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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 47811/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Monza del 24/05/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa e depositata il 31 maggio 2022, senza indicazione di orario, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha convalidato il provvedimento del Questore di Monza nella parte in cui ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di cinque anni, di comparire personalmente presso la Questura di Brescia, in occasione di tutti gli incontri ufficiali disputati dalla squadra di calcio del Brescia.

A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], in data 22 maggio 2022, in occasione dell'incontro di scalcio svoltosi a Monza tra la squadra del Monza e quella del Brescia, aveva partecipato attivamente a scontri contro i sostenitori della squadra ospitante l'incontro, in particolare brandendo l'asta di una bandiera, e che il medesimo era stato già attinto da DASPO, emesso dal Questore di Firenze in data 7 aprile 2017, per la durata di quattro anni, in relazione a fatti analoghi.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla compressione temporale del diritto a presentare memoria.

Si deduce che è stato violato il diritto a fruire di un temine dilatorio pari a 48 ore dalla notifica del provvedimento di DASPO con obbligo di comparire presso un comando di polizia per presentare memorie difensive prima che il G.i.p. si pronunci.

Si rappresenta che questo diritto è riconosciuto dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e che, nella specie, sebbene il provvedimento di DASPO sia stato notificato al ricorrente il giorno 30 maggio 2022, alle ore 10,25, il G.i.p. ha depositato l'ordinanza di convalida già il 31 maggio 2022.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del compimento del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (così, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769-01, la quale ha precisato che l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale, nonché Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223-01).

3.2. Né può ritenersi che il destinatario dell'obbligo di presentazione abbia l'onere di dimostrare il proprio interesse ad eccepire la nullità, deducendo che l'error in procedendo ha inciso sul diritto di difesa garantito dal termine violato.Invero, l'unica eccezione evidenziata in giurisprudenza al principio sopra richiamato ha riguardato l'ipotesi in cui il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza aveva esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento e il giudice aveva provveduto dopo il deposito della memoria e ne aveva dato conto, confutando, nel merito, gli argomenti in questa svolti (così Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785-01).

Inoltre, ai fini di una compiuta valutazione circa l'importanza del rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore per la presentazione di memorie, occorre considerare che il deposito di osservazioni scritte è l'unica iniziativa difensiva consentita nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore di imposizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, atteso che, in tale procedimento, non è previsto dalla legge, né riconosciuto per via interpretativa, il diritto ad un contraddittorio orale.

3.3. Nella specie, dagli atti emerge che: a) il provvedimento del Questore è stata notificato al ricorrente il giorno 30 maggio 2022, alle ore 10,25; b) l'ordinanza di convalida, impugnata in questa sede, è stata depositata in cancelleria il 31 maggio 2021, senza indicazione di orario.

Risulta evidente, perciò, che il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, non è stato rispettato.

4. Alla constatazione della violazione dell'obbligo di rispettare il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie segue, in applicazione dei principi giuridici evidenziati, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché, ulteriormente, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Monza del 24 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Monza del 24 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Monza del 24/05/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa e depositata il 31 maggio 2022, senza indicazione di orario, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha convalidato il provvedimento del Questore di Monza nella parte in cui ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di cinque anni, di comparire personalmente presso la Questura di Brescia, in occasione di tutti gli incontri ufficiali disputati dalla squadra di calcio del Brescia. A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], in data 22 maggio 2022, in occasione dell'incontro di scalcio svoltosi a Monza tra la squadra del Monza e quella del Brescia, aveva partecipato attivamente a scontri contro i sostenitori della squadra ospitante l'incontro, in particolare brandendo l'asta di una bandiera, e che il medesimo era stato già attinto da DASPO, emesso dal Questore di Firenze in data 7 aprile 2017, per la durata di quattro anni, in relazione a fatti analoghi. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla compressione temporale del diritto a presentare memoria. Si deduce che è stato violato il diritto a fruire di un temine dilatorio pari a 48 ore dalla notifica del provvedimento di DASPO con obbligo di comparire presso un comando di polizia per presentare memorie difensive prima che il G.i.p. si pronunci. Si rappresenta che questo diritto è riconosciuto dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e che, nella specie, sebbene il provvedimento di DASPO sia stato notificato al ricorrente il giorno 30 maggio 2022, alle ore 10,25, il G.i.p. ha depositato l'ordinanza di convalida già il 31 maggio 2022. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del compimento del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (così, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769-01, la quale ha precisato che l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale, nonché Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223-01). 3.2. Né può ritenersi che il destinatario dell'obbligo di presentazione abbia l'onere di dimostrare il proprio interesse ad eccepire la nullità, deducendo che l'error in procedendo ha inciso sul diritto di difesa garantito dal termine violato.Invero, l'unica eccezione evidenziata in giurisprudenza al principio sopra richiamato ha riguardato l'ipotesi in cui il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza aveva esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento e il giudice aveva provveduto dopo il deposito della memoria e ne aveva dato conto, confutando, nel merito, gli argomenti in questa svolti (così Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785-01). Inoltre, ai fini di una compiuta valutazione circa l'importanza del rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore per la presentazione di memorie, occorre considerare che il deposito di osservazioni scritte è l'unica iniziativa difensiva consentita nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore di imposizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, atteso che, in tale procedimento, non è previsto dalla legge, né riconosciuto per via interpretativa, il diritto ad un contraddittorio orale. 3.3. Nella specie, dagli atti emerge che: a) il provvedimento del Questore è stata notificato al ricorrente il giorno 30 maggio 2022, alle ore 10,25; b) l'ordinanza di convalida, impugnata in questa sede, è stata depositata in cancelleria il 31 maggio 2021, senza indicazione di orario. Risulta evidente, perciò, che il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, non è stato rispettato. 4. Alla constatazione della violazione dell'obbligo di rispettare il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie segue, in applicazione dei principi giuridici evidenziati, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché, ulteriormente, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Monza del 24 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Monza del 24 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il
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