Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:683
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0039_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019 – VF/BCE
(causa T‑39/18)
«Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo della parte ricorrente – Esercizio di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi – Diniego di riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza
(v. punti 41, 42)
2.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Condizioni di lavoro – Rispetto delle direttive dell’Unione in materia di politica sociale – Obblighi particolari della Banca – Insussistenza
[Condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 9, c), e 10, c); direttiva del Consiglio 1999/70]
(v. punti 71‑73)
3.
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Diritto generale di accedere a contratti a tempo indeterminato dopo un certo numero di rinnovi di contratti a tempo determinato – Insussistenza
[Condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, art. 10, c); direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5]
(v. punti 74, 75)
4.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Assunzione – Riqualificazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti
(v. punto 78)
5.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 83, 84)
6.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella precedente – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 91‑94)
7.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario
(v. punto 95)
8.
Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 108‑110)
9.
Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punto 139)
10.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Orientamenti della Banca relativi alla revisione annuale degli stipendi e dei premi degli agenti – Inclusione – Presupposti
(Art. 277 TFUE)
(v. punti 142‑144)
11.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punti 159, 160)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta in sostanza, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione relativa all’esercizio di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi per l’anno 2016 e, in secondo luogo, della decisione di non procedere alla riqualificazione del contratto a tempo determinato del ricorrente in contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza di tali atti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
VF è condannato alle spese.