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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 08688/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VQI31) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in [OSCURATO:PERSONA], il 28/05/22).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sollevato (Violazione di legge, anche sotto il profilo del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto contestato, in assenza di prove e/o indizi gravi precisi e concordanti) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie (p. 3 sent. impugnata), da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VQI31) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in [OSCURATO:PERSONA], il 28/05/22). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sollevato (Violazione di legge, anche sotto il profilo del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto contestato, in assenza di prove e/o indizi gravi precisi e concordanti) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie (p. 3 sent. impugnata), da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 08688/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris