass.n.26555/2016) ed ha rilevato che, con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e territoriale intervenuta in materia, la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sè la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre così l'onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha poi demandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonché, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti ( Cass.n. 4257/2004) E’ stato anche rilevato che l’ambito locale dell'indennità di agente unico in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo (e non normativo regionale), dell'emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l'azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall'ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello. I principi esposti non risultano osservati dalla sentenza impugnata, allorchè la corte di merito non ha valutato , in maniera compiuta, gli accordi collettivi nazionali e regionali intervenuti, complessivamente artefici di una rivisitazione e ristrutturazione dei profili retributivi in questione. Tale necessario confronto con le fonti contrattuali collettive risulta ancor più doveroso allorchè si è in presenza di un elemento retributivo che trova la sua ragione e previsione in accordi nazionali che rimandavano alla contrattazione territoriale aspetti di altro interesse produttivo. La decisione della corte di merito, affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non puo’ superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento, mancata nel caso in esame. Il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla corte di merito, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla cort