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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 30741/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3591/2022 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; "CRISTINA" di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rappresentante e socia accomandataria, [OSCURATO:PERSONA]; domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentate e difese dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1240/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18 giugno 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. "Daniela" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta "[OSCURATO:SOCIETA]" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) citò, dinanzi al Tribunale di Lucca, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da una infiltrazione di acqua alla propria nierce custodita in un magazzino posto al piano seminterrato del fabbricato in cui si trovava l'appartamento della convenuta; espose che l'acqua era fuoriuscita da un contatore posto nel vano scale a corredo dell'abitazione della sig. [OSCURATO:PERSONA]; costituitasi in giudizio, la convenuta chiamò in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., quale proprietaria, gestrice e custode del contatore, formulando nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza; estesa alla chiamata in causa la domanda risarcitoria proposta dall'attrice contro l'originaria convenuta, iltribunale di Lucca la rigettò nei confronti di entrambi;

2. L'attrice propose appello e la Corte di appello Firenze, con sentenza del 4 aprile 2014, accolse la domanda da lei formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il contatore doveva ritenersi posto al servizio della sua abitazione e che, pertanto, doveva reputarsi integrato il rapporto di custodia tra essa e la cosa che aveva cagionato il danno; esclusa altresì la prova che il danno fosse imput:abile alla rottura del contatore ad opera di terzi, il giudice di appello Ric. 2022 n. 03591 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- ritenne, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA], quale «unica responsabile» (p.8 della sentenza della Corte fiorentina del 2014), dovesse essere condannata al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art.2051 c.c.;

3. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, tutti diretti a censurare il capo di pronuncia che aveva affermato la sua responsabilità ex art.2051 c.c.; non fu invece censurato né il capo (implicito) di rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la [OSCURATO:SOCIETA]. dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" s.a.s. né il capo (implicito) di rigetto della domanda di garanzia proposta contro la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA]; il terzo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] - con cui era stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. - fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 7527 del 2018, sul rilievo che nel giudizio di merito era stato accertato che il contatore si trovava bensì all'interno dello stabile ma non all'interno dell'abitazione della ricorrente, la quale pertanto non poteva esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che competono al custode e non poteva, dunque, essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla cosa medesima ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma soltanto, in tesi, ai sensi dell'art.2043 c.c.;

4. rinviata la causa alla Corte di' appello di Firenze in diversa composizione perché accertasse la sussistenza o meno della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a tale diverso titolo, il giudice del rinvio, con sentenza del 18 giugno 2021, espletato con esito negativo tale accertamenl:o, ha definitivamente rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 03591 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3- peraltro, sul presupposto che fosse ancora sub judice la omologa domanda formulata dall'originaria attrice contro la [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato sollevata da quest'ultima e, dopo aver delibato nel merito anche questa domanda, l'ha rigettata sul rilievo che, pur sussistendo in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. la qualità di proprietario e gestore (e dunque custode) del contatore, era nondimeno emersa la prova liberatoria del caso fortuito, ai sensi dell'art.2051 c.c., da identificarsi con l'accertata manomissione del contatore ad opera di terzi;

5. propongono ricorso per cassazione "[OSCURATO:SOCIETA]" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, sulla base di un unico articolato motivo; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. l'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, c.p.c., per avere il provvedimento impugnato superato i limiti del giudicato interno formatosi sulla sentenza del 4 aprile 2014 della Corte di appello di Firenze; "[OSCURATO:SOCIETA]" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, deducono che questa Corte, con l'ordinanza n. 7527 del 2018, aveva bensì accolto il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella sentenza, ma aveva altresì evidenziato che con quel ricorso non erano stati censurati gli accertamenti di fatto operati dal giudice di appello; le ricorrenti sostengono che tra le circostanze di fatto accertate dal giudice di appello rientrava, oltre a quella per cui il contatore non si trovava all'interno dell'abitazione della sig.

Ric. 2022 n. 03591 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] (in base alla quale doveva escludersi che quest'ultima avesse il potere di custodia sulla cosa e potesse essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art.2051 c.c.), anche quella per cui non era stata provata la rottura del contatore da parte di terzi; assumono che, poiché su tali circostanze, non attinte dal ricorso e dalla successiva cassazione, era sceso il giudicato, esse non avrebbero potuto essere rimesse in discussione nel successivo giudizio di rinvio; concludono che il contrario accertamento della manomissione del contatore ad opera di terze persone (in base al quale è stata ritenuta raggiunta la prova liberatoria del custode [OSCURATO:SOCIETA].) sarebbe stato, pertanto, indebitamente compiuto dal giudice del rinvio, in violazione dei limiti posti dagli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, c.p.c.;

2. Il ricorso (notificato il 22 gennaio 2022) è tempestivo e, sotto tale profilo, ammissibile, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 giugno 2021 e il giudizio di primo grado dinanzi al1T-ibunale di Lucca era stato introdotto prima della data del 4 luglio 2009, con conseguente applicabilità, ai fini della notifica del ricorso per cassazione, del termine annuale stabilito dall'art.327 c.p.c. anteriormente alla modifica introdotta dalla legge n.69 del 2009;

3. la trattazione va dunque fissata alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile, con necessità di rinvio a nuovo ruolo.

Per questi motivi La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

Ric. 2022 n. 03591 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5- Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3591/2022 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; "CRISTINA" di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rappresentante e socia accomandataria, [OSCURATO:PERSONA]; domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentate e difese dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1240/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18 giugno 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. "Daniela" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta "[OSCURATO:SOCIETA]" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) citò, dinanzi al Tribunale di Lucca, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da una infiltrazione di acqua alla propria nierce custodita in un magazzino posto al piano seminterrato del fabbricato in cui si trovava l'appartamento della convenuta; espose che l'acqua era fuoriuscita da un contatore posto nel vano scale a corredo dell'abitazione della sig. [OSCURATO:PERSONA]; costituitasi in giudizio, la convenuta chiamò in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., quale proprietaria, gestrice e custode del contatore, formulando nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza; estesa alla chiamata in causa la domanda risarcitoria proposta dall'attrice contro l'originaria convenuta, iltribunale di Lucca la rigettò nei confronti di entrambi; 2. L'attrice propose appello e la Corte di appello Firenze, con sentenza del 4 aprile 2014, accolse la domanda da lei formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che il contatore doveva ritenersi posto al servizio della sua abitazione e che, pertanto, doveva reputarsi integrato il rapporto di custodia tra essa e la cosa che aveva cagionato il danno; esclusa altresì la prova che il danno fosse imput:abile alla rottura del contatore ad opera di terzi, il giudice di appello Ric. 2022 n. 03591 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- ritenne, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA], quale «unica responsabile» (p.8 della sentenza della Corte fiorentina del 2014), dovesse essere condannata al risarcimento del danno patito da [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art.2051 c.c.; 3. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, tutti diretti a censurare il capo di pronuncia che aveva affermato la sua responsabilità ex art.2051 c.c.; non fu invece censurato né il capo (implicito) di rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la [OSCURATO:SOCIETA]. dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" s.a.s. né il capo (implicito) di rigetto della domanda di garanzia proposta contro la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA]; il terzo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] - con cui era stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. - fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 7527 del 2018, sul rilievo che nel giudizio di merito era stato accertato che il contatore si trovava bensì all'interno dello stabile ma non all'interno dell'abitazione della ricorrente, la quale pertanto non poteva esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che competono al custode e non poteva, dunque, essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla cosa medesima ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma soltanto, in tesi, ai sensi dell'art.2043 c.c.; 4. rinviata la causa alla Corte di' appello di Firenze in diversa composizione perché accertasse la sussistenza o meno della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a tale diverso titolo, il giudice del rinvio, con sentenza del 18 giugno 2021, espletato con esito negativo tale accertamenl:o, ha definitivamente rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 03591 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- peraltro, sul presupposto che fosse ancora sub judice la omologa domanda formulata dall'originaria attrice contro la [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato sollevata da quest'ultima e, dopo aver delibato nel merito anche questa domanda, l'ha rigettata sul rilievo che, pur sussistendo in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. la qualità di proprietario e gestore (e dunque custode) del contatore, era nondimeno emersa la prova liberatoria del caso fortuito, ai sensi dell'art.2051 c.c., da identificarsi con l'accertata manomissione del contatore ad opera di terzi; 5. propongono ricorso per cassazione "[OSCURATO:SOCIETA]" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, sulla base di un unico articolato motivo; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. l'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, c.p.c., per avere il provvedimento impugnato superato i limiti del giudicato interno formatosi sulla sentenza del 4 aprile 2014 della Corte di appello di Firenze; "[OSCURATO:SOCIETA]" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, deducono che questa Corte, con l'ordinanza n. 7527 del 2018, aveva bensì accolto il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella sentenza, ma aveva altresì evidenziato che con quel ricorso non erano stati censurati gli accertamenti di fatto operati dal giudice di appello; le ricorrenti sostengono che tra le circostanze di fatto accertate dal giudice di appello rientrava, oltre a quella per cui il contatore non si trovava all'interno dell'abitazione della sig. Ric. 2022 n. 03591 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] (in base alla quale doveva escludersi che quest'ultima avesse il potere di custodia sulla cosa e potesse essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art.2051 c.c.), anche quella per cui non era stata provata la rottura del contatore da parte di terzi; assumono che, poiché su tali circostanze, non attinte dal ricorso e dalla successiva cassazione, era sceso il giudicato, esse non avrebbero potuto essere rimesse in discussione nel successivo giudizio di rinvio; concludono che il contrario accertamento della manomissione del contatore ad opera di terze persone (in base al quale è stata ritenuta raggiunta la prova liberatoria del custode [OSCURATO:SOCIETA].) sarebbe stato, pertanto, indebitamente compiuto dal giudice del rinvio, in violazione dei limiti posti dagli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, c.p.c.; 2. Il ricorso (notificato il 22 gennaio 2022) è tempestivo e, sotto tale profilo, ammissibile, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 giugno 2021 e il giudizio di primo grado dinanzi al1T-ibunale di Lucca era stato introdotto prima della data del 4 luglio 2009, con conseguente applicabilità, ai fini della notifica del ricorso per cassazione, del termine annuale stabilito dall'art.327 c.p.c. anteriormente alla modifica introdotta dalla legge n.69 del 2009; 3. la trattazione va dunque fissata alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile, con necessità di rinvio a nuovo ruolo. Per questi motivi La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile. Ric. 2022 n. 03591 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- Così deciso in Roma, n
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