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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 27485/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia di misure cautelari personali, decidendo a seguito del rinvio da questa Corte, che, con la sentenza Sez. 1, n. 35829 del 5 giugno 2022, aveva annullato precedente ordinanza di rigetto dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il diniego di applicazione di misura cautelare personale coercitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto avvenuto in Riardo il 26 ottobre 2022), ha applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore del cautelato, c:onsta di quattro motivi, enunciati nei limiti fissati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 311, 309 e 623, lett. a), cod. proc. pen..

Si eccepisce la violazione dei termini, di dieci giorni per la decisione e di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza, stabiliti, anche in ipotesi di annullamento con rinvio di precedente ordinanza da parte del giudice di legittimità, a pena di inefficacia della misura cautelare adottata: questo perché il Tribunale di Napoli, ricevuti gli atti dalla Suprema Corte in data 21 settembre 2023, aveva adottato l'ordinanza impugnata il 5 ottobre 2023 e l'aveva depositata il 6 dicembre 2023, a seguito di riserva assunta all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2023.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Disattendendo il dictum del giudice rescindente, che lo aveva onerato di "prendere in carico", ossia di approfondire elementi diversi, non esaminati precedentemente, onde completare la piattaforma conoscitiva disponibile, il Tribunale aveva reso una decisione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente per il delitto ascrittogli, limitandosi a diversamente interpretare il medesimo compendio indiziario, senza indicare compiutamente e congruamente le ragioni del difforme convincimento maturato.

2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

E' dedotto che la valutazione al riguardo operata dal Tribunale della libertà risentirebbe dell'inadeguata o parziale disamina degli elementi di prova, soprattutto di fonte dichiarativa, atti a dimostrare l'inesistenza di pericula libertatis in ragione del pieno inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, rispetto al quale, pertanto, il sacrificio della libertà personale apparirebbe quantomeno sproporzionato.

2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 192, 273 e 546, cod. proc. pen., e 42, 43 e 575 cod. pen. e il vizio di motivazione, tutti gli elementi indiziari disponibili deponendo per una ricostruzione della componente psichica dell'agire del ricorrente in termini di colpa e non di dolo.

3. Con requisitoria in data 20 febbraio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. E' infondato il primo motivo di ricorso.

1.1. L'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., di cui si denuncia la violazione, stabilisce che <<Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.

Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa al sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze caute/ari specificamente motivate, non può essere rinnovata» e mira, all'evidenza, a disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella sottoposta al presente scrutinio di legittimità: vale a dire, il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di <<un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva applicata all'indagato» disposto su ricorso per cassazione presentato nell'interesse di questi.

Si tratta di disposizione intesa a salvaguardare la libertà personale del cautelato, che non può subire compressioni se non per il tempo strettamente necessario per il giudizio, e tale ragione di tutela spiega anche perché i termini in essa fissati non debbano essere rispettati qualora l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva «sia sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.».

1.2. Ad ogni buon conto, il diritto vivente (Sez.

U, Sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, in motivazione) ha chiarito come il procedimento camerale previsto per la trattazione dell'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale sia caratterizzato da una «scansione temporale, non rigida, essendo i termini ex art. 310 cod. proc. pen. di carattere ordinatorio, che abilita il tribunale a dilazionare la decisione», tenuto conto del «persistente status libertatis dell'indagato, fino a quando non diventi definitiva la decisione che, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero, disponga una misura, la cui esecuzione è sospesa a norma del terzo comma dell'art. 310 (C. cost, ord. n. 324 del 1994)>>.

La successiva giurisprudenza di legittimità non si è, peraltro, mai distaccata da tale autorevole indicazione interpretativa, avendo fino all'attualità affermato che, in tema di impugnazioni cautelari, i termini previsti per il giudizio di appello per la trasmissione degli atti, per la decisione e per il deposito dell'ordinanza sono ordinatori, atteso il mancato rinvio all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per cui il loro superamento non determina l'inefficacia della misura cautelare (Sez. 6, n. 47413 del 26/05/2021, Rv. 282349).2.

Il secondo ed il quarto motivo, che formulano censure in punto di qualificazione dell'elemento psicologico del fatto di omicidio del quale il ricorrente è reo confesso, sono parimenti infondati.

2.1. Per effetto del mandato ricevuto dal giudice rescindente, il giudice del rinvio era solo tenuto ad emendare i vizi motivazionali che affliggevano l'ordinanza annullata in punto di «gravità indiziaria sulla qualificazione dell'elemento psicologico come doloso», senza incorrere negli stessi errori di metodo, ossia«nella incompletezza della 'presa in carico' di tutti gli indicatori disponibili», non anche ad integrare necessariamente la piattaforma indiziaria.

In sostanza, il contenuto dell'obbligo imposto al giudice di merito consisteva nel compito di valutare tutti gli elementi indiziari a disposizione in tutti i loro possibili aspetti esplicativi in relazione all'atteggiarsi della componente psichica dell'azione omicidiaria, pur nella libertà dei risultati dell'apprezzamento; compito, questo, cui il Tribunale del riesame non si è certo sottratto, in tal senso deponendo sia l'ampiezza dell'analisi effettuata, che la completezza di argomentazioni spiegate a sostegno del convincimento maturato, delle quali dà conto la motivazione rassegnata a corredo dell'ordinanza impugnata.

Diversamente, il ricorrente tace di specifici elementi, ulteriori e differenti da quelli esaminati dal Tribunale ma presenti nel compendio indiziario, atti a sovvertire il ragionamento decisorio come congruamente esposto.

2.2. Le ulteriori censure che aggrediscono il merito della conclusione cui è pervenuto il Tribunale della libertà, ossia che la condotta del ricorrente era stata animata quanto meno da dolo eventuale, non tengono conto dei limiti del sindacato di questa Corte in materia di gravità indiziaria, come delineati dal diritto vivente: infatti, «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verific:are, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

In virtù di tale linea interpretativa, pertanto, il controllo di legittimità non può attingere né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

Ciò posto, deve riconoscersi che la ricostruzione offerta nell'ordinanza impugnata, sulla base di tutte le evidenze disponibili, come in essa enumerate, secondo cui il ricorrente nel momento in cui aveva imbracciato il fucile, corredato da cartucce sul calcio, aveva, quantomeno, valutato che lo stesso fosse carico e, ciò nonostante, aveva più volte armato il fucile, puntandolo verso la vittima, sino ad esplodere il colpo fatale, in tale guisa rappresentandosi la significativa possibilità di verificazione dell'evento morte e ciò nonostante determinandosi comunque ad agire anche a costo di cagionarlo, così dimostrando di averlo preventivamente accettato, non si espone a rilievi né di erronea applicazione della legge (al lume della lezione impartita dal diritto vivente con la sentenza Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104), né di illogicità di macroscopica evidenza.

3. Anche il terzo motivo di ricorso, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura imposta, è infondato.

In effetti, il Tribunale della libertà, a fronte della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per il delitto di omicidio volontario in quanto rientrante tra i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766), ha tenuto conto della giovane età di [OSCURATO:PERSONA], della sua incensuratezza e del suo stabile inserimento in un contesto di studio e di rapporti sociali, applicandogli la misura della custodia domestica.

Viceversa, il difensore del ricorrente nulla di concreto ha allegato per dimostrare l'assenza del pericolo di fuga - ipotizzabile per effetto dei legami familiari in paesi esteri del prevenuto - e del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (ossia, commessi con violenza alla persona) - pure esistente avuto riguardo alle modalità di commissione del fatto -.

4. Per tutto quanto sopra argomentato il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 regi. es . cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia di misure cautelari personali, decidendo a seguito del rinvio da questa Corte, che, con la sentenza Sez. 1, n. 35829 del 5 giugno 2022, aveva annullato precedente ordinanza di rigetto dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il diniego di applicazione di misura cautelare personale coercitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto avvenuto in Riardo il 26 ottobre 2022), ha applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore del cautelato, c:onsta di quattro motivi, enunciati nei limiti fissati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 311, 309 e 623, lett. a), cod. proc. pen.. Si eccepisce la violazione dei termini, di dieci giorni per la decisione e di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza, stabiliti, anche in ipotesi di annullamento con rinvio di precedente ordinanza da parte del giudice di legittimità, a pena di inefficacia della misura cautelare adottata: questo perché il Tribunale di Napoli, ricevuti gli atti dalla Suprema Corte in data 21 settembre 2023, aveva adottato l'ordinanza impugnata il 5 ottobre 2023 e l'aveva depositata il 6 dicembre 2023, a seguito di riserva assunta all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2023. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Disattendendo il dictum del giudice rescindente, che lo aveva onerato di "prendere in carico", ossia di approfondire elementi diversi, non esaminati precedentemente, onde completare la piattaforma conoscitiva disponibile, il Tribunale aveva reso una decisione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente per il delitto ascrittogli, limitandosi a diversamente interpretare il medesimo compendio indiziario, senza indicare compiutamente e congruamente le ragioni del difforme convincimento maturato. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. E' dedotto che la valutazione al riguardo operata dal Tribunale della libertà risentirebbe dell'inadeguata o parziale disamina degli elementi di prova, soprattutto di fonte dichiarativa, atti a dimostrare l'inesistenza di pericula libertatis in ragione del pieno inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, rispetto al quale, pertanto, il sacrificio della libertà personale apparirebbe quantomeno sproporzionato. 2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 192, 273 e 546, cod. proc. pen., e 42, 43 e 575 cod. pen. e il vizio di motivazione, tutti gli elementi indiziari disponibili deponendo per una ricostruzione della componente psichica dell'agire del ricorrente in termini di colpa e non di dolo. 3. Con requisitoria in data 20 febbraio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. E' infondato il primo motivo di ricorso. 1.1. L'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., di cui si denuncia la violazione, stabilisce che <<Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa al sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze caute/ari specificamente motivate, non può essere rinnovata» e mira, all'evidenza, a disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella sottoposta al presente scrutinio di legittimità: vale a dire, il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di <<un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva applicata all'indagato» disposto su ricorso per cassazione presentato nell'interesse di questi. Si tratta di disposizione intesa a salvaguardare la libertà personale del cautelato, che non può subire compressioni se non per il tempo strettamente necessario per il giudizio, e tale ragione di tutela spiega anche perché i termini in essa fissati non debbano essere rispettati qualora l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva «sia sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen.». 1.2. Ad ogni buon conto, il diritto vivente (Sez. U, Sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, in motivazione) ha chiarito come il procedimento camerale previsto per la trattazione dell'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale sia caratterizzato da una «scansione temporale, non rigida, essendo i termini ex art. 310 cod. proc. pen. di carattere ordinatorio, che abilita il tribunale a dilazionare la decisione», tenuto conto del «persistente status libertatis dell'indagato, fino a quando non diventi definitiva la decisione che, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero, disponga una misura, la cui esecuzione è sospesa a norma del terzo comma dell'art. 310 (C. cost, ord. n. 324 del 1994)>>. La successiva giurisprudenza di legittimità non si è, peraltro, mai distaccata da tale autorevole indicazione interpretativa, avendo fino all'attualità affermato che, in tema di impugnazioni cautelari, i termini previsti per il giudizio di appello per la trasmissione degli atti, per la decisione e per il deposito dell'ordinanza sono ordinatori, atteso il mancato rinvio all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per cui il loro superamento non determina l'inefficacia della misura cautelare (Sez. 6, n. 47413 del 26/05/2021, Rv. 282349).2. Il secondo ed il quarto motivo, che formulano censure in punto di qualificazione dell'elemento psicologico del fatto di omicidio del quale il ricorrente è reo confesso, sono parimenti infondati. 2.1. Per effetto del mandato ricevuto dal giudice rescindente, il giudice del rinvio era solo tenuto ad emendare i vizi motivazionali che affliggevano l'ordinanza annullata in punto di «gravità indiziaria sulla qualificazione dell'elemento psicologico come doloso», senza incorrere negli stessi errori di metodo, ossia«nella incompletezza della 'presa in carico' di tutti gli indicatori disponibili», non anche ad integrare necessariamente la piattaforma indiziaria. In sostanza, il contenuto dell'obbligo imposto al giudice di merito consisteva nel compito di valutare tutti gli elementi indiziari a disposizione in tutti i loro possibili aspetti esplicativi in relazione all'atteggiarsi della componente psichica dell'azione omicidiaria, pur nella libertà dei risultati dell'apprezzamento; compito, questo, cui il Tribunale del riesame non si è certo sottratto, in tal senso deponendo sia l'ampiezza dell'analisi effettuata, che la completezza di argomentazioni spiegate a sostegno del convincimento maturato, delle quali dà conto la motivazione rassegnata a corredo dell'ordinanza impugnata. Diversamente, il ricorrente tace di specifici elementi, ulteriori e differenti da quelli esaminati dal Tribunale ma presenti nel compendio indiziario, atti a sovvertire il ragionamento decisorio come congruamente esposto. 2.2. Le ulteriori censure che aggrediscono il merito della conclusione cui è pervenuto il Tribunale della libertà, ossia che la condotta del ricorrente era stata animata quanto meno da dolo eventuale, non tengono conto dei limiti del sindacato di questa Corte in materia di gravità indiziaria, come delineati dal diritto vivente: infatti, «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verific:are, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In virtù di tale linea interpretativa, pertanto, il controllo di legittimità non può attingere né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ciò posto, deve riconoscersi che la ricostruzione offerta nell'ordinanza impugnata, sulla base di tutte le evidenze disponibili, come in essa enumerate, secondo cui il ricorrente nel momento in cui aveva imbracciato il fucile, corredato da cartucce sul calcio, aveva, quantomeno, valutato che lo stesso fosse carico e, ciò nonostante, aveva più volte armato il fucile, puntandolo verso la vittima, sino ad esplodere il colpo fatale, in tale guisa rappresentandosi la significativa possibilità di verificazione dell'evento morte e ciò nonostante determinandosi comunque ad agire anche a costo di cagionarlo, così dimostrando di averlo preventivamente accettato, non si espone a rilievi né di erronea applicazione della legge (al lume della lezione impartita dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104), né di illogicità di macroscopica evidenza. 3. Anche il terzo motivo di ricorso, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura imposta, è infondato. In effetti, il Tribunale della libertà, a fronte della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per il delitto di omicidio volontario in quanto rientrante tra i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766), ha tenuto conto della giovane età di [OSCURATO:PERSONA], della sua incensuratezza e del suo stabile inserimento in un contesto di studio e di rapporti sociali, applicandogli la misura della custodia domestica. Viceversa, il difensore del ricorrente nulla di concreto ha allegato per dimostrare l'assenza del pericolo di fuga - ipotizzabile per effetto dei legami familiari in paesi esteri del prevenuto - e del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (ossia, commessi con violenza alla persona) - pure esistente avuto riguardo alle modalità di commissione del fatto -. 4. Per tutto quanto sopra argomentato il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 regi. es . cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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