CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 04/11/2022 R.G.N. 794/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2727/20261. Con sentenza n. 1278/2022, pubblicata il 4 novembre 2022,Numero di raccolta generale 19480/2026la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proDpaotas ptuobb licazione 12/06/2026dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che avevadichiarato prescritto il credito contributivo azionato con avviso diaddebito relativo a contributi dovuti alla Gestione separata perl’anno 2010.2. La Corte territoriale ha rilevato, per quanto qui interessa,che il dies a quo della prescrizione decorreva dalla scadenza deltermine di pagamento, differito al 6 luglio 2011 dal D.P.C.M. 12maggio 2011; che l’avviso bonario del 22 giugno 2016, inviatodall’INPS a mezzo raccomandata e non consegnato pertemporanea assenza del destinatario, con rilascio dell’avviso digiacenza in data 4 luglio 2016, non aveva avuto efficaciainterruttiva tempestiva; che la comunicazione doveva ritenersiperfezionata solo decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso digiacenza, ossia il 14 luglio 2016.3. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Non sono statedepositate memorie.5. La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 28 maggio2026, in cui il Collegio si è riservato il termine di sessanta giorniper il deposito della decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia falsa applicazione dell’art. 8,commi 2 e 4, della legge n. 890 del 1982 e degli artt. 1335 e 2935cod. civ., in relazione all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del1995 e all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, assumendoche l’avviso bonario del 22 giugno 2016, inviato con raccomandatae non consegnato per temporanea assenza del destinatario,avrebbe interrotto la prescrizione già alla data del rilascioNumero registro generale 9897/2023dell’avviso di giacenza, e non al compimento dei dieci giornNui mderio sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 19480/2026giacenza.Data pubblicazione 12/06/20262. Il ricorrente sostiene che, trattandosi di atto stragiudizialeinterruttivo della prescrizione, dovesse applicarsi la presunzione diconoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. già dalla data del rilasciodell’avviso di giacenza.3. Il motivo è fondato.4. La questione controversa attiene al momento diperfezionamento della comunicazione costituita dall’avviso bonarioinviato con raccomandata a.r. e non consegnato per temporaneaassenza del destinatario.5. Questa Corte ha già chiarito che l’atto di costituzione in moradel debitore, quale l’avviso bonario, per produrre i suoi effetti e, inparticolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve esserediretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto aparticolari modalità di trasmissione, né alla disciplina dellanotificazione degli atti giudiziari o equiparati.6. L’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa dellaspedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso il rilascio dellaricevuta, da cui, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, puòdesumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione, inconsiderazione dei particolari doveri che la raccomandata imponeal servizio postale in ordine al suo inoltro e alla sua consegna (cfr.Cass. nn. 3873 del 2006 e 9861 del 1998).7. Secondo tale indirizzo, al mittente basta documentare di avereinviato la raccomandata per far sorgere l’onere del destinatario didimostrare di non averla ricevuta affatto, o di non avernecomunque avuto conoscenza, per disservizio postale o per altraragione (cfr. Cass. nn. 28580 del 2024, 14460 del 2024 e 2580del 2024).8. Nella vicenda in esame, il giudice d’appello ha deciso laquestione della prescrizione in senso favorevole al contribuente,ritenendo non maturata la presunzione di conoscenza pNruimmerao redgiestrlo generale 9897/2023Numero sezionale 2727/2026decorso di dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza.Numero di raccolta generale 19480/20269. Così decidendo, la Corte territoriale non ha fatto corDraetat ptuabb licazione 12/06/2026applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte,secondo cui la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.degli atti recettizi in forma scritta, giunti all’indirizzo deldestinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’attonel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (cfr.Cass. n. 36397 del 2022).10. Tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviatamediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza deldestinatario, o di altra persona abilitata a riceverla, coincide con ilrilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale e nongià con il momento in cui la missiva venga ritirata (cfr. Cass. n.29237 del 2017, in motiv.; Cass. nn. 15397 del 2023 e 34212 del2021, in motiv.), né, comunque, con il decorso di dieci giorni dalrilascio dell’avviso di giacenza, diversamente da quanto accade perla notificazione degli atti impositivi e degli avvisi di addebitoprevidenziali inviati a mezzo posta (Cass. n. 10131 del 2020; Cass.ord. n. 8895 del 2022; Cass. n. 21847 del 2025).11. Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quel che rileva è cheil creditore esterni in forma scritta l’esercizio della pretesa e che larichiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’attodi costituzione in mora è, cioè, suscettibile d’interrompere laprescrizione a patto che giunga nella sfera di dominio e controllodel destinatario e gli consenta di riceverlo e di conoscerne ilcontenuto (Cass., sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27412; nello stessosenso, Cass., sez. lav., 20 gennaio 2003, n. 773).12. Resta fermo che, in caso di contestazione della ricezione dellaraccomandata da parte del destinatario, ai fini dell’operatività dellapresunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., occorre laverifica, da parte del giudice di merito, dell’esito della spedizione,sulla base delle risultanze dell’avviso rilasciato e di oNgunmie roa rletgrisotro generale 9897/2023Numero sezionale 2727/2026mezzo di prova utile (Cass. n. 28580 del 2024).Numero di raccolta generale 19480/202613. Nel caso di specie, l’avviso di giacenza era stato rilasciatDoa tai lp u4bb licazione 12/06/2026luglio 2016, mentre il termine quinquennale di prescrizione deicontributi decorreva dal 6 luglio 2011. Ne consegue che l’attointerruttivo è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatarioprima del compimento del quinquennio.14. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio allaCorte d’appello di Catania che, in diversa composizione, decideràla causa facendo applicazione del seguente principio di diritto:«L’avviso bonario, inviato con raccomandata a mezzo del serviziopostale, quale atto di costituzione in mora del debitore ai finidell’interruzione della prescrizione, si presume giunto adestinazione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sullabase del rilascio dell’avviso di giacenza. Ove il destinatario necontesti la ricezione, il giudice può ritenere operante lapresunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., ma deveverificare l’esito della spedizione sulla base delle relative risultanzee di ogni altro mezzo di prova utile».15. Al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, pernuova valutazione e per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 28 maggio2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 9897/2023Numero sezionale 2727/2026Numero di raccolta generale 19480/2026Data pubblicazione 12/06/2026