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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24002/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione maturata nella fase del rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 27390/2017, che ha annullato limitatamente alla sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato, atteso che con la menzionata sentenza di legittimità è divenuta irrevocabile l'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, come del resto anche espressamente ivi enunciato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione maturata nella fase del rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 27390/2017, che ha annullato limitatamente alla sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato, atteso che con la menzionata sentenza di legittimità è divenuta irrevocabile l'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, come del resto anche espressamente ivi enunciato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 24002/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris