CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LolivaAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PucciLidia [OSCURATO:PERSONA];- intimati -per la revocazione dell’ordinanza 10 febbraio 2025 n. 7461/2025della Corte di cassazione;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2011 cinque condòmini del fabbricato sito a Putignano, piazzaXX Settembre n. 4, convennero dinanzi al Tribunale di Bari NicolaDurante e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che:-) i convenuti erano anch’essi condòmini del detto fabbricato;-) i convenuti avevano realizzato lavori abusivi sul lastricosolare condominiale, compromettendone l’impermeabilizzazione;avevano impedito l’accesso al vano motore dell’ascensoreNumero registro generale 24665/2025N.R.G.: 24665/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 16647/2026Data pubblicazione 28/05/2026condominiale (impendendone la manutenzione periodica e causandocosì il blocco dell’impianto); avevano impedito per lunghi annil’accesso al lastrico solare agli altri condòmini.Chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.2. Il Tribunale di Bari, con sentenza 15.6.2018 n. 2609, accolse lasola domanda di risarcimento del danno da impedimento all’usodell’ascensore condominiale.La sentenza fu appellata dagli attori, i quali si dolsero del rigetto delladomanda di risarcimento del danno derivato dalla manomissione dellastrico solare, di cui sostenevano la natura condominiale.3. Con sentenza 16.11.2022 n. 1673 la Corte di appello di Bariaccolse il gravame.La sentenza fu notificata il 30.11.2022 dal difensore degli appellanti([OSCURATO:PERSONA]) al difensore degli appellati ([OSCURATO:PERSONA]).4. [OSCURATO:PERSONA] impugnò per cassazione la sentenzad’appello e questa Corte, con ordinanza 20.3.2025 n. 7461, dichiaròimprocedibile il ricorso. Ciò sul presupposto che il ricorrente nonaveva depositato, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “i files dellericevute di accettazione e di avvenuta consegna relativi alla notificadella sentenza” d’appello.5. La suddetta ordinanza è stata impugnata per revocazione da NicolaAntonio Durante, ex art. 395, n. 4, c.p.c..Le controparti sono rimaste intimate.6. Il ricorrente ha depositato due memorie: il 20 ed il 21 marzo 2026.N.R.G.: 24665/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero registro generale 24665/2025Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 16647/2026Data pubblicazio ne 28/05/20267. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine dicui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sull’istanza di rimessione in termini.Con istanza datata 5.12.2025 (ma che non risulta depositatatelematicamente), illustrata da successiva memoria che risultadepositata telematicamente il 16.12.2025, il ricorrente ha dedotto:-) di avere vanamente tentato per sette volte il depositotelematico del ricorso per revocazione;-) che in tutti e sette i casi il messaggio PEC risultòregolarmente consegnato all’indirizzo elettronico di questa Corte,senza tuttavia che il sistema generasse il successivo messaggio diavvenuto superamento dei cc.dd. “controlli automatici”;-) che aveva ripetutamente chiesto informazioni sia allaCancelleria di questa Corte, sia all’[OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico, siaal servizio di assistenza per il processo civile telematico, ricevendodalla Cancelleria la seguente risposta: “i depositi sono arrivati inerrore e non so se sono recuperabili, pertanto ho aperto un ticket alfornitore. Nel frattempo, si consiglia l’avvocato di ridepositare,provando anche un altro redattore”.1.1. L’istanza va accolta, come già ritenuto da questa Corte innumerosi casi similari.Quando il deposito telematico di un atto non vada a buon fine, èammessa la rimessione in termini quando:a) l’insuccesso del deposito sia dipeso da causa non imputabilealla parte;b) la parte abbia tempestivamente reiterato il tentativo dideposito o, in alternativa, abbia presentato una tempestiva istanza dirimessione in termini (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3439 delN.R.G.: 24665/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero registro generale 24665/2025Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 16647/2026Data pubblicazio ne 28/05/202616/02/2026; Sez. 2, Ordinanza n. 1991 del 29/01/2026; Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 29889 del 12/10/2022).1.2. Nel caso di specie il ricorrente ha documentato la tempestivareiterazione dei tentativi di deposito e, ad abundantiam, anche lapresentazione dell’istanza di rimessione in termini.Resta dunque da stabilire se la tardività del deposito possa dirsiincolpevole.1.3. Dallo scambio di messaggi intervenuto tra il ricorrente e laCancelleria di questa Corte risulta che il messaggio PEC inviato dalricorrente all’indirizzo di posta elettronica della cancelleria pervenne adestinazione, ma il sistema non generò e non inviò al mittente ilmessaggio (c.d. “terza PEC”) di avvenuto superamento dei “controlliautomatici”.I “controlli automatici” hanno ad oggetto l’indirizzo del mittente, ilformato del messaggio, la completezza del suo contenuto e le suedimensioni ed obbediscono a criteri meramente tecnici. Per questaragione può accadere che il programma non riesca ad aprire ilmessaggio contenuto nella busta per un problema nella crittografiadello stesso o per momentanei malfunzionamenti del sistema.Nel caso di specie la mancata generazione della “terza PEC” da partedel sistema non ha consentito alla parte di sapere quale fosse lacausa ostativa al deposito e, di conseguenza, non le ha consentito diadottare una soluzione.Perciò questa Corte ha ritenuto che quando il rifiuto del depositodipenda dall’esito negativo dei controlli automatici senza ulteriorispecificazioni, “non vi è spazio per una indagine ulteriore circal’imputabilità dell’errore bloccante a fatto del depositante, il quale nonha dunque l’obbligo di dimostrare, per ottenere di essere rimesso inN.R.G.: 24665/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero registro generale 24665/2025Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 16647/2026Data pubblicazio ne 28/05/2026termini, anche la natura od origine di tale errore e la non imputabilitàdello stesso a sua negligenza”.In tal caso, infatti, la mancanza di indicazioni è già di per sé causa,non imputabile alla parte, dell’esito negativo del controllo automatico(Sez. 1, Ordinanza n. 5302 del 09/03/2026; Sez. 1, Sentenza n.2817 del 08/02/2026).2. Sull’integrità del contraddittorio.Il ricorrente ha correttamente notificato il ricorso per revocazione allecontroparti personalmente, in quanto rimaste intimate nel giudizioconcluso dalla ordinanza impugnata. Tutte le notifiche sono andate abuon fine. È dunque irrilevante la circostanza che il ricorrente abbiaritenuto - evidentemente ad abundantiam - di notificare il ricorso amezzo PEC anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale difese le controparti nelgiudizio di appello.2.1. Resterebbe, in teoria, il problema di stabilire se debba disporsi larinnovazione della notifica del ricorso quando, come nel caso dispecie, il ricorrente sia stato rimesso in termini legittimando il tardivodeposito del ricorso, e le controparti siano rimaste intimate (come giàritenuto da questa corte in fattispecie analoga: Sez. 3, ord. int. n.6128 del 17/03/2026).Tuttavia, nel caso di specie la rinnovazione è superflua, in quanto ilricorso va dichiarato inammissibile, come si dirà tra breve: sicchétrova applicazione il principio per cui, in presenza di un’evidenteragione d’inammissibilità del ricorso, è superflua la preventivaintegrazione del contraddittorio o rinnovazione della notificazione,trattandosi di un’attività processuale ininfluente sull’esito del giudizio.(Cass. Sez. U., 22/03/2010, n. 6826 e successive conformi).3. Sulle memorie depositate dal ricorrente.Numero registro generale 24665/2025N.R.G.: 24665/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 16647/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ancora in via preliminare va dichiarata l’irricevibilità della memoriadepositata il 21 marzo 2026, in quanto il relativo potere era già statoconsumato dal difensore del ricorrente il giorno prima. Del suocontenuto non può, pertanto, tenersi alcun conto.4. Sul giudizio rescindente.Con l’unico motivo del ricorso per revocazione il ricorrente deduce cheil ricorso originario fu dichiarato improcedibile per un errore di fatto.Espone che quel ricorso fu dichiarato improcedibile in base all’assuntoche “nel fascicolo telematico [non sono presenti] i files delle ricevutedi accettazione e di avvenuta consegna relativi alla notifica dellasentenza, asseritamente avvenuta in data 30 novembre 2022”.Il ricorrente osserva di avere ritualmente depositato il messaggioPEC, in formato *.eml, col quale il difensore delle controparti, avv.[OSCURATO:PERSONA], gli aveva notificato la sentenza d’appello; chenull’altro aveva l’onere di depositare; che lui era il destinatario dellanotifica della sentenza, non il mittente, e che di conseguenza nonpoteva essere in possesso di alcuna “ricevuta di accettazione e diavvenuta consegna” del messaggio di notifica della sentenzad’appello.3.1. Il motivo è inammissibile.Quello denunciato dal ricorrente, infatti, non è un errore di fatto.L’ordinanza impugnata, infatti:- dà atto che il ricorrente depositò la sentenza impugnata ed ilmessaggio di posta elettronica col quale gli fu notificata (filepostacert.eml.p7m): e ciò corrisponde a verità;- dà atto che il ricorrente non depositò “i files delle ricevute diaccettazione e di avvenuta consegna relativi alla notifica dellasentenza”: ed anche questo corrisponde a verità.Una falsa percezione della realtà dunque non vi fu.Numero registro generale 24665/2025N.R.G.: 24665/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 16647/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’errore che il ricorrente denuncia (esigere dal ricorrente il deposito, apena di improcedibilità, d’un documento non posseduto e nonrichiesto dalla legge), pertanto, è un errore di diritto, non untravisamento degli atti.L’errore di diritto, quand’anche de iure procedendi, tuttavia, comenoto è insuscettibile di emenda col rimedio di cui all’art. 395, n. 4,c.p.c..4. Benché il rilievo che precede abbia carattere assorbente, reputa ilCollegio non superfluo rilevare incidenter tantum che il ricorsooriginario deciso dall’ordinanza qui impugnata, se lo si fosse potutoesaminare nel merito, avrebbe con ogni verosimiglianza messo capoad un giudizio di inammissibilità: vuoi per la mancanza d’unaragionata censura avverso la sentenza impugnata (pp. 19-30 delricorso originario); vuoi per la prospettazione di censure che, se purvariamente intitolate, erano comunque nella sostanza rivolte contro lavalutazione della prova e della sua sufficienza.5. A p. 13 del ricorso per revocazione è richiesta la correzione d’unerrore materiale, che sarebbe consistito nella “violazione degli artt.325 e 327 c.p.c.”.Il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata contiene un erroremateriale per avere affermato: “il ricorso per cassazione, notificato(in data 28 gennaio 2023) dopo la scadenza del termine di sessantagiorni dalla pubblicazione della sentenza (16 novembre 2022), deveessere dichiarato improcedibile”.Secondo il ricorrente tale affermazione costituirebbe un erroremateriale, dal momento che non sarebbe “possibile (…) ritenere chela notifica del ricorso (in data 28 gennaio 2023) effettuata dopo lascadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (16novembre 2023) ma prima che siano decorsi sei mesi dalla stessaN.R.G.: 24665/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero registro generale 24665/2025Numero sezionale 1206/2026Numero di raccolta generale 16647/2026Data pubblicazio ne 28/05/2026pubblicazione imponga l’obbligo di dichiarare improcedibile inricorso”.5.1. Anche tale censura è inammissibile.In primo luogo, il passo sopra trascritto non ha affatto il senso che ilricorrente gli attribuisce: esso vuol semplicemente dire che il mancatodeposito del provvedimento impugnato e della relazione dinotificazione di esso diverrebbe irrilevante, ma solo se l’impugnazionefosse comunque proposta entro sessanta giorni dalla pubblicazione,circostanza non sussistente nel caso di specie.In secondo luogo - ed è quel che rileva - il passo di cui sopra,quand’anche interpretato nel senso distorto - e totalmente errato -immaginato dal ricorrente, costituirebbe un errore di diritto, non unerrore materiale.6. Non è luogo a provvedere sulle spese a causa della indefensio delleparti intimate.P. q. m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 1° aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])