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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10064/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14176-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della Farmacia CASCIOFERRO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- 2, avverso la sentenza n. 303/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 110/2012, emesso dal Tribunale di Sciacca, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di euro 114.428, 46 per fatture inevase.

Con sentenza n. 108/2015, il Tribunale di Sciacca respingeva l'opposizione dell'ingiunta e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo.

La Corte d'Appello di Palermo, con la decisione n. 330/2020, revocava il decreto ingiuntivo, perché riteneva non provato il titolo sulla scorta del quale era stata formulata la richiesta.

Infatti, a fronte di un credito iniziale di 308.432,63, vi era stato un pagamento da parte della Farmacia di euro 254.075,77, ritenuto satisfattivo di ogni pretesa; pertanto, a favore della [OSCURATO:PERSONA] residuava un credito di euro 54.356,86, mentre era stato ingiunto il pagamento di un importo ben maggiore che la creditrice imputava alla debenza di interessi, senza però, fermo restando il suo diritto di ottenere gli interessi, contrariamente a quanto preteso dall'appellante, fornire riscontro dell'imputazione delle somme alle singole fatture, con correlativa indicazione per ciascuna di esse delle voci di calcolo, quali la sorte capitale residua, gli interessi, il dies a quo della loro ricorrenza. [OSCURATO:PERSONA] SPA ricorre per la cassazione di detta decisione, formulando tre motivi.

Ric. 2020 n. 14176 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -2- Resiste con controricorso, illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA].

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: 1.Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, in relazione agli artt. 115 e 132 c.p.c., per mancato e/o alquanto superficiale esame della documentazione prodotta che avrebbe portato la Corte territoriale a ritenere che il credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fosse di euro 308.432,63, mentre detta somma indicava il credito alla data del 12 ottobre 2011, alla data del 13 dicembre 2011 il credito ammontava ad euro 368.504, 23, essendosi aggiunta alla somma iniziale quella di euro 52.232,57 per le fatture emesse nei mesi di giugno e luglio 2011 e quella di euro 4.795,59 per interessi moratori; sicché, detraendo da euro 368.504,23 quanto ricevuto dalla Farmacia, cioè euro 114.428,56, si otteneva l'importo di euro 114.428,46 oggetto del decreto ingiuntivo.

Il documento indicato con il n. 13 del procedimento monitorio avrebbe impedito alla Corte d'Appello, ove esaminato, di cadere in errore; di qui la denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., di mancato esame di un documento determinante, e quella di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. di omesso esame di un fatto principale risultante dagli atti processuali.

Il motivo è inammissibile.

Ric. 2020 n. 14176 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -3- Dalla sentenza impugnata si evince che tutta la produzione documentale a supporto del ricorso monitorio, compreso l'allegato n. 13, cui si riferisce espressamente e puntualmente parte ricorrente, è stata esaminata, ma è stata ritenuta non idonea a fornire la prova del preciso ammontare del credito, tanto con riferimento al pagamento degli interessi moratori quanto con riferimento ad altro titolo, perché «nessuno dei suddetti documenti menziona l'imputazione dei pagamenti (tutti non contestati) alle singole fatture, rendendo impossibile ogni riscontro sul saldo residuo per sorte capitale e sul calcolo degli ulteriori interessi».

Non ricorrono, dunque, gli estremi per lamentare il vizio denunciato, il quale si basa sul presupposto che la sentenza impugnata abbia pretermesso l'esame di documenti ritenuti decisivi.

Tanto non è avvenuto nel caso di specie, perché, come si è anticipato e si ribadisce, la sentenza ha preso in esame anche la documentazione asseritannente pretermessa, giungendo a conclusioni che, in tutta evidenza, non soddisfano parte ricorrente, ma che non possono essere rimesse in discussione, perché in sede di giudizio di legittimità non è possibile procedere ad una nuova valutazione degli accertamenti espletati nel giudizio di merito.

Va sottolineato che la decisione risulta motivata non solo con riferimento al credito per gli interessi, ma anche con riferimento ad altro titolo: il che rende inammissibile - al netto del se, come rilevato dalla controricorrente (p. 11 del controricorso) la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato argomenti nuovi (atteso che «la difesa di controparte ha sempre sostenuto che l'importo era dovuto per intero in quanto i precedenti pagamenti erano da imputarsi prima agli interessi e poi alla sorte capitale, ma non ha mai riferito che le fatture di Ric. 2020 n. 14176 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -4- giugno e luglio 2011 non erano ricomprese nella richiesta di ottobre 2011») - la censura anche sotto tale profilo, potendosi ben intendere la motivazione riferita anche alla debenza delle somme documentate con le fatture del giugno e luglio 2011. 2.Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art.2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

Oltre a ribadire quanto già prospettato con il primo mezzo impugnatorio, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il provvedimento impugnato ritenuto non provato il diritto azionato con la produzione del libro giornale autenticato, delle singole fatture emesse, dell'estratto conto dettagliato delle singole partite con l'esatta imputazione delle somme versate dalla debitrice ed avere accolto l'eccezione della debitrice, benché sguarnita di prova.

Il motivo si articola in due censure, entrambe inammissibili.

La prima è, nelle modalità di proposizione e di argomentazione, analoga a quella di cui al motivo precedente e ne condivide la sorte.

La seconda è, a sua volta, immeritevole di accoglimento, perché la critica mossa alla sentenza non è stata dedotta entro i limiti che, secondo l'indirizzo di legittimità consolidato, permettono di lamentare che il giudice abbia disatteso la distribuzione dell'onere della prova.

Risulta chiaro che la ricorrente lamenta l'esito della valutazione del corredo probatorio - a p. 14 del ricorso si legge, infatti: «La Corte, fermo restando che contrariamente a quanto da essa affermato "...nessuno dei suddetti documenti menziona l'imputazione alle singole fatture...", quindi errando in ordine al chiaro contenuto della lettera di imputazione delle somme che dimostra in modo evidente, insieme con tutti gli altri documenti contabili prodotti, la giustezza delle somme Ric. 2020 n. 14176 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -5- ingiunte, stravolgeva anche il dettato dell'art. 2697 c.c.» ; di seguito si afferma del tutto apoditticamente di avere fornito piena prova del diritto azionato. 3.Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Oltre ad invocare una diversa liquidazione delle spese confidando nell'accoglimento del ricorso, la ricorrente, in subordine, rileva che la condanna alle spese ha premiato chi aveva consapevolezza della propria posizione debitoria, mentre avrebbe dovuto giustificare una loro compensazione.

Il motivo è assorbito dal mancato accoglimento dei motivi precedenti, essendo basato sulla premessa che il ricorso qui esaminato sarebbe stato accolto. 4.11 ricorso è da dichiarare inammissibile. 5.Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se Ric. 2020 n. 14176 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -6- dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 02/03/2022.

Il Presidente 'ara Gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14176-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della Farmacia CASCIOFERRO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- 2, avverso la sentenza n. 303/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 110/2012, emesso dal Tribunale di Sciacca, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], il pagamento di euro 114.428, 46 per fatture inevase. Con sentenza n. 108/2015, il Tribunale di Sciacca respingeva l'opposizione dell'ingiunta e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo. La Corte d'Appello di Palermo, con la decisione n. 330/2020, revocava il decreto ingiuntivo, perché riteneva non provato il titolo sulla scorta del quale era stata formulata la richiesta. Infatti, a fronte di un credito iniziale di 308.432,63, vi era stato un pagamento da parte della Farmacia di euro 254.075,77, ritenuto satisfattivo di ogni pretesa; pertanto, a favore della [OSCURATO:PERSONA] residuava un credito di euro 54.356,86, mentre era stato ingiunto il pagamento di un importo ben maggiore che la creditrice imputava alla debenza di interessi, senza però, fermo restando il suo diritto di ottenere gli interessi, contrariamente a quanto preteso dall'appellante, fornire riscontro dell'imputazione delle somme alle singole fatture, con correlativa indicazione per ciascuna di esse delle voci di calcolo, quali la sorte capitale residua, gli interessi, il dies a quo della loro ricorrenza. [OSCURATO:PERSONA] SPA ricorre per la cassazione di detta decisione, formulando tre motivi. Ric. 2020 n. 14176 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- Resiste con controricorso, illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA]. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, in relazione agli artt. 115 e 132 c.p.c., per mancato e/o alquanto superficiale esame della documentazione prodotta che avrebbe portato la Corte territoriale a ritenere che il credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] fosse di euro 308.432,63, mentre detta somma indicava il credito alla data del 12 ottobre 2011, alla data del 13 dicembre 2011 il credito ammontava ad euro 368.504, 23, essendosi aggiunta alla somma iniziale quella di euro 52.232,57 per le fatture emesse nei mesi di giugno e luglio 2011 e quella di euro 4.795,59 per interessi moratori; sicché, detraendo da euro 368.504,23 quanto ricevuto dalla Farmacia, cioè euro 114.428,56, si otteneva l'importo di euro 114.428,46 oggetto del decreto ingiuntivo. Il documento indicato con il n. 13 del procedimento monitorio avrebbe impedito alla Corte d'Appello, ove esaminato, di cadere in errore; di qui la denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., di mancato esame di un documento determinante, e quella di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. di omesso esame di un fatto principale risultante dagli atti processuali. Il motivo è inammissibile. Ric. 2020 n. 14176 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- Dalla sentenza impugnata si evince che tutta la produzione documentale a supporto del ricorso monitorio, compreso l'allegato n. 13, cui si riferisce espressamente e puntualmente parte ricorrente, è stata esaminata, ma è stata ritenuta non idonea a fornire la prova del preciso ammontare del credito, tanto con riferimento al pagamento degli interessi moratori quanto con riferimento ad altro titolo, perché «nessuno dei suddetti documenti menziona l'imputazione dei pagamenti (tutti non contestati) alle singole fatture, rendendo impossibile ogni riscontro sul saldo residuo per sorte capitale e sul calcolo degli ulteriori interessi». Non ricorrono, dunque, gli estremi per lamentare il vizio denunciato, il quale si basa sul presupposto che la sentenza impugnata abbia pretermesso l'esame di documenti ritenuti decisivi. Tanto non è avvenuto nel caso di specie, perché, come si è anticipato e si ribadisce, la sentenza ha preso in esame anche la documentazione asseritannente pretermessa, giungendo a conclusioni che, in tutta evidenza, non soddisfano parte ricorrente, ma che non possono essere rimesse in discussione, perché in sede di giudizio di legittimità non è possibile procedere ad una nuova valutazione degli accertamenti espletati nel giudizio di merito. Va sottolineato che la decisione risulta motivata non solo con riferimento al credito per gli interessi, ma anche con riferimento ad altro titolo: il che rende inammissibile - al netto del se, come rilevato dalla controricorrente (p. 11 del controricorso) la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato argomenti nuovi (atteso che «la difesa di controparte ha sempre sostenuto che l'importo era dovuto per intero in quanto i precedenti pagamenti erano da imputarsi prima agli interessi e poi alla sorte capitale, ma non ha mai riferito che le fatture di Ric. 2020 n. 14176 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- giugno e luglio 2011 non erano ricomprese nella richiesta di ottobre 2011») - la censura anche sotto tale profilo, potendosi ben intendere la motivazione riferita anche alla debenza delle somme documentate con le fatture del giugno e luglio 2011. 2.Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art.2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. Oltre a ribadire quanto già prospettato con il primo mezzo impugnatorio, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il provvedimento impugnato ritenuto non provato il diritto azionato con la produzione del libro giornale autenticato, delle singole fatture emesse, dell'estratto conto dettagliato delle singole partite con l'esatta imputazione delle somme versate dalla debitrice ed avere accolto l'eccezione della debitrice, benché sguarnita di prova. Il motivo si articola in due censure, entrambe inammissibili. La prima è, nelle modalità di proposizione e di argomentazione, analoga a quella di cui al motivo precedente e ne condivide la sorte. La seconda è, a sua volta, immeritevole di accoglimento, perché la critica mossa alla sentenza non è stata dedotta entro i limiti che, secondo l'indirizzo di legittimità consolidato, permettono di lamentare che il giudice abbia disatteso la distribuzione dell'onere della prova. Risulta chiaro che la ricorrente lamenta l'esito della valutazione del corredo probatorio - a p. 14 del ricorso si legge, infatti: «La Corte, fermo restando che contrariamente a quanto da essa affermato "...nessuno dei suddetti documenti menziona l'imputazione alle singole fatture...", quindi errando in ordine al chiaro contenuto della lettera di imputazione delle somme che dimostra in modo evidente, insieme con tutti gli altri documenti contabili prodotti, la giustezza delle somme Ric. 2020 n. 14176 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- ingiunte, stravolgeva anche il dettato dell'art. 2697 c.c.» ; di seguito si afferma del tutto apoditticamente di avere fornito piena prova del diritto azionato. 3.Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell'art. 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Oltre ad invocare una diversa liquidazione delle spese confidando nell'accoglimento del ricorso, la ricorrente, in subordine, rileva che la condanna alle spese ha premiato chi aveva consapevolezza della propria posizione debitoria, mentre avrebbe dovuto giustificare una loro compensazione. Il motivo è assorbito dal mancato accoglimento dei motivi precedenti, essendo basato sulla premessa che il ricorso qui esaminato sarebbe stato accolto. 4.11 ricorso è da dichiarare inammissibile. 5.Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se Ric. 2020 n. 14176 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6- dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 02/03/2022. Il Presidente 'ara Gr