CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 07030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]• avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato, diretto a censurare, sotto diversi versanti, il giudizio di responsabilità del ricorrente quanto alla contestata detenzione, in concorso, di sostanza stupefacente di varia tipologia ( hashish e cocaina) ribadisce profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguado alla comune riferibilità della sostanza ai tre imputati (e in coerenza, al ruolo ascritto nella vicenda al ricorrente, all'evidenza estrano all'ipotizzata e mai argomentata connivenza non punibile), nonché alla destinazione illecita della sostanza detenuta rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.