CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04041/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13554-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3996/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 1974/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.13554/2022 Cron. Rep. Ud.01/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1298/2016 il Tribunale di Frosinone aveva: 1) accertato che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla data della domanda erano da ascrivere all’Area IV professionale, primo livello retributivo, di cui al contratto integrativo aziendale della Banca della Ciociaria del 18 marzo 2010, che aveva sostituito il precedente del 27 aprile 2007; 2) aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a riconoscere il superiore inquadramento delricorrente nel suindicato livello quarto, nonché al pagamento delle differenze retributive quantificate nella somma lorda di € 24.381,07, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con obbligo di regolarizzazione contributiva e previdenziale; 3) aveva, invece, rigettato la domanda di dequalificazione professionale e di risarcimento danni. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della suddetta sentenza, confermata nel resto, rigettava “la domanda proposta dallo Iacovissi con il ricorso di primo grado anche con riguardo alla domanda (risarcitoria e di reintegra nelle mansioni) relativa al demansionamento”. 3. Per quanto qui interessa, la Corte, nel giudicare fondato l’appello principale della banca circa le superiori mansioni rivendicate dal lavoratore, ha in primo luogo rilevato che il contratto integrativo aziendale della Banca della Ciociaria del 18 marzo 2010 prevede una quarta Area professionale, ma non contiene l’indicazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore inquadrato in detta area, sicché il contratto integrativo aziendale non poteva costituire il parametro per individuare eventuali differenze retributive rispetto al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale ratione temporis applicabile dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che prevede sia la classificazione del personale in terza Area, sia il relativo trattamento retributivo. 4. In ogni caso, per la Corte, non vi era prova dello svolgimento delle mansioni superiori, in tal senso riesaminando le deposizioni testimoniali raccolte in prime cure. 5. La Corte territoriale, inoltre, giudicava infondato il motivo d’appello del lavoratore circa il dedotto demansionamento. 5.1. In particolare, quanto alla sostanziale inattività dedotta per il primo periodo 1.2.2011-24.10.2011 presso la Direzione SIOP, la Corte riteneva, in base alla deposizione del teste Dimitri, diretto superiore gerarchico del ricorrente presso il SIOP, che non si era trattato di una totale inattività, come sostenuto dal lavoratore, considerate altresì le difficoltà di individuare compiti specifici per ciascun impiegato nel pieno della fase transitoria della incorporazione nella nuova banca. 5.2. Quanto al periodo successivo (presso la filiale di Cassino), secondo la Corte, era lo stesso ricorrente a riconoscere che il lavoro di cassa era inquadrato dal CCNL nella III Area professionale), ossia quella di adibizione. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e successiva memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2103 c.c. e della contrattazione integrativa aziendale nella parte in cui la gravata sentenza ha ritenuto la prevalenza della contrattazione collettiva nazionale sulla contrattazione integrativa che non potrebbe costituire il parametro per la determinazione di eventuali differenze retributive rispetto al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 per non aver la Corte territoriale proceduto all’accertamento relativo alle mansioni concretamente svolte dall’odierno ricorrente ed al raffronto fra dette mansioni e quelle descritte dalla normativa contrattuale”. 3. Con il terzo motivo denuncia “Vizio di motivazione ed omesso esame di elementi istruttori ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 nella parte in cui la Corte territoriale ha negato lo svolgimento delle superiori mansioni dedotte ed il successivo demansionamento. Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.”. 4. Con il quarto motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto in relazione al dedotto demansionamento che “quanto al periodo successivo (presso la filiale di Cassino) …. Il dedotto demansionamento va valutato alla stregua delle mansioni effettivamente svolte in precedenza e non a quella rivendicate come superiori . 5. Il primo motivo è inammissibile. 6. Nel considerare il complessivo ragionamento decisorio della Corte territoriale in base al quale ha trovato accoglimento l’appello della banca, occorre tener conto che detto ragionamento si articola in due parti, che in realtà integrano due distinte rationes decidendi, di portata differente. 7. Come già accennato in narrativa, in una prima parte della relativa motivazione (cfr. quarta facciata dell’impugnata sentenza), la Corte d’appello ha concluso non essere “accertabile la sussistenza di differenze retributive mediante raffronto tra categorie di inquadramento previste nei due diversi contratti, operazione compiuta invece dal ricorrente nel conteggio allegato (e recepito dal giudice), evidentemente privo di ogni riferimento alla fonte normativa del preteso diverso inquadramento”. 7.1. Una seconda parte di motivazione a riguardo (cfr. facciate quarta e quinta della sentenza), come pure accennato in narrativa, è stata dedicata ad illustrare perché “in ogni caso” non vi era prova dello svolgimento delle mansioni superiori. 8. Osserva, allora, il Collegio che tale parte motivazionale, non solo è distinta dalla precedente, ma risulta in realtà dirimente e da sola all’evidenza idonea a sorreggere l’accoglimento dell’appello principale, e, quindi, il rigetto della domanda del lavoratore, accolta invece dal primo giudice, circa il superiore inquadramento, in entrambi i capi in cui essa domanda si articolava; vale a dire, sia in ordine al riconoscimento del superiore inquadramento in sé che in ordine alla condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive. E’ di tutta evidenza, difatti, che, sul piano logico prima che giuridico, la esclusione della dimostrazione dello svolgimento delle mansioni superiori, ritenuta dalla Corte di merito, impedisce a monte anzitutto il preteso superiore inquadramento e, quindi, anche la debenza delle differenze retributive che potrebbero conseguire solo al migliore inquadramento, quale che possa essere la fonte legale o contrattuale di tali differenze. 9. Tanto chiarito, il primo motivo neppure coglie il senso della ratio decidendi esposta per prima dai giudici di secondo grado. 9.1. Invero, contrariamente a quanto opina il ricorrente, la Corte distrettuale non ha assolutamente ritenuto la prevalenza della contrattazione collettiva nazionale sulla contrattazione integrativa aziendale, né ha affermato che quest’ultima “non potrebbe costituire il parametro per la determinazione di eventuali differenze retributive rispetto al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale”. Piuttosto, la Corte ha semplicemente constatato un vuoto di disciplina nel “contratto collettivo aziendale della Banca della Ciociaria del 18 marzo 2010”: ha, infatti, rilevato che detto contratto prevede sì “una quarta Area professionale”, non contemplata nel CCNL dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], “ma non contiene l’indicazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore inquadrato in detta area”. E questa mera constatazione non forma oggetto del benché minimo rilievo del ricorrente, che, nel motivo in esame come nell’intero ricorso per cassazione, non specifica da quali punti del contratto integrativo aziendale potrebbero trarsi tabelle retributive o parametri in genere dai quali desumere quale trattamento retributivo potesse competere al lavoratore da inquadrare nella quarta Area professionale 9.2. La Corte comunque ha osservato che “i trattamenti retributivi sono previsti solo dalla contrattazione nazionale, cui infatti rimanda espressamente lo stesso contratto integrativo aziendale nella parte iniziale del documento”, che ha testualmente richiamato nella propria motivazione. Ha considerato, allora, che le parti della contrattazione integrativa, “nel rimodulare la classificazione del personale in aree professionali secondo l’adibizione ai singoli Reparti e nel prevedere una quarta area professionale non contemplata dal ccnl (ciò facendo evidentemente in una prospettiva limitata alla progressione in carriera), non hanno tuttavia provveduto a regolamentare il profilo del trattamento economico del personale inserito nelle Aree professionali rispetto a quello previsto dal contratto nazionale, che rimane dunque, nella presente fattispecie, l’unica fonte del trattamento economico del lavoratore”. Infine, come si è visto, la Corte ha concluso che non era “pertanto accertabile la sussistenza di differenze retributive” e che il “conteggio allegato” dal ricorrente e recepito dal primo giudice era “evidentemente privo di ogni riferimento alla fonte normativa del preteso diverso inquadramento”. E nota il Collegio che il ricorrente, da un lato, non censura specificamente quest’ultima precisa affermazione della Corte d’appello, dall’altro, anche in questa sede di legittimità non specifica in base a quale parametro di base normativa o contrattual-collettiva fosse stato elaborato il cennato conteggio. 10. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che, per quanto sopra osservato, attinge quella che, in realtà, costituisce la principale ratio decidendidell’impugnata sentenza. 11. Nota, difatti, il Collegio che il ricorrente neppure indica quali sarebbero le mansioni “descritte dalla normativa contrattuale”, cui raffrontare le “mansioni concretamente svolte dall’odierno ricorrente”. 11.1. In ogni caso, quest’ultimo non considera che la Corte d’appello aveva notato “che il ricorrente aveva individuato proprio nella gestione del patrimonio immobiliare della banca l’attività aggiuntiva, il quid plurisrispetto alle mansioni di terza area, che lo avrebbe fatto transitare nella quarta, attività che però lo stesso giudice non contempla tra le attività provate”. 12. E’ ancora inammissibile il terzo motivo. 13. Tale censura, come sopra premesso, per una parte si riferisce a “Vizio di motivazione ed omesso esame di elementi istruttori ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui la Corte territoriale ha negato lo svolgimento delle superiori mansioni dedotte ed il successivo demansionamento”, ma vi si deduce, altresì, la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.”, senza specificare a quale delle ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c. s’intenda fare riferimento. 14. Il ricorrente assume l’ammissibilità di tale motivo non vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme di merito” . 15. A prescindere da altre pur possibili considerazioni, in tale censura in termini assertivi e a-specifici si deduce che: “La motivazione della Corte territoriale appare sul punto irriducibilmente contraddittoria e perplessa, avendo comunque il giudice di merito, pur affermando l’infondatezza della domanda, in quanto fondata sull’applicazione della contrattazione aziendale, proceduto peraltro in maniera assai parziale ed apodittica all’esame delle risultanze istruttorie e considerando generiche le concordi affermazioni dei testi in ordine al subentro dello Iacovissi nella posizione del Pallone dopo il suo pensionamento”. Invero, questa parte dello svolgimento del terzo motivo propone, in realtà, una critica peraltro del tutto generica all’apprezzamento probatorio che la Corte ha senz’altro operato (v. di nuovo facciate quarta e quinta della sua sentenza). 16. Una seconda parte dello sviluppo dello stesso motivo consta della mera ed integrale trascrizione delle pagg. 9 e segg. della memoria di costituzione con appello incidentale dell’attuale ricorrente (cfr. pagg. 13-16 del ricorso per cassazione). Invero, il ricorrente si limita appunto ad osservare che: “Quanto all’appello incidentale”, vale a dire, l’impugnazione a mezzo della quale il lavoratore aveva insistito nell’accoglimento delle sue domande circa il dedotto demansionamento, “era con esso dedotto che la Corte territoriale” (n.d.r.: rectius , evidentemente il Tribunale) aveva errato per i motivi appunto esposti nella parte trascritta in ricorso di quell’atto precedente del secondo grado. E’ perciò evidente il difetto di specificità anche a riguardo del terzo motivo. 17. Infine, è inammissibile anche il quarto motivo, che, oltre a risultare di ardua comprensione, al pari dei precedenti non risulta aderente alla motivazione effettivamente resa dalla Corte di merito. 18. Deduce, infatti, il ricorrente che “nella specie va ravvisato non un demansionamento, rispetto al quale si sarebbe dovuta operare la verifica di equivalenza formale delle mansioni, ma la diversa e più grave figura del totale svuotamento che il lavoratore aveva del resto giù prospettato nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ove era stato dedotto il completo svuotamento delle mansioni, sebbene riferendolo poi alla più ampia categoria del demansionamento”. 19. Ebbene, non considera il ricorrente che, come già riportato in narrativa, la Corte di merito, in relazione al periodo 1.2.2011-24.10.2011, ha motivatamente escluso, in base al proprio accertamento probatorio, “una totale inattività” del lavoratore. 20. Circa il “periodo successivo (presso la filiale di Cassino)”, cui pareva riferirsi almeno la rubrica del motivo in esame (sopra trascritta), si legge nell’impugnata sentenza che è lo stesso ricorrente a riconoscere che il lavoro di cassa è inquadrato dal ccnl nella III Area professionale (pag. 5 del ricorso introduttivo), ossia quella di adibizione; è evidente che, ai fini del giudizio di equivalenza ex art. 2103 c.c., il demansionamento va verificato alla stregua delle mansiono effettivamente svolte in precedenza (nel nostro caso la redazione di perizie immobiliari per la concessione di mutui, “compiti specialistici di natura tecnica” di III Area ccnl 2007) e non a quelle rivendicate come superiori (nella specie di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA], come visto da escludersi) . 21. Orbene, anche questo passaggio motivazionale pare ignorato dal ricorrente. Questi, invero, si limita ad asserire che: “La stessa Corte territoriale riconosce che il dedotto demansionamento va valutato alla stregua delle mansioni effettivamente svolte (che per le ragioni di cui ai motivi precedenti, così come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, sono quelle proprie della IV Area)”. 22. La Corte distrettuale, infatti, non solo ha accertato che, in relazione al su precisato periodo di dedotto demansionamento presso la filiale di Cassino, le mansioni svolte (di cassa) erano equivalenti a quelle effettivamente svolte in precedenza, vale a dire, sempre di III Area professionale del CCNL. Ha, altresì, ribadito, in base all’accertamento probatorio operato in precedenza (nell’accogliere l’appello principale della banca), che doveva escludersi lo svolgimento delle superiori mansioni rivendicate, correttamente così scartando che il giudizio di equivalenza potesse compiersi rispetto a queste ultime. 23. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma