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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11861/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15804/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 171/2022 , depositata il 19/1/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Foggia, la [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo corrispondente ai danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un tentativo di furto. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite.

In grado di appello, il Tribunale di Foggia rigettò l’impugnazione del Fiordalisi, accogliendo, per converso, quella incidentale della compagnia assicuratrice sulle spese, conseguentemente condannando l’appellante al pagamento anche di quelle relative al primo grado di giudizio.

Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha pure depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.).

È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA].

Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Prima Presidente ha accolto l’istanza di autorizzazione all’astensione, avanzata dalla relatrice originariamente designata, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 124 c.p., per aver considerato scarsamente probante in ordine al tentativo di furto una querela presentata dopo 20 giorni dall’evento, benché nel pieno rispetto del termine di tre mesi previsto dalla citata disposizione. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame - ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. – della circostanza della sopravvenuta conoscenza del tentativo di furto, che indusse il Fiordelisi ad integrare l’originaria querela ( riferita a un atto vandalico) con l’indicazione di una dinamica ( medio tempore appresa dalla testimonianza di un conoscente) compatibile, invece, con il suddetto tentativo (evento, quest’ultimo, coperto dalla polizza assicurativa).

3. [OSCURATO:PERSONA], stante l’astensione della relatrice Cons. [OSCURATO:PERSONA] (autorizzata con provvedimento della Prima Presidente del 12/12/2024), rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire la nomina di altro relatore in sostituzione della stessa.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15804/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 171/2022 , depositata il 19/1/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Foggia, la [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo corrispondente ai danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un tentativo di furto. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite. In grado di appello, il Tribunale di Foggia rigettò l’impugnazione del Fiordalisi, accogliendo, per converso, quella incidentale della compagnia assicuratrice sulle spese, conseguentemente condannando l’appellante al pagamento anche di quelle relative al primo grado di giudizio. Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha pure depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.). È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA]. Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Prima Presidente ha accolto l’istanza di autorizzazione all’astensione, avanzata dalla relatrice originariamente designata, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 124 c.p., per aver considerato scarsamente probante in ordine al tentativo di furto una querela presentata dopo 20 giorni dall’evento, benché nel pieno rispetto del termine di tre mesi previsto dalla citata disposizione. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame - ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. – della circostanza della sopravvenuta conoscenza del tentativo di furto, che indusse il Fiordelisi ad integrare l’originaria querela ( riferita a un atto vandalico) con l’indicazione di una dinamica ( medio tempore appresa dalla testimonianza di un conoscente) compatibile, invece, con il suddetto tentativo (evento, quest’ultimo, coperto dalla polizza assicurativa). 3. [OSCURATO:PERSONA], stante l’astensione della relatrice Cons. [OSCURATO:PERSONA] (autorizzata con provvedimento della Prima Presidente del 12/12/2024), rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire la nomina di altro relatore in sostituzione della stessa. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d