CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 41516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni e la nota spese della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 14 maggio 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti in ordine ai reati di tentata rapina e fatti accessori allo stesso contestati. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed all'aumento per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; ed invero l'impugnazione ha ad oggetto motivi attinenti la determinazione della pena pur a seguito di applicazione concordata della stessa stabilita su accordo delle parti nel giudizio di appello. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della stessa. 2. Quanto alla richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile va sottolineato come, nel caso in esame, il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi della particolare disciplina dettata dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.proc.pen. che prevede come, nel caso di ricorso avverso sentenze di concordato in appello o di patteggiamento, la corte di cassazione procede senza formalità di procedura e, quindi, senza preventivo avviso alle parti ovvero udienza partecipata o altra forma di interlocuzione. Lo svolgimento del procedimento nella forma de plano comporta, pertanto, che le parti, e quindi anche la parte civile, non hanno diritto alla partecipazione e non possono, pertanto, avanzare alcuna richiesta di liquidazione delle spese sostenute in tale fase. Al proposito va anche ricordato come tale formalità di procedura semplificata sia stata ritenuta con più pronunce costituzionalmente legittima essendo affermato che in tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, Ordinanza n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32989 del 02/07/2018, Rv. 273856 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la domanda di liquidazione delle spese della parte civile. Roma, 10 settembre 2024 p_ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] zio Par SECONDA SEZIONE PENALE1 IL 2 NOV, 2024 [OSCURATO:PERSONA]