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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1964

Cassazione n. 19705/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, esclusa la contestata recidiva e conseguentemente rideterminata la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato ed non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), ritendendo pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente e priva di fondamento la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, esclusa la contestata recidiva e conseguentemente rideterminata la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato ed non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), ritendendo pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente e priva di fondamento la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19705/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris