CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 39106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 maggio 2021 (dep. il 9 giugno 2021) la Corte di appello di Torino - in parziale riforma della sentenza resa in data 11 novembre 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Torino all'esito di giudizio abbreviato, appellata da Angelo GERVASI - ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti di bancarotta preferenziale ascritti allo stesso imputato, perché estinti per intervenuta prescrizione virgola, ha rideterminato in anno uno e mesi quattro la pena principale della reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva affermato altresì la responsabilità del GERVASI per bancarotta fraudolenta patrimoniale e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva semplice. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 17 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, in relazione al rigetto dell'istanza di differimento della trattazione del giudizio (segnatamente dell'udienza del 24 maggio 2021), sulla quale la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata. Il differimento era stato chiesto: - «in attesa» che questa Corte Suprema si pronunciasse sul ricorso proposto dallo stesso imputato avverso altra sentenza della Corte di appello di Torino (in data 27 novembre 2019) che lo aveva condannato per fatti di bancarotta relativi a società facenti parte del medesimo gruppo di quelle in relazione alla quale sono state elevate le imputazioni nel presente procedimento, e dunque connessi (trattandosi dello stesso imputato e di società collegate, il cui fallimento è stato dichiarato a pochi mesi di distanza); - e al fine di richiedere, nel caso di rigetto del ricorso, l'applicazione dell'istituto della continuazione. 2.2. Con il secondo motivo, in relazione anzitutto ai trasferimenti di denaro in imputazione, per complessivi euro 983.000, dalla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. alla RED.[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sono state prospettate la violazione dell'art. 2634, comma 3, cod. civ. e la mancanza di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe motivato sulla doglianza (dedotta con il gravame) secondo cui, nel caso di specie, ricorrevano tra le società facenti parte del medesimo gruppo vantaggi compensativi; in particolare, non avrebbe motivato sotto il profilo soggettivo, argomentando unicamente sotto il profilo oggettivo per il tramite di un richiamo generico alla giurisprudenza e senza considerare la buona fede del ricorrente (e, segnatamente, il suo «disegno imprenditoriale»). Inoltre, la difesa ha assunto la carenza di motivazione in relazione alla cessione di macchinari in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (pure in imputazione), rispetto alla quale la sentenza impugnata si sarebbe limitata a considerare la differenza tra la somma ricavata dalla vendita e quello che dovrebbe ritenersi l'effettivo valore dei beni, non considerando le osservazioni difensive (secondo cui non vi era un listino prezzi delle macchine in questione, trattandosi di pezzi unici costruiti per clienti che successivamente avevano rinunciato all'acquisto, sicché la sola somma che la fallita [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto incassare era quella offerta dalla F.M.T. s.r.I.). 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la carenza di motivazione in relazione al motivo d'appello col quale era stata chiesta la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, «trattandosi al più di operazioni imprudenti», motivo rispetto al quale la sentenza impugnata nulla affermerebbe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando «è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla»), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Ciò posto è dirimente considerare quanto segue. La legge processuale non prevede - tra le ipotesi in cui deve essere concesso dal giudice un differimento - l'«attesa» della conclusione di un altro procedimento relativo a reati commessi dallo stesso imputato in ipotesi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, prevedendo piuttosto il codice di rito - coerentemente con il favor separationis cui è ispirato - l'applicazione della disciplina del reato continuato, qualora ne ricorrano i presupposti, in executivis (cfr. art. 671 cod. proc. pen.). È, poi, del tutto incongrua la prospettazione della violazione dell'art. 17 cod. proc. pen., che disciplina il diverso istituto della riunione di (,;;Ì processi, riunione consentita quando essi siano «pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice», ipotesi che nella specie non ricorreva (atteso che l'altro procedimento era pendente innanzi a questa Corte allorché per il presente procedeva la Corte di appello di Torino), e sempreché «non determini un ritardo nella definizione degli stessi»). 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato e privo di un effettivo confronto con la decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), nei termini che si espongono. In relazione alle erogazioni di denaro dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla RED.[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte di appello sulla scorta degli elementi in atti (di cui non è stato neppure allegato il travisamento): - ha evidenziato il difetto di giustificazione del trasferimento delle consistenti somme in discorso dalla fallita alla RED.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (della quale pure il GERVASI era stato amministratore unico e che era già in stato di conclamato dissesto finanziario) e ha ritenuto che la fattura (relativa soltanto a una parte dell'importo in esame) emessa dalla RED.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse proprio volta a dare copertura contabile alle indebite erogazioni di denaro; - ha, dunque, negato conformemente al diritto che nella specie potessero configurarsi gli asseriti vantaggi compensativi, non constando un saldo finale positivo delle operazioni compiute (cfr. Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata»); - e, sulla scorta degli elementi di prova già richiamati, in particolare dell'emissione della già richiamata fattura volta a dissimulare le indebite erogazioni, ha ravvisato la coscienza e volontà da parte del GERVASI del fatto distrattivo, argomentando dunque espressamente - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - pure sull'elemento soggettivo. Quanto alla cessione dei macchinari, a fronte dell'atto di appello - che aveva addotto in maniera generica e senza indicare alcun elemento a sostegno la prospettazione dell'imputato (secondo cui non vi era un listino prezzi delle macchine in questione, trattandosi di pezzi unici costruiti per clienti che successivamente avevano rinunciato all'acquisto, sicché il solo prezzo ricavabile dalla fallita era quello offerto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva già, a propria volta, clienti interessati alla compera delle macchine) - la sentenza impugnata ha rilevato (come già il primo Giudice) che la società acquirente delle res dazprotEre della fallita le ha cedute a terzi in date quasi coincidenti con il proprio acquisto, ricavandone una maggior somma di euro 119.200; e da ciò ha tratto che, nella specie, abbia avuto luogo una vendita a prezzo vile ed affermato anche in parte qua la responsabilità dell'imputato. Dunque, la Corte territoriale ha in effetti esplicitato le ragioni per cui ha disatteso il gravame, contrariamente a quanto assunto dal ricorso. 3. Il terzo motivo è inammissibile. L'atto di appello era del tutto privo di specificità e, perciò, inammissibile poiché si era limitato a chiederne la derubricazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice, senza addurre elementi e argomentazioni a sostegno (assumendo soltanto che nella specie ricorressero «al più [...] operazioni imprudenti»); e tale inammissibilità può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), senza che occorra innmorare oltre. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a